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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 78 del 27 agosto 2024
Stagione venatoria 2024/2025. Divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico. L.R. n. 50/1993, art. 17, comma 1.
Viene decretato il divieto di caccia fino all’ultimo giorno del mese di settembre della stagione venatoria 2024/2025, nelle località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona e fino al 15 ottobre 2024 compreso limitatamente alle acque del lago di Garda di competenza veneta e alla fascia di territorio che, per una profondità di 500 mt, affianca verso terra la strada “Gardesana orientale”, dal confine con la Provincia di Brescia al confine con la Provincia autonoma di Trento.
Il Presidente
VISTA la DGR n. 668 del 10 giugno 2024 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2024/2025;
VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che prevede che la caccia possa essere temporaneamente vietata in località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona;
VISTO che le suddette condizioni sono riscontrabili nelle sotto elencate località:
CONSIDERATA quindi la necessità, per le succitate località, di prevedere un divieto temporaneo di caccia avente efficacia fino all’ultimo giorno del mese di settembre 2024, come già avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie;
VISTA, altresì, l’Ordinanza del Direttore della U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione n. 130 del 2 maggio 2024, che stabilisce che la stagione balneare sul lago di Garda per la parte di competenza territoriale veneta è compresa tra il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno solare;
VISTA la nota prot. n. 0395543 del 6/08/2024 con cui la U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione ha formalmente richiesto alla Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - U.O. Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria di vietare la caccia sul lago di Garda di competenza veneta e sulla relativa fascia di territorio che, per una profondità di 500 mt, affianca verso terra la strada “Gardesana orientale”, dal confine con la Provincia di Brescia al confine con la Provincia autonoma di Trento, fino al termine della stagione balneare 2024;
CONSIDERATA quindi la necessità di prevedere, limitatamente alle acque del lago di Garda di competenza veneta e alla relativa fascia di territorio che, per una profondità di 500 mt, affianca verso terra la strada “Gardesana orientale”, dal confine con la Provincia di Brescia al confine con la Provincia autonoma di Trento, un divieto temporaneo di caccia fino al 15 ottobre 2024 compreso;
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
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