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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 118 del 30 agosto 2024


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 78 del 27 agosto 2024

Stagione venatoria 2024/2025. Divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico. L.R. n. 50/1993, art. 17, comma 1.

Note per la trasparenza

Viene decretato il divieto di caccia fino all’ultimo giorno del mese di settembre della stagione venatoria 2024/2025, nelle località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona e fino al 15 ottobre 2024 compreso limitatamente alle acque del lago di Garda di competenza veneta e alla fascia di territorio che, per una profondità di 500 mt, affianca verso terra la strada “Gardesana orientale”, dal confine con la Provincia di Brescia al confine con la Provincia autonoma di Trento.

Il Presidente

VISTA la DGR n. 668 del 10 giugno 2024 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2024/2025;

VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che prevede che la caccia possa essere temporaneamente vietata in località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona;

VISTO che le suddette condizioni sono riscontrabili nelle sotto elencate località:

  • isole del Lido e di Pellestrina fino al faro di Ca’ Roman;
  • dalla foce del Tagliamento fino a porto Baseleghe;
  • dal porto di Falconera a Punta Sabbioni;
  • dal porto di Chioggia fino alla foce del fiume Adige;
  • dalla foce del fiume Adige fino al canale di Caleri che separa il Giardino Botanico di Porto Caleri dall’Isola di Albarella;
  • Scanno Cavallari e foce del Po di Maistra (dalla foce del Po di Levante alla foce del Po di Maistra - Comune di Porto Viro);
  • Scanno di Boccasette, Scanno del Gallo nord, Scanno del Gallo sud, Scanno della Batteria, Scanno del Canon, Scanno Boa (dalla foce del Po di Maistra alla foce della Busa di Scirocco - Comune di Porto Tolle);
  • Scanno del Canarin, Scanno di Bonelli, Scanno Barricata, Spiaggia delle conchiglie, Scannone della Sacca, Scanni della Bottonera (dalla foce della Busa di Scirocco alla foce del Po di Gnocca - Comune di Porto Tolle);
  • Scanno del Bacucco e Isola dei gabbiani (dalla foce del Po di Gnocca alla foce del Po di Goro - Comuni di Porto Tolle e Ariano nel Polesine);

CONSIDERATA quindi la necessità, per le succitate località, di prevedere un divieto temporaneo di caccia avente efficacia fino all’ultimo giorno del mese di settembre 2024, come già avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie;

VISTA, altresì, l’Ordinanza del Direttore della U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione n. 130 del 2 maggio 2024, che stabilisce che la stagione balneare sul lago di Garda per la parte di competenza territoriale veneta è compresa tra il 15 maggio e il 15 ottobre di ogni anno solare;

VISTA la nota prot. n. 0395543 del 6/08/2024 con cui la U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione ha formalmente richiesto alla Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - U.O. Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria di vietare la caccia sul lago di Garda di competenza veneta e sulla relativa fascia di territorio che, per una profondità di 500 mt, affianca verso terra la strada “Gardesana orientale”, dal confine con la Provincia di Brescia al confine con la Provincia autonoma di Trento, fino al termine della stagione balneare 2024;

CONSIDERATA quindi la necessità di prevedere, limitatamente alle acque del lago di Garda di competenza veneta e alla relativa fascia di territorio che, per una profondità di 500 mt, affianca verso terra la strada “Gardesana orientale”, dal confine con la Provincia di Brescia al confine con la Provincia autonoma di Trento, un divieto temporaneo di caccia fino al 15 ottobre 2024 compreso;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di stabilire che fino all’ultimo giorno del mese di settembre 2024 è vietata, nel corso della stagione venatoria 2024/2025, ogni forma di caccia nelle seguenti località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona:
  1. per una profondità di mt. 1.000 dal battente dell’onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:
    • sull’intero territorio delle isole del Lido e di Pellestrina fino al faro Ca’ Roman;
    • dalla foce del Tagliamento fino a porto Baseleghe;
    • da porto Falconera a Punta Sabbioni;
    • dal porto di Chioggia fino alla foce del fiume Adige;
    • dalla foce del fiume Adige fino al canale di Caleri che separa il Giardino Botanico di Porto Caleri dall’Isola di Albarella;
  2. per una profondità di mt. 200 dal battente dell’onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare, intendendo il battente d’onda come linea geografica:
    • Scanno Cavallari e foce del Po di Maistra (dalla foce del Po di Levante alla foce del Po di Maistra -Comune di Porto Viro);
    • Scanno di Boccasette, Scanno del Gallo nord, Scanno del Gallo sud, Scanno della Batteria, Scanno del Canon, Scanno Boa (dalla foce del Po di Maistra alla foce della Busa di Scirocco - Comune di Porto Tolle);
    • Scanno del Canarin, Scanno di Bonelli, Scanno Barricata, Spiaggia delle conchiglie, Scannone della Sacca, Scanni della Bottonera (dalla foce della Busa di Scirocco alla foce del Po di Gnocca - Comune di Porto Tolle);
    • Scanno del Bacucco e Isola dei gabbiani (dalla foce del Po di Gnocca alla foce del Po di Goro - Comuni di Porto Tolle e Ariano nel Polesine);
  1. di stabilire altresì che fino al giorno 15 ottobre 2024 compreso è vietata, nel corso della stagione venatoria 2024/2025, ogni forma di caccia nelle acque del lago di Garda di competenza veneta e nella relativa fascia di territorio che, per una profondità di 500 mt, affianca verso terra la strada “Gardesana orientale”, dal confine con la Provincia di Brescia al confine con la Provincia autonoma di Trento;
     
  2. di stabilire che il regime temporaneo di divieto di cui al presente decreto non si applica all’interno degli istituti venatori privatistici (Aziende faunistico-venatorie e Aziende agri-turistico-venatorie di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. n. 50/1993) comunque preclusi all’accesso a fini di fruizione turistica;
     
  3. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;
     
  4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
     
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
     
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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