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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 08 luglio 2024
Divieto di pesca dell'Anguilla (Anguilla anguilla) sul Lago di Garda.
Con il presente atto si dispone, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. n. 19/1998, il divieto di pesca dell’Anguilla (Anguilla anguilla) sulla parte del Lago di Garda inclusa entro il territorio della Regione del Veneto fino a nuove disposizioni.
Il Presidente
DATO ATTO che il Ministero della Salute a partire dal 17 maggio 2011 ha disposto annualmente un’Ordinanza con il divieto di immettere sul mercato o commercializzare al dettaglio nonché consumare le anguille provenienti dal Lago di Garda destinate all'alimentazione umana;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 11 luglio 2023 con il quale è stato disposto il divieto di pesca dell'Anguilla sulla parte del Lago di Garda inclusa entro il territorio della Regione del Veneto fino al 19 giugno 2024, ad integrazione dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 15 giugno 2023;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero della Salute del 18 giugno 2024, “Divieto di immissione sul mercato, di commercializzazione e di consumo delle anguille provenienti dal Lago di Garda”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2024, con il quale è stato vietato di immettere sul mercato o commercializzare al dettaglio nonché consumare le anguille provenienti dal Lago di Garda destinate all'alimentazione umana, fino a nuove disposizioni che saranno assunte sulla base della valutazione degli esiti del monitoraggio condotti dagli Istituti Zooprofilattici competenti;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 902 del 26 luglio 2022 con la quale è stato recepito formalmente il Piano "Strategia per il monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille (Anguilla anguilla, Linnaeus, 1758) del Lago di Garda" per l'anno 2022;
PRESO ATTO dell’intervenuto Decreto del 6 marzo 2024 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante “Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie Anguilla europea (Anguilla anguilla)” che, oltre a disporre in merito ai periodi per l’esercizio della pesca professionale, vieta la pesca sportiva della specie «Anguilla europea» su tutto il territorio nazionale per tutto l’anno 2024;
CONSIDERATO che le motivazioni cautelative che hanno indotto il Ministero della Salute a disporre il divieto di commercializzazione delle anguille provenienti dal Lago di Garda destinate all'alimentazione umana, al fine di scongiurare pericoli per la salute umana connessi alla presenza di contaminanti in tale specie, debbano necessariamente estendersi anche all'eventualità di un consumo alimentare privato di anguille pescate nel Lago di Garda da parte di pescatori dilettantistico-sportivi;
CONSIDERATO, inoltre, che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ritiene che le circostanze eccezionali di contaminazione sopra descritte possano compromettere la salvaguardia della popolazione della specie Anguilla presente nel Lago di Garda;
VISTO l'art.16, comma 2 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il quale prevede che "il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica";
RITENUTO pertanto che, per le motivazioni sopra esposte e venendo meno la finalità del consumo alimentare, la pesca della specie Anguilla sul Lago di Garda debba essere vietata, assumendo carattere prevalente la finalità di salvaguardia della popolazione ittica appartenente a tale specie;
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Per il Presidente Il Vice Presidente Elisa De Berti
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