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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 89 del 15 settembre 2023
Stagione venatoria 2023/2024. Divieto dell'esercizio venatorio in terreni ricadenti nei Comuni di Rovigo e Pontecchio Polesine in Provincia di Rovigo per ragioni connesse alla consistenza faunistica. Art. 17 L.R. n. 50/1993.
Si stabilisce il divieto dell’esercizio venatorio nei territori dei Comuni di Rovigo e Pontecchio Polesine (RO), situati nell’Ambito Territoriale di Caccia RO 02, per ragioni connesse alla tutela e all’incremento della consistenza faunistica.
Il Presidente
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTO, in particolare, l’art. 19, comma 1, della L. n. 157/1992 ai sensi del quale “Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica”;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992;
VISTO, in particolare, l’art. 17, comma 1, della L.R. n. 50/1993, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia, sia in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 recante “Piano Faunistico- Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993". (Proposta di deliberazione amministrativa n. 66).”;
VISTA la DGR n. 1009 dell’11 agosto 2023 con la quale la Giunta regionale ha riadottato il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2023/2024;
VISTA la richiesta pervenuta da parte dell’ATC RO 02 in data 11 settembre 2023, acquisita a protocollo regionale n. 426283, con la quale si richiede il divieto dell’esercizio venatorio nella ex ZRC denominata “Ca’ Rangon” nel territorio ricadente nei Comuni di Rovigo e Pontecchio Polesine in Provincia di Rovigo per la stagione venatoria 2023/2024;
RICHIAMATO il precedente DPGR n. 77 del 16 settembre 2022 con il quale è stato disposto il divieto venatorio nella ex ZRC sopra richiamata per la stagione 2022-2023;
VISTO il verbale istruttorio prot. n. 503829 del 15 settembre 2023 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria che attesta che sulla porzione di territorio in parola, così come riportato nella planimetria di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Decreto, debba disporsi il divieto dell’esercizio venatorio per la stagione venatoria 2023-2024, per la tutela della consistenza faunistica;
CONSIDERATO che l’area in parola occupa un territorio con elevata diversificazione territoriale-ambientale e che la gestione effettuata ad oggi da parte dell’ATC RO 02 ha permesso la costituzione di un significativo popolamento faunistico, con particolare riferimento alla Lepre, al Fagiano, al Colombaccio e alla Tortora selvatica, nonché la presenza di specie protette ai sensi dalla L. n. 157/1992, quali Civetta, Gufo comune, Poiana e Gheppio; tale consistente popolamento faunistico potrà essere attenuato tramite irraggiamento naturale o traslocazione straordinaria;
CONSIDERATO quindi che per tale area in ragione della rilevante densità faunistica presente, in caso di apertura all’esercizio venatorio, potrebbe determinarsi una eccessiva pressione di prelievo venatorio con conseguenti ripercussioni sulle popolazioni locali di fauna, sottoposte sino ad oggi ad un’attenta e sostenibile gestione faunistica da parte dell’ATC RO 02;
CONSIDERATO che le limitazioni previste dal presente atto consentiranno un’ottimale gestione del patrimonio faunistico presente, con possibilità quindi dello stesso di potersi irradiare nei territori limitrofi o di poter essere sottoposto ad altre forme di valorizzazione;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
decreta
Luca Zaia
(seguono allegati)
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