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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76 del 22 agosto 2023
Stagione venatoria 2023/2024. Limitazione dell'esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza, nel territorio della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova. L.R. n. 50/1993, art. 17, comma 1.
Vengono decretate limitazioni all’esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza e ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova.
Il Presidente
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992 ed in modo particolare l’art. 17, comma 1;
VISTA la DGR n. 1009 dell’11 agosto 2023 con la quale la Giunta regionale ha riadottato il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2023/2024;
RICHIAMATI i Decreti presidenziali assunti negli ultimi anni al fine di introdurre, ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993, particolari limitazioni all’esercizio venatorio lungo talune canalette lagunari ricadenti nelle province di Venezia e di Padova, in accordo con il Magistrato alle Acque (oggi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche), al fine di contenere la pressione venatoria ivi segnalata;
PRESO ATTO del positivo riscontro da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche inviato con prot. n. 0027210 del 13 luglio 2023, a supporto della riproposizione per la stagione 2023/2024 della specifica regolamentazione;
RITENUTO sussistano le condizioni per riproporre anche per la stagione venatoria 2023/2024 la regolamentazione già adottata per l’ultima stagione venatoria con DPGR n. 72 del 30 agosto 2022 avuto riguardo alle canalette lagunari di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che nel corso della stagione venatoria 2023/2024 l’esercizio venatorio nella Laguna di Venezia lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavaizza e ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Venezia e della Provincia di Padova, sarà consentito nel rispetto delle seguenti limitazioni:
3. di stabilire che l’attività venatoria esercitata nei luoghi e con le modalità di cui al punto 2, terminerà alle ore 12.00;
4. di fare salve le Ordinanze emanate dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche (già Magistrato alle Acque) ai fini della sicurezza della navigazione;
5. di fare salvo, altresì, quanto previsto dal calendario venatorio riadottato con DGR n. 1009 dell’11 agosto 2023, purché non in contrasto con il presente Decreto;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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