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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 91 del 11 luglio 2023


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 11 luglio 2023

Divieto di pesca dell'Anguilla (Anguilla anguilla) sul Lago di Garda fino al 19 giugno 2024.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dispone, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della L.R. n. 19/1998, il divieto di pesca dell’Anguilla (Anguilla anguilla) sulla parte del Lago di Garda inclusa entro il territorio della Regione Veneto fino al 19 giugno 2024.

Il Presidente

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 15 giugno 2023, “Proroga dell’ordinanza del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante: «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal Lago di Garda», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023, con la quale è stato vietato agli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal Lago di Garda destinate all'alimentazione umana, in quanto le stesse sono risultate contaminate da PCDD/F e PCB oltre i limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/915, per un periodo di dodici mesi a far data dal 19 giugno 2023;

PRESO ATTO che tale provvedimento di proroga del Ministro della Salute si reitera annualmente a partire dal 17 maggio 2011;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 giugno 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022, con la quale è stato prorogato il termine di validità della citata Ordinanza del 17 maggio 2011 per un periodo di dodici mesi a far data dal 19 giugno 2022;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 12 luglio 2022 con il quale è stato adottato il divieto di pesca dell'Anguilla sulla parte del Lago di Garda inclusa nella Regione Veneto fino al 19 giugno 2023, ad integrazione dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 giugno 2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 902 del 26 luglio 2022 con la quale è stato recepito formalmente il Piano "Strategia per il monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille (Anguilla anguilla, Linnaeus, 1758) del Lago di Garda" per l'anno 2022;

PRESO ATTO che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 15 giugno 2023 evidenzia che la situazione non presenta apprezzabili modifiche dei livelli di contaminanti, in ragione dei lunghi tempi di persistenza degli inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo delle anguille, come rilevato nel documento tecnico redatto ad esito della strategia di monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB delle anguille del Lago di Garda di cui alla nota n. 0024772 del 15/06/2023 della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;

CONSIDERATO che le motivazioni cautelative che hanno indotto il Ministro della Salute a disporre il divieto di commercializzazione delle anguille provenienti dal Lago di Garda destinate all'alimentazione umana, al fine di scongiurare pericoli per la salute umana connessi alla presenza di contaminanti in tale specie, debbano necessariamente estendersi anche all'eventualità di un consumo alimentare privato di anguille pescate nel Lago di Garda da parte di pescatori dilettantistico-sportivi;

CONSIDERATO che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, sulla base dei dati e degli studi attualmente disponibili del Ministero della Salute, relativi alla contaminazione da diossine, furani e PCB diossina-simili (PCDD/F e PCB-DL) nella specie Anguilla presente nel Lago di Garda, ritiene che la situazione resti invariata rispetto agli anni precedenti e che una nuova valutazione potrà essere effettuata a seguito degli esiti di un nuovo Piano di monitoraggio relativo alla contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille del Lago di Garda;

CONSIDERATO, inoltre, che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ritiene che le circostanze eccezionali di contaminazione sopra descritte possano compromettere la salvaguardia della popolazione della specie Anguilla presente nel Lago di Garda;

VISTO l'articolo 16, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il quale prevede che "il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica";

RICHIAMATO il Regolamento Regionale n. 1 del 3 gennaio 2023 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, in particolare l’art. 29 - Periodi di divieto e misure minime di prelievo- il quale prevede che il prelievo dell'Anguilla (Anguilla anguilla) è vietato dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno;

RITENUTO pertanto che, per le motivazioni sopra esposte e venendo meno la finalità del consumo alimentare, la pesca della specie Anguilla sul Lago di Garda debba essere vietata, assumendo carattere prevalente la finalità di salvaguardia della popolazione ittica appartenente a tale specie;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre il divieto di pesca, sia professionale che sportivo-dilettantistica, dell'Anguilla (Anguilla anguilla) sulla parte del Lago di Garda inclusa entro il territorio della Regione Veneto fino al 19 giugno 2024;
  3. di stabilire, per il medesimo ambito territoriale di cui al punto 2), il divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca (inclusa l'imbarcazione e relativo sito di approdo) di esemplari di Anguilla, da parte dei pescatori professionisti e dilettantistico-sportivi;
  4. di stabilire che gli esemplari di Anguilla eventualmente catturati nel medesimo ambito territoriale di cui al punto 2) dovranno essere immediatamente liberati sul luogo di cattura;
  5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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