Home » Dettaglio Decreto del Presidente della Giunta regionale
Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 19 maggio 2023
Nomina dei Presidenti delle Commissioni Mediche Locali. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 come modificato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68.
Con il presente atto si provvede a nominare i Presidenti delle Commissioni Mediche Locali in attuazione del D.P.R. 16.04.2013 n. 68.
Il Presidente
VISTO l’art. 119, comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada” e s.m.i. che prevede che le Commissioni Mediche Locali (C.M.L.) sono costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi Presidenti;
VISTO l’art. 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”, come modificato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68, che prevede che le Commissioni Mediche Locali sono costituite con provvedimento del Presidente della Regione presso i servizi dell’Azienda Sanitaria Locale che svolgono funzioni in materia medico-legale e che i Presidenti delle C.M.L. vengono nominati altresì con provvedimento del Presidente della Regione nelle persone responsabili dei servizi che svolgono funzioni in materia medico-legale;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 330, comma 2, del succitato D.P.R. n. 495/1992, le Commissioni Mediche Locali sono composte, oltre che dal Presidente, da due membri effettivi e almeno due membri supplenti individuati tra i medici delle Amministrazioni e Corpi di cui all’art. 119, comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992, tutti in attività di servizio, designati dalle Amministrazioni competenti;
RICHIAMATO il parere in data 18/09/2014, protocollo regionale n. 391850, dell'allora Sezione regionale Affari Legislativi, agli atti della Struttura regionale competente, relativo al D.P.R. n. 68/2013, con cui è stato precisato che “nessuna libertà di scelta permane in capo ai Presidenti delle Regioni nella nomina dei Presidenti delle Commissioni Medico Locali [...] tale incarico può essere conferito solamente ai responsabili dei servizi medico-legali delle Aziende sanitarie”;
RICHIAMATO il DPGR n. 157 del 30 ottobre 2014 con il quale veniva dato atto dell’operatività di sette C.M.L. attive presso le Aziende U.L.S.S. capoluogo di Provincia e, quindi, presso le Aziende U.L.S.S. n. 1 Belluno, n. 6 Vicenza, n. 9 Treviso, n. 12 Veneziana, n. 16 Padova, n. 18 Rovigo e n. 20 Verona, sulla base dell’allora vigente assetto territoriale delle Aziende U.L.S.S. del Veneto;
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 che ha ridefinito l’assetto territoriale delle Aziende U.L.S.S. del Veneto, individuando nove Aziende U.L.S.S. operative sul territorio regionale;
DATO ATTO che le preesistenti Commissioni Mediche Locali istituite con DPGR n. 157/2014, in considerazione della citata L.R. n. 19/2016, sono attualmente operative presso le Aziende U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, n. 2 Marca Trevigiana, n. 3 Serenissima, n. 5 Polesana, n. 6 Euganea, n. 8 Berica e n. 9 Scaligera;
RICHIAMATI i DPGR n. 157/2014, n. 174/2018 e n. 55/2021 con i quali sono stati nominati i Presidenti delle succitate Commissioni Mediche Locali;
PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute nei mesi di marzo e aprile 2023 dalle predette Aziende U.L.S.S., agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, relative all’indicazione, presso ciascuna Azienda Sanitaria, della persona responsabile del servizio che svolge funzioni in materia medico-legale;
RITENUTO pertanto, alla luce dell’attuale organizzazione delle Aziende Sanitarie e delle citate comunicazioni di queste ultime, di provvedere col presente atto a formalizzare la nomina dei Presidenti delle C.M.L. attualmente operative in Veneto;
VISTO il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 27.12.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, come modificato dal D.M. 14.09.1998;
VISTO l’art. 330 del D.P.R. n. 495/1992, come modificato dal D.P.R. n. 68/2013;
DATO atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
decreta
Luca Zaia
Torna indietro