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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 140 del 23 novembre 2022


Materia: Acque

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 97 del 18 novembre 2022

Rilascio della concessione geotermica e di derivazione d'acqua, denominata "MORO" in Comune di Concordia Sagittaria (VE) alla ditta Maschio Gaspardo s.p.a. D.Lgs. n. 22/2010, DGR n. 985/2013 e R.D. n. 1773/1933.

Note per la trasparenza

Si rilascia alla Ditta Maschio Gaspardo S.p.a. la concessione geotermica denominata “MORO” sita in Comune di Concordia Sagittaria (VE) per un utilizzo a scopo di riscaldamento ambienti e la concessione per derivazione d’acqua per uso industriale.

Il Presidente

PREMESSO che:

  • con DPGR n. 172 del 24 novembre 2015 è stato assegnato alla Ditta Moro Pietro Meccanica s.r.l. il permesso di ricerca di risorse geotermiche, denominato “MORO” nel Comune di Concordia Sagittaria (VE);
  • in data 15 gennaio 2016 la Ditta Moro Pietro Meccanica s.r.l. ha effettuato il deposito cauzionale a garanzia delle opere di recupero ambientale, come previsto dal D.Lgs. n. 22/2010, mediante polizza n. 77574947 della Allianz s.p.a. per l’importo di € 9.000,00;
  • con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 311 del 21 settembre 2017 il permesso è stato intestato alla Ditta Maschio Aratri s.r.l. a seguito dell’intervenuta modifica della denominazione sociale della società intestataria del permesso di ricerca;
  • in data 13 maggio 2020 la polizza n. 77574947 della Allianz s.p.a per l’importo di € 9.000,00 è stata volturata a favore della Ditta Maschio Aratri s.r.l. con appendice n. 112051796;
  • con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 365 del 24 ottobre 2017 è stata riconosciuta, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 22/2010 e della DGR n. 985 del 18 giugno 2013, la risorsa geotermica di temperatura di 29°C, con carattere locale, evidenziata dalla perforazione di un pozzo profondo 541 m;

VISTA l’istanza acquisita a protocollo regionale n. 92829 del 12 marzo 2018, e successivamente integrata con nota protocollo n. 222964 del 12 giugno 2018, con cui la Ditta Maschio Aratri s.r.l. (C.F. 02166170270) ha presentato, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010 e della DGR n. 985/2013, domanda per il rilascio della concessione di risorsa geotermica da denominare “MORO” su una superficie di 0,03 km2 in Comune di Concordia Sagittaria (VE);

RICHIAMATA la DGR n. 985/2013 che disciplina, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 22/2010, le procedure per l’assegnazione delle concessioni regionali di risorse geotermiche nonché i criteri con i quali valutare le offerte presentate in sede di gara;

PRESO ATTO che:

  • la Direzione Difesa del Suolo, come previsto dalla DGR n. 985/2013, con note protocollo n. 253161 del 2 luglio 2018 e n. 98034 dell’11 marzo 2019, ha invitato la Ditta Maschio Aratri s.r.l. a sottoporre il progetto geotermico a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
  • nel BUR n. 68 del 13 luglio 2018 è stato pubblicato l’avviso di presentazione dell’istanza di concessione in oggetto;
  • in data 16 aprile 2019 è stata presentata dalla Ditta Maschio Aratri s.r.l. domanda di attivazione della procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
  • con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 490 del 20 maggio 2020, prendendo atto del parere del Comitato regionale V.I.A. n. 106 del 18 marzo 2020 e delle determinazioni della Conferenza dei servizi svolta nella medesima data, è stato rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per la concessione di risorse idriche per utilizzazione geotermica per riscaldamento di ambienti, con prescrizioni;

CONSIDERATO che:

  • le attività di coltivazione consistono nel prelievo, dal pozzo realizzato in fase di ricerca, della risorsa geotermica a bassa entalpia prevalentemente per scopi geotermici (scambio termico a fini di riscaldamento ambienti e preriscaldamento acqua sanitaria) e subordinatamente per usi industriali;
  • le azioni previste consistono nelle attività di monitoraggio e verifiche periodiche della strumentazione e nella manutenzione della pompa;
  • il progetto geotermico, descritto nella documentazione acquisita a protocollo regionale n. 26314 del 20 gennaio 2020 e n. 72835 del 14 febbraio 2020 e favorevolmente valutato dal Comitato regionale V.I.A. con parere 106 del 18 marzo 2020, prevede la realizzazione di:
    1. tubazioni annegate nel pavimento e funzionali al riscaldamento degli ambienti e una linea di preriscaldamento dell’acqua sanitaria, prevedendo una portata media annua di 3,1 l/s corrispondente ad un quantitativo annuo di 97.500 m3;
    2. tubazioni a valle del circuito precedente per l’utilizzo della frazione di portata di circa 0,1 l/s, media annua, corrispondente a circa 3.000 m3/anno da utilizzare nel ciclo industriale dell’azienda; durante il periodo estivo l’acqua del pozzo viene utilizzata esclusivamente a fini industriali;
    3. canalizzazioni delle acque di lavaggio di fine circuito separate da quelle utilizzate esclusivamente per scopi geotermici poiché destinate a recapiti differenti;

CONSIDERATO che:

  • la risorsa geotermica in oggetto è di interesse locale e che, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle Regioni territorialmente competenti;
  • la DGR n. 985/2013 stabilisce il rilascio da parte del Presidente della Giunta regionale della concessione mineraria per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di interesse locale;
  • a seguito delle pubblicazioni dell’istanza e delle procedure di V.I.A. non risultano sin qui pervenute osservazioni od opposizioni;
  • non risultano previsti dalle vigenti norme ulteriori pareri, intese, concerti, nulla-osta o altri atti di assenso per il progetto in argomento oltre a quelli acquisiti nella Conferenza dei servizi del 18 marzo 2020 per gli aspetti ambientali di cui alla DGR n. 568 del 30 aprile 2018;
  • con note n. 147428 del 19 aprile 2018, n. 15746 del 27 aprile 2018 e n. 21735 del 4 giugno 2019, la Direzione regionale competente, ora U.O. Genio Civile di Venezia, ha comunicato che l’intervento in oggetto non è soggetto alle procedure di cui al R.D. n. 1775/1933 salvo la quantificazione del canone di derivazione ai sensi della L. n. 36/1994, dando atto della prevalenza dell’uso geotermico della risorsa;
  • risulta necessario in ragione del progetto presentato, rilasciare un’unica concessione per l’utilizzo sia geotermico sia industriale della risorsa idrica;

VISTA la nota acquisita a protocollo regionale n. 551720 del 21 novembre 2021 con la quale è stata comunicata la fusione tramite incorporazione della società Maschio Aratri s.r.l. nella società Maschio Gaspardo s.p.a. (C.F. 03272800289) allegando la relativa dichiarazione notarile;

PRESO ATTO, dalle valutazioni condotte dalla struttura regionale competente in materia di geotermia, che:

  • la società Maschio Gaspardo s.p.a. mantiene la capacità tecnica ed economica della società incorporata Maschio Aratri s.r.l.;
  • è stata chiesta in data 13 settembre 2022, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informazione di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, per la società Maschio Gaspardo s.p.a. ai sensi dell’art. 91 del medesimo decreto;
  • ai sensi di quanto previsto dall’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di informativa antimafia senza che sia intervenuta risposta, si può procedere al rilascio del permesso sotto riserva di revoca nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva da parte del Prefetto;

RICHIAMATA la normativa di settore e in particolare: 

  • il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 – Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
  • il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 – Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
  • il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 – Norme di polizia delle miniere delle cave e il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 – Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nell’industria estrattiva cielo aperto o sotterranee;
  • il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 – Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca della coltivazione delle risorse geotermiche;
  • il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;
  • il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 – Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
  • il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 – Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99;
  • la L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 – Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
  • la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 – Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale;
  • la DGR n. 985 del 18 giugno 2013 – Presa d’atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi d’acqua (STRIGE) affidato ad ARPAV e adozione di prime indicazioni operative per l’applicazione della normativa vigente;
  • il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 70 del 3 marzo 2022 – “aggiornamento, per l’anno 2022, del canone annuo relativo alle concessioni per la coltivazione delle risorse geotermiche e del canone relativo ai permessi di ricerca delle risorse geotermiche”;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

decreta

  1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di assegnare, in esito alla procedura ad evidenza pubblica avviata con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 365 del 24 ottobre 2017 e alla procedura di V.I.A. conclusa con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 490 del 20 maggio 2020, la concessione geotermica di interesse locale denominata “MORO” su una superficie di 0,03 km2 in Comune di Concordia Sagittaria (VE), come delimitata con linea rossa continua nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, alla Ditta Maschio Gaspardo s.p.a. (C.F. 03272800289) con sede a Campodarsego (PD) in via Marcello n. 73, per la durata di anni 30 (trenta), con decorrenza dalla data del presente Decreto, ai fini del riscaldamento di un edificio industriale e di preriscaldamento di acque sanitarie;
  3. di rilasciare alla Ditta indicata al punto 2 il diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 0,001 (0,1 l/s per medie annuali di prelievo di 3.000 m3) d’acqua pubblica dal pozzo geotermico profondo 541 m, pertinenza mineraria della concessione geotermica (mappale n. 281 foglio 5 del Comune di Concordia Sagittaria), per uso industriale e per la medesima durata di cui al punto 2;
  4. di approvare il programma lavori definito dal “Progetto geotermico” acquisito a protocollo n. 26314 del 20 gennaio 2020 e n. 72835 del 14 febbraio 2020, favorevolmente valutato dal Comitato tecnico regionale V.I.A. con parere n. 106 del 18 marzo 2020;
  5. di fare obbligo alla Ditta concessionaria di adempiere alle seguenti condizioni poste per gli aspetti di compatibilità ambientale dal Comitato tecnico regionale V.I.A. con parere n. 106 del 18 marzo 2020:

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il pozzo dovrà essere adeguatamente recintato e segnalato con apposita cartellonistica ammonitrice e gli impianti dovranno essere regolarmente dotati di messa a terra certificata da personale tecnico qualificato.

Termine per l’avvio della
verifica di ottemperanza

Prima dell’entrata in esercizio dell’opera.

Soggetto verificatore

Città Metropolitana di Venezia

 

2

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio – corso d’opera

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà inviare una relazione che contenga i risultati delle misurazioni del parametro temperatura, effettuate con cadenza mensile, durante il primo anno solare di esercizio come da progetto, in tre punti di rilevazione: uno all’uscita del pozzetto di raccolta, uno all’ingresso del canale Cornacina II ed uno nel canale Cornacina II a monte del recapito. Tale relazione dovrà essere inviata alla Regione, alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV.

Termine per l’avvio della
verifica di ottemperanza

Entro 15 mesi dall’inizio dell’attività di progetto, il proponente invierà la preazione oggetto della condizione.

Soggetto verificatore

ARPAV con oneri a carico del proponente sulla base degli artt. 7 e 15 della legge n. 132/2016.

 
  1. di fare obbligo alla Ditta concessionaria, al fine del corretto esercizio della concessione geotermica e del rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22/2010, di adempiere alle seguenti prescrizioni poste per gli aspetti minerari:
    1. installare a propria cura e spese e mantenere in regolare stato di esercizio idonei strumenti di intercettazione e regolazione della portata e dispositivi per la misura e registrazione dei volumi prelevati e della temperatura dell’acqua emunta. Tale strumentazione, da installarsi prima dell’attivazione del prelievo, dovrà essere opportunamente sigillata e facilmente accessibile agli organi di controllo;
    2. trasmettere annualmente i dati di misura di volume e della temperatura dell’acqua prelevata, su base mensile, alla struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche e all’Autorità di Polizia Mineraria;
    3. non superare la portata media annua di 3,1 l/s e il quantitativo complessivo annuo di 97.500 m3 di emungimento dalle opere di adduzione della concessione. Detti limiti potranno essere rideterminati con atto della struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche, sulla base di motivata richiesta;
    4. le variazioni del programma dei lavori minerari, ivi compresa la perforazione di nuovi pozzi e l’esecuzione di indagini geofisiche nell’ambito della concessione e all’interno dei pozzi esistenti, sono soggette ad approvazione da parte della struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche, previa valutazione della necessità di espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nonché ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 128/1959;
    5. le operazioni conseguenti alla manutenzione straordinaria nonché alle nuove eventuali perforazioni sono subordinate alla predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, soggetto all’approvazione della struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche;
    6. ogni qualvolta si verifichino modificazioni alle pertinenze, il concessionario dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche l’aggiornamento dell’elenco delle pertinenze stesse nonché una perizia sul loro valore, a firma di un tecnico abilitato;
    7. la Ditta è tenuta, ai sensi dell’art. 15 della L. 9 gennaio 1991, n. 9 e su ordine dell’autorità mineraria o di polizia mineraria competente, alla rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di abbandono dell’opera, di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e al risanamento paesistico a seguito dei lavori;
  2. di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento di concessione è subordinata alla presentazione, da parte della Ditta Maschio Gaspardo s.p.a. alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, di un deposito cauzionale a garanzia delle opere di recupero ambientale, come previsto dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2010, al valore corrente dell’importo di € 10.000,00 (diecimila/00) oppure, sempre per lo stesso importo una polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di adozione del presente provvedimento, a pena di ritiro amministrativo dello stesso. La struttura regionale competente in materia geotermica, con apposito provvedimento, determinerà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa struttura provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate;
  3. di stabilire che la Ditta concessionaria dovrà:
    1. trascrivere, ai sensi dell’art. 18 del R.D. n. 1443/1927, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari e far pervenire alla struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia dell’avvenuta trascrizione;
    2. provvedere alla nomina del Direttore responsabile dei lavori ai sensi del D.P.R. n. 128/1959 e all’eventuale necessità di adeguamento dei documenti di sicurezza e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
    3. versare il canone annuo anticipato di € 363,78 a norma del D.Lgs. n. 22/2010 relativo alla concessione di coltivazione di risorse geotermiche, calcolato sulla base della superficie di concessione (0,03 km2) e del Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 70/2022;
    4. versare il canone annuo anticipato di € 1.240,68 a norma del R.D. n. 1775/1933 relativo alla derivazione di acqua industriale, dovuto ai sensi dell’art. 83 della L.R. n. 11/2001, calcolato sulla base del prelievo di 0,001 moduli medi e massimi su base annua e dell’art. 18 della L. n. 36/1994 che stabilisce il canone, aggiornato con gli adeguamenti ISTAT annuali, in € 32.584,51 per modulo, con un minimo di 1.240,68 €/anno per prelievi complessivi, ai sensi della DGR n. 1942/2004, nello scaglione compreso fra 2.001 m3 a 10.000 m3 come per la derivazione in oggetto;
  4. di precisare che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, la validità temporale del provvedimento di V.I.A. di cui al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 490/2020 è pari alla durata della Concessione di cui al punto 2;
  5. di stabilire che:
    1. il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della Ditta informazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura;
    2. le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
  6. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 7 del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dal permesso di ricerca rilasciato con DPGR n. 172/2015 dalla Ditta Moro Pietro Meccanica s.r.l. con polizza n. 77574947 in data 15 gennaio 2016 della Allianz s.p.a. per l’importo di € 9.000,00, volturato poi a favore della Ditta Maschio Aratri s.r.l. con appendice n. 112051796 in data 13 maggio 2020 (ordine di costituzione n. 119/2020);
  7. di disporre l’obbligo alla Ditta concessionaria dell’osservanza di quanto stabilito dalle vigenti norme in materia mineraria di cui al R.D. n. 1443/1927, al D.P.R. n. 128/1959, al D.Lgs. n. 624/1996, al D.Lgs. n. 117/2008 e al D.Lgs. n. 22/2010;
  8. di incaricare il Direttore della struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche dell’adozione di ogni atto concernente la concessione non di specifica competenza del Presidente della Giunta regionale;
  9. di stabilire che il rilascio della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
  10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  11. di disporre la trasmissione del presente decreto al Comune di Concordia Sagittaria, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Direzione uffici territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile Venezia, alla Direzione gestione del patrimonio e all’ARPAV;
  12. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
  13. di incaricare la Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche dell’esecuzione del presente atto;
  14. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

97_DPGR_2022_11_18_N097_All_A_489775.pdf

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