Nomina componente della Giunta regionale. Signora Manuela LANZARIN.
Articolo 51 dello Statuto.
| Note per la trasparenza |
Con il presente atto si dispone la nomina di un componente della Giunta regionale.
|
Il Presidente
PREMESSO che in data 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le elezioni per la XI legislatura del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto;
PRESO ATTO che in data 6 ottobre 2020 l’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Venezia ha proclamato l’elezione del Presidente della Giunta regionale del Veneto e dei consiglieri regionali;
VISTO l’articolo 51, comma 3, dello Statuto, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente;
DATO ATTO che il Presidente ha dato corso alle necessarie valutazioni in merito all’applicazione dell’art. 51, comma 1, della Costituzione e dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto sulla parità di genere;
RILEVATO che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale, come si evince dall’articolo 53, comma 1, dello Statuto;
DATO ATTO che i consiglieri attualmente assegnati al Consiglio regionale sono 49, oltre al Presidente e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, per cui si possono nominare fino a 10 componenti di Giunta;
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, la carica di componente della Giunta regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale e che secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 1 bis della citata legge regionale, la nomina di un consigliere regionale alla carica di componente della Giunta determina, per la durata dell’incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere;
PRESO ATTO, inoltre che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, i componenti della Giunta regionale per la nomina e la durata di esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali e sono incompatibili con la carica di consigliere comunale;
RILEVATO che sussistono i presupposti per procedere alla nomina del componente di Giunta;
RITENUTO di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Manuela LANZARIN, nata a Bassano del Grappa (VI) il 3 giugno 1971;
VISTE le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e in particolare:
-
articolo 122 della Costituzione;
-
articolo 51 dello Statuto della Regione del Veneto;
-
Legge 23 aprile 1981, n. 154, Legge 2 luglio 2004, n. 165, D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
-
Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5;
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
-
di nominare componente della Giunta regionale il Consigliere regionale Manuela LANZARIN, nata a Bassano del Grappa (VI) il 3 giugno 1971;
-
di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente decreto all’interessato e al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza, con riferimento in particolare a quanto disposto dall’articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5;
-
di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia