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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 71 del 10 luglio 2020
Stagione venatoria 2020/2021. Azienda Faunistico - Venatoria "Foramelle" (VR). Applicazione art. 17, c.1 della L.R. n. 50/1993, in superfici intercluse.
Viene decretato il divieto venatorio nei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR), interclusi nell’AFV “Foramelle” non facenti parte dell’Azienda medesima.
Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 764 del 16.06.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2020/2021;
VISTO il primo comma dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;
VISTA l’istanza dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Foramelle”, acquisita al protocollo n. 256724 in data 30 giugno 2020, volta a conseguire per la stagione venatoria 2020/2021 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, c.1 L.R. n. 50/1993) sui terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) e individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali interclusi nell’AFV “Foramelle” non facenti parte dell’Azienda medesima;
VISTO il parere espresso dall’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino – sede territoriale di Verona, trasmesso con nota prot. n. 261286 del 02.07.2020, con il quale si chiede di confermare quanto disposto dal proprio Decreto presidenziale n. 115 del 20 agosto 2019, che ha vietato l’esercizio venatorio per la stagione 2019/2020 nei medesimi terreni sopra richiamati;
RITENUTO di accogliere l’istanza avanzata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Foramelle” per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
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