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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 87 del 12 giugno 2020


Materia: Difesa del suolo

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 28 maggio 2020

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "Minoege" sito in Comune di San Stino di Livenza (VE).

Note per la trasparenza

Si rilascia il permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato “Minoege” alla società Minoege s.r.l., in Comune di San Stino di Livenza (VE), con contestuale approvazione del programma lavori

Il Presidente

PREMESSO CHE:

la ditta Minoege s.r.l., con sede in via Zecchetto n. 10 a San Stino di Livenza (VE), C.F. e P.IVA 03836880272, in data 14/05/2018 ha presentato istanza, pervenuta in Regione il 12/06/2018 prot. 222928, di permesso di ricerca di risorse geotermiche in un’area ricadente in zona industriale Zecchetto del San Michele al Tagliamento (VE) e di superficie pari a 0,017 kmq;

DATO ATTO che dai risultati dell’istruttoria effettuata dalla Direzione Difesa del Suolo, sulla base della documentazione agli atti, è emerso che:

  • scopo della ricerca è il rinvenimento di una risorsa geotermica da impiegare, a seguito dell’ottenimento della relativa concessione, per il riscaldamento a bassa temperatura di capannoni industriali;
  • la zona del richiesto permesso di ricerca è individuata coincidente con l’attuale mappale 243 del foglio 39 del Comune di San Stino di Livenza;
  • ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.lgs. 22/2010 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 13/07/2018 e nell’albo pretorio del Comune interessato, avviso dell’avvenuto deposito dell’istanza per la presentazione di eventuali domande in concorrenza;
  • con nota n. 373696 del 14/09/2018 è stato comunicato alla ditta istante che, a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, non sono pervenute domande in concorrenza entro i termini previsti e che era necessario sottoporre il progetto di ricerca a verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto ambientale presso gli uffici regionali competenti;
  • con decreto n. 50 del 23/05/2019, acquisito agli atti con protocollo n. 248722 del 14/06/2019, il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 17/04/2019, di esclusione dalla procedura di VIA del progetto di permesso di ricerca in questione, subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali, e di non necessità della valutazione di incidenza ambientale;
  • a seguito di tale determinazione, con nota n. 300843 del 8/07/2019 della Direzione Difesa del Suolo è stata richiesta alla Ditta la documentazione di rito necessaria al proseguimento dell’istruttoria;
  • la documentazione di cui al punto precedente, che comprende il piano di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 117/2008, è stata acquisita in data 23/10/2019 prot. n. 456647;
  • la ditta istante non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo come risultante da una visura effettuata presso la competente Camera di Commercio;
  • è stato verificato che la ditta Minoege s.r.l. rientra, ai sensi della legge n. 190/2012, nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) della Prefettura di Venezia e, pertanto, per essa non sussistono le cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011.

RILEVATO CHE:

  • non sono pervenute domande in concorrenza per l’acquisizione di un permesso di ricerca di risorse geotermiche in aree coincidenti in tutto o in parte con quella oggetto dell’istanza presentata dalla ditta Minoege s.r.l.;
  • il progetto è relativo all’estrazione, tramite terebrazione di un pozzo, di risorsa geotermica, con temperatura intorno ai 29° - 30°C, e all’utilizzazione del calore dell'acqua prelevata dalla falda a 550-600 metri di profondità, ai fini del riscaldamento a bassa temperatura di capannoni industriali situati nei pressi del pozzo;
  • il decreto n. 50 del 23/5/2019 del direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, riguardante la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in esito alla quale è stata stabilita l’esclusione dalle procedure di VIA ai sensi dell’art 20 del D.lgs 152/2006, ha disposto le seguenti prescrizioni:
  • il programma dei lavori dovrà comprendere test idrogeologici e misure in pozzo attraverso prove di portata (a gradini e costante di lunga durata) per la determinazione del comportamento acquifero-opera di captazione e delle portate critiche. Dovrà altresì prevedere il monitoraggio dei parametri fisici di base delle acque;
  • nella realizzazione del pozzo di emungimento dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di garantire che non si creino connessioni idrauliche tra corpi idrici posti a quote differenti;
  • nel caso in cui vengano segnalate problematiche ambientali nel sito di recapito, la Ditta effettuerà su richiesta ed in base alle indicazioni dell’autorità competente, idonee verifiche finalizzate ad attivare eventuali azioni correttive;
  • per l’utilizzazione geotermica in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e si dà atto che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    • non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017;
    • ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
    • nell’ipotesi in cui non sia possibile realizzare un sistema di tipo chiuso di sfruttamento della risorsa geotermica restituendo in falda l’acqua emunta mediante pozzo dedicato, sia previsto un idoneo sistema per la dissipazione, fino a temperatura ambiente, del calore residuo del fluido geotermico proveniente dal circuito di riscaldamento da scaricarsi nelle canalette di scolo.
  • deve essere verificata e documentata, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e deve esserne data adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
  • in sede di istruttoria è stata verificata la documentazione fornita per l’istanza rilevandone la completezza;
  • l’area dell’intervento non è gravata da vincoli paesaggistici o ambientali;
  • ai sensi dell’art. 60 del DPR 128/1959, le operazioni di ricerca, tramite la perforazione del pozzo, devono essere espressamente autorizzate, prima del loro inizio, dall’Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie.

CONSIDERATO CHE:

  • è necessario approvare il programma lavori presentato alla Regione del Veneto, consistente nella terebrazione del pozzo, installazione dei relativi impianti e strumentazioni di controllo, completamento del pozzo, realizzazione della rete di teleriscaldamento e dei circuiti di scambio termico, con le seguenti prescrizioni:
    • predisporre, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 128/1959, il programma di perforazione del pozzo sottoponendolo all’approvazione dell’Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie;
    • predisporre l’installazione di apparecchiature di misura e l’esecuzione di analisi chimico fisiche delle acque;
    • trasmettere il profilo stratigrafico del pozzo e i risultati delle prove e dei monitoraggi effettuati alla Direzione Difesa del Suolo;
    • adempiere alle prescrizioni/condizioni ambientali contenute del decreto n. 50 del 23/05/2019 del direttore della Direzione Commissioni Valutazioni e riportate nelle premesse;
  • è necessario, inoltre, stabilire che:
    • la ditta dovrà provvedere, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori, alla denuncia di esercizio e alla nomina del Direttore Responsabile mediante PEC indirizzata all’Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie e a difesasuolo@pec.regione.veneto.it;
    • la ditta permissionaria dovrà costituire cauzione a favore della Regione Veneto pari a € 7.000,00 (settemila/00) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente provvedimento;
    • la cauzione dovrà essere prestata non oltre sei mesi dalla data del presente provvedimento, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria;
    • la ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche così come determinato dalla Giunta Regionale direttamente o attraverso i propri organi delegati;
    • la comunicazione obbligatoria, a norma dell’art. 5 del D.lgs. 22/2010, del rinvenimento di fluidi geotermici alla Regione dovrà intervenire non oltre 60 giorni dalla data di accertamento del rinvenimento stesso;
    • le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
  • il richiesto permesso di ricerca “Minoege” rientra per le proprie caratteristiche (profondità del pozzo esplorativo maggiore di 400 metri e temperatura del fluido ricercato compresa tra 15 e 150 °C) nella categoria delle risorse geotermiche di interesse locale per le quali, ai sensi del D.Lgs. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle regioni territorialmente competenti;
  • la DGR n. 985/2013 stabilisce che i permessi di ricerca di risorse geotermiche di interesse locale siano rilasciati dal Presidente della Giunta Regionale.

VISTI

  • il R.D. 1443/1927;
  • il D.P.R. 128/1959 e il D.P.R. 395/1991;
  • il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 22/2010 e il D.Lgs. n. 117/2008;
  • la L.R. n. 40/1989 e la L.R. n. 11/2001;
  • la DGR n. 985/2013;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di rilasciare il permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato “Minoege”, situato nel Comune di San Stino di Livenza (VE) come indicato con linea rossa nella delimitazione riportata nell’Allegato A al presente Decreto, alla ditta Minoege s.r.l., con sede in via Zecchetto n. 10 a San Stino di Livenza (VE), C.F. e P.IVA 03836880272, per la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile su istanza motivata della ditta di ulteriori due anni;
  3. di approvare il programma lavori presentato alla Regione Veneto consistente nella terebrazione del pozzo, installazione dei relativi impianti e strumentazioni di controllo, completamento del pozzo, realizzazione della rete di teleriscaldamento e dei circuiti di scambio termico, con le seguenti prescrizioni:
    • predisporre, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 128/1959, il programma di perforazione del pozzo, sottoponendolo all’approvazione dell’Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie;
    • predisporre l’installazione di apparecchiature di misura e l’esecuzione di analisi chimico fisiche delle acque;
    • trasmettere il profilo stratigrafico del pozzo e i risultati delle prove e dei monitoraggi effettuati alla Direzione Difesa del Suolo;
    • adempiere alle prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel decreto n. 50 del 23/05/2019 del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni e riportate nelle premesse;
  4. di dare atto che spetta alla ditta l’obbligo dell’osservanza di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 22/2010, al D.P.R. 395/1991, al D.Lgs. 624/1996, nonché al D.Lgs. n.117/2008;
  5. di approvare, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 117/2008, il Piano di gestione dei rifiuti acquisito agli atti in data 23/10/2019;
  6. di dare atto che il presente provvedimento tiene luogo di ogni altro atto, nulla osta od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l’attività mineraria e previsti da specifiche normative;
  7. di stabilire che la ditta dovrà provvedere, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori, alla denuncia di esercizio e alla nomina del Direttore Responsabile mediante PEC indirizzata all’Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie e a difesasuolo@pec.regione.veneto.it;
  8. di stabilire che la ditta permissionaria dovrà costituire cauzione a favore della Regione Veneto pari a € 7.000,00 (settemila/00) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente provvedimento;
  9. la cauzione dovrà essere prestata non oltre sei mesi dalla data del presente provvedimento, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria;
  10. di stabilire che la ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche così come determinato dalla Giunta Regionale direttamente o attraverso i propri organi delegati;
  11. di disporre che la comunicazione obbligatoria, a norma dell’art. 5 del D.lgs. 22/2010, del rinvenimento di fluidi geotermici alla Regione debba intervenire non oltre 60 giorni dalla data di accertamento del rinvenimento stesso;
  12. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
  13. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
  14. di stabilire che l’efficacia del presente atto è subordinata alla costituzione della cauzione di cui al punto 8;
  15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  16. di disporre la trasmissione del presente decreto agli Enti pubblici territoriali interessati;
  17. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
  18. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell’esecuzione del presente atto.
  19. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

Luca Zaia

(seguono allegati)

52_DPGR_2020_05_28_N052_All_A_421673.pdf

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