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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 87 del 12 giugno 2020


Materia: Difesa del suolo

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del 28 maggio 2020

Rilascio della concessione geotermica denominata "Valcalaona" sita in Comune di Baone (PD).

Note per la trasparenza

Si assegna, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza, alla ditta Fontebio s.r.l.s., la concessione geotermica “Valcalaona” sita in Comune di Baone (PD), per un utilizzo a scopo di teleriscaldamento e di attività florovivaistiche.

Il Presidente

PREMESSO CHE:

  • con D.G.R. n. 3640 del 23/06/1981 è stata rilasciata all’Amministrazione comunale di Baone (PD) per la durata di 25 anni la concessione di acqua termominerale denominata “Valcalaona”;
  • con D.G.R. n. 2412 del 30/04/1985 la predetta concessione termominerale è stata estesa, oltre che all’uso terapeutico, anche a quello industriale che, per tutta la durata della concessione, ha poi costituito l’unico utilizzo della risorsa impiegata unicamente per fini geotermici per il riscaldamento di serre;
  • l’art. 55 bis della L.R. 40/1989 ha disposto il trasferimento d’ufficio delle concessioni termali per usi non terapeutici in concessioni geotermiche;
  • lo stesso art. 55 bis della L.R. 40/1989 ha inoltre stabilito che le concessioni per le derivazioni di interesse locale siano rilasciate dal Presidente della Giunta Regionale;
  • la concessione è scaduta in data 22/6/2006;
  • con decreto n. 93 del 11/6/2015 il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse ha disposto la conclusione, con archiviazione, del procedimento relativo all’istanza di rinnovo della concessione presentata dal Comune di Baone, confermando il Comune stesso quale custode temporaneo a titolo gratuito della concessione;
  • ai sensi del D.Lgs. 22/2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche” la concessione va riassegnata attraverso l’indizione di una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione;
  • con Deliberazione della Giunta Regionale n. 985 del 18/6/2013 sono stati dettati, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 22/2010, i criteri e le modalità in base ai quali condurre le procedure di evidenza pubblica per la assegnazione delle concessioni regionali di risorse geotermiche nonché i criteri con i quali valutare le offerte presentate in sede di gara;
  • con Decreto n. 267 del 3/8/2017 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha indetto la gara ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. 22/2010, per l’affidamento della concessione all’utilizzo della risorsa geotermica “Valcalaona”, sita in Comune di Baone;
  • con Decreto n. 312 del 21/9/2017 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha approvato i relativi documenti di gara che sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 93 del 29/9/2017, a rettifica degli atti di gara già approvati con il citato decreto n. 267 del 3/8/2017;
  • in data 14/12/2017 si è svolta la prima seduta pubblica della gara di assegnazione (verbale Rep. n. 7591 – Racc. n. 6865 registrato a Venezia il 15/12/2017 al n. 1720 serie Atti Pubblici) nella quale la Commissione giudicatrice, ha verificato che si era costituito, come unico concorrente, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra Fontebio s.r.l.s. con sede in Fossalta di Portogruaro (VE) e Comune di Baone (PD);
  • in base alle procedure di gara la ditta Fontebio s.r.l.s., ha presentato domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 4/2016, acquisita con prot. n. 54001 del 12/2/2018;
  • il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso il proprio parere favorevole n. 57 del 21/1/2019 con prescrizioni;
  • con decreto n. 14 del 5/2/2019 il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del suddetto parere ed ha rilasciato giudizio favorevole di compatibilità ambientale in merito al progetto;
  • in data 11/3/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica della gara di assegnazione, in esito alla quale, con apposito verbale (Rep. n. 7664 del 11/3/2019 – registrato a Venezia il 21/3/2019 al n. 367 serie Atti Pubblici), è stata affidata provvisoriamente la concessione “Valcalaona” al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra Fontebio s.r.l.s. con sede in Fossalta di Portogruaro (VE) e Comune di Baone (PD);
  • il Direttore della Direzione Difesa del Suolo, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel rilascio della concessione e di conseguire gli atti autorizzativi e di assenso comunque denominati non già espressi in sede di VIA, ha indetto, ai sensi della L. 241/1990 e della D.G.R. 985/2013, una Conferenza di Servizi, in forma semplificata con modalità asincrona, invitando a parteciparvi il Comune di Baone, la Provincia di Padova, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, l’Ente Parco Colli Euganei e l’ARPAV;
  • tale Conferenza di Servizi è stata indetta con nota n. 114896 del 21/3/2019;
  • con Decreto n. 217 del 27/6/2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo è stata dichiarata positivamente conclusa la Conferenza di Servizi, sulla base del parere espresso dalla Provincia di Padova con nota n. 29041 del 6/5/2019. Gli altri Enti invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi non si sono espressi in questa sede;
  • con deliberazione di Consiglio n. 65 del 17/12/2019, il Comune di Baone ha stabilito di recedere, in accordo con la Società Fontebio s.r.l.s., dal costituendo raggruppamento di imprese, rinunciando ad ogni diritto e obbligo connesso all’avvenuta assegnazione provvisoria della concessione “Valcalaona”, ivi compresi i poteri di iniziativa o intervento nella conduzione della concessione che verrà intestata in via esclusiva alla Società Fontebio s.r.l.s.;
  • la Società Fontebio s.r.l.s. ha dimostrato la capacità tecnica ed economica con documentazione pervenuta in data 7/4/2020, acquisita con protocollo n. 147197 del 7/4/2020;
  • da una visura effettuata presso la competente Camera di Commercio la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
  • è stata richiesta in data 12/3/2020, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informazione, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la Società Fontebio s.r.l.s. e per i maggiorenni conviventi di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii.
  • ai sensi di quanto previsto dall’ art. 92, comma 3 del D.Lgs.159/2011, essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di informativa antimafia senza che sia intervenuta risposta, si può procedere al rilascio della concessione sotto riserva di revoca nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva da parte del Prefetto.

CONSIDERATO CHE

  • il progetto prevede l’utilizzo di impianti geotermici abbinati a pompe di calore basato sui pozzi che estraggono l’acqua sotterranea, che viene poi scaricata in superficie. L’uso della risorsa geotermica è destinato in parte per il riscaldamento della serra, supporto della produzione orticolo-floricolo, e in parte per il teleriscaldamento nel periodo invernale degli edifici presenti nell’area;
  • con convenzione stipulata in data 3/9/2018 il Comune di Baone ha affidato alla ditta Fontebio s.r.l.s, per la durata di 30 anni, la concessione dell’area di proprietà del Comune stesso per lo sfruttamento della risorsa geotermica e le attività ad esso connesse;
  • la risorsa geotermica, relativa alla concessione in oggetto, rientra tra quelle di interesse locale sulle quali, ai sensi del D.Lgs. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle regioni territorialmente competenti;
  • la D.G.R. n. 985/2013 stabilisce che la concessione mineraria per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di interesse locale, secondo quanto previsto dal combinato disposto D.lgs. 22/2010 e dalla L.R. 40/89, sia rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale;

VISTI

  • il R.D. n. 1443/1927;
  • il D.P.R. n. 128/1959 e il D.P.R. n. 395/1991;
  • la Legge n. 9/1991;
  • il D.lgs. n. 624/1996, il D.lgs. n. 42/2004, il D.lgs. n. 152/2006, il D.lgs. n. 117/2008, il D.lgs. n. 22/2010 e il D.lgs. n. 159/2011;
  • la L.R. n. 40/1989, la L.R. n. 11/2001 e la L.R. n. 4/2016;
  • la D.G.R. n. 862/2013 e la D.G.R. n. 985/2013;

Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;.

2. di assegnare, in esito alla procedura ad evidenza pubblica avviata con Decreti n. 267 del 3/8/2017 e n. 312 del 21/9/2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, la concessione geotermica denominata “Valcalaona” situata in Comune di Baone (PD), come indicata con linea rossa nella delimitazione riportata nell’Allegato A al presente Decreto, nel quale sono indicate anche le attuali pertinenze, alla ditta Fontebio s.r.l.s., con sede in Fossalta di Portogruaro (VE) viale Venezia 61, P.IVA 04347550271, per la durata di anni 28 (ventotto), con decorrenza dalla data del presente decreto;

3. di approvare il programma dei lavori come definito dal “Progetto definitivo delle attività di coltivazione della risorsa geotermica” sul quale il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso il proprio parere favorevole n. 57 del 21/1/2019, con le prescrizioni qui di seguito riportate:

3.1 dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali impartite dall’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 77/2018 del 18/4/2018 (acquisita dagli uffici dell’U.O. VIA al protocollo n.154129 del 24/4/2018), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell’attività:

  • di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
  • di eseguire le lavorazioni interferenti con le specie faunistiche di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase produttiva e la direzione lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, e ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni previste, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura e tutela degli interventi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. Andrà altresì aggiornato il cronoprogramma provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo possibilmente evidenza anche della relativa stagionalità da metter in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione lavori;
  • di provvedere all'installazione di fonti di illuminazione artificiale rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  • di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi e dell'esercizio;
  • dovrà essere inviata la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescritte alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi previsti per ciascuna fase delle attività di cui al cronoprogramma;
  • dovrà essere comunicato all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, il cronoprogramma aggiornato e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, l'attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui all'istanza presentata secondo le indicazioni riportate al paragrafo 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
  • dovrà essere adeguato, sulla scorta delle indicazioni di cui all'istruttoria dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, e trasmesso alla struttura regionale competente, il dato in formato vettoriale relativo ai punti n. 1 e 2, fase 2 al paragrafo 2.1.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
  • dovrà essere inviata la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione di Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti di ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

3.2 dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali e di polizia mineraria, impartite dalla Provincia di Padova (Servizio cave e Polizia Mineraria) con la nota prot. n. 496808 del 5/12/2018 e la nota prot. n. 29041 del 6/5/20019:

  • provvedere, prima dell’inizio dei lavori nei 3 pozzi, all’invio al Servizio Cave e polizia mineraria della Provincia di Padova di tutta la documentazione ai fini della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del DPR n. 128/59, del D.lgs.n. 624/96 e del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
  • almeno otto giorni prima dell’inizio dei lavori dovrà essere comunicato l’inizio lavori ai sensi delle vigenti normative minerarie, in particolare del R.D. 1443/1927, L.R. 40/1989, D.P.R. 128/1959, D.Lgs. 81/2008, con inoltro della seguente documentazione: denuncia di esercizio, documento di sicurezza e salute, piano operativo di sicurezza della ditta esecutrice dei lavori;
  • ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 128/1959, dovrà essere inviato al Servizio Cave e polizia Mineraria della Provincia di Padova, un programma di perforazione;
  • ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 128/1959 in corso d’opera dovrà essere tenuto un giornale dei lavori (giornale di sonda), sul quale annotare giornalmente il diametro del foro, gli avanzamenti conseguiti, la natura dei terreni attraversati, le tubazioni di rivestimento poste in opera, le chiusure d’acqua e ogni altra attività eventualmente eseguita nonché le eventuali manifestazioni riscontrate anche se diverse da quella per la quale è eseguita la perforazione;
  • ai sensi del medesimo articolo dovranno essere eseguiti campioni di detrito di perforazione ad ogni variazione litologica ovvero con la frequenza richiesta dalla polizia mineraria e/o nel caso dall’autorità regionale;
  • i campioni dovranno essere conservati fino alla fine della perforazione e non possono essere distrutti o dispersi prima di sei mesi dal termine della perforazione senza specifica autorizzazione da parte degli uffici competenti;
  • il giornale di sonda e i campioni (o una parte di essi) devono, a richiesta, essere messi a disposizione dei predetti uffici;
  • nello specifico, come riportato nel progetto autorizzato, “la ditta preposta si dovrà attenere scrupolosamente al capitolato sottoscritto tenendo quotidiane annotazioni al giornale di sonda e provvedendo regolarmente al prelievo e conservazione di campioni di cutting, previsti dalla D.L. nella misura minima di uno ogni cinque metri di perforazione, ponendoli a disposizione della direzione tecnica e dell’autorità regionale secondo quanto previsto dell’art. 67 del D.P.R. 128/1959”;
  • ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 128/1959 eventuali fluidi diversi da quelli ricercati dovranno essere isolati all’interno dei loro orizzonti, inoltre almeno 48 ore prima di procedere alle operazioni di chiusura o isolamento di detti fluidi, il direttore ne dovrà dare avviso agli uffici competenti;
  • i pozzi dovranno essere adeguatamente recintati e segnalati con apposita cartellonistica ammonitrice e gli impianti dovranno essere regolarmente dotati di messa a terra certificata da personale tecnico qualificato.

3.3 dovrà essere rispettata la seguente prescrizione/condizione ambientale impartita dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di cui alla nota n. 5341 del 17/4/2018:

  • qualsiasi intervento urbanistico che preveda una impermeabilizzazione del terreno superiore ai 1.000,00 mq dovrà essere oggetto di Valutazione di Compatibilità idraulica come previsto dalla D.G.R. n. 2498 del 6/10/2009;

3.4 dovranno essere richieste ed ottenute le autorizzazioni/concessioni allo scarico in acque superficiali da parte del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e della Provincia di Padova,

3.5 dovrà essere ristrutturata la vasca di raffreddamento già esistente al fine di abbattere la temperatura prima del recapito finale;

3.6 dovrà essere eseguito un monitoraggio in fase esecutiva delle eventuali variazioni di temperatura lungo il tragitto e precisamente uno al prelievo, uno all’uscita della serra e uno al punto di recapito finale. I dati dovranno essere correttamente registrati e tenuti a disposizione.

4. di disporre l’obbligo alla ditta concessionaria dell’osservanza di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare dalle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 22/2010, al D.P.R. 395/1991, al D.Lgs. 624/1996, al D.Lgs. 117/2008, nonché dalle seguenti ulteriori prescrizioni:

  • l’emungimento dalle opere di adduzione della concessione non dovrà superare il quantitativo di 388.800 mc/annui (30 l/s x 5 mesi). Tale portata tuttavia potrà essere rideterminata con Decreto del Direttore della Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche, sulla base di una motivata richiesta;
  • le variazioni del programma dei lavori minerari, ivi compresa la perforazione di nuovi pozzi e l’esecuzione di indagini geofisiche nell’ambito della concessione e all’interno dei pozzi esistenti, sono soggette ad approvazione da parte del Direttore della Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche. Il programma esecutivo di perforazione di eventuali nuovi pozzi dovrà inoltre essere approvato dalla competente Autorità di Polizia Mineraria;
  • le operazioni conseguenti alla manutenzione straordinaria nonché alle nuove eventuali perforazioni sono subordinate alla predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2008. Tale piano è soggetto all’approvazione con decreto del Direttore della Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche;
  • per qualunque fattispecie di trasferimento della concessione, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, è necessario richiedere all'amministrazione regionale il rilascio del nulla osta preventivo alla cessione;
  • eventuali modifiche societarie che non comportino trasferimento della concessione, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, dovranno essere comunicate alla Prefettura competente per la necessaria verifica antimafia e, negli stessi termini, alla Regione per gli atti conseguenti.;

5. di stabilire che la ditta concessionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo alla concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche;

6. di stabilire che la ditta concessionaria dovrà costituire cauzione a favore della Regione Veneto pari a € 30.500,00 (trentamilacinquecento/00) a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione;

7. di disporre che la cauzione dovrà essere prestata, salvo proroga, non oltre sei mesi dalla data del provvedimento concessorio, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, utilizzando lo schema di contratto che sarà trasmesso dalla Regione o rinvenibile sul sito Internet regionale (http://www.regione.veneto.it), o attraverso un deposito in numerario presso la tesoreria regionale. L’importo della cauzione dovrà essere rivalutato sulla base del tasso d’inflazione programmata ogni 5 anni;

8. di stabilire che alla costituzione della cauzione seguirà la consegna ufficiale dell’atto di concessione, copia del quale dovrà essere controfirmata dal concessionario o da un suo delegato munito di procura speciale per accettazione incondizionata degli obblighi previsti e verrà trattenuta agli atti della Direzione competente;

9. di disporre che sino alla consegna ufficiale dell’atto di concessione non potrà essere avviata alcuna delle attività previste nel programma dei lavori, mentre sarà comunque dovuto, a partire dalla data del presente provvedimento di rilascio di titolo minerario, il pagamento del canone concessorio;

10. di prescrivere alla ditta concessionaria, ai sensi dell’art. 18 del R.D. 1443/1927, l'obbligo della registrazione del presente atto all’Agenzia delle Entrate e di trascrivere il medesimo alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;

11. di stabilire che ai fini della determinazione dell’Imposta di Registro, il valore della presente concessione è determinato in euro 20.052,48 (ventimilacinquantadue/48) pari al valore del canone annuo anticipato dovuto alla data del presente provvedimento, pari a euro 716,16, moltiplicato per i 28 anni di durata della concessione;

12. di stabilire che il concessionario dovrà provvedere, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori, alla denuncia di esercizio e alla nomina del Direttore Responsabile mediante PEC indirizzata all’Autorità di Polizia Mineraria e a difesasuolo@pec.regione.veneto.it;

13. di stabilire, affinché la portata in concessione non venga superata, che il Concessionario è obbligato ad installare a propria cura e spese ed a mantenere in regolare stato di esercizio, con operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, idonei strumenti di intercettazione e regolazione della portata e dispositivi per la misura e registrazione dei volumi prelevati e della temperatura dell’acqua emunta. Tale strumentazione, da installarsi prima dell’attivazione del prelievo, dovrà essere opportunamente sigillata e facilmente accessibile agli organi di controllo. I dati di misura di volume e della temperatura dell’acqua prelevata dovranno essere inviati annualmente alla Struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche e all’Autorità di Polizia Mineraria. L’Autorità concedente potrà in qualsiasi momento richiedere, pena decadenza della concessione, la costruzione di ulteriori opere o l’installazione di strumenti che si rendessero necessari ai fini del controllo della falda, delle portate e dei volumi prelevati;

14. di stabilire che la ditta è tenuta, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 9 del 9/1/1991 e su ordine dell’Autorità mineraria o di Polizia Mineraria competente, alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di abbandono dell’opera, di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e al risanamento paesistico a seguito di lavori;

15. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;

16. di stabilire che il rilascio della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;

17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

18. di disporre la trasmissione del presente decreto al Comune di Baone e alla Provincia di Padova;

19. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;

20. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell’esecuzione del presente atto;

21. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

(seguono allegati)

51_DPGR_2020_05_28_N051_All_A__421672.pdf

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