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Materia: Difesa del suolo
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del 28 maggio 2020
Rilascio della concessione geotermica denominata "Valcalaona" sita in Comune di Baone (PD).
Si assegna, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza, alla ditta Fontebio s.r.l.s., la concessione geotermica “Valcalaona” sita in Comune di Baone (PD), per un utilizzo a scopo di teleriscaldamento e di attività florovivaistiche.
Il Presidente
PREMESSO CHE:
CONSIDERATO CHE
VISTI
Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;.
2. di assegnare, in esito alla procedura ad evidenza pubblica avviata con Decreti n. 267 del 3/8/2017 e n. 312 del 21/9/2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, la concessione geotermica denominata “Valcalaona” situata in Comune di Baone (PD), come indicata con linea rossa nella delimitazione riportata nell’Allegato A al presente Decreto, nel quale sono indicate anche le attuali pertinenze, alla ditta Fontebio s.r.l.s., con sede in Fossalta di Portogruaro (VE) viale Venezia 61, P.IVA 04347550271, per la durata di anni 28 (ventotto), con decorrenza dalla data del presente decreto;
3. di approvare il programma dei lavori come definito dal “Progetto definitivo delle attività di coltivazione della risorsa geotermica” sul quale il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso il proprio parere favorevole n. 57 del 21/1/2019, con le prescrizioni qui di seguito riportate:
3.1 dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali impartite dall’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 77/2018 del 18/4/2018 (acquisita dagli uffici dell’U.O. VIA al protocollo n.154129 del 24/4/2018), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell’attività:
3.2 dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali e di polizia mineraria, impartite dalla Provincia di Padova (Servizio cave e Polizia Mineraria) con la nota prot. n. 496808 del 5/12/2018 e la nota prot. n. 29041 del 6/5/20019:
3.3 dovrà essere rispettata la seguente prescrizione/condizione ambientale impartita dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di cui alla nota n. 5341 del 17/4/2018:
3.4 dovranno essere richieste ed ottenute le autorizzazioni/concessioni allo scarico in acque superficiali da parte del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e della Provincia di Padova,
3.5 dovrà essere ristrutturata la vasca di raffreddamento già esistente al fine di abbattere la temperatura prima del recapito finale;
3.6 dovrà essere eseguito un monitoraggio in fase esecutiva delle eventuali variazioni di temperatura lungo il tragitto e precisamente uno al prelievo, uno all’uscita della serra e uno al punto di recapito finale. I dati dovranno essere correttamente registrati e tenuti a disposizione.
4. di disporre l’obbligo alla ditta concessionaria dell’osservanza di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare dalle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 22/2010, al D.P.R. 395/1991, al D.Lgs. 624/1996, al D.Lgs. 117/2008, nonché dalle seguenti ulteriori prescrizioni:
5. di stabilire che la ditta concessionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo alla concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche;
6. di stabilire che la ditta concessionaria dovrà costituire cauzione a favore della Regione Veneto pari a € 30.500,00 (trentamilacinquecento/00) a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione;
7. di disporre che la cauzione dovrà essere prestata, salvo proroga, non oltre sei mesi dalla data del provvedimento concessorio, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, utilizzando lo schema di contratto che sarà trasmesso dalla Regione o rinvenibile sul sito Internet regionale (http://www.regione.veneto.it), o attraverso un deposito in numerario presso la tesoreria regionale. L’importo della cauzione dovrà essere rivalutato sulla base del tasso d’inflazione programmata ogni 5 anni;
8. di stabilire che alla costituzione della cauzione seguirà la consegna ufficiale dell’atto di concessione, copia del quale dovrà essere controfirmata dal concessionario o da un suo delegato munito di procura speciale per accettazione incondizionata degli obblighi previsti e verrà trattenuta agli atti della Direzione competente;
9. di disporre che sino alla consegna ufficiale dell’atto di concessione non potrà essere avviata alcuna delle attività previste nel programma dei lavori, mentre sarà comunque dovuto, a partire dalla data del presente provvedimento di rilascio di titolo minerario, il pagamento del canone concessorio;
10. di prescrivere alla ditta concessionaria, ai sensi dell’art. 18 del R.D. 1443/1927, l'obbligo della registrazione del presente atto all’Agenzia delle Entrate e di trascrivere il medesimo alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;
11. di stabilire che ai fini della determinazione dell’Imposta di Registro, il valore della presente concessione è determinato in euro 20.052,48 (ventimilacinquantadue/48) pari al valore del canone annuo anticipato dovuto alla data del presente provvedimento, pari a euro 716,16, moltiplicato per i 28 anni di durata della concessione;
12. di stabilire che il concessionario dovrà provvedere, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori, alla denuncia di esercizio e alla nomina del Direttore Responsabile mediante PEC indirizzata all’Autorità di Polizia Mineraria e a difesasuolo@pec.regione.veneto.it;
13. di stabilire, affinché la portata in concessione non venga superata, che il Concessionario è obbligato ad installare a propria cura e spese ed a mantenere in regolare stato di esercizio, con operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, idonei strumenti di intercettazione e regolazione della portata e dispositivi per la misura e registrazione dei volumi prelevati e della temperatura dell’acqua emunta. Tale strumentazione, da installarsi prima dell’attivazione del prelievo, dovrà essere opportunamente sigillata e facilmente accessibile agli organi di controllo. I dati di misura di volume e della temperatura dell’acqua prelevata dovranno essere inviati annualmente alla Struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche e all’Autorità di Polizia Mineraria. L’Autorità concedente potrà in qualsiasi momento richiedere, pena decadenza della concessione, la costruzione di ulteriori opere o l’installazione di strumenti che si rendessero necessari ai fini del controllo della falda, delle portate e dei volumi prelevati;
14. di stabilire che la ditta è tenuta, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 9 del 9/1/1991 e su ordine dell’Autorità mineraria o di Polizia Mineraria competente, alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di abbandono dell’opera, di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e al risanamento paesistico a seguito di lavori;
15. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
16. di stabilire che il rilascio della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
18. di disporre la trasmissione del presente decreto al Comune di Baone e alla Provincia di Padova;
19. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
20. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell’esecuzione del presente atto;
21. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luca Zaia
(seguono allegati)
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