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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 45 del 03 aprile 2020


Materia: Agricoltura

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 01 aprile 2020

Rischio sanitario COVID-19. Dichiarazione dello stato di crisi per il settore Primario.

Note per la trasparenza
Il provvedimento, in relazione agli effetti dei provvedimenti restrittivi susseguitesi per far fronte al rischio sanitario derivato dall’epidemia COVID-19, dichiara lo stato di crisi per il settore primario.

Il Presidente

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il provvedimento del Ministero della Salute d'Intesa con il Presidente della Regione Veneto del 22 febbraio 2020 con il quale si sono adottate misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19;

VISTO Decreto legge del 23/02/2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 – Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge, 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 2/01/2020, 30/01/2020, 21/02/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del MISE 25 marzo 2020 recante aggiornamento dell'Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale";

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario Arcuri 23 marzo 2020 n. 4 recante "Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19";

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dei Trasporti 28 marzo 2020 recante "Disposizioni che disciplinano l’ingresso delle persone fisiche nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario, terrestre, o con mezzi propri o privati";

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020. Proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ed in particolare l’art. 1 comma 1072 che individua la costituzione di un fondo per le crisi di mercato nel settore agricolo;

VISTA la comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

CONSIDERATO che la predetta comunicazione dà atto delle difficoltà create al sistema produttivo, disponendo misure temporanee in materia di aiuti di stato che possano garantire un’adeguata risposta alle esigenze del sistema produttivo da parte degli stati membri, ed in particolare aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per il settore agricolo sino a 100 mila euro per impresa, per tutti gli altri settori produttivi, compreso l’agro-industria sino a 800 mila euro per impresa, aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti e sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramiti enti creditizi o altri enti finanziari;

PRESO ATTO che a causa dell’emergenza del virus COVID-19 si stanno determinando rilevanti difficoltà per il settore primario, sia in termini di mancato raccolto dei prodotti stagionali, sia per l’assenza dell’importante canale distributivo al dettaglio, dell’Horeca e delle vendite dirette, che rappresenta un ambito fondamentale nei rapporti commerciali delle medie e piccole imprese, fulcro del sistema produttivo agricolo ed agroindustriale veneto;

RITENUTO quindi di dover limitare con tempestività gli impatti economici, sociali ed ambientali che l’emergenza del COVID-19 ha arrecato e continua ad arrecare al settore primario;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra, di dover dichiarare lo Stato di Crisi per il settore Primario, anche al fine di definire l’adesione agli strumenti finalizzati alla resilienza e ripresa economica, che saranno attivati nell’ambito delle disposizioni nazionali e comunitarie;

VISTO l’articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

CONSIDERATO, pertanto, che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lettera D) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

decreta

  1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  3. di dare atto dello Stato di crisi del Settore Primario in relazione alle restrizioni derivate dal rischio sanitario COVID-19;
     
  4. di stabilire che il presente decreto sarà sottoposto alla Giunta Regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile;
     
  5. di incaricare la Direzione regionale Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
     
  6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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