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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 142 del 10 dicembre 2019


Materia: Difesa del suolo

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 146 del 15 novembre 2019

Rilascio della concessione geotermica denominata "Ponte Miniscalchi" sita in Comune di San Michele al Tagliamento (VE).

Note per la trasparenza

Si assegna, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza, alla Società Agricola Tenuta Valle Talea dei fratelli Pasti s.s., la concessione geotermica “Ponte Miniscalchi” sita in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), per un utilizzo a scopo di riscaldamento di edificio in area agricola.

Il Presidente

PREMESSO CHE:

  • con DGR n. 6590/1991 è stata rilasciata alla Società Agricola Tenuta Valle Talea dei F.lli Pasti s.s., C.F. 00188300271, la concessione di acqua termale per uso agricolo denominata “Ponte Miniscalchi” in Comune di San Michele al Tagliamento per la durata di venticinque anni e con scadenza in data 14/11/2016;
  • con Deliberazione della Giunta Regionale n. 985 del 18/6/2013 sono stati dettati, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 22/2010, i criteri e le modalità in base ai quali condurre le procedure di evidenza pubblica per la assegnazione delle concessioni regionali di risorse geotermiche nonché i criteri con i quali valutare le offerte presentate in sede di gara;
  • con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 154 del 17/10/2016 sono stati differiti al 31/12/2017 i termini di scadenza della succitata concessione “Ponte Miniscalchi”;
  • con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 268 del 3/8/2017, pubblicato sul BUR n. 77 del 11/8/2017, è stata indetta, ai sensi del D.lgs. 22/2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche”, la gara ad evidenza pubblica per la riassegnazione della concessione geotermica denominata “Ponte Miniscalchi”, indicando come termine per la presentazione delle domande il giorno 20/10/2017;
  • in data 8/11/2017 si è tenuta la prima seduta pubblica della suddetta gara (verbale Rep. 7579 –Racc. 6853 registrato a Venezia il 17/11/2017 al n. 1626 serie Atti Pubblici) nella quale la Commissione giudicatrice ha verificato che si era presentata, come unico concorrente, la Società Agricola Tenuta Valle Talea dei F.lli Pasti s.s., la quale è stata invitata a sottoporre il progetto geotermico alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con le modalità di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  • con nota del 9/11/2017, protocollata con n. 470997 del 10/11/2017, la Società Agricola Tenuta Valle Talea dei F.lli Pasti s.s. ha richiesto il differimento della data di scadenza della concessione ai fini del completamento della procedura di riassegnazione della stessa;
  • con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 432 del 28/11/2017 sono stati differiti i termini di scadenza al 31/12/2018, data di presunto completamento delle procedure di riassegnazione tramite procedura ad evidenza pubblica;
  • con nota, acquisita al protocollo regionale in data 8/1/2018 n. 5067, la Società Agricola Tenuta Valle Talea dei F.lli Pasti s.s. ha presentato la documentazione necessaria all’espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 4/2016;
  • con successiva nota, protocollata con n. 470737 del 20/11/2018, la ditta ha richiesto un nuovo differimento della data di scadenza della concessione, considerato che l’iter della procedura di V.I.A. non era ancora concluso;
  • con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 457 del 4/12/2018 i termini di scadenza sono stati differiti al 30/6/2019;
  • con decreto n. 51 del 23/5/2019, acquisito agli atti con protocollo n. 248724 del 14/6/2019, il direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto del parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 67 del 17/4/2019, rilasciando il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto per la concessione geotermica Ponte Miniscalchi, con prescrizioni, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel parere di Istruttoria Tecnica n. 273 del 11/12/2018, espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, di non necessità della valutazione di incidenza,;
  • in data 25/7/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica della gara di riassegnazione, in esito alla quale con apposito verbale (Rep. n. 7687 – Racc. n. 6959 registrato a Venezia il 29/7/2019 al n. 236 serie 1/Atti Pubblici) è stata affidata provvisoriamente la concessione “Ponte Miniscalchi” alla Società Agricola Tenuta Valle Talea dei F.lli Pasti s.s., con sede a San Michele al Tagliamento (VE);
  • il Direttore della Direzione Difesa del Suolo, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel rilascio della concessione e di conseguire gli atti autorizzativi e di assenso comunque denominati non già espressi in sede di VIA, ha indetto, ai sensi della L. 241/1990 e della D.G.R. 985/2013, una Conferenza di Servizi, in forma semplificata con modalità asincrona, invitando a parteciparvi il Comune di San Michele al Tagliamento e la Città Metropolitana di Venezia;
  • tale Conferenza di Servizi è stata convocata con nota n. 343120 del 1/8/2019;
  • con Decreto n. 316 del 6/9/2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo è stata dichiarata positivamente conclusa la Conferenza di Servizi;
  • per quanto riguarda la capacità tecnica ed economica della ditta, a cui è stata affidata provvisoriamente la concessione, è stata valutata positivamente la documentazione presentata in sede di gara.
  • è stata richiesta in data 23/9/2019, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informazione, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la Società Agricola Tenuta Valle Talea dei F.lli Pasti s.s. e per i maggiorenni conviventi di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii.
  •  con nota protocollo 67402_20190923 del 23/9/2019 il Ministero dell’Interno ha informato che a carico della società agricola di cui sopra, società semplice e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 nè le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
  • da una visura effettuata presso la competente Camera di Commercio la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;

CONSIDERATO CHE

  • i lavori di coltivazione consistono nel prelievo della risorsa geotermica tramite il pozzo esistente per una portata massima di 1,5 l/s, per un suo utilizzo, ai fini del riscaldamento di un edificio agricolo posto nelle vicinanze, tramite gli impianti esistenti;
  • la risorsa geotermica, relativa alla concessione in oggetto, rientra tra quelle di interesse locale sulle quali, ai sensi del D.Lgs. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle regioni territorialmente competenti;
  • la D.G.R. n. 985/2013 stabilisce che la concessione mineraria per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di interesse locale, secondo quanto previsto dal combinato disposto D.lgs. 22/2010 e dalla L.R. 40/89, sia rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale;

VISTI

  • il R.D. n. 1443/1927;
  • il D.P.R. n. 128/1959 e il D.P.R. n. 395/1991;
  • la L. n. 9/1991;
  • il D.lgs. n. 624/1996, il D.lgs. n. 42/2004, il D.lgs. n. 152/2006, il D.lgs. n. 117/2008, il D.lgs. n. 22/2010 e il D.lgs. n. 159/2011;
  • la L.R. n. 40/1989, la L.R. n. 11/2001 e la L.R. n. 4/2016;
  • la D.G.R. n. 862/2013 e la D.G.R. n. 985/2013;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di assegnare, in esito alla procedura ad evidenza pubblica avviata con decreto n. 268 del 3/8/2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, la Concessione geotermica denominata “Ponte Miniscalchi” sita in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), come delimitata con linea rossa, incluse le relative pertinenze, nell’Allegato A al presente atto, alla Società Agricola Tenuta Valle Talea dei F.lli Pasti s.s., con sede a San Michele al Tagliamento, località IV Bacino di Cesarolo – C.F. e P.IVA 00188300271, per la durata di anni 30 (trenta), con decorrenza dalla data del presente decreto, ai fini del riscaldamento di un edificio agricolo tramite gli impianti esistenti;
  3. di approvare il programma dei lavori come definito dal “Progetto geotermico” sul quale il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso il proprio parere favorevole n. 67 del 17/4/2019, con le prescrizioni di seguito riportate:
  • in riferimento al Parere Vinca n. 273 del 11/12/2018: è ammessa l’attuazione degli interventi qualora non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. 184/2007, dalla L.R. 1/2007 e dalle DD.G.R. 786/2016, 1331/2017 e 1709/2017, nonché, ai sensi dell’art 12, c. 3 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  • tutti gli impegni assunti dal proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate:
  • dovrà essere massimizzato il recupero di calore dell’acqua estratta o in alternativa dovrà essere previsto un sistema per abbattere il più possibile la temperatura dell’acqua prima del recapito finale;
  • nel caso in cui vengano segnalate problematiche ambientali nel sito di recapito, la ditta effettuerà, su richiesta e in base alle indicazioni dell’Autorità competente, idonee verifiche finalizzate ad attuare eventuali azioni correttive;
  1. di fare obbligo alla ditta concessionaria di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare dalle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 22/2010, al D.P.R. 395/1991, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. 117/2008, nonché le seguenti ulteriori prescrizioni:
  • l’emungimento dalle opere di adduzione della concessione non dovrà superare il quantitativo di 1,5 l/s. Tale portata tuttavia potrà essere rideterminata con Decreto del Direttore della Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche, sulla base di una motivata richiesta;
  • le variazioni del programma dei lavori minerari, ivi compresa la perforazione di nuovi pozzi e l’esecuzione di indagini geofisiche nell’ambito della concessione e all’interno dei pozzi esistenti, sono soggette ad approvazione da parte del Direttore della Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche, previa valutazione della necessità di espletamento, ai sensi della vigente normativa, della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Il programma esecutivo di perforazione di eventuali nuovi pozzi dovrà inoltre essere approvato dalla competente Autorità di Polizia Mineraria;
  • le operazioni conseguenti alla manutenzione straordinaria nonché alle nuove eventuali perforazioni sono subordinate alla predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2008. Tale piano è soggetto all’approvazione con decreto del Direttore della Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche.
  • per qualunque fattispecie di trasferimento della concessione, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, è necessario richiedere all'amministrazione regionale il rilascio del nulla osta preventivo alla cessione;
  1.  di stabilire che eventuali modifiche dell’assetto societario che non comportino trasferimento della concessione, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, dovranno essere comunicate dai legali rappresentanti della ditta alla Prefettura competente per la necessaria verifica antimafia e, negli stessi termini, alla Regione per gli atti conseguenti;
  2. di stabilire che, ogni qual volta si verifichino delle modificazioni alle pertinenze della miniera, il concessionario dovrà trasmettere, alla Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche, l’aggiornamento dell’elenco delle pertinenze stesse, nonché una perizia sul loro valore, firmata da un tecnico abilitato;
  3. di stabilire che la ditta concessionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo alla concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche;
  4. di stabilire che la ditta concessionaria dovrà costituire cauzione a favore della Regione Veneto pari a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione;
  5. di disporre che la cauzione dovrà essere prestata, salvo proroga, non oltre sei mesi dalla data del provvedimento concessorio, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, utilizzando lo schema di contratto che sarà trasmesso dalla Regione o rinvenibile sul sito Internet regionale
    (http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica3),
    ovvero attraverso un deposito in numerario presso la tesoreria regionale. L’importo della cauzione dovrà essere rivalutato sulla base del tasso d’inflazione programmata ogni 5 anni;
  6. di stabilire che alla costituzione della cauzione seguirà la consegna ufficiale dell’atto di concessione, copia del quale dovrà essere controfirmata dal concessionario o da un suo delegato munito di procura speciale per accettazione incondizionata degli obblighi previsti e verrà trattenuta agli atti della Direzione competente;
  7. di prescrivere alla ditta concessionaria, ai sensi dell’art. 18 del R.D. 1443/1927, l'obbligo di corrispondere al competente ufficio della Regione del Veneto l’importo dell’Imposta relativa alla registrazione del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo) e di trascrivere il medesimo alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;
  8. di stabilire che ai fini della determinazione dell’Imposta di Registro, il valore della presente concessione è determinato in euro 64.134,00 (sessantaquattromilacentotrentaquattro/00) pari al valore del canone annuo anticipato dovuto alla data del presente provvedimento, assommante a euro 2.137,80, moltiplicato per i 30 anni di durata della concessione;
  9. di stabilire a carico del Concessionario, l’obbligo di installare (se non già presenti) a propria cura e spese ed a mantenere in regolare stato di esercizio, con operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, idonei strumenti di intercettazione e regolazione della portata e dispositivi per la misura e registrazione dei volumi prelevati e della temperatura dell’acqua emunta. Tale strumentazione, da installarsi prima dell’attivazione del prelievo, dovrà essere opportunamente sigillata e facilmente accessibile agli organi di controllo. I dati di misura di volume e della temperatura dell’acqua prelevata, su base mensile, dovranno essere inviati annualmente alla Struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche e all’Autorità di Polizia Mineraria. L’Autorità concedente potrà in qualsiasi momento richiedere, pena decadenza della concessione, la costruzione di ulteriori opere o l’installazione di strumenti che si rendessero necessari ai fini del controllo della falda, delle portate e dei volumi prelevati;
  10. di stabilire che la ditta è tenuta, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 9 del 9/1/1991 e su ordine dell’Autorità mineraria o di Polizia Mineraria competente, alla rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di abbandono dell’opera, di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e al risanamento paesistico a seguito di lavori;
  11. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
  12. di individuare il Direttore della Struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche per ogni atto concernente la concessione non di specifica competenza del Presidente della Giunta Regionale;
  13. di stabilire che il rilascio della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
  14. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  15. di disporre la trasmissione del presente decreto al Comune di San Michele al Tagliamento e alla Città Metropolitana di Venezia;
  16. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
  17. di incaricare la Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche dell’esecuzione del presente atto;
  18. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

(seguono allegati)

146_DPGR_2019_11_15_N0146_All_A_409831.pdf

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