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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 112 del 04 ottobre 2019


Materia: Difesa del suolo

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 124 del 25 settembre 2019

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "Codognotto" sito in Comune di San Michele al Tagliamento (VE).

Note per la trasparenza

Si rilascia il permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato “Codognotto” alla ditta Azienda Agricola Codognotto Gianni, in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), con contestuale approvazione del programma di lavoro.

Il Presidente

PREMESSO CHE:

la ditta Azienda Agricola Codognotto Gianni, con sede in via Brigolo Basso n. 13 a San Michele al Tagliamento (VE), C.F. (omissis), P.IVA 023657302710 ha presentato in data 16/03/2018 istanza di permesso di ricerca, pervenuta il 4/05/2018, protocollo n. 172177 del 10/5/2018, di risorse geotermiche in un’area ricadente in località Brigolo Basso del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) di superficie pari a 0,061 kmq;

DATO ATTO che dai risultati dell’istruttoria effettuata dalla Direzione Difesa del Suolo, sulla base della documentazione agli atti, è emerso che:

  • scopo della ricerca è il rinvenimento di una risorsa geotermica da impiegare, a seguito dell’ottenimento della relativa concessione, per il riscaldamento sotterraneo per coltivazione agricola;
  • la zona del richiesto permesso di ricerca è individuata negli attuali mappali 339, 560, 562 e 564 del foglio 44 del Comune di San Michele al Tagliamento;
  • ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.lgs. 22/2010 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25/05/2018 e nell’albo pretorio del Comune interessato, avviso dell’avvenuto deposito dell’istanza per la presentazione di eventuali domande in concorrenza;
  • con nota n. 313580 del 26/07/2018 della Direzione Difesa del Suolo è stato comunicato alla ditta istante che, a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, non erano pervenute domande in concorrenza entro i termini previsti e che era necessario sottoporre il progetto di permesso di ricerca a verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso gli uffici regionali competenti;
  • con decreto n. 40 del 26/04/2019, acquisito agli atti con protocollo n. 188580 del 14/05/2019, il direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto delle determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA, assunte nella seduta del 13/03/2019 e approvate nella seduta del 17/04/2019, di esclusione dalla procedura di VIA del progetto di permesso di ricerca in questione con prescrizioni, e di non necessità della valutazione di incidenza;
  • a seguito di tale determinazione con nota n. 212509 del 31/05/2019 della Direzione Difesa del Suolo, è stata richiesta alla ditta istante la documentazione di rito necessaria al proseguimento dell’istruttoria;
  • la documentazione di cui al punto precedente, che comprende il piano di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 117/2008, è stata acquisita in data 9/07/2019 prot. n. 304332;
  • la ditta istante non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo come risultante da una visura effettuata presso la competente Camera di Commercio;
  • è stata richiesta in data 16/07/2019, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la società Azienda Agricola Codognotto Gianni;
  • con nota in data 17/7/2019 il Ministero dell’Interno ha comunicato che a carico dell’Azienda Agricola Codognotto Gianni non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011.

RILEVATO CHE:

  • non sono pervenute domande in concorrenza per l’acquisizione di un permesso di ricerca di risorse geotermiche in aree coincidenti in tutto o in parte con quella oggetto dell’istanza presentata dalla Azienda Agricola Codognotto Gianni;
  • il progetto è relativo all’estrazione, tramite terebrazione di un pozzo, di risorsa geotermica da falde profonde con temperatura intorno ai 39°- 40°C e all’utilizzazione del calore dell'acqua della falda a 550-600 metri di profondità, con portata massima di 10 l/s e media annua di 3,6 l/s, ai fini del riscaldamento a bassa temperatura del terreno adibito alla coltivazione di asparagi;
  • il decreto n. 40 del 26/4/2019 del direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, che include la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in esito alla quale è stata stabilita l’esclusione dalle procedure di VIA ai sensi dell’art 20 del D.lgs 152/2006, ha disposto le seguenti prescrizioni:
  • “individuata la risorsa geotermica, devono essere eseguite prove di pompaggio atte a verificare l’assenza di interferenze del prelievo, come ipotizzato da progetto, con i prelievi in atto e autorizzati presenti nelle aree limitrofe; qualora siano riscontrate interferenze, la quantità di risorsa prelevata dovrà essere ridotta sempre ed esercitata solo se compatibile con i prelievi autorizzati;
  • nella realizzazione del pozzo di emungimento dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di garantire che non si creino connessioni idrauliche tra corpi idrici posti a quote differenti;
  • dovrà essere massimizzato il recupero di calore dell’acqua estratta o in alternativa dovrà essere previsto un sistema per abbattere il più possibile la temperatura dell’acqua prima del recapito finale;
  • deve essere esclusa qualsiasi attività che dovesse essere attuata, anche parzialmente, all’interno delle aree della rete natura 2000. Deve essere mantenuta invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Bombina variegata, Bufo viridis, Rana dalmatina, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Circus aerugiosus, Circus pygargus, Falco vespertinus, Lanius collurio) ovvero sia garantita, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  • deve essere verificata e documentata, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e deve esserne data adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.”
  • in sede di istruttoria è stata verificata la documentazione fornita per l’istanza rilevandone la completezza;
  • l’area dell’intervento ricade all’esterno dei siti della Rete Natura 2000;
  • ai sensi dell’art. 60 del DPR 128/1959, le operazioni di ricerca, tramite la perforazione del pozzo, devono essere espressamente autorizzate, prima del loro inizio, dall’Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie;

CONSIDERATO CHE:

  • è necessario approvare il programma lavori presentato alla Regione Veneto consistente nella terebrazione del pozzo, installazione dei relativi impianti e strumentazioni di controllo, completamento del pozzo, realizzazione della rete di teleriscaldamento e dei circuiti di scambio termico, con le seguenti prescrizioni:
    • predisporre, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 128/1959, il programma di perforazione del pozzo sottoponendolo all’approvazione dell’Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie;
    • predisporre l’installazione di apparecchiature di misura e l’esecuzione di analisi chimico fisiche delle acque;
    • trasmettere il profilo stratigrafico del pozzo e i risultati delle prove e dei monitoraggi effettuati alla Direzione Difesa del Suolo;
    • adempiere alle prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel decreto n. 40 del 26/04/2019 del direttore della Direzione Commissioni Valutazioni e riportate nelle premesse;
  • è necessario, inoltre, stabilire che:
    • la ditta dovrà provvedere, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori, alla denuncia di esercizio e alla nomina del Direttore Responsabile mediante PEC indirizzata all’Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie e a difesasuolo@pec.regione.veneto.it;
    • la ditta permissionaria dovrà costituire cauzione a favore della Regione Veneto pari a € 7.000,00 (settemila/00) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente provvedimento;
    • la cauzione dovrà essere prestata non oltre sei mesi dalla data del presente provvedimento, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria;
    • la ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche così come determinato dalla Giunta Regionale direttamente o attraverso i propri organi delegati;
    • la comunicazione obbligatoria, a norma dell’art. 5 del D.lgs. 22/2010, del rinvenimento di fluidi geotermici alla Regione dovrà intervenire non oltre 60 giorni dalla data di accertamento del rinvenimento stesso;
    • le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
  • il richiesto permesso di ricerca “Codognotto” rientra per le proprie caratteristiche (profondità del pozzo esplorativo maggiore di 400 metri e temperatura del fluido ricercato compresa tra 15 e 150 °C) nella categoria delle risorse geotermiche di interesse locale per le quali, ai sensi del D.Lgs. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle Regioni territorialmente competenti;
  • la DGR n. 985/2013 stabilisce che i permessi di ricerca di risorse geotermiche di interesse locale siano rilasciati dal Presidente della Giunta Regionale;

VISTI

  • il R.D. 1443/1927;
  • il D.P.R. 128/1959 e il D.P.R. 395/1991;
  • il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 22/2010 e il D.Lgs. 117/2008;
  • la L.R. n. 40/1989 e la L.R. n. 11/2001;
  • la DGR n. 985/2013;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di rilasciare il permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato “Codognotto”, situato nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE), come indicato con linea rossa nella delimitazione riportata nell’Allegato A  al presente Decreto, alla Azienda Agricola Codognotto Gianni, con sede in via Brigolo Basso n. 13 a San Michele al Tagliamento (VE) C.F. (omissis), P.IVA 023657302710, per la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile su istanza motivata della ditta di ulteriori due anni;
  3. di approvare il programma lavori presentato alla Regione Veneto consistente nella terebrazione del pozzo, installazione dei relativi impianti e strumentazioni di controllo, completamento del pozzo, realizzazione della rete di teleriscaldamento e dei circuiti di scambio termico, con le seguenti prescrizioni:
    • predisporre, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 128/1959, il programma di perforazione del pozzo sottoponendolo all’approvazione dell’Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie;
    • predisporre l’installazione di apparecchiature di misura e l’esecuzione di analisi chimico fisiche delle acque;
    • trasmettere il profilo stratigrafico del pozzo e i risultati delle prove e dei monitoraggi effettuati alla Direzione Difesa del Suolo;
    • adempiere alle prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel decreto n. 40 del 26/04/2019 del direttore della Direzione Commissioni Valutazioni e riportate nelle premesse;
  4. di dare atto che spetta alla ditta l’obbligo dell’osservanza di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 22/2010, al D.P.R. 395/1991, al D.Lgs. 624/1996, nonché al D.Lgs. n.117/2008;
  5. di approvare, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 117/2008, il Piano di gestione dei rifiuti acquisito agli atti in data 9/07/2019;
  6. di dare atto che il presente provvedimento tiene luogo di ogni altro atto, nulla osta od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l’attività mineraria e previsti da specifiche normative;
  7. di stabilire che la ditta dovrà provvedere, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori, alla denuncia di esercizio e alla nomina del Direttore Responsabile mediante PEC indirizzata all’Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie e a difesasuolo@pec.regione.veneto.it;
  8. di stabilire che la ditta permissionaria dovrà costituire cauzione a favore della Regione Veneto pari a € 7.000,00 (settemila/00) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente provvedimento;
  9. la cauzione dovrà essere prestata non oltre sei mesi dalla data del presente provvedimento, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria;
  10. di stabilire che la ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche così come determinato dalla Giunta Regionale direttamente o attraverso i propri organi delegati;
  11. di disporre che la comunicazione obbligatoria, a norma dell’art. 5 del D.lgs. 22/2010, del rinvenimento di fluidi geotermici alla Regione debba intervenire non oltre 60 giorni dalla data di accertamento del rinvenimento stesso;
  12. di demandare al direttore della Direzione Difesa del Suolo i successivi atti non di specifica competenza del Presidente della Giunta Regionale;
  13. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
  14. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
  15. di stabilire che l’efficacia del presente atto è subordinata alla costituzione della cauzione di cui al punto 8;
  16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  17. di disporre la trasmissione del presente decreto agli Enti pubblici territoriali interessati;
  18. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
  19. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell’esecuzione del presente atto;
  20. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

(seguono allegati)

124_DPGR_2019_09_25_N0124_All_A_403999.pdf

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