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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 3 del 08 gennaio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 170 del 21 dicembre 2018

Proroga dell'autorizzazione allo straordinario conferimento di rifiuti urbani provenienti dalla Provincia di Belluno presso l'impianto tattico regionale di Sant'Urbano (PD), per un periodo di dodici mesi. Quantitativo massimo conferibile pari a 6.500 tonnellate. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 200 del 19.12.2017.

Note per la trasparenza

Il Consiglio di bacino “Belluno-Dolomiti” ha chiesto la proroga di ulteriori dodici mesi dell’autorizzazione a conferire per motivi di emergenza gestionale i rifiuti urbani prodotti da alcuni Comuni della provincia di Belluno, presso la discarica tattica regionale di Sant’Urbano (PD).

Il Presidente

Premesso che:

  • con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale n. 200 del 19.12.2017, è stata rilasciata una autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, allo straordinario conferimento di 6.500 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dalla Provincia di Belluno, presso la discarica tattica regionale di Sant’Urbano (PD), per la durata di dodici mesi;
  • la validità del succitato provvedimento ha decorrenza dalla data di trasmissione avvenuta il 02.01.2018 e pertanto scadrà il 02.01.2019;
  • con nota n. 70 del 31.07.2018 il medesimo Consiglio ha comunicato il persistere dell’emergenza motivando che “la situazione impiantistica relativa al Consiglio Belluno – Dolomiti non ha avuto modificazione (se non nella progressiva riduzione delle capacità di smaltimento delle attuali discariche attive)”, richiedendo, pertanto, la proroga dell’autorizzazione di cui al DPGR n. 200/2017 succitato per un periodo di ulteriori dodici mesi;
  • risulta prioritario dare concreta soluzione alla situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani che a breve verrà a determinarsi sul territorio provinciale di Belluno, come conseguenza della limitata capacità di smaltimento del rifiuto urbano non differenziato delle discariche provinciali, nonché della ridotta disponibilità di trattamento degli impianti di incenerimento presenti sul territorio regionale.

Rilevato che:

  • la richiesta del Consiglio di bacino è finalizzata a scongiurare il possibile insorgere di problematiche igienico-sanitarie conseguenti ad una mancata gestione dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio;
  • presso gli Uffici regionali è stata convocata una riunione tecnica il 20.08.2018, tesa a valutare la situazione della gestione dei rifiuti urbani in Provincia di Belluno, dalla quale è emersa la necessità di consentire lo smaltimento nella discarica di S. Urbano, anche per il 2019, di un quantitativo di 6.500 tonnellate; nel corso della medesima riunione è stato, altresì, sottolineato che, per gli anni successivi, la chiusura della discarica di Longarone comporterà un aumento dei quantitativi di rifiuti urbani da smaltire fuori provincia, stante anche il fatto che l’impianto di Cortina sarà destinato a ricevere un quantitativo di rifiuti maggiore per lo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2021;
  • la discarica sita in Sant’Urbano (PD), in base alle periodiche comunicazioni sui conferimenti attualmente in essere e sulla base della disponibilità manifestata nel corso della riunione del 20 agosto 2018, è in grado di ricevere - sotto il profilo tecnico e gestionale - i rifiuti urbani oggetto della richiesta avanzata dal Consiglio di bacino “Belluno-Dolomiti”.

Visti:

  • la nota del Dipartimento Ambiente prot. n. 450726 del 21 ottobre 2013 con cui è stata espressa la posizione della Regione del Veneto circa il termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U. prot. GAB-2009-0014363 del 30 giugno 2009;
  • il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica” approvato con delibera del Consiglio regionale n. 76 del 15 giugno 2006 e i relativi obiettivi da perseguire, nel rispetto del recepimento della Direttiva 1999/31/CE e di quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 13 febbraio 2003, n. 36, al fine di limitare la quantità di componente biodegradabile nei rifiuti conferiti in discarica;
  • l’aggiornamento del “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1427 del 5 settembre 2017, nel quale è accertato che la provincia di Belluno ha superato l’obiettivo previsto per il 2018 di 81 Kg/ab.anno;
  • il rapporto annuale Arpav sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani relativo all’anno 2017 da cui emerge che la produzione di rifiuto residuo nel Bacino Belluno – Dolomiti è mediamente pari ad un valore di 72 Kg/ab.anno, con una raccolta differenziata, al lordo degli scarti, pari al 82,7%.

Ritenuto che:

  • alla luce di quanto espresso, un rifiuto che, per caratteristiche intrinseche indagate, presenti un contenuto di “materiale umido” inferiore al 15% può essere considerato un “rifiuto secco” e per questo conferibile direttamente in discarica, senza vanificare le finalità di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 13 febbraio 2003, n. 36.

Atteso che: 

  • con delibera n. 321 del 14/02/2003 la Giunta regionale ha individuato la discarica di S. Urbano (PD) come impianto “tattico regionale” ai sensi della Legge regionale n. 3/2000 s. m. i.;
  • la discarica sita in Sant’Urbano (PD), sulla base di quanto comunicato, è in grado di ricevere - sotto il profilo tecnico e gestionale - i rifiuti urbani oggetto della richiesta avanzata dal Consiglio di bacino “Belluno-Dolomiti”;
  • lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale deve essere autorizzato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera h), della L. R. n. 3/2000;
  • in base all’entità della problematica evidenziata dal Consiglio di bacino “Belluno-Dolomiti”, la richiesta di prorogare l’autorizzazione per il conferimento presso la discarica tattica regionale di Sant’Urbano (PD), per un periodo di ulteriori 12 mesi, di un quantitativo di rifiuti pari a 6.500 tonnellate prodotto dal proprio territorio provinciale risulta, sotto l’aspetto amministrativo, accoglibile.

Visto: 

  • la L. R. n. 3/2000 s. m. i. ed in particolare l’art. 4. comma 1, lett. h;
  • la Delibera del Consiglio Regionale del 29 aprile 2015, n. 30 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali”;

Considerato che:

  • è pertanto necessario, accogliere la richiesta formulata dal succitato Consiglio di bacino - ai sensi dell’art. 4. comma 1, lett. h, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 – di autorizzazione al conferimento presso l’impianto tattico regionale di Sant’Urbano (PD) per un periodo di 12 mesi.

Su conforme proposta della Direzione Ambiente, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;
  1. di autorizzare il conferimento di rifiuti urbani prodotti nell’ambito territoriale provinciale di Belluno, presso la discarica tattica regionale sita in comune di Sant’Urbano per un quantitativo massimo di 6.500 tonnellate, così suddiviso:
    1. 4.000 t/anno di rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01), pari a circa 330 t/mese;
    2. 2.500 t/anno di rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato (EER 19 12 12), pari a circa 210 t/mese;
  1. di stabilire che l’autorizzazione, di cui al precedente punto, è subordinata:
    1. al rispetto delle prescrizioni contenute nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’impianto in argomento;
    2. alla limitazione che il conferimento del rifiuto urbano non differenziato direttamente in discarica (EER 20 03 01), può avvenire solo se tale rifiuto presenta un contenuto di “materiale umido” inferiore al 15%;
  1. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità dodici mesi, a far data dal giorno di trasmissione del presente atto alla Provincia di Belluno e al Consiglio di bacino “Belluno-Dolomiti”;
  1. di stabilire che le modalità di conferimento dei rifiuti di cui al punto 2 devono essere, comunque e in ogni caso, concordate con il gestore della discarica di S. Urbano (PD), che è altresì tenuto a ricevere i quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente atto;
  1. di incaricare la Direzione Ambiente dell’esecuzione del presente atto;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  1. di stabilire che il presente atto va comunicato al Comune di S. Urbano (PD), alla Provincia di Belluno, alla Provincia di Padova, al Consiglio di bacino “Belluno-Dolomiti”, all’ARPA del Veneto - Dipartimento di Padova e all’ARPA del Veneto – Servizio Osservatorio Rifiuti;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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