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Materia: Servizi sociali
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 166 del 14 dicembre 2018
Approvazione dello schema di accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Attuazione degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 117/2017 e dell'atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26.10.2018.
Con il presente provvedimento, in attuazione degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 117/2017 e dell'atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26.10.2018, si approva lo schema di accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale, costituenti oggetto di iniziative e progetti di rilevanza locale, promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Presidente
Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” e, in particolare, l’articolo 9, comma 1, lettera g), laddove è prevista l’istituzione di un Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
Considerato che, in attuazione alla Legge delega 106/2016, è stato emanato il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, di seguito Codice;
Visto l’art. 72, comma 1 del Codice che recita “Il Fondo previsto dall’art. 9, comma 1, lettera g) della legge 6 giugno 2016, n. 106 è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’art. 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’art. 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore”;
Visto il Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante disposizioni integrative e correttive al Codice, e, in particolare l’articolo 19, che ha modificato l’art. 72, disponendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali determini annualmente, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo;
Visto l’art. 73 del Codice che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificatamente destinate a interventi in ambito del Terzo settore, di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all’erogazione di contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;
Dato atto che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 18.10.2018, ha espresso parere favorevole all’intesa sull’atto di indirizzo 2018 per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e altre risorse finanziarie;
Visto l’atto di indirizzo adottato dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali con proprio atto del 26.10.2018, registrato dalla Corte dei conti in data 19.11.2018 al n. 3399 che:
Dato atto che, in applicazione dei criteri che prevedono una quota fissa pari al 30% e due quote variabili, pari al 20% e al 50%, calcolati rispettivamente sulla base della popolazione residente e del numero degli enti del terzo settore, come da rilevazioni ISTAT, la somma riservata alla Regione Veneto per l’anno 2018 risulta essere di € 2.097.360,00 e che pari importo è previsto anche per gli anni 2019 e 2020;
Richiamate le disposizioni che consentono l’accesso alle risorse finanziarie di cui agli artt. 72 e 73 del Codice alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore;
Considerato che, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del Codice, il requisito dell’iscrizione al Registro de quo s’intende soddisfatto da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale attraverso la loro iscrizione ai Registri regionali del volontariato o della promozione sociale (LR 40/1993, art. 4 e LR 27/2001, art. 43);
Vista la nota Prot. n. 14315 del 07.12.2018 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali trasmette alla Regione Veneto lo schema di accordo (Allegato A), che dovrà essere sottoscritto digitalmente e restituito al Ministero medesimo entro il 19 dicembre 2018, per la controfirma;
Visto l’articolo 6 della Legge Regionale 1 settembre 1972 n. 12, come modificato dall’articolo 6 della Legge Regionale 10 dicembre 1973, n. 27;
Considerato che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lett. d) del citato articolo 6 della Legge Regionale n. 27/1973”;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
(seguono allegati)
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