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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 165 del 14 dicembre 2018
Stagione venatoria 2018/2019. Proroga, fino a domenica 10 febbraio 2019, del divieto temporaneo all'esercizio dell'attività venatoria in alcune aree e località del territorio regionale, istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L. R. n. 50/1993.
Facendo seguito ai precedenti provvedimenti adottati in considerazione del permanere dello stato di estrema gravità della situazione, con riferimento ad alcuni specifici ambiti del territorio regionale e visto il permanere delle aperture tecniche di alcuni COC in Provincia di Belluno si dispone un’ulteriore proroga del regime di divieto fino a domenica 10 febbraio 2019.
Il Presidente
VISTA la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTA la L.R. n. 50/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della Legge n. 157/1992 ed in modo particolare le disposizioni di cui al comma 1 dell’art.17: “1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.”;
DATO ATTO degli ingenti ed estesi danni a strutture insediative, infrastrutture viarie, collegamenti e servizi oltre che a carico di rilevanti porzioni del patrimonio boschivo regionale causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a far data dagli ultimi giorni del mese di ottobre 2018;
RICHIAMATO il DPGR n. 135 del 27 ottobre 2018, con cui si è disposta l’attivazione dell’Unità di Crisi Regionale (UCR), a monitoraggio dell’evoluzione del quadro meteo e presidio e coordinamento degli interventi, anche a carattere preventivo, nelle zone a rischio e nelle zone colpite del territorio regionale;
RICHIAMATO il DPGR n. 137 del 28 ottobre 2018, con cui, sulla base del quadro meteorologico previsto e delle indicazioni diramate dall’UCR, si è disposto di istituire il divieto all’esercizio dell’attività venatoria, sull’intero territorio regionale, per il periodo dal 29 ottobre al 4 novembre 2018;
RICHIAMATO il successivo DPGR n. 141 del 2 novembre 2018, con il quale, preso atto, tra l’altro, dell’evoluzione del quadro meteorologico, è stato revocato il DPGR n. 137/2018, con efficacia dal 3 novembre 2018 e, contestualmente, è stato istituito il divieto all’esercizio dell’attività venatoria per i giorni dal 3 al 4 novembre 2018, limitatamente all’intero territorio amministrativo della Provincia di Belluno e alla porzione compresa nella Zona Faunistica delle Alpi del territorio amministrativo della Provincia di Vicenza;
RICHIAMATI i successivi DPGR n. 143 del 4 novembre 2018 e n. 148 del 10 novembre 2018, con i quali si è disposto di prorogare il divieto all’esercizio dell’attività venatoria, rispettivamente, per i giorni da lunedì 5 a domenica 11 novembre 2018 e per i giorni da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018, in alcune località del territorio regionale;
RICHIAMATO il successivo DPGR n. 151 del 16 novembre 2018, con il quale, tra l’altro, si è disposto di prorogare, fino a giovedì 29 novembre 2018, il divieto temporaneo all’esercizio dell’attività venatoria in alcune aree e località del territorio regionale;
RICHIAMATO, altresì, il successivo DPGR n. 155 del 30 novembre 2018, con il quale, tra l’altro, si è disposto di prorogare, fino a giovedì 13 dicembre 2018, il divieto temporaneo all’esercizio dell’attività venatoria in alcune aree e località del territorio regionale;
PRESO ATTO che, pur a fronte dell’evoluzione positiva del quadro meteorologico in essere e di quello previsto, permangono ancora, nell’ambito di alcune delimitate porzioni territoriali della regione Veneto, rilevanti situazioni di criticità, riferibili alla necessità di dare prosecuzione ad interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e dei servizi, delle abitazioni e delle strutture produttive oltre che ad operazioni urgenti di ripristino dell’efficienza dei collegamenti, della viabilità e dei servizi compromessi dagli schianti di formazioni arboree e boschive, con presenza di operatori, macchine e mezzi di servizio impegnati nella realizzazione dei relativi interventi;
PRESO ATTO che è necessario individuare una fascia di rispetto e sicurezza a tutela degli operatori e dei volontari impiegati nelle suddette operazioni;
VISTO che sono state acquisite le indicazioni provenienti dalle strutture regionali, provinciali e comunali di Protezione Civile in riferimento alle predette situazioni, locali e delimitate, di criticità;
PRESO ATTO, inoltre, che, pur nell’ambito di una progressiva evoluzione positiva del quadro complessivo di criticità, a livello regionale sono ad oggi ancora attivi n. 12 COC, tutti ubicati nel territorio amministrativo della Provincia di Belluno;
RILEVATO che, nell’ambito dei territori comunali coincidenti con i COC residuano singole aree di dimensione sub-comunale ancora interessate da criticità;
DATO ATTO che, sulla base degli esiti e delle indicazioni provenienti dalle strutture della Protezione Civile, in alcuni specifici e delimitati ambiti nel territorio della regione Veneto permangono ancora condizioni tali da rendere necessario il mantenimento del regime di divieto istituito ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L.R. n. 50/1993, sino a domenica 10 febbraio 2019, al fine, in particolare, di garantire adeguati livelli di sicurezza agli operatori impegnati nelle attività di rimozione di schianti a carico di formazioni forestali o di ripristino della viabilità e dei collegamenti a livello comunale;
RITENUTO, pertanto, necessario prorogare da sabato 15 dicembre 2018 a domenica 10 febbraio 2019, nel territorio della regione Veneto, il divieto temporaneo all’esercizio venatorio, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, limitatamente alle aree di seguito indicate e comunque sino ad una distanza di 500 metri dalle medesime:
a. aree boschive interessate da schianti totali o parziali;
b. aree interessate da eventi franosi;
c. aree operative di ripristino, con presenza o meno di cantieri e macchine operatrici;
DATO ATTO che, sulla base dei rilievi effettuati dalle competenti Strutture regionali, è stata realizzata la cartografia di dettaglio che individua le aree boschive interessate da schianti, e che gli stessi perimetri sono stati sovrapposti alla cartografia del PFVR - Piano Faunistico-Venatorio Regionale, come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento, pubblicato anche nel portale web regionale “PIAVe” (http://www.piave.veneto.it/), ove sono indicati, rispettivamente, con linea di colore rosso per le aree boschive e linea di colore bianco per l’ulteriore fascia di metri 500;
VALUTATO che l’Amministrazione Provinciale di Belluno ed i Sindaci, tenuto conto delle rispettive competenze, possono concorrere, come di seguito indicato, al perseguimento di ulteriori livelli di efficacia delle disposizioni previste dal presente decreto del Presidente della Giunta regionale;
RILEVATO, in particolare, che, spettando alla Provincia di Belluno, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a) della L. R. n. 30/2018, la gestione dell’attività faunistico venatoria, a quest’ultima è riconosciuta la facoltà di proporre eventuali ulteriori restrizioni al regime di divieto in parola, che potranno essere recepite con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
RILEVATO, altresì, che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, i Sindaci hanno facoltà di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;
SU CONFORME PROPOSTA della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse e l’Allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare da sabato 15 dicembre 2018 a domenica 10 febbraio 2019, nel territorio della regione Veneto, il divieto temporaneo all’esercizio venatorio, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, limitatamente alle aree di seguito indicate e comunque sino ad una distanza di 500 metri dalle medesime:
a. aree boschive interessate da schianti totali o parziali, come indicato nella cartografia di cui all’Allegato A (pubblicato anche nel portale web PIAVe http://www.piave.veneto.it/);
3. di dare atto, per quanto indicato in premessa, della facoltà dell’Amministrazione Provinciale di Belluno di proporre eventuali ulteriori restrizioni al regime di divieto in parola, che potranno essere recepite con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale;
4. di dare atto che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), il Sindaco ha il potere di adottare, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luca Zaia
(seguono allegati)
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