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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 114 del 16 novembre 2018


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 148 del 10 novembre 2018

Stagione venatoria 2018/2019. Proroga, fino a venerdì 16 novembre 2018, del divieto temporaneo all'esercizio dell'attività venatoria in alcune località del territorio regionale, istituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L. R. n. 50/1993, con DPGR n. 141/2018.

Note per la trasparenza

Con DPGR n. 141 del 2 novembre 2018 è stata disposta la revoca del DPGR n. 137/2018 e, contestualmente, è stato istituito il divieto all’esercizio dell’attività venatoria, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, nell’intero territorio amministrativo della Provincia di Belluno e nella porzione compresa nella Zona Faunistica delle Alpi del territorio amministrativo della Provincia di Vicenza, per i giorni di sabato 3 e domenica 4 novembre 2018. Con successivo DPGR n. 143/2018, si è disposto di prorogare il medesimo regime di divieto nel periodo compreso tra lunedì 5 e domenica 11 novembre 2018. In considerazione del permanere dello stato di estrema gravità della situazione nell’ambito del territorio amministrativo della Provincia di Belluno, su conforme indicazione dell’Unità di Crisi Regionale, si dispone una ulteriore proroga del regime di divieto, fino a venerdì 16 novembre 2018, con riferimento a tale ambito territoriale.

Il Presidente

VISTA la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la L.R. n. 50/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della Legge n. 157/1992 ed in modo particolare le disposizioni di cui al comma 1 dell’art.17: “1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.”;

VISTO il quadro meteorologico che ha interessato il territorio regionale nelle ultime settimane, con intense precipitazioni e forte ventosità, che hanno provocato ingenti ed estesi danni a strutture insediative, infrastrutture viarie, collegamenti e servizi oltre che a carico di rilevanti porzioni del patrimonio boschivo regionale;

RICHIAMATO il DPGR n. 135 del 27 ottobre 2018, con cui si è disposta l’attivazione dell’Unità di Crisi Regionale (UCR), a monitoraggio dell’evoluzione del quadro meteo e presidio e coordinamento degli interventi, anche a carattere preventivo, nelle zone a rischio e nelle zone colpite del territorio regionale;

RICHIAMATO il DPGR n. 137 del 28 ottobre 2018, con cui, sulla base del quadro meteorologico previsto e delle indicazioni diramate dall’UCR, si è disposto di istituire il divieto all’esercizio dell’attività venatoria, sull’intero territorio regionale, per il periodo dal 29 ottobre al 4 novembre 2018;

RICHIAMATO il successivo DPGR n. 141 del 2 novembre 2018, con il quale, preso atto, tra l’altro, dell’evoluzione del quadro meteorologico, è stato revocato il DPGR n. 137/2018, con efficacia dal 3 novembre 2018 e, contestualmente, è stato istituito il divieto all’esercizio dell’attività venatoria per i giorni dal 3 al 4 novembre 2018, limitatamente all’intero territorio amministrativo della Provincia di Belluno e alla porzione compresa nella Zona Faunistica delle Alpi del territorio amministrativo della Provincia di Vicenza;

RICHIAMATO il successivo DPGR n. 143 del 4 novembre 2018, con il quale si è disposto di prorogare il divieto all’esercizio dell’attività venatoria per i giorni da lunedì 5 a domenica 11 novembre 2018, mantenendo invariata l’estensione territoriale di applicazione del regime di divieto;

PRESO ATTO che, pur a fronte dell’evoluzione positiva del quadro meteorologico in essere e di quello previsto, permangono ancora, nell’ambito di alcune delimitate porzioni dei territori individuati con il predetto DPGR n. 141/2018, rilevanti situazioni di criticità, riferibili alla necessità di dare prosecuzione ad interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e dei servizi, delle abitazioni e delle strutture produttive oltre che operazioni urgenti di ripristino dell’efficienza dei collegamenti, della viabilità e dei servizi compromessa dagli schianti di formazioni arboree e boschive, con presenza di operatori, macchine e mezzi di servizio impegnati nella realizzazione dei relativi interventi;

VISTO che, per il tramite dell’UCR, sono state acquisite le indicazioni provenienti dalle strutture regionali, provinciali e comunali di Protezione Civile in riferimento alle predette situazioni, locali e delimitate, di criticità;

SENTITA anche la Provincia di Belluno, oltre che le Strutture regionali competenti in materia di caccia presso la Provincia di Belluno e la Provincia di Vicenza ed il Coordinamento dei Comprensori Alpini di Caccia del territorio bellunese;

DATO ATTO che, sulla base degli esiti e delle indicazioni provenienti dall’UCR e dalle strutture della Protezione Civile, nel territorio amministrativo della Provincia di Vicenza non sussistono indicazioni per il mantenimento del regime di divieto in parola mentre per il territorio amministrativo della Provincia di Belluno permangono ancora condizioni tali da rendere necessario il mantenimento del regime di divieto istituito con DPGR n. 141/2018, sino a venerdì 16 novembre 2018;

RITENUTO, quindi, su conforme indicazione dell’UCR, che sussistano le condizioni per mantenere, limitatamente al territorio amministrativo della Provincia di Belluno, il regime di divieto istituito con DPGR n. 141/2018 nel periodo da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018;

SU CONFORME PROPOSTA della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prorogare, da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018, per le motivazioni espresse in premessa, il divieto temporaneo all’esercizio venatorio istituito con DPGR n. 141/2018, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, limitatamente all’intero territorio amministrativo della Provincia di Belluno;

3. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

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