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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 64 del 29 giugno 2018


Materia: Commercio, fiere e mercati

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 29 giugno 2018

Approvazione accordo di programma tra Comune di San Fior (TV), Provincia di Treviso e Regione del Veneto per la realizzazione, da parte della ditta STEF srl, di un intervento commerciale di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", come attuato dall'articolo 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene approvato l’accordo di programma tra Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Comune di San Fior (TV) ai fini dell’attuazione, da parte della ditta STEF srl, di un intervento di rilevanza regionale concernente l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, tipologia parco commerciale, nel comune di San Fior (TV) da mq. 15.000 a mq. 22.000.

Il Presidente

 PREMESSO CHE:

  • l’articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” (d’ora in avanti denominata “legge regionale”) definisce gli “interventi di rilevanza regionale” come gli interventi aventi ad oggetto le grandi strutture di vendita situate al di fuori dei centri storici, sulla base del criterio dell’entità dimensionale in termini di superficie di vendita;
  • in data 11 luglio 2017 la società STEF srl con sede legale in Milano, Via Brera, 3 P.IVA 04176410266 (d’ora in avanti anche “Proponente”) presentava allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di San Fior (TV) un’istanza di autorizzazione commerciale per la realizzazione di un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale; l’intervento proposto consiste nell’ampliamento di una grande struttura di vendita, tipologia parco commerciale, da mq. 15.000 a mq. 22.000, in termini di superficie di vendita;
  • l’intervento in esame risulta assoggettato alla procedura di accordo di programma in quanto l’ampliamento dimensionale richiesto comporta il superamento del limite di mq. 15.000, in termini di superficie di vendita, prescritto dal richiamato articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale per gli interventi commerciali in area classificata dallo strumento urbanistico comunale come idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita;
  • in data 7 settembre 2017 e 9 novembre 2017 avevano luogo le sedute della conferenza di servizi istruttoria ed in data 22 gennaio 2018 aveva luogo la seduta di conferenza di servizi decisoria, indetta dalla Regione – Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi – ai sensi dell’articolo 26, comma 3 della legge regionale, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la conclusione dell’accordo di programma;
  • la conferenza di servizi formulava all’unanimità il parere favorevole, con prescrizioni, in ordine alla sussistenza dei requisiti normativi ai fini della conclusione dell’accordo di programma; in particolare venivano accertate:

e.1) la compatibilità e la sostenibilità dell’intervento sotto i profili urbanistico-territoriale, ambientale e di responsabilità sociale ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, attuativo della legge regionale; in sede di conferenza di servizi veniva acquisito il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Veniva, altresì, accertata la compatibilità urbanistica dell’iniziativa commerciale anche alla luce delle sopravvenute disposizioni regionali di cui all’articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, in materia di obbligo di pianificazione coordinata intercomunale delle aree destinate all’insediamento delle grandi strutture di vendita; veniva da ultimo accertata la sussistenza di idonee misure compensative atte ad azzerare l’impatto sul territorio derivante dall’iniziativa commerciale in esame;

e.2) la sussistenza di idoneo titolo edilizio correlato all’iniziativa commerciale in esame, rilasciato dal Comune in epoca antecedente alla presentazione della domanda di autorizzazione commerciale;

e.3) la compatibilità ambientale connessa alla iniziativa commerciale, come da provvedimenti n. 209/51478/22017 del 19 maggio 2014 e n. 200 del 17 ottobre 2017, emessi dalla Provincia di Treviso;

e.4) l’idoneità dell’assetto viabilistico come si evince dalle risultanze dello studio di impatto viabilistico allegato alla domanda di autorizzazione commerciale ai sensi dell’articolo 22, comma 3 della legge regionale, oltre che sulla base dei pareri favorevoli rilasciati dalle competenti autorità;

  • i rapporti con i soggetti richiedenti venivano disciplinati da una convenzione stipulata il 28 marzo 2018 e aggiornata il 10 maggio 2018 tra il Comune di San Fior e il Proponente, attraverso le seguenti tipologie di intervento:

f.1) interventi in favore del settore commercio e delle attività produttive, elencati all’articolo 3 del presente Accordo di programma;

f.2) interventi infrastrutturali e ambientali, elencati all’articolo 4 del presente Accordo di programma.

Nella suddetta convenzione si dava altresì atto dell’avvenuta corresponsione, da parte del Proponente, dell’onere di sostenibilità territoriale e sociale di cui all’articolo 13 della legge regionale, nella misura indicata dall’articolo 9 dell’accordo di programma allegato al presente provvedimento;

La convenzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del regolamento regionale attuativo n. 1 del 21 giugno 2013, è allegata all’accordo di programma di cui trattasi;

  • la Giunta regionale, con deliberazione n. 807 dell’8 giugno 2018, sulla scorta delle risultanze della predetta conferenza decisoria e preso atto degli impegni contenuti nella citata convenzione tra il Proponente e il Comune di San Fior (TV), approvava lo schema di accordo di programma ai sensi dell’articolo 9, comma 9 del regolamento regionale attuativo n. 1 del 21 giugno 2013.
  • in data 28 giugno 2018 il Comune di San Fior (TV), la Provincia di Treviso e la Regione sottoscrivevano in forma digitale l’accordo di programma di cui all’Allegato A al presente provvedimento, in conformità alla vigente normativa statale;

VERIFICATO CHE, ai sensi dell’articolo 26, comma 5 della legge regionale, risulta pervenuta la completa documentazione in relazione all’intervento da eseguire e che pertanto, in conformità con quanto previsto dalla richiamata disposizione regionale, l’accordo di programma sostituisce l’autorizzazione commerciale;

DATO ATTO della sussistenza dei presupposti normativi ai fini dell’approvazione dell’accordo di programma in oggetto ai sensi del citato articolo 26, comma 5 della legge regionale;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con particolare riferimento all’articolo 23;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” e, in particolare, l’articolo 26;

VISTO il regolamento regionale attuativo n. 1 del 21 giugno 2013 “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 807 dell’ 8 giugno 2018;

VISTA la convenzione stipulata in data 28 marzo 2018, aggiornata in data 10 maggio 2018, tra il soggetto proponente e il Comune di San Fior (TV), di cui all’Allegato A1 al presente provvedimento;

VISTO il verbale di conferenza di servizi decisoria del 22 gennaio 2018 e visti i pareri favorevoli rilasciati in quella sede dalle strutture regionali competenti in materia di commercio e urbanistica;

PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, formulato all’unanimità dalle Amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio alla conferenza di servizi del 22 gennaio 2018;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell’articolo 26, commi 1, lettera b) e 5 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, l’accordo di programma di cui all’Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto tra Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Comune di San Fior (TV) per la realizzazione, da parte della ditta STEF srl, di un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, come attuato dall’articolo 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013; l’intervento ha ad oggetto l’ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita, tipologia parco commerciale, da mq. 15.000 a mq. 22.000;
  1. di dare atto, per le motivazioni in premessa indicate, che l’accordo di programma allegato al presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 26, comma 5 della legge regionale n. 50 del 2012, sostituisce l’autorizzazione commerciale;
  1. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, all’accordo di programma indicato al punto 1) è allegata la convenzione di cui all’Allegato A1 al presente provvedimento, stipulata tra il soggetto Proponente e il Comune di San Fior (TV) in data 28 marzo 2018 ed aggiornata il 10 maggio 2018, al fine della disciplina dei rapporti con il soggetto Proponente;
  1. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di dare atto dell’avvenuta corresponsione al Comune di San Fior (TV), da parte del soggetto Proponente, dell’onere per la sostenibilità territoriale e sociale di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 50 del 2012, come attuato dall’articolo 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 e quantificato all’articolo 9 dell’accordo di programma allegato al presente provvedimento;
  1. di incaricare la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi dell’esecuzione del presente provvedimento;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  1. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Luca Zaia

(seguono allegati)

75_DPGR_2018_06_29_N075_All_A0_373058.pdf
75_DPGR_2018_06_29_N075_All_A1_373058.pdf

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