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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 52 del 26 maggio 2017


Materia: Referendum

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 aprile 2017

Indizione del referendum consultivo di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".

Note per la trasparenza

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”, con il presente Decreto sono convocati i comizi elettorali per l’indicata consultazione referendaria, che si terranno nella data all’uopo fissata, ed è altresì riportato il quesito referendario sul quale i cittadini del Veneto sono chiamati ad esprimersi.

Il Presidente

Premesso che l’articolo 123 della Costituzione attribuisce a ciascuna Regione la competenza a disciplinare nel proprio Statuto l’esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione;

considerato il Capo IV del Titolo I dello Statuto regionale dedicato al referendum e, in particolare, gli articoli 25 e 27 che demandano alla legge regionale la disciplina dei limiti di ammissibilità, del procedimento, delle modalità attuative e degli effetti del referendum;

vista la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, recante “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”, che autorizza il Presidente della Giunta regionale ad indire un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto;

vista la legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto” »;

considerato che l’indizione del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto è, per espressa previsione della citata legge regionale, subordinata alla circostanza che il negoziato con il Governo, volto a definire il contenuto del referendum medesimo, non giunga a buon fine;

atteso che con DGR n. 315 del 15 marzo 2016 la Giunta regionale ha approvato una proposta al fine di avviare il suddetto negoziato con il Governo, individuando i settori nei quali il Veneto ritiene di poter esplicare con efficacia e responsabilità la propria autonomia e dando mandato al Presidente della Giunta regionale di instaurare il prescritto negoziato;

vista la nota del 17 marzo 2016 con la quale il Presidente ha formalmente richiesto l’avvio del negoziato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie;

riscontrata la risposta del Ministro per gli Affari regionali, Enrico Costa, del 16 maggio 2016, con la quale, a fronte della disponibilità ad avviare la procedura negoziale e di carattere concertativo di cui all’articolo 116 della Costituzione, per il conseguimento della c.d. autonomia differenziata, si precisava che “a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 118/2015, ha superato il vaglio di costituzionalità il quesito individuato dall’articolo 2, comma 1, numero 1, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15”;

preso atto, pertanto, della posizione in tal modo assunta dal Governo di diniego della possibilità di concordare il contenuto del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto;

ritenuto, quindi, in ossequio al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, della L.R. n. 15/2014 e nei termini consentiti dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 118/2015, di procedere all’indizione del referendum consultivo in ordine al seguente quesito: “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;

rilevato che l’articolo 3, comma 2, della legge regionale in parola, considerate le esigenze di imprescindibile contenimento generale dei costi delle Istituzioni e Amministrazioni pubbliche e nell’ottica consolidata di massimizzazione del risparmio della spesa, prevede che la data per lo svolgimento del referendum sia fissata, previa intesa con le competenti Autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle altre consultazioni elettorali o referendarie di carattere nazionale;

richiamate le note del 20 maggio 2016 e del 19 luglio 2016 con le quali la Regione del Veneto, tramite il Suo Presidente, formalizzava alle più Alte Rappresentanze dello Stato la richiesta di abbinamento della consultazione referendaria regionale con il referendum popolare di cui all’articolo 138 della Costituzione per l’approvazione della Riforma della Costituzione approvata il 12 aprile 2016, secondo il principio dell’election day;

vista la nota del 21 settembre 2016, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale – preso atto del persistente silenzio del Governo sul punto e del conseguente mancato accoglimento della proposta di abbinamento con il referendum costituzionale – è stata ribadita l’intenzione della Regione di procedere all’indizione della consultazione referendaria ed è stato altresì anticipato che il referendum consultivo si sarebbe svolto nell’anno 2017;

vista altresì la nota del 28 gennaio 2017 con la quale, sulla scorta dei medesimi principi di contenimento dei costi e di risparmio della spesa pubblica invocati nelle precedenti note, veniva avanzata ulteriore richiesta allo Stato di applicazione del principio dell’election day con riferimento alle recenti dichiarazioni di ammissibilità, da parte della Corte costituzionale, di due richieste di referendum abrogativi nazionali nonché con riguardo allo svolgimento delle prossime elezioni amministrative;

considerata la risposta del 21 febbraio 2017 con la quale il Ministro dell’Interno assicurava di sottoporre, appena possibile, al Presidente del Consiglio dei Ministri la questione relativa all’election day, tuttavia non sottacendo le difficoltà che potrebbero intervenire in ragione della complessità organizzativa del richiesto accorpamento;

preso atto dell’assenza, a tutt’oggi, di ufficiali e formali determinazioni sul punto da parte delle competenti Autorità statali e, per l’effetto, della perdurante mancanza dell’intesa di cui all’articolo 3, comma 2, della L.R. n. 15/2014 nonostante le reiterate richieste inviate dalla Regione;

rilevato, altresì, che non è mai pervenuto alcun riscontro neppure alla richiesta che la Regione del Veneto ha avanzato al Ministero dell’Interno con nota del 13 giugno 2016, affinché venisse accordato l’assenso per la stipulazione di una o più intese da sottoscrivere tra la Regione e le Prefetture del Veneto per una collaborazione tecnico-organizzativa per la gestione del procedimento referendario, in nome della disponibilità da sempre dimostrata in passato verso l’Istituzione regionale e del proficuo e fattivo contributo che le Prefetture venete hanno assicurato con riferimento alle elezioni regionali del 2015;

ritenuto, quindi, di procedere, in osservanza delle disposizioni stabilite dal Legislatore regionale con la citata L.R. n. 15/2014 e, in particolare, del comma 2bis dell’articolo 3 della legge regionale così come in ultimo modificata dalla L.R. n. 7/2017, all’indizione del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto secondo le norme previste agli articoli 15, comma 2ter e comma 2quater, all’articolo 17, all’articolo 18, all’articolo 19 e all’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 recante “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”;

dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
     
  2. di indire il referendum consultivo sull’autonomia del Veneto, di cui alla L.R. n. 15/2014, in ordine al seguente quesito: “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;
     
  3. di convocare i comizi elettorali per domenica 22 ottobre 2017, con apertura dei seggi alle ore 7 e loro chiusura alle ore 23 dello stesso giorno;
     
  4. di comunicare immediatamente il presente Decreto ai Sindaci dei Comuni della Regione perché ne diano notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per la consultazione;
     
  5. di comunicare immediatamente il presente Decreto ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione e al Presidente della Corte d’Appello di Venezia, per gli adempimenti di competenza;
     
  6. di demandare al Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo strategico il coordinamento di tutte le attività conseguenti e connesse all’esecuzione del presente provvedimento;
     
  7. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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