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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 67 del 12 luglio 2016


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 81 del 29 giugno 2016

Rilascio della Concessione geotermica denominata "Orchidea" sita in Comune di Galzignano Terme (PD).

Note per la trasparenza

Si assegna, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza, alla ditta Bano Lorenzo, impresa individuale, la concessione geotermica “Orchidea” sita in Comune di Galzignano Terme (PD) per un utilizzo a scopo riscaldamento di serre florovivaistiche.

Il Presidente

PREMESSO CHE:

  • con D.M. Industria, Commercio e Artigianato in data 10/08/1970 è stata rilasciata alla Euganea Floricoltori Galzignano – Cooperativa a r.l. la concessione della sorgente di acqua termale per uso industriale denominata “Orchidea” sita in Comune di Galzignano Terme (PD);
  • la Regione del Veneto con D.G.R. 3030 del 29/5/1990 ha rinnovato la concessione di cui sopra alla Società “Euganea Floricoltori Cooperativa a r.l.” di Galzignano Terme (PD) con scadenza 9/8/2015;
  • con Decreto del Dirigente della Direzione Geologia e Ciclo dell’Acqua n. 43 del 7/2/2002 la concessione “Orchidea” è stata trasformata da concessione termale per uso industriale in concessione geotermica;
  • con D.P.G.R. n.171 del 2/9/2009 il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, a seguito della sentenza n. 49 del 14/4/2008 del Tribunale di Padova con la quale è stato dichiarato lo stato d’insolvenza della Società “Euganea Floricoltori Galzignano Società Agricola Cooperativa” di Galzignano Terme (PD), ha stabilito, in attuazione di quanto disposto dall’art. 30 comma 2 della L.R. 40/1989, la decadenza della ditta medesima dalla titolarità della concessione geotermica “Orchidea”;
  • con medesimo D.P.G.R. il Presidente della Giunta Regionale ha incaricato la Direzione Geologia e Attività Estrattive (ora Sezione Geologia e Georisorse) di svolgere le necessarie attività e di porre in essere i provvedimenti necessari per il miglior utilizzo della concessione mineraria in oggetto, incaricando nel contempo il Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi di sottoscrivere fino all’individuazione del nuovo titolare della concessione gli eventuali contratti di somministrazione della risorsa mineraria;
  • con successivi contratti di somministrazione di risorsa geotermica a partire dal 6/3/2007 dapprima tra la liquidazione coatta amministrativa della fallita Società “Euganea Floricoltori Galzignano Società Agricola Cooperativa r.l.” di Galzignano Terme (PD) e la ditta Bano Lorenzo, subentrato nella conduzione delle serre già di proprietà della predetta Società, e successivamente tra la Regione Veneto e la medesima ditta, è stata assicurato l’utilizzo della risorsa geotermica e la prosecuzione delle attività imprenditoriali ad essa associate sino alla individuazione del nuovo concessionario;
  • i contratti di cui sopra con la Regione del Veneto prevedevano espressamente una clausola nella quale era dichiarato che la sottoscrizione del contratto di somministrazione non costituiva per il “somministrato” titolo preferenziale in sede di gara per il futuro conferimento della concessione;
  • con Deliberazione della Giunta Regionale n. 985 del 18/6/2013 sono stati dettati, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 22/2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche”, i criteri e le modalità in base ai quali condurre le procedure di evidenza pubblica per la assegnazione delle concessioni regionali di risorse geotermiche nonché i criteri con i quali valutare le offerte presentate in sede di gara;
  • con Decreto n. 144 del 1/8/2014 il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse ha indetto la gara ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. 22/2010, per l’affidamento della concessione all’utilizzo della risorsa geotermica “Orchidea”, sita in Comune di Galzignano Terme;
  • il bando-disciplinare di gara per l’affidamento della concessione in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in data 17/10/2014;
  • in data 12/1/2015 si è svolta la prima seduta pubblica della gara di assegnazione (verbale Rep. n. 7244 – Racc. n. 6526 registrato a Venezia il 21/1/2015 al n. 129 serie Atti Pubblici) nella quale la Commissione giudicatrice, ha verificato che si era costituito, come unico concorrente, la ditta Bano Lorenzo;
  • in base alle procedure di gara la ditta Bano Lorenzo, ha presentato domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisita con prot. n. 99362 del 06/03/2015, rettificata con nota prot. n. 110523 del 13/03/2015;
  • la Commissione Regionale VIA ha espresso il proprio parere favorevole n. 551 del 6/10/2015 con prescrizioni;
  • la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1798 del 9/12/2015, ha preso atto del suddetto parere ed ha espresso ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. giudizio favorevole di compatibilità ambientale in merito al progetto presentato e ha preso atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza Ambientale, redatta in conformità alla D.G.R. n. 2299/2014;
  • in data 21/03/2016 si è svolta la seconda seduta pubblica della gara di assegnazione, in esito alla quale con apposito verbale (Rep. n. 7383 – Racc. n. 6659 registrato a Venezia il 22/3/2016 al n. 368 serie Atti Pubblici) è stata affidata provvisoriamente la Concessione “Orchidea” alla ditta Bano Lorenzo;
  • il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel rilascio della concessione e di conseguire gli atti autorizzativi e di assenso comunque denominati non già espressi in sede di VIA, ha indetto, ai sensi della L. 241/1990 e della D.G.R. 985/2013, una Conferenza di Servizi;
  • in data 28/4/2016 si è svolta la Conferenza di Servizi nella quale sono state richiamate le prescrizioni emerse in sede di VIA che saranno inserite nel provvedimento finale di concessione e non sono emersi elementi ostativi al rilascio della concessione;
  • con note n. 155144 del 20/4/2016, n. 154904 del 20/4/2016, n. 154897 del 20/4/2016 sono stati richiesti alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Padova rispettivamente il “certificato dei carichi penali pendenti”, il “certificato generale del Casellario Giudiziale” e il “certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato”;
  • dalle verifiche di cui sopra, i cui esiti sono trattenuti agli atti della Sezione Geologia e Georisorse, non sono emersi elementi ostativi all’assegnazione della concessione;
  • da una visura effettuata presso la competente Camera di Commercio la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
  • il Ministero dell’Interno, in data 1/6/2016 prot. n. PR_PDUTG_Ingresso_0036506_20160530, ha informato che a carico della ditta Bano Lorenzo e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO CHE

  • la risorsa geotermica, relativa alla concessione in oggetto, rientra tra quelle di interesse locale sulle quali, ai sensi del D.Lgs. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle regioni territorialmente competenti;
  • la D.G.R. n. 985/2013 stabilisce che la concessione mineraria per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di interesse locale, secondo quanto previsto dal combinato disposto D.lgs. 22/2010 e dalla L.R. 40/89, sia rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale;

VISTI

  • il R.D. n. 1443/1927;
  • i DD.P.R. n. 128/1959 e n. 395/1991;
  • le LL.R. n. 40/1989 e n. 11/2001;
  • la L. n. 9/1991;
  • i DD.lgs. n. 624/1996, n. 42/2004, n. 152/2006, n. 117/2008, n. 22/2010 e n. 159/2011;
  • le DD.G.R. n. 862/2013 e n. 985/2013;

Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di assegnare, in esito alla procedura ad evidenza pubblica avviata con Decreto n. 144 del 1/8/2014 del Direttore della Sezione Geologia e Georisorse, la Concessione geotermica denominata “Orchidea” situata in Comune di Galzignano Terme (PD) come indicata con linea rossa nella delimitazione riportata nell’Allegato A al presente Decreto, nel quale sono indicate anche le attuali pertinenze, alla Ditta Bano Lorenzo, impresa individuale, con sede in Campodarsego, via Antoniana 158, (omissis) e P.IVA 02132370285 per la durata di anni 30 (trenta), con decorrenza dalla data del presente decreto;
  2. di approvare il programma dei lavori come definito dal “Progetto definitivo delle attività di coltivazione della risorsa geotermica” sul quale la Giunta Regionale con D.G.R. 1798 del 9/12/2015, ha espresso ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con le prescrizioni qui di seguito integralmente riportate:

1.   tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;

2.   Il recapito delle acque termali utilizzate, nella rete idrica superficiale, dovrà essere fatto garantendo la minor variazione di temperatura possibile tra l'acqua immessa e l'acqua della rete di scolo;

3.   Si preveda la possibilità di ridurre il delta di temperatura qualora il monitoraggio dello stato di qualità delle acque nel tratto a valle dal recapito, dovesse evidenziare problematiche ambientali imputabili all'immissione in argomento tali da determinare un'alterazione della qualità delle acque e da impedire il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali;

4.   Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere del MIBACT comunicate agli uffici del Settore VIA con nota prot. n. 382453 del 24/09/2015:

4.1.   nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, prot. n. 22050RE del 22/09/15:

“[...] Si rileva […] dalla documentazione fotografica pervenuta, che le pompe estrattive dei tre pozzi termali esistenti sono attualmente delimitate da tondini in ferro conficcati nel terreno. Seppure permanenti, tali delimitazioni danno un senso di degrado e di provvisorietà all'ambito. Si rileva inoltre la presenza, in prossimità della pompa n. 2, di un capanno in fibrocemento in pessime condizioni manutentive. Ai fini della salvaguardia e recupero dei valori paesaggistici del territorio, considerate le visuali d'insieme che godono dalle pendici collinari verso l'azienda florivivaistica, si ritiene che con il rinnovo della concessione debba essere messo in atto anche un intervento di riordino manutentivo, con la mitigazione delle pompe e dei capanni dei quadri elettrici, indipendentemente dal fatto che tali strutture non siano visibili dalla pubblica via, come motivato nella Relazione Paesaggistica. Il progetto nulla riferisce sulla legittimità delle varie strutture e capanni dell'azienda florivivaistica”;

4.2.   nota della Soprintendenza Archeologia del Veneto, prot. n. 4180 del 31/03/15:

4.2.1. “è prudente ed opportuno che le operazioni di perforazione del sedime finalizzate alla realizzazione di uno o più nuovi pozzi minerari siano precedute da operazioni di verifica preliminare della consistenza archeologica dei depositi sepolti, al fine di evitare il danneggiamento di stratificazioni di interesse archeologico e/o di danneggiamento di reperti. Le operazioni di verifica, da realizzare tramite sondaggi in trincea, in numero e misure da concordare con questo ufficio, che si riserva la direzione tecnica scientifica dell'intervento, saranno eseguite da parte di operatori esterni a questo ufficio, specializzati nelle indagini archeologiche;

4.2.2.  è possibile che l'emergenza di strutture o depositi archeologici di rilevante interesse possa condizionare la realizzazione dell'opera o comportare sue parziali modifiche;

4.2.3.  al termine delle indagini, dovrà essere redatta una documentazione tecnico-scientifica secondo le modalità di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico;

4.2.4.  si dovranno comunicare con congruo anticipo a questa Soprintendenza la data di inizio lavori ed il nominativo della ditta archeologica incaricata dell'assistenza”;

5.   Dovranno essere concordati con ARPAV i parametri chimico fisici da analizzare, includendo il parametro di conducibilità-salinità delle acque. Il campionamento dovrà essere effettuato a valle dei tre recapiti e con frequenza annuale nel periodo invernale e in contemporanea dovranno essere effettuati anche i campionamenti a monte delle tre emissioni attive. Andrà inoltre monitorato e quantificato il prelievo della risorsa geotermica con appositi contatore e manometro ed una derivazione chiusa con saracinesca per il prelievo di campioni e l’esecuzione di controlli sul giacimento. Tutti i dati riassuntivi saranno resi disponibili all’Amministrazione Regionale, Struttura competente in materia di Georisorse e Tutela Acque, e all’Amministrazione Comunale;

6.   Si preveda la possibilità di ridurre l'emungimento ed il conseguente recapito qualora ci sia una conclamata necessità, al fine di rendere compatibile le acque oggetto di reimmissione nella rete consortile con l'utilizzo a scopo irriguo;

7.   Le opere di chiusura dei pozzi, lo smantellamento e la rimozione delle strutture relative alle pertinenze dei pozzi al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, verranno comunicate e concordate nelle modalità con l'Autorità competente.

  1. di disporre l’obbligo alla ditta concessionaria dell’osservanza di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 22/2010, al D.P.R. 395/1991, al D.Lgs. 624/1996, nonché al D.Lgs. 117/2008, nonché delle seguente ulteriori prescrizioni:
    • l’emungimento dalle opere di adduzione della concessione non dovrà superare il quantitativo di 468.0000 mc/annui. Tale portata tuttavia potrà essere rideterminata con Decreto del Direttore della Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche sia in diminuzione qualora ci sia una conclamata necessità, al fine di rendere compatibile le acque oggetto di reimmissione, sia, sulla base di una motivata richiesta e di specifiche indagini idrogeologiche e prove in pozzo, in aumento, sino comunque al quantitativo valutato in sede di VIA pari a 598.680 mc/annui;
    • le variazioni del programma dei lavori minerari, ivi compresa la perforazione di nuovi pozzi e l’esecuzione di indagini geofisiche nell’ambito della concessione e all’interno dei pozzi esistenti, sono soggette ad approvazione da parte del Direttore della Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche, previa valutazione della necessità di espletamento, ai sensi della vigente normativa, della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Il programma esecutivo di perforazione di eventuali nuovi pozzi dovrà inoltre essere approvato dalla competente Autorità di Polizia Mineraria;
    • le operazioni conseguenti alla manutenzione straordinaria nonché alle nuove eventuali perforazioni e alla esecuzione di indagini geofisiche sono subordinate alla predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2008. Tale piano è soggetto all’approvazione con decreto del Direttore della Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche.
    • per qualunque fattispecie di trasferimento della concessione, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, è necessario richiedere all'amministrazione regionale il rilascio del nulla osta preventivo alla cessione;
    • eventuali modifiche societarie che non comportino trasferimento della concessione, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, dovranno essere comunicate alla Prefettura competente per la necessaria verifica antimafia e, negli stessi termini, alla Regione per gli atti conseguenti.
  2. di stabilire che la ditta dovrà trasmettere alla Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche, entro tre mesi dal rilascio della concessione, l'elenco delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato. Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qual volta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze;
  3. di autorizzare la Ditta Bano Lorenzo, impresa individuale, con sede in Campodarsego, via Antoniana 158, C.F. BNALNZ60A13B524P e P.IVA 02132370285 sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 l’esecuzione delle opere previste dal progetto presentato, dando atto che le stesse sono compatibili con il vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 esistente sull'area della concessione, nel rispetto delle prescrizioni di cui precedente punto 2;
  4. di disporre che l’autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22/01/2004 n. 42, è efficace per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione mineraria;
  5. di stabilire che la ditta concessionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo alla concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche;
  6. di stabilire che la ditta concessionaria dovrà costituire cauzione a favore della Regione Veneto pari a € 20.000,00 a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione;
  7. di disporre che la cauzione dovrà essere prestata, salvo proroga non oltre sei mesi dalla data del provvedimento concessorio, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, utilizzando lo schema di contratto che sarà trasmesso dalla regione o rinvenibile sul sito Internet regionale (http://www.regione.veneto.it), o attraverso un deposito in numerario presso la tesoreria regionale. L’importo della cauzione dovrà essere rivalutato sulla base del tasso d’inflazione programmata ogni 5 anni;
  8. di stabilire che alla costituzione della cauzione seguirà la consegna ufficiale dell’atto di concessione, copia del quale dovrà essere controfirmata dal concessionario o da un suo delegato munito di procura speciale per accettazione incondizionata degli obblighi previsti e verrà trattenuta agli atti del Dipartimento competente;
  9. di disporre che sino alla consegna ufficiale dell’atto di concessione non potrà essere avviata alcuna delle attività previste nel programma dei lavori, mentre sarà comunque dovuto a partire dalla data del presente provvedimento di rilascio di titolo minerario il pagamento del canone concessorio;
  10. di prescrivere alla ditta concessionaria, ai sensi dell’art. 18 del R.D. 1443/1927, l'obbligo di corrispondere al competente ufficio della Regione del Veneto l’importo dell’Imposta relativa alla registrazione del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo) e di trascrivere il medesimo alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;
  11. di stabilire che ai fini di determinazione dell’Imposta di Registro il valore della presente concessione è determinato in euro 20.915,70 (ventimilanovecentoquindici/70) pari al valore del canone annuo anticipato dovuto alla data del presente provvedimento, assommante a euro 697,19, moltiplicato per i 30 anni di durata della concessione;
  12. di stabilire che la ditta dovrà provvedere, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori, alla denuncia di esercizio e alla nomina del Direttore Responsabile mediante PEC indirizzata all’Autorità di Polizia Mineraria e a protocollo.generale@pec.regione.veneto.it;
  13. di stabilire, affinché la portata in concessione non venga superata, che il Concessionario è obbligato ad installare a propria cura e spese ed a mantenere in regolare stato di esercizio, con operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, idonei strumenti di intercettazione e regolazione della portata e dispositivi per la misura e registrazione dei volumi giornalieri prelevati. Il Concessionario dovrà inoltre installare idoneo dispositivo di misura e di registrazione su base giornaliera della temperatura dell’acqua prelevata. Tale strumentazione, da installarsi prima dell’attivazione del prelievo, dovrà essere opportunamente sigillata e facilmente accessibile agli organi di controllo. I dati di misura di volume e della temperatura dell’acqua prelevata dovranno essere inviati annualmente alla Struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche e all’Autorità di Polizia Mineraria. L’Autorità concedente potrà in qualsiasi momento richiedere, pena decadenza della concessione, la costruzione di ulteriori opere o l’installazione di strumenti che si rendessero necessari ai fini del controllo della falda, delle portate e dei volumi prelevati;
  14. di stabilire che la ditta è tenuta, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 9 del 9/1/1991 e su ordine dell’Autorità mineraria o di Polizia Mineraria competente, alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di abbandono dell’opera, di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e al risanamento paesistico a seguito di lavori;
  15. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
  16. di individuare il Direttore della Struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche per ogni atto concernente la concessione non di specifica competenza del Presidente della Giunta Regionale;
  17. di stabilire che il rilascio della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
  18. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  19. di disporre la trasmissione del presente decreto al Comune di Galzignano Terme e alla Provincia di Padova;
  20. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
  21. di incaricare la Direzione regionale competente in materia di risorse geotermiche dell’esecuzione del presente atto;
  22. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

(seguono allegati)

81_DPGR_2016_06_29_All_326051.pdf

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