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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 115 del 07 dicembre 2015


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 170 del 18 novembre 2015

Rilascio della Concessione geotermica denominata "LA FABBRICA" sita in Comune di San Michele al Tagliamento (VE).

Note per la trasparenza

Si assegna, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza, alla ditta Brighenti Gabriele, impresa individuale, la concessione geotermica "La Fabbrica" sita in Comune di San Michele al Tagliamento (VE) per un utilizzo a scopo riscaldamento di serre florovivaistiche.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza per il rilascio della concessione (prot. 6631 del 29/6/2000). Rinnovo istanza (prot. 392199 del 19/9/2013). Parere n. 508 del 25/2/2015 della Commissione Regionale VIA. D.G.R. n. 481 del 7/4/2015. Pubblicazione avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 10/7/2015. Pubblicazione avviso all'Albo Pretorio del Comune di San Michele al Tagliamento Reg. Pubbl. n. 957 dal 6/7/2015 al 5/8/2015. Verbale della Conferenza di Servizi del 15/9/2015.

Il Presidente

PREMESSO CHE:

  • con Decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 7/5/1998 è stato accordato alla ditta Brighenti Gabriele il permesso di ricerca “La Fabbrica” sito nel Comune di San Michele al Tagliamento;
  • in data 1/9/1998 l’Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia – Sezione di Bologna ha autorizzato l’esecuzione del pozzo “La Fabbrica 1”;
  • il Comitato Tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, nella seduta del 17/6/1999, ha espresso il riconoscimento del carattere locale della risorsa geotermica;
  • con l’art. 34 comma 1 del D.lgs. 112/1998 sono state delegate alle regioni le competenze relative alla ricerca e alla coltivazione delle risorse geotermiche in terraferma;
  • la ditta Brighenti Gabriele ha richiesto in data 26/6/2000 alla Regione Veneto il rilascio della concessione di coltivazione;
  • con D.G.R. 2245 del 9/8/2002, la Giunta regionale ha stabilito di subordinare ogni autorizzazione regionale alla ricerca e concessione geotermica, all’acquisizione di ulteriori conoscenze di carattere generale, sull’utilizzabilità delle risorse geotermiche presenti nel sottosuolo del Veneto, al fine di consentire una valutazione complessiva circa la compatibilità delle estrazioni e dello sfruttamento nel tempo dei giacimenti;
  • con nota n. 7659 del 20/8/2002, la Regione Veneto ha comunicato alla ditta istante la sospensione della pratica subordinandola all’acquisizione di ulteriori conoscenze tramite specifici studi sull’area come previsto dalla D.G.R. 2245/2002;
  • con D.G.R. n. 4105 del 29/12/2009 la Regione Veneto ha stabilito per la zona del portogruarese le modalità di riconoscimento di uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia mediante movimentazione di fluidi sotterranei, in precedenza sospeso;
  • la ditta Brighenti Gabriele ha presentato, in data 28/12/2010, istanza di rilascio dell’atto di riconoscimento del diritto d’uso della risorsa geotermica, ai sensi della D.G.R. 4105/2009;
  • con nota n. 377356 del 10/9/2013 è stato rilevato che l’utilizzo della risorsa geotermica, conseguentemente alle disposizioni del D.Lgs. 22/2010 e della D.G.R. 985/2013, deve essere necessariamente subordinato al rilascio di una concessione mineraria e, pertanto, con la medesima nota è stata invitata la ditta Brighenti Gabriele a comunicare l’eventuale attualità dell’istanza di rilascio della concessione già inoltrata nel 2000, ai fini del riavvio del relativo iter procedurale;
  • con PEC del 18/9/2013, la ditta ha comunicato di essere ancora interessata al rilascio della concessione precedentemente richiesta;
  • con nota n. 444058 del 16/10/2013, è stato comunicato alla ditta la necessità di sottoporre ai sensi del D.lgs. 22/2010, del D.lgs. 152/2006 e della D.G.R. 985/2013, un “progetto geotermico” a procedura di valutazione di impatto ambientale;
  • la Commissione Regionale VIA, vista la normativa in materia, esaminato la documentazione depositata e le integrazioni presentate, preso atto della relazione istruttoria tecnica della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), visto il parere n. 39016 del 29/1/2015 del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, ha espresso il proprio parere favorevole n. 508 del 25/2/2015 con le seguenti prescrizioni:
    1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
    2. il prelievo della risorsa geotermica dovrà essere monitorato e quantificato, mediante apposito contatore; dovranno essere mantenuti nella zona della testa del pozzo un termometro, un manometro e una derivazione chiusa con saracinesca per il prelievo di campioni e l'esecuzione di controlli sul giacimento. Tutti i relativi dati riassuntivi saranno resi disponibili all'Amministrazione Regionale e Comunale;
    3. le opere di chiusura del pozzo, lo smantellamento e la rimozione delle strutture relative alle pertinenze del pozzo al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, verranno comunicate e concordate nelle modalità con l'Autorità competente.
  • la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 481 del 7/4/2015, ha preso atto del suddetto parere ed ha espresso ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto relativo all’impianto di riscaldamento a terra di serre florovivaistiche mediante utilizzo di fluido geotermico e ha preso atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza Ambientale, redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006, secondo quanto riportato nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 325 del 17/11/2014, rilasciata dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);
  • è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 10/7/2015 e all’Albo Pretorio del Comune di San Michele al Tagliamento Reg. Pubbl. n. 957 dal 6/7/2015 al 5/8/2015, l’avviso relativo al rilascio della concessione nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza;
  • a seguito della pubblicazione di tale avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e all’Albo Pretorio del Comune non sono pervenute osservazioni, opposizioni o domande in concorrenza;
  • è stata acquisita, con note protocollo n. 268023 del 30/6/2015, n. 315647 del 31/7/2015 e n. 357561 del 7/9/2015, la documentazione necessaria per il completamento dell’istruttoria;
  • il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel rilascio della concessione e di conseguire gli atti autorizzativi e di assenso comunque denominati non già espressi in sede di VIA, ha indetto, ai sensi della L. 241/1990 e della D.G.R. 985/2013, una Conferenza di Servizi;
  • per la formazione del parere unico della Regione Veneto per la conferenza di servizi di cui sopra, è stata convocata in data 8/9/2015 una riunione di coordinamento delle strutture regionali alla quale sono stati invitati la Sezione Bacino idrografico Litorale Veneto, la Sezione Energia, la Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, la Sezione Coordinamento Attività Operative e la Sezione Urbanistica;
  • alla Conferenza di Servizi convocata per il giorno 15/9/2015 sono stati invitati a partecipare il Comune di San Michele al Tagliamento, la Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana di Venezia) e il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
  • con nota n. 26622 del 15/9/2015 il Comune di San Michele al Tagliamento ha comunicato l’impossibilità a partecipare alla conferenza di servizi e ha confermato “l’assenso favorevole per il rilascio della concessione geotermica”;
  • con nota n. 8952 del 14/9/2015 il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha comunicato di avere già espresso parere in merito in sede di procedura di VIA;
  • in data 15/9/2015 si è svolta la Conferenza di Servizi nella quale non sono emersi elementi ostativi al rilascio della concessione con le seguenti ulteriori prescrizioni:
  1. per qualunque fattispecie di trasferimento della concessione, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, è necessario richiedere all'amministrazione regionale il rilascio del nulla osta preventivo alla cessione;
  2. eventuali modifiche societarie che non comportino trasferimento della concessione, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, dovranno essere comunicate alla Prefettura competente per la necessaria verifica antimafia e, negli stessi termini, alla Regione per gli atti conseguenti.
  • con nota n. 305092 del 24/7/2015 è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate di Venezia - Ufficio territoriale di Portogruaro il “certificato di regolarità fiscale” e con note n. 336119 del 18/8/2015, n. 305040 del 24/7/2015, n. 350650 del 1/9/2015 sono stati richiesti alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Venezia rispettivamente il “certificato dei carichi penali pendenti”, il “certificato generale del Casellario Giudiziale” e il “certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato”;
  • dalle verifiche di cui sopra, i cui esiti sono trattenuti agli atti della Sezione Geologia e Georisorse, non sono emersi elementi ostativi all’assegnazione della concessione;
  • da una visura effettuata presso la competente Camera di Commercio la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
  • con nota n. 336055 del 18/08/2015 è stata richiesta, ai sensi dell’art 91 comma 4 del D.lgs. 159/2011, alla competente Prefettura di Venezia l’informativa antimafia relativa alla ditta Brighenti Gabriele;
  • con nota protocollo 49303/532/2015/AM del 7/9/2015 la Prefettura di Venezia ha informato che, in riferimento alla richiesta di informativa antimafia di cui sopra, nei confronti della Brighenti Gabriele Impresa Individuale e delle persone fisiche di cui alla documentazione agli atti, non risultano sussistere, alla data della nota, le cause interdittive di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 ed i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al comma 4 dell’art. 84 del citato decreto legislativo.

CONSIDERATO CHE

  • la risorsa geotermica, relativa alla concessione in oggetto, rientra tra quelle di interesse locale sulle quali, ai sensi del D.Lgs. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle regioni territorialmente competenti;
  • la D.G.R. n. 985/2013 stabilisce che la concessione mineraria per lo sfruttamento delle risorse geotermiche di interesse locale, secondo quanto previsto dal combinato disposto D.lgs. 22/2010 e dalla L.R. 40/89, sia rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale;
  • la Commissione regionale V.I.A. ha attestato che “per quanto attiene al Quadro Programmatico, sulla base delle verifiche di tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica dell'opera a vari livelli di competenza, non esiste alcuna riserva per la realizzazione delle opere in progetto rispetto alle politiche di indirizzo ed alle prescrizioni dei programmi vigenti”;

VISTI

  • il R.D. n. 1443/1927;
  • il D.P.R. n. 128/1959;
  • la L.R. n. 40/1989;
  • il D.P.R. n. 395/1991;
  • la L. n. 9/1991;
  • la L.R. n. 11/2001;
  • il D.lgs. n. 152/2006;
  • il D.lgs. n. 22/2010;
  • il D.lgs. n. 159/2011;
  • la D.G.R. n. 862/2013.
  • la D.G.R. n. 985/2013;

Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di assegnare la Concessione geotermica denominata “La Fabbrica” situata in Comune di San Michele al Tagliamento (VE) come indicata con linea rossa nella delimitazione riportata nell’Allegato A al presente Decreto, alla Ditta Brighenti Gabriele, impresa individuale, con sede in San Michele al Tagliamento, via Falcomer 4/A frazione Cesarolo, (omissis) e P.IVA 02780210270 per la durata di anni 21 (ventuno), con decorrenza dalla data del presente decreto;
  2. di approvare il programma dei lavori come definito dal “Progetto Geotermico definitivo per la realizzazione di un impianto di riscaldamento a terra di serre florovivaistiche mediante utilizzo di fluido geotermico in via Falcomer a San Michele al Tagliamento” sul quale la Giunta Regionale con D.G.R. 481 del 7/4/2015, ha espresso ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con le seguenti prescrizioni:
    • tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
    • il prelievo della risorsa geotermica dovrà essere monitorato e quantificato, mediante apposito contatore; dovranno essere mantenuti nella zona della testa del pozzo un termometro, un manometro e una derivazione chiusa con saracinesca per il prelievo di campioni e l'esecuzione di controlli sul giacimento. Tutti i relativi dati riassuntivi saranno resi disponibili all'Amministrazione Regionale e Comunale;
    • le opere di chiusura del pozzo, lo smantellamento e la rimozione delle strutture relative alle pertinenze del pozzo al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, verranno comunicate e concordate nelle modalità con l'Autorità competente.
  3. di disporre l’obbligo alla ditta concessionaria dell’osservanza di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 22/2010, al D.P.R. 395/1991, al D.Lgs. 624/1996, nonché al D.Lgs. 117/2008, nonché delle seguente ulteriori prescrizioni:
    • l’emungimento e la portata delle opere di adduzione della concessione non dovranno superare il quantitativo di 30.000 mc annui. Tuttavia tale portata, definita sulla base delle ore di utilizzo e portata del pozzo indicati nel progetto definitivo valutato dalla VIA, potrà essere rideterminata con Decreto del Direttore della Sezione Geologia e Georisorse a seguito di specifica e motivata richiesta, previa valutazione della necessità di espletamento, ai sensi della vigente normativa, della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
    • le variazioni del programma dei lavori minerari sono soggette ad approvazione da parte del Direttore della Sezione Geologia e Georisorse previa valutazione della necessità di espletamento, ai sensi della vigente normativa, della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
    • le operazioni conseguenti alla manutenzione straordinaria nonché alle nuove eventuali perforazioni sono subordinate alla predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2008. Tale piano è soggetto all’approvazione con decreto del Direttore della Sezione Geologia e Georisorse. Il programma di perforazione di eventuali nuovi pozzi dovrà inoltre essere approvato dalla competente Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie;
    • per qualunque fattispecie di trasferimento della concessione, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, è necessario richiedere all'amministrazione regionale il rilascio del nulla osta preventivo alla cessione;
    • eventuali modifiche societarie che non comportino trasferimento della concessione, dal soggetto intestatario ad altro soggetto, dovranno essere comunicate alla Prefettura competente per la necessaria verifica antimafia e, negli stessi termini, alla Regione per gli atti conseguenti.
  4. di stabilire che la ditta dovrà trasmettere alla Sezione Regionale competente, entro tre mesi dal rilascio della concessione, l'elenco delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato. Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qual volta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze;
  5. di stabilire che la ditta concessionaria dovrà costituire cauzione a favore della Regione Veneto pari a € 10.000,00 (diecimila/00) a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione;
  6. la cauzione dovrà essere prestata, prima della consegna del presente atto e comunque non oltre sei mesi dalla data del provvedimento concessorio, mediante fideiussione bancaria o assicurativa il cui importo dovrà essere rivalutato sulla base del tasso d’inflazione programmata ogni 5 anni;
  7. di stabilire che la ditta concessionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo alla concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche;
  8. di prescrivere alla ditta concessionaria, ai sensi dell’art. 18 del R.D. 1443/1927, l'obbligo di corrispondere al competente ufficio della Regione del Veneto l’importo dell’Imposta relativa alla registrazione del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo) e di trascrivere il medesimo alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;
  9. di stabilire che ai fini di determinazione dell’Imposta di Registro il valore della presente concessione è determinato in euro 14.655,69 (quattordicimilaseicentocinquantacinque/69) pari al valore del canone annuo anticipato dovuto alla data del presente provvedimento, assommante a euro 697,89, moltiplicato per i 21 anni di durata della concessione;
  10. di stabilire che la ditta dovrà provvedere, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori, alla denuncia di esercizio e alla nomina del Direttore Responsabile mediante PEC indirizzata all’Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie e a geologia@pec.regione.veneto.it;
  11. di stabilire, affinché la portata in concessione non venga superata, che il Concessionario è obbligato ad installare a propria cura e spese ed a mantenere in regolare stato di esercizio, con operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, idonei strumenti di intercettazione e regolazione della portata e dispositivi per la misura e registrazione delle portate orarie e dei volumi prelevati. Il Concessionario dovrà inoltre installare idoneo dispositivo di misura della temperatura dell’acqua prelevata. Tale strumentazione, da installarsi prima dell’attivazione del prelievo, dovrà essere opportunamente sigillata e facilmente accessibile agli organi di controllo. I dati di misura di volume e della temperatura dell’acqua prelevata dovranno essere inviati annualmente alla Sezione Geologia e Georisorse della Regione del Veneto. L’Autorità concedente potrà in qualsiasi momento richiedere, pena decadenza della concessione, la costruzione di ulteriori opere o l’installazione di strumenti che si rendessero necessari ai fini del controllo della falda, delle portate e dei volumi prelevati;
  12. di stabilire che la ditta è tenuta, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 9 del 9/1/1991 e su ordine dell’Autorità mineraria o di Polizia mineraria competente, alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di abbandono dell’opera, di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e al risanamento paesistico a seguito di lavori;
  13. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
  14. di individuare il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse per ogni atto concernente la concessione non di specifica competenza del Presidente della Giunta Regionale;
  15. di stabilire che il rilascio della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
  16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33;
  18. di disporre la trasmissione del presente decreto al Comune di San Michele al Tagliamento e alla Città Metropolitana di Venezia;
  19. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
  20. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse dell’esecuzione del presente atto;
  21. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

(seguono allegati)

170_DPGR_2015_11_18_N0170_All_311908.pdf

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