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Materia: Consulenze e incarichi professionali
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137 del 14 settembre 2015
Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione del Presidente della Giunta regionale e delle funzioni vicarie - X Legislatura. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articoli 7 e 24.
Con il presente provvedimento, in attuazione della L.R. n. 54/2012, si conferisce l’incarico di Direttore della Direzione del Presidente per la X^ Legislatura e si nomina il sostituto in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente
Ricordato che la L.R. n. 54/2012, in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, detta le seguenti principali disposizioni in merito alla Direzione del Presidente:
Art. 6 Strutture di supporto della Giunta regionale
1. Sono istituite, quali strutture di supporto della Giunta regionale:
(omissis)
b) la Direzione del Presidente della Giunta regionale
3. La Direzione del Presidente della Giunta regionale cura gli affari correnti di interesse del Presidente nonché gli ambiti e le politiche di intervento regionale di norma con riferimento alle materie non attribuite dallo stesso ai componenti della giunta e riferisce al Presidente.
Art. 7 Segreteria della Giunta regionale e Direzione della Presidenza
1. L’incarico di Direttore della Presidenza è conferito dal Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale, al personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall’esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell’attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l’incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
4. Agli incarichi di (omissis) e di Direttore della Presidenza si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all’articolo 22, comma 1, e il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento economico del Direttore di Area.
Art. 24 Assenza, temporaneo impedimento, dimissioni
5. Un Dirigente incaricato dal Presidente della Giunta regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Direttore della Presidenza.
La Direzione del Presidente della Giunta regionale è, pertanto, struttura di supporto della Giunta regionale, istituita per legge così come per legge è fissato il profilo – requisiti, nomina, trattamento economico, ecc. – del Direttore della Presidenza, incarico che può essere affidato al personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall’esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell’attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato, con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
Alla Direzione del Presidente spettano le attribuzioni fissate per legge - in particolare quelle sopra riportate di cui all’articolo 6, comma 3, della L.R. n. 54/2012 – e le competenze e funzioni attribuite con DGR n. 1046/2013, n. 2585/2013, n. 2611/2013, n. 77/2014 e n. 1083/2015.
Quanto premesso, si ritiene di provvedere, nel termine di legge, al conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione del Presidente con conferma, senza soluzione di continuità, del Signor Fabio Gazzabin, che ha svolto tale incarico nella IX Legislatura in forza dei DDPGR n. 99 del 20/04/2010 e n. 26 del 20/02/2014, in possesso della professionalità e dei requisiti previsti per legge come risulta dal curriculum vitae allegato al presente provvedimento (Allegato A ).
Il trattamento economico relativo all’incarico è quello in essere, con riferimento alle figure analoghe di Direttore di Area già precedentemente incaricate, da ultimo il Direttore dell’Area Infrastrutture come da DGR n. 1147 del1 luglio 2014, e la conseguente spesa fa carico, nel limite dato dalla somma fra l’importo dello stipendio tabellare e il tetto massimo della retribuzione di risultato, al corrispondente capitolo di bilancio per l’anno in corso che presenta sufficiente disponibilità.
Infine, si ritiene di confermare, sempre senza soluzione di continuità, l’incarico delle funzioni vicarie del Direttore della Presidenza in caso di sua assenza o impedimento, così come attribuite con DPGR n. 33/2014.
Vista la Legge regionale n. 54/2012 e in particolare gli articoli 6, 7 e 24;
Vista la DGR n. 1046/2013;
Vista la DGR n. 2585/2013;
Vista la DGR n. 2611/2013;
Vista la DGR n. 77/2014;
Vista la DGR n. 1083/2015;
Visto il DPGR n. 99/2010;
Visto il DPGR n. 33/2014;
decreta
Luca Zaia
(seguono allegati)
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