Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 58 del 09 giugno 2015


Materia: Urbanistica

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 25 maggio 2015

Trasferimento in proprietà esclusiva ed assoluta al Comune di Longarone delle aree espropriate residuate in proprietà al Comune di Longarone per la realizzazione del P.R.P. di Longarone. Aree circostanti la Chiesa ed Opere Parrocchiali. Provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont. Legge 04.11.1963 n. 1457 e successive modifiche ed integrazioni Legge 31.05.1964, n. 357 - Legge 4 luglio 1966, n. 499. 26° ELENCO.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si trasferiscono in proprietà esclusiva ed assoluta al Comune di Longarone le aree individuate nel N.C.T. del Comune di Longarone.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Domande Comune di Longarone in data 28.04.2010, prot. n. 4997 e in data 23.01.2015 prot. n. 969.
Autorizzazione frazionamento catastale Comune di Longarone n. 9985 del 16.09.2011.

Il Presidente

VISTE le domande in data 28.04.2010, prot. n° 4997, e in data 23 gennaio 2015 prot. n° 969, con le quali il Comune di Longarone  ha chiesto l’assegnazione delle aree residuate comprese nel vigente strumento urbanistico generale del Comune di Longarone approvato con Delibera di Giunta Reg.le n. 269 del 12.08.1974, esecutiva al n. 18899/11 a far tempo dall’11.09.1974 e successive varianti, ed il P.A.T.I. “ Longaronese “ approvato con verbale e determinazione conclusiva di conferenza di servizi in data 07.06.2013, prot. n° 5930;

CONSIDERATO che le aree di cui trattasi, comprese nel piano di espropriazione generale, sono state espropriate a favore del Demanio dello Stato – ramo LL.PP. con Decreti Prefettizi in data 07.11.1969, n. 2.31.18/169 DIV.- VA, in data 25.02.1977 n. 2.31.18/899 DIV.I., in data 28.03.1979, n. 2.31.18/1835 I, in data 01.02.1982 n. 2.31.18/127 IV e da ultimo con il n.2.31.18/4257 Rep. 10258 del 30.03.2011 e registrato a Belluno il 5.04.2011 al n.951 – Vol. 3 – Serie 2°;

VISTE le copie degli estratti di mappa relativi al foglio 25, degli estratti del P.R.G. vigente e copia delle visure catastali del Comune di Longarone indicanti le aree richieste;

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Longarone conferma con l’istanza  presentata che le aree descritte nella zona circostante la Chiesa ed opere parrocchiali del Capoluogo non rientrano tra quelle destinate nei suddetti piani regolatori ad opere pubbliche per conto dello Stato;

RILEVATO, altresì, che le succitate aree non sono mai state chieste in assegnazione da altri aventi diritto in base a provvidenze previste dalla legislazione sul Vajont;

CONSIDERATO che, pertanto, è possibile procedere al trasferimento in proprietà al Comune di Longarone istante, a titolo gratuito, delle superfici in questione anche ai sensi della legge 04.07.1966, n. 499, che cita testualmente “passano in proprietà al Comune le aree espropriate per il trasferimento degli abitati, non destinate dal piano regolatore ad opere pubbliche di conto dello Stato nonché quelle destinate all’edilizia privata, che entro tre anni dalla data del decreto di esproprio non siano state richieste in assegnazione dagli aventi diritto”;

VISTE le istruzioni a suo tempo svolte dal Ministero LL.PP. in data 18.10.1971 n. 3361 con riferimento alle decisioni adottate dal Ministero delle Finanze e dal Consiglio di Stato in merito al passaggio di proprietà ai Comuni delle aree espropriate;

CONSIDERATO che in base  alle norme contenute nel D.P.R. 15.01.1972, n. 8, integrate con D.P.R. 24.07.1977 n. 616, le funzioni amministrative riguardanti la materia relativa alle opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti da gravi calamità naturali sono delegate alle Regioni a statuto ordinario;

RILEVATO che l’emanazione di provvedimenti previsti dalla legislazione recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 09 ottobre 1963, già di competenza del Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, della legge 31.05.1964 n. 357, è demandata al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 10.12.1973, n. 27;

PRESO ATTO CHE a seguito di sopraluoghi tra il Comune di Longarone e la Parrocchia di Longarone sono stati individuati i terreni circostanti che dovranno passare rispettivamente al Comune di Longarone ed alla Parrocchia.

VISTO che in accordo con la Parrocchia di Longarone come sopra esposto si è provveduto all’individuazione concreta dei mappali dell’intera area delle due opere in argomento ivi incluse le aree circostanti: piazze, strade, marciapiedi che dovranno essere comunali;

VISTO il “Tipo di Frazionamento” presentato in data 18 marzo 2014 e come da attestato di approvazione dello stesso da parte dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Belluno – Territorio avvenuta in data 26 marzo 2014 prot. n. 39599/2014;

VISTA la legge 4 novembre 1963, n. 1457;
VISTA la legge  31 maggio 1964, n. 357;
VISTA la legge 26.06.1965 n. 785;
VISTA la legge  4 luglio 1966, n. 499;
VISTI i DD.PP.RR. 15.01.1972 n. 8 e 24.07.1977 n. 616;

Dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1.  Sono trasferite in proprietà esclusiva e assoluta al Comune di Longarone le aree comprese nel vigente strumento urbanistico, circostanti la Chiesa ed annesse opere parrocchiali del Capoluogo, individuate nel N.C.T. del Comune di Longarone come segue:

  • Terreni interessati dal Tipo Frazionamento di cui sopra:

Comune di Longarone

Sez. A - Fg. 25
Mappale          990      mq.      5
Mappale          992      mq.      5
Mappale          993      mq.      1
Mappale          995      mq.      3
Mappale          996      mq.      3          soprassuolo Comune/sottosuolo Parrocchia
Mappale          997      mq.      2        
Mappale          999      mq.      5        
Mappale          1001    mq.      2        
Mappale          1002    mq.      1          soprassuolo Comune/sottosuolo Parrocchia
Mappale          1004    mq.      320    
Mappale          1005    mq.      1          soprassuolo Comune/sottosuolo Parrocchia
Mappale          1006    mq.      2045
Mappale          1008    mq.      5440
Mappale          1011    mq.      430    
Mappale          1012    mq.      160
Mappale          1014    mq.      25        soprassuolo Comune/sottosuolo Parrocchia

con le seguenti specifiche sui mappali:

  • n. 996, 1002 e 1014 attualmente del Demanio ed in futuro soprassuolo al Comune e sottosuolo alla Parrocchia;
  • n. 1005 attualmente della Parrocchia ed in futuro sottosuolo alla Parrocchia e soprassuolo al Comune.

2.   Al Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno è demandato l’incarico di identificare, in base ai dati catastali aggiornati, consistenza e confini delle citate aree e di consegnarle al Comune di Longarone summenzionato provvedendo alla registrazione, volturazione e trascrizione del relativo titolo costitutivo della proprietà.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

Torna indietro