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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 107 del 07 novembre 2014


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 157 del 30 ottobre 2014

DPR 16.4.2013 n. 68 concernente "Regolamento recante modifiche all'art. 330 del DPR 16.12.1992 n. 495 in materia di Commissioni Mediche Locali". Recepimento.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si recepiscono le disposizioni di cui  al D.P.R. 16.4.2013 n. 68 in materia di Commissioni Mediche Locali. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Presidente

PREMESSO che l’articolo 11, comma 1, lettera b), del D. L.  n. 5 del 9.2.2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha modificato il comma 4 dell’articolo 119 del D. Lgs. n. 285 del  30.4.1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Nuovo Codice della strada”, prevedendo che “le Commissioni Mediche Locali sono costituite dai competenti organi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi Presidenti”.

RILEVATO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 11, è stato emanato il D.P.R. n. 68 del 16.4.2013 che ha provveduto a modificare l’articolo 330 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ” in conseguenza della citata riformulazione del comma 4 dell’articolo 119 del D. Lgs. 285/1992.

PRESO ATTO, nello specifico, che a mente del citato novellato art. 330 del DPR 495/1992 ex DPR 16.4.2013 n. 68, le Commissioni Mediche Locali risultano essere costituite con provvedimento del Presidente della Regione presso i servizi dell’Azienda Sanitaria Locale che svolgono funzioni in materia medico-legale, e che i relativi Presidenti vengono nominati altresì con provvedimento del Presidente della Regione nelle persone responsabili dei servizi che svolgono funzioni in materia medico-legale. 

DATO ATTO che, al momento dell’entrata in vigore delle predette nuove norme in tema di costituzione e nomina delle Commissioni Mediche Locali, nel prosieguo denominate CML, esse sono attualmente organizzate secondo quanto previsto dalle norme vigenti, e con sede presso le Aziende ULSS capoluogo di Provincia. Conseguentemente,  attualmente, nel territorio della Regione Veneto sono costituite sette CML, presso le Aziende ULSS di Belluno, Padova, Rovigo,  Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

RITENUTO necessario provvedere, col presente atto, a dare formale recepimento alla nuova disciplina di cui al combinato disposto del novellato articolo 119 comma 4 del D. Lgs. n. 285  del 30.4.1992, nuovo codice della strada, e del D.P.R. n. 68 del 16.4.2013, che ha modificato l’articolo 330 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in tema di costituzione e nomina delle Commissioni Mediche Locali patenti (CML).

VISTO il D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.M. 27.12 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, come modificato dal successivo D.M. 14.9.1998.

VISTO l’articolo 330 del DPR 16.12.1992 n. 495, come modificato dal DPR 16.4.2013 n. 68.

VISTO il parere in data 18/09/2014, prot. n. 391850, della Sezione Regionale Affari Legislativi, agli atti della Sezione Regionale Prevenzione e Sanità Pubblica, in merito al DPR 16/04/2013, n. 68, Regolamento recante modifiche all’articolo 330 del DPR 16.12.1992. n. 495 in materia di Commissioni Mediche Locali “ – Nomina del Presidente della Commissione – con cui è stato precisato che “ nessuna libertà di scelta permane in capo ai Presidenti delle Regioni nella nomina dei Presidenti delle Commissioni medico locali…..tale incarico può essere conferito solamente ai responsabili dei servizi medico-legali delle Azienda sanitarie”.

VISTE le seguenti comunicazioni delle sette Aziende ULSS provinciali, agli atti della Sezione regionale Prevenzione e Sanità Pubblica, relative all’indicazione, presso ciascuna Azienda Sanitaria, della persona responsabile del servizio che svolge funzioni in materia medico-legale:

Azienda ULSS 1 - Belluno, nota dell’11/08/2014, prot. n. 37004. Dr. Fabio Soppelsa.

Azienda ULSS 6 – Vicenza, nota del 12/08/2014, prot. n. 53856. Dr. Andrea Todescato.

Azienda ULSS 9 – Treviso, nota del 07/08/2014, prot. n. 57055. Dr. Giovanni Gallo.

Azienda ULSS 12 – Veneziana, nota dell’08/10/2014, prot. n. 61977. Dr. Silvano Zancaner.

Azienda ULSS 16 – Padova, nota del 07/08/2014, prot. n. 60617. Dr.ssa Ivana Simoncello.

Azienda ULSS 18 – Rovigo, nota del 07/09/2014, prot. n. 49114. Dr.ssa Lorenza Gallo.

Azienda ULSS 20 – Verona, nota del 14/08/2014, prot. n. 57820. Dr.ssa Silvana Beltrame. 

DATO atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1.    Di recepire la nuova disciplina di cui al combinato disposto del novellato articolo 119 comma 4 del D. Lgs. n. 285  del 30.4.1992, nuovo codice della strada, e del D.P.R. n. 68 del 16.4.2013, che ha modificato l’articolo 330 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in tema di costituzione e nomina delle Commissioni Mediche Locali patenti (CML).

2.   Di dare atto che le CML della Regione Veneto sono costituite presso le Aziende ULSS capoluogo di Provincia e, quindi, presso le Aziende ULSS n. 1 Belluno, n. 6 Vicenza, n. 9 Treviso, n. 12 Veneziana, n. 16 Padova,  n. 18 Rovigo e n. 20 Verona.

3.   Di nominare, quali Presidenti delle CML, i sottoelencati Dottori, responsabili dei servizi medico-legali presso le rispettive Aziende Sanitarie provinciali:

  • AULSS 1 Belluno: Dr. Fabio Soppelsa.
  • AULSS 6 Vicenza: Dr. Andrea Todescato.
  • AULSS 9 Treviso: Dr. Gianni Gallo.
  • AULSS 12 Veneziana: Dr. Silvano Zancaner.
  • AULSS 16 Padova: Dr.ssa Ivana Simoncello.
  • AULSS 18 Rovigo: Dr.ssa Lorenza Gallo.
  • AULSS 20 Verona: Dr.ssa Silvana Beltrame.

4.   Di prevedere, al fine di assicurare la massima efficienza ed operatività della CML, e allo scopo di diminuire i tempi di attesa dell’utenza, la facoltà per i Presidenti delle CML medesime di poter riunire queste ultime, oltre che nella sede ordinaria, anche presso sedi decentrate nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

5.   Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

6.   Di incaricare la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica dell’esecuzione del presente atto.

7.   Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 

 

 

Luca Zaia

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