Home » Sommario Leggi Regionali Statutarie » Dettaglio Decreto del Presidente della Giunta regionale
Materia: Bilancio e contabilità regionale
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39 del 14 marzo 2014
Deroga al Patto di Stabilità interno. Riparto plafond a disposizione per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 354 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Riparto plafond a disposizione per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi dell’art. 1, comma 354 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il Presidente
PREMESSO CHE la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), all’articolo 1, comma 354 prevede che, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, siano ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna, di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell’attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.
CONSIDERATO CHE il comma 138 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) prevede che, nell'anno 2014, le Regioni, escluse la Regione Trentino-Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano, possano autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale.
CONSIDERATO CHE il comma 140 del medesimo art. 1 della legge n. 220 del 2010, (e s.m.i.), dispone che, ai fini dell'applicazione del comma 138, gli Enti Locali dichiarino all'ANCI, all'UPI e alle Regioni, entro il 1° marzo di ogni anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e che le Regioni, entro il 15 marzo, comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10, è previsto inoltre che le modalità applicative del c.d. “Patto territoriale” siano stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base dei criteri stabiliti, nelle more della costituzione del Consiglio delle Autonomie locali, con i rappresentanti delle autonomie locali in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
PRESO ATTO CHE a tal proposito, con D.G.R. n. 167 del 20 febbraio 2014 sono stati identificati gli Enti locali veneti interessati dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 354 della L. 147/2013, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
PRESO ATTO CHE a seguito del parere favorevole, espresso all’unanimità, della Prima Commissione consiliare, nella seduta del 17 febbraio 2014, la medesima deliberazione ha stabilito le modalità applicative conformi a quanto concordato in sede di Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali del 5 febbraio 2014.
CONSIDERATO CHE la Sezione “Enti Locali persone giuridiche e controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi” (di seguito denominata Sezione Enti Locali), incaricata dalla D.G.R n. 167/2014 della verifica delle domande pervenute e dell’inoltro dell’elenco delle sole domande pervenute correttamente e dichiarate ammissibili, con trasmissione prot. n. 101006 del 7 marzo 2014, ha comunicato invece alla Sezione Bilancio l’elenco contenente 15 richieste/attestazioni validamente pervenute e una richiesta/attestazione ritenuta non ammissibile.
PRESO ATTO pertanto della valutazione espressa dalla Sezione Enti Locali circa la necessità di escludere dalla ripartizione del plafond la richiesta/attestazione del Comune di Trecenta in quanto pervenuta in data 6 marzo 2014, oltre il termine del 3 marzo 2014 previsto dalla D.G.R n. 167/2014 sopra citata.
Si propone pertanto di approvare la ripartizione del plafond indicando l’entità degli spazi finanziari attribuibili ad ogni Ente Locale avente diritto come da Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante il medesimo.
PRESO ATTO CHE nei limiti della quota indicata nell’Allegato A, ciascun Ente avente diritto è autorizzato con il presente provvedimento a peggiorare il proprio saldo programmatico relativo al Patto di stabilità interno 2014 al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 354 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
RITENUTO DI incaricare la Sezione regionale Enti Locali, di comunicare, entro il termine del 15 marzo 2014, ad ANCI, UPI e agli Enti Locali interessati dall’intervento regionale, la quota di plafond loro attribuita entro la quale sono autorizzati dal presente provvedimento a peggiorare il proprio saldo programmatico, nonché la Sezione regionale Bilancio di trasmettere entro il 15.03.2014 al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.
CONSIDERATI i tempi ristretti per la conclusione della procedura.
RITENUTO pertanto di dover necessariamente agire in via d’urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della L.R. 27/1973, alla ripartizione dei plafond come sopra individuati tra tutti gli Enti locali che hanno fatto utilmente richiesta ai sensi della DGR 142/2014 già richiamata.
VISTA la Legge 13 dicembre 2010, n. 220.
VISTO l’art. 32, comma 17, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità anno 2012).
VISTO il Decreto legge del 6 giugno 2012, n. 74.
VISTO l’articolo 67-septies del Decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83.
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
VISTA la Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10.
VISTO l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
VISTA la circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali nella seduta del 5 febbraio 2014.
VISTA la deliberazione/CR n. 14 dell’ 11 febbraio 2014.
VISTO il parere favorevole della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 17 febbraio 2014;
VISTA la propria deliberazione n. 167 del 20 febbraio 2014.
VISTA la nota prot. n. 101006 della Sezione Enti Locali persone giuridiche e controllo atti, servizi elettorali e grandi eventi del 7 marzo 2014.
decreta
Luca Zaia
(seguono allegati)
Torna indietro