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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 111 del 20 dicembre 2013


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 176 del 10 dicembre 2013

Stagione venatoria 2013/2014. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, c. 1 della L.R. 50/1993. Area ex "Forte Pepe", in località Ca' Noghera, frazione di Tessera in Comune di Venezia.

Note per la trasparenza

Viene decretato il divieto venatorio nei terreni compresi nell’area dell’ex Forte Pepe, località Ca’ Noghera, frazione di Tessera in Comune di Venezia, individuati dai seguenti riferimenti catastali: Foglio 13, mappali 36, 695, 696, 697, 699, 701, 705, 707, 708 e 709.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 614 del 3.05.2013 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta Regionale  ha definito  il  calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2013/2014;

VISTO il primo comma dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;

VISTA l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Paliaga” acquisita al protocollo n. 459207 in data 24 ottobre 2013  volta a conseguire per la stagione venatoria 2013/2014 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, c.1 L.R. 50/93) sui terreni compresi nell’area dell’ex Forte Pepe, località Ca’ Noghera, frazione di Tessera in Comune di Venezia, individuati dai seguenti riferimenti catastali: Foglio 13, mappali 36, 695, 696, 697, 699, 701, 705, 707, 708 e 709;

VISTA la nota della Provincia di Venezia, acquisita a prot n. 516924 del 28 novembre 2013, con la quale si evidenzia che l’ubicazione e la  limitata estensione dell’area compresa tra la Strada Statale n. 14 e i terreni interessati dall’Azienda faunistico-venatoria “Paliaga”in località Ca’ Noghera in Comune di Venezia, rendono difficilmente praticabile nell’area medesima l’esercizio dell’attività venatoria in forma programmata;

RITENUTO pertanto che risulta opportuno, così come sottolineato dall’Amministrazione provinciale di Venezia, vietare l’esercizio venatorio per la stagione 2013/2014 al fine di scongiurare possibili danni alla gestione faunistica -venatoria dell’Azienda faunistico-venatoria “Paliaga”, nonché possibili situazioni di eccessiva concentrazione di cacciatori all’interno delle superfici oggetto di cui all’istanza;

SU CONFORME PROPOSTA dell’ Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. Di disporre, sino al termine della stagione venatoria 2013/2014, il divieto di caccia di cui all’art. 17, c. 1 della L.R. 50/93 nei terreni, compresi nell’area dell’ex Forte Pepe, in località Ca’ Noghera, frazione di Tessera in Comune di Venezia, individuati dai seguenti riferimenti catastali: Foglio 13 mappali 36, 695, 696, 697, 699, 701, 705, 707, 708 e 709;
  2. di trasmettere il presente decreto al Concessionario dell’AFV “Paliaga”, all’Amministrazione provinciale di Venezia, al Corpo Forestale dello Stato e alle Associazioni venatorie riconosciute per quanto di competenza;
  3. di incaricare l’U.P. Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto dell’immediata eseguibilità del presente atto;
  5. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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