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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 176 del 10 dicembre 2013
Stagione venatoria 2013/2014. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, c. 1 della L.R. 50/1993. Area ex "Forte Pepe", in località Ca' Noghera, frazione di Tessera in Comune di Venezia.
Viene decretato il divieto venatorio nei terreni compresi nell’area dell’ex Forte Pepe, località Ca’ Noghera, frazione di Tessera in Comune di Venezia, individuati dai seguenti riferimenti catastali: Foglio 13, mappali 36, 695, 696, 697, 699, 701, 705, 707, 708 e 709.
Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 614 del 3.05.2013 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2013/2014;
VISTO il primo comma dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;
VISTA l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Paliaga” acquisita al protocollo n. 459207 in data 24 ottobre 2013 volta a conseguire per la stagione venatoria 2013/2014 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, c.1 L.R. 50/93) sui terreni compresi nell’area dell’ex Forte Pepe, località Ca’ Noghera, frazione di Tessera in Comune di Venezia, individuati dai seguenti riferimenti catastali: Foglio 13, mappali 36, 695, 696, 697, 699, 701, 705, 707, 708 e 709;
VISTA la nota della Provincia di Venezia, acquisita a prot n. 516924 del 28 novembre 2013, con la quale si evidenzia che l’ubicazione e la limitata estensione dell’area compresa tra la Strada Statale n. 14 e i terreni interessati dall’Azienda faunistico-venatoria “Paliaga”in località Ca’ Noghera in Comune di Venezia, rendono difficilmente praticabile nell’area medesima l’esercizio dell’attività venatoria in forma programmata;
RITENUTO pertanto che risulta opportuno, così come sottolineato dall’Amministrazione provinciale di Venezia, vietare l’esercizio venatorio per la stagione 2013/2014 al fine di scongiurare possibili danni alla gestione faunistica -venatoria dell’Azienda faunistico-venatoria “Paliaga”, nonché possibili situazioni di eccessiva concentrazione di cacciatori all’interno delle superfici oggetto di cui all’istanza;
SU CONFORME PROPOSTA dell’ Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
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