Stagione venatoria 2013/2014. Divieto di caccia ai sensi dell'art. 17, c. 1 della L.R. 50/1993. Area ex "Forte Pepe", in località Ca' Noghera, frazione di Tessera in Comune di Venezia.
| Note per la trasparenza |
Viene decretato il divieto venatorio nei terreni compresi nell’area dell’ex Forte Pepe, località Ca’ Noghera, frazione di Tessera in Comune di Venezia, individuati dai seguenti riferimenti catastali: Foglio 13, mappali 36, 695, 696, 697, 699, 701, 705, 707, 708 e 709.
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Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 614 del 3.05.2013 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta Regionale ha definito il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2013/2014;
VISTO il primo comma dell’art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, che affida al Presidente della Giunta regionale il compito di limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie e calamità;
VISTA l’istanza formulata dal Concessionario dell’Azienda Faunistico-Venatoria “Paliaga” acquisita al protocollo n. 459207 in data 24 ottobre 2013 volta a conseguire per la stagione venatoria 2013/2014 l’imposizione del divieto venatorio (art. 17, c.1 L.R. 50/93) sui terreni compresi nell’area dell’ex Forte Pepe, località Ca’ Noghera, frazione di Tessera in Comune di Venezia, individuati dai seguenti riferimenti catastali: Foglio 13, mappali 36, 695, 696, 697, 699, 701, 705, 707, 708 e 709;
VISTA la nota della Provincia di Venezia, acquisita a prot n. 516924 del 28 novembre 2013, con la quale si evidenzia che l’ubicazione e la limitata estensione dell’area compresa tra la Strada Statale n. 14 e i terreni interessati dall’Azienda faunistico-venatoria “Paliaga”in località Ca’ Noghera in Comune di Venezia, rendono difficilmente praticabile nell’area medesima l’esercizio dell’attività venatoria in forma programmata;
RITENUTO pertanto che risulta opportuno, così come sottolineato dall’Amministrazione provinciale di Venezia, vietare l’esercizio venatorio per la stagione 2013/2014 al fine di scongiurare possibili danni alla gestione faunistica -venatoria dell’Azienda faunistico-venatoria “Paliaga”, nonché possibili situazioni di eccessiva concentrazione di cacciatori all’interno delle superfici oggetto di cui all’istanza;
SU CONFORME PROPOSTA dell’ Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
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Di disporre, sino al termine della stagione venatoria 2013/2014, il divieto di caccia di cui all’art. 17, c. 1 della L.R. 50/93 nei terreni, compresi nell’area dell’ex Forte Pepe, in località Ca’ Noghera, frazione di Tessera in Comune di Venezia, individuati dai seguenti riferimenti catastali: Foglio 13 mappali 36, 695, 696, 697, 699, 701, 705, 707, 708 e 709;
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di trasmettere il presente decreto al Concessionario dell’AFV “Paliaga”, all’Amministrazione provinciale di Venezia, al Corpo Forestale dello Stato e alle Associazioni venatorie riconosciute per quanto di competenza;
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di incaricare l’U.P. Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
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di dare atto dell’immediata eseguibilità del presente atto;
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di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
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di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia