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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 104 del 03 dicembre 2013


Materia: Agricoltura

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 162 del 14 novembre 2013

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, articolo 8. Procedura d'informazione alla Commissione europea (Notifica n. 2013/0037/I). Caso Eu-Pilot 5551/13/AGRI. Modifiche all'Allegato F della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013. Approvazione dei Disciplinari di etichettatura del sistema di qualità "Qualità Verificata". Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.

Note per la trasparenza

Con questo decreto si approvano alcune modifiche al disciplinare di produzione della carne di vitello “al latte e cereali” e al disciplinare di produzione della carne di vitellone/scottona “ai cereali”, di cui all’Allegato F della deliberazione n. 1330/2013, e i Disciplinari di etichettatura del sistema di qualità “Qualità Verificata”, al fine di corrispondere alla richiesta di informazioni tramite Eu-Pilot 5551/13/AGRI della Commissione europea.
La richiesta di informazioni della Commissione europea fa seguito alla procedura d’informazione delle regole tecniche della L.R. n. 12/2001 effettuata ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 98/34/CE (Notifica n. 2013/0037/I).

Il Presidente

VISTA la legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell’ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati da un marchio di qualità a carattere collettivo della Regione del Veneto; 

VISTA la Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (di seguito: Direttiva); 

CONSIDERATO che i disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001, in quanto documenti tecnici che descrivono il metodo di produzione o i requisiti specifici di un determinato prodotto, sono soggetti alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dall’articolo 8 della Direttiva, come richiamato dall’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2493 del 4 dicembre 2012, con la quale sono stati approvati i seguenti progetti di regole tecniche della L.R. n. 12/2001:

  1. progetto di Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” (Allegato A);
  2. modello di domanda di concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata” (Allegato B);
  3. modello di domanda di autorizzazione di organismo di controllo (Allegato C);
  4. progetto di disciplinari di produzione integrata – prodotti vegetali. Norme tecniche agronomiche (Allegato D);
  5. progetto di disciplinari di produzione integrata – prodotti vegetali. Linee tecniche di difesa integrata (Allegato E);
  6. progetto di disciplinari di produzione – prodotti zootecnici (Allegato F);

VISTA la raccomandata A.R. prot. n. 580043 del 21 dicembre 2012, con la quale l’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari ha inviato al Ministero dello Sviluppo Economico la deliberazione n. 2493/2012, la L.R. n. 12/2001 nella versione vigente, il Manuale di Identità Visiva e il Regolamento d’uso del marchio “Qualità Verificata” (Allegati A e B della deliberazione n. 3266/2009), chiedendone la notifica alla Commissione europea (di seguito: Commissione) ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva. Alla notifica è stato assegnato il numero 2013/0037/I; 

PRESO ATTO del fax prot. n. 0067854 del 22 aprile 2013, con il quale l’Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato alla Regione del Veneto le osservazioni della Commissione alla deliberazione n. 2493/2012 notificata, formulate ai sensi dell’articolo 8.2 della Direttiva; 

CONSIDERATO che l’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari ha ritenuto di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione e ha predisposto la nota di risposta sulla base delle indicazioni ricevute dalle associazioni e organizzazioni di produttori zootecnici; 

VISTO il fax prot. n. 240874 del 6 giugno 2013, con il quale l’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari ha inviato la nota di risposta all’Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico, per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013, con la quale è stato approvato il testo definitivo delle regole tecniche della L.R. n. 12/2001, modificando gli Allegati D ed F della deliberazione n. 2493/2012 notificata in conformità alla citata nota di risposta della Regione alle osservazioni della Commissione; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 0006880 del 20 settembre 2013, con la quale la Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato alla Regione del Veneto la richiesta di informazioni tramite Eu Pilot della Commissione del 18/09/2013 (rif. EU PILOT/5551/AGRI – NT/2013/37/I) in merito alla deliberazione n. 2493/2012 notificata e al successivo dialogo intercorso con i Servizi della Commissione; 

CONSIDERATO che la richiesta di informazioni riguarda, in particolare, le disposizioni di etichettatura previste nel disciplinare di produzione della carne di vitello “al latte e cereali” e nel disciplinare di produzione della carne di vitellone/scottona “ai cereali”, di cui all’Allegato F della deliberazione n. 1330/2013; 

CONSIDERATO che la Commissione si sofferma, in particolare, sulle modalità per l’indicazione nell’etichettatura della “regione” di origine delle carni bovine, segnalando che tale indicazione sarebbe accettabile nel contesto di un sistema di etichettatura facoltativo ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

CONSIDERATO che nel paragrafo 4. Conclusioni della richiesta di informazioni della Commissione si legge che: “Alla luce delle norme dell’UE in vigore di cui sopra, si invitano le autorità italiane ad adottare le misure necessarie per garantire che le disposizioni del regolamento sopraccitato [regolamento (CE) n. 1760/2000] siano rispettate, tenendo separata l’etichettatura obbligatoria di cui alla legislazione dell’UE, dall’etichettatura volontaria disposta nella deliberazione regionale in questione [deliberazione n. 2493/2012, come modificata dalla deliberazione n. 1330/2013]. Inoltre le autorità italiane sono invitate a comunicare alla Commissione le misure adottate. Infine si chiede alle autorità italiane di informare la Commissione nel contesto dell’articolo 16, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000.”;     

CONSIDERATO che, al fine di rispondere alle richieste della Commissione, si rende necessario:

  • approvare le modifiche del paragrafo 11. Etichettatura del prodotto del Disciplinare di produzione della carne di vitello “al latte e cereali” e dell’analogo paragrafo del Disciplinare di produzione della carne di vitellone/scottona “ai cereali”, di cui all’Allegato F della deliberazione n. 1330/2013, descritte nell’Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  • definire alcune disposizioni tecniche specifiche per la gestione delle indicazioni volontarie di etichettatura facoltativa stabilite dai due citati disciplinari di produzione, approvando i Disciplinari di etichettatura del sistema di qualità “Qualità Verificata” (Disciplinare di etichettatura del sistema di qualità “Qualità Verificata” per la carne di vitello “al latte e cereali” e Disciplinare di etichettatura del sistema di qualità “Qualità Verificata” per la carne di vitellone/scottona “ai cereali”), di cui all’Allegato B al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che la citata nota della Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri fissa al 18 novembre 2013 il termine ultimo entro il quale la Regione deve inviare tutte le informazioni atte a chiarire i quesiti formulati dalla Commissione; 

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, è necessario assumere tempestivamente il provvedimento che approvi quanto sopra descritto; 

DATO ATTO della nota prot. n. 429718 del 9 ottobre 2013, con la quale l’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari ha disposto la sospensione con decorrenza immediata dell’emissione di certificati di conformità dei prodotti carne di vitello “al latte e cereali” e carne di vitellone/scottona “ai cereali” ai relativi disciplinari di produzione approvati con la deliberazione n. 1330/2013; 

DATO ATTO che l’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari non ha rilasciato alcuna concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata”, ai sensi delle Disposizioni sul sistema “Qualità Verificata” di cui all’Allegato A alla deliberazione n. 1330/2013, ad operatori inseriti nel sistema di controllo “Qualità Verificata” e per i prodotti carne di vitello “al latte e cereali” e carne di vitellone/scottona “ai cereali”; 

RILEVATA la necessità di incaricare l’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari di inviare il presente atto alla Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;           

VISTO l’articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale n. 27/1973; 

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui al comma 1, lettera d) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

decreta

  1. di approvare le modifiche all’Allegato F della deliberazione n. 1330 del 23 luglio 2013 descritte nell’Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
  2. di approvare i Disciplinari di etichettatura del sistema di qualità “Qualità Verificata” (Disciplinare di etichettatura del sistema di qualità “Qualità Verificata” – Carne di vitello “al latte e cereali” e Disciplinare di etichettatura del sistema di qualità “Qualità Verificata” – Carne di vitellone/scottona “ai cereali”), di cui all’Allegato B al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
  3. di dare atto che, con nota prot. n. 429718 del 9 ottobre 2013, l’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari ha disposto la sospensione con decorrenza immediata dell’emissione di certificati di conformità dei prodotti carne di vitello “al latte e cereali” e carne di vitellone/scottona “ai cereali” ai relativi disciplinari di produzione approvati con la deliberazione n. 1330 del 23 luglio 2013; 
  4. di dare atto che l’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari non ha rilasciato alcuna concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata”, ai sensi delle Disposizioni sul sistema “Qualità Verificata” di cui all’Allegato A alla deliberazione n. 1330 del 23 luglio 2013, ad operatori inseriti nel sistema di controllo “Qualità Verificata” e per i prodotti carne di vitello “al latte e cereali” e carne di vitellone/scottona “ai cereali”; 
  5. di incaricare l’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari di inviare il presente atto alla Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  6. di incaricare l’Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari dell’esecuzione del presente atto; 
  7. di sottoporre il presente provvedimento a successiva ratifica con deliberazione di Giunta regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27; 
  8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

(seguono allegati)

DPGR_2013_11_14_N0162_Allegato_A_262183.pdf
DPGR_2013_11_14_N0162_Allegato_B_262183.pdf

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