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Materia: Bilancio e contabilità regionale
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 13 giugno 2013
Patto verticale incentivato 2013 - Avvio di una nuova procedura operativa e approvazione di autonomi criteri di virtuosità e di riparto alla luce delle modifiche introdotte con la legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del D.L. 35/2013. Art. 1, commi 122 - 125, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Note per la trasparenza:
Disposizioni per l’avvio di una nuova procedura attuativa del Patto verticale incentivato 2013 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 122 - 125, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) e dell’art. 1 comma 138 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011) a seguito delle modifiche introdotte con la legge 6 giugno 2013 n. 64 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.”.
Il Presidente
PREMESSO che con Legge 6 giugno 2013, n. 64 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria” è stato introdotto l’articolo 1 bis di modifica dell’istituto del cosiddetto “Patto verticale incentivato” che recita:
“Art. 1-bis (Patto verticale incentivato).
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n.228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 122, primo periodo, le parole da: "Nell'anno 2013" fino a: "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,"
2) il comma 123 e' sostituito dal seguente: "123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
3) al comma 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte";
4) il comma 125 e' sostituito dal seguente: "125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica";
b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente: (omissis)”
PREMESSO CHE, la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 620 del 3 maggio 2013, aveva avviato le procedure per attivare l’istituto del Patto regionale verticale incentivato, individuando ed approvando le modalità applicative per ogni tipologia di Ente locale interessato, e mettendo altresì allo scopo a disposizione un plafond complessivo pari a euro 50.000.000,00, di cui euro 37.500.000,00 a favore dei Comuni ed euro 12.500.000,00 a favore delle Province;
PREMESSO CHE con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 71 del 30 maggio 2013 si è provveduto nei termini stabiliti dall’allora vigente normativa a ripartire il plafond sopra individuato sulla base delle richieste/attestazioni utilmente pervenute;
CONSIDERATO CHE la modifica normativa sopra riportata, introdotta con la Legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del D.L. 35/2013, innalza a euro 66.101.412 il contributo a favore della Regione del Veneto, qualora intenda dare applicazione al patto verticale incentivato, sulla base delle nuove modalità sopra richiamate;
RITENUTO opportuno aderire a tale opportunità al fine di fornire un ulteriore aiuto concreto agli Enti Locali del Veneto consentendo l’immissione nel sistema produttivo di un ammontare di liquidità finalizzato all’effettuazione di pagamenti, con beneficio per le imprese del nostro territorio;
CONSIDERATO CHE, al fine di usufruire dell’intero contributo messo a disposizione, è necessario concedere un ulteriore plafond di euro 30.000.000,00, di cui euro 22.500.000,00 a favore dei Comuni ed euro 7.500.000,00 a favore delle Province, rideterminando contestualmente gli obiettivi programmatici della Regione del Veneto in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo;
CONSIDERATO CHE al fine di garantire ai piccoli Comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti almeno un importo di complessivi euro 30.000.000,00, pari al 50% dell’intero plafond a disposizione dei Comuni così come oggi previsto dall’articolo 1 bis del D.L. 35/2013, è necessario riservare loro, oltre a quanto già assegnato con il precedente riparto di cui al DPGR n. 71/2013, un nuovo importo pari ad euro 21.024.000,00 da ripartire con le nuove modalità e criteri;
PREMESSO CHE l’istituto del “Patto verticale incentivato” non è regolamentato dalla L.R. 10/2012 avendo caratteristiche e tempi autonomi rispetto al patto verticale interno regionalizzato e che tuttavia l’Assessore al Bilancio e agli Enti Locali ha ritenuto opportuno discutere e condividere in sede di Conferenza Permanente Regionie Autonomie Locali, convocata per il giorno 11 giugno 2013, la definizione delle modalità applicative per ogni tipologia di Ente locale interessato, richiedendo al contempo il necessario supporto dell’ANCI e dell’UPI Veneto per la più ampia diffusione della nuova opportunità;
PRESO ATTO di quanto condiviso all’unanimità in sede di Conferenza permanente Regione Autonomie Locali nella seduta dell’11 giugno 2013, come riportato nel verbale allegato al presente provvedimento (Allegato A) quale parte integrante del medesimo;
CONSIDERATI i tempi ristretti per la conclusione della procedura;
RITENUTO pertanto di dover necessariamente agire in via d’urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della L.R. 27/1973, per avviare la nuova procedura operativa di adesione al Patto verticale incentivato;
VISTO l’estratto del Verbale della Conferenza permanente Regione Autonomie Locali dell’11 giugno 2013;
VISTA la Legge 6 giugno 2013, n. 64;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35;
VISTO l’art. 1, commi 122-125, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
VISTA la Legge 13 dicembre 2010, n. 220;
VISTA la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 5 del 7 febbraio 2013;
VISTO la D.G.R. n. 620 del 3 maggio 2013;
VISTO il D.P.G.R. n. 71 del 30 maggio 2013;
decreta
CON RIFERIMENTO ALLE PROVINCE
CRITERIO DI VIRTUOSITA’:
Rispetto del patto di stabilità 2012;
CRITERI DI RIPARTIZIONE PLAFOND FINANZIARIO:
Il plafond ulteriore messo a disposizione delle Province con il decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, verrà ripartito sulla base delle attestazioni che perverranno da ciascun ente, proporzionalmente all’ammontare dei residui passivi in conto capitale al 31 maggio 2013.
In caso di sovradimensionamento del plafond da distribuire rispetto alle richieste pervenute dalle Province il surplus verrà riversato a favore dei Comuni.
SANZIONE
In caso di utilizzo del plafond assegnato per una percentuale inferiore al 100%, l’ente locale verrà escluso dall’eventuale applicazione del patto verticale incentivato dell’anno successivo.
CON RIFERIMENTO AI COMUNI
Il plafond ulteriore messo a disposizione dei Comuni, al netto di euro 66.000,00 necessari a sanare i meri errori materiali del riparto di cui al DPGR n. 71 del 30 maggio 2013, è interamente distribuito a favore dei comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, al fine di garantire loro un importo complessivo pari ad almeno euro 30.000.000,00, corrispondente al 50% dell’intero plafond a disposizione dei Comuni così come previsto dall’articolo 1 bis del D.L. 35/2013.
Tale plafond verrà ripartito sulla base delle richieste e attestazioni che perverranno da ciascun ente, proporzionalmente all’ammontare dei residui passivi in conto capitale al 31 maggio 2013.
Luca Zaia
(seguono allegati)
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