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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 55 del 02 luglio 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 81 del 12 giugno 2013

Finanziamento borse di studio per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Padova - Anno Accademico 2012/2013. Legge 401/2000.

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si prevede il finanziamento di due borse di studio destinate alla Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera dell’Università degli Studi di Padova per l’a.a. 2012/2013

 

Il Presidente

 Premesso che il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 s.m.i. recante: “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, disciplina, tra l’altro, la formazione specialistica dei medici, prevedendo la corresponsione agli stessi di un trattamento economico annuo onnicomprensivo per ciascun anno di corso;

 Premesso altresì che la Regione del Veneto, sulla base del proprio fabbisogno, ha sempre provveduto al finanziamento di  borse di studio ed ora di contratti di formazione rivolti ai medici in formazione specialistica, ad integrazione dei posti sovvenzionati dallo Stato;

 Vista la Legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante “Norme sull’organizzazione e sul personale settore sanitario” la quale all’art. 8 stabilisce che il numero dei laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post laurea è determinato ogni tre anni accademici con le stesse modalità utilizzate per la determinazione del fabbisogno di medici specialisti, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito delle risorse già previste;

 Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 2005 e s.m., entrato in vigore dall’a.a. 2008/2009, con il quale il Ministero dell’Università ha provveduto al riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, sottoponendo ad una disciplina univoca tutte le Scuole ricomprese nel decreto stesso;

 Considerato che ad alcune Scuole di area sanitaria possono accedere sia i laureati in medicina e chirurgia, sia i cosiddetti laureati non medici (fisici, chimici, biologi, farmacisti), e che pertanto con l’emanazione dei nuovi ordinamenti didattici, la formazione specialistica si svolge con le medesime modalità per tutte le categorie di laureati;

 Considerato altresì che, nonostante le sopracitate previsioni normative, tuttavia, non sono state stanziate le risorse finanziarie statali per l’assegnazione di borse di studio da destinare alle Scuole di specializzazione riservate ai non medici ed in conseguenza di ciò, dall’a.a. 2008/2009, l’Ateneo di Padova ha ritenuto di non attivare tali Scuole “…in quanto il MIUR non ha fornito i necessari chiarimenti in merito alla determinazione del fabbisogno di specialisti di queste categorie, richiesto dall’art. 8 della legge n. 401/2001”, precisando altresì che, in mancanza di un quadro normativo di riferimento e di specifiche risorse economiche, la disparità di trattamento tra gli specializzandi medici e non medici esporrebbe l’Ateneo a contenziosi da parte dei soggetti interessati ad ottenere le analoghe condizioni previste per i medici in formazione specialistica;

 Preso atto che la mancata attivazione, che perdura oramai da diversi anni accademici, della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, il cui accesso è riservato ai laureati in Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche, sta determinando una carenza di tali operatori, tenuto conto che il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, avente per oggetto “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” stabilisce come requisito specifico per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso al livello dirigenziale, del ruolo sanitario, oltre il possesso della laurea specifica, anche la specializzazione nella specifica disciplina oggetto del concorso;

 Preso atto che in relazione a quanto sopra esposto, il Rettore dell’Università di Padova, con nota del 31 maggio 2012, prot. 29188, ha formalmente chiesto alla Regione del Veneto, l’assegnazione di “tre contratti di formazione specialistica, di durata quadriennale e di importo corrispondente al trattamento economico corrisposto agli specializzandi medici, da destinare alla Scuola di Farmacia Ospedaliera, al fine di attivare il corso”;

 Richiamato in questa sede, lo schema di Piano Sanitario nazionale 2011-2013, nel quale è affermata la rilevanza strategica per il Servizio sanitario nazionale della revisione del quadro normativo di riferimento, nonché il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, per l’attivazione delle borse di studio da destinare agli specializzandi non medici;

 Considerato inoltre il rilievo per la salute pubblica che l’attività svolta dagli specialisti in Farmacia Ospedaliera riveste nei servizi farmaceutici ospedalieri, anche in relazione alle nuove attività di governo sanitario declinate nel Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, di cui alla Legge regionale n. 23/2012;

 Ritenuto pertanto necessario intervenire a sostegno dell’offerta formativa universitaria e finanziare due borse di studio alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, analogamente al finanziamento a cui provvede la Regione per la formazione dei medici specialisti;

 Ritenuto altresì di stabilire che il valore di ogni borsa di studio, per il primo anno, sia pari al valore statuito dal DPCM 7 marzo 2007, riferito al trattamento economico degli specializzandi medici, ovvero a € 25.000,00 annui lordi onnicomprensivi, e che le borse di studio siano corrisposte per tutto il ciclo legale di studi (4 anni);

 Ravvisata l’urgenza di provvedere tenuto conto che nei bandi di concorso pubblico per l’accesso alla Scuola devono essere inseriti i posti finanziati dalla Regione del Veneto, ed attesa l’imminente adozione da parte dell’Ateneo di Padova degli atti necessari all’attivazione della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l’anno accademico 2012/2013;

 Ritenuto infine di demandare alla Giunta regionale l’esplicitazione delle modalità per l’erogazione delle risorse finanziarie, il relativo impegno di spesa che viene quantificato complessivamente in € 50.000,00 per l’anno accademico 2012/2013, nonché la ratifica del presente decreto;

 Visto l’art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27,

decreta

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

  1. di finanziare, per l’anno accademico 2012/2013, n. 2 borse di studio alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi di Padova;
  1. di stabilire che il valore di ogni borsa di studio, per il primo anno, è pari ad € 25.000,00 annuo lordo onnicomprensivo e che le borse di studio siano corrisposte per tutto il ciclo legale di studi (4 anni);
  1. di demandare alla Giunta regionale la definizione delle modalità di erogazione delle risorse finanziare, nonché il corrispondente impegno di spesa pari ad € 50.000,00 complessivi per l’a.a. 2012/2013;
  1. di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27;
  1.  di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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