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Materia: Energia e industria
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 74 del 07 giugno 2013
Azienda agricola "Pesce Massimo". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Scorzè (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.
Note per la trasparenza:
Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate). Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.
Il Presidente
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che prevede la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 8 agosto 2008, n. 2204, che ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia el1ettrica da fonti rinnovabili;
Visti i successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) con i quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico);
Vista la D.G.R. n. 1391/2009 con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente);
Vista, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, con la quale alla Direzione regionale Agroambiente è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, con il quale sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Visto il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, con il quale è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex-ante delle superficie dai medesimi occupate;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";
Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 856, recante modifiche agli Atti di Indirizzo di cui alla L.R. n. 11/2004 e ss. mm. e ii.;
Considerato che per il rilascio dell’autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l’Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell’azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
Dato atto che in data 12 febbraio 2013 l’azienda agricola "Pesce Massimo", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Scorzè (VE) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto;
Preso atto che il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 14 marzo 2013 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del citato impianto;
Considerato che nella discussione istruttoria della Conferenza di servizi del 6 giugno 2013 il Comune di Scorzé ha confermato il proprio parere negativo all’insediamento produttivo in argomento, con le motivazioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 23/04/2013, nonché nell’atto integrativo del 6/06/2013 (protocollo regionale n. 241895), ossia:
- il piano del traffico presentato e modificato dalla Ditta non dà garanzie migliorative dello stato attuale, dovendo l’Azienda stoccare in tempi brevi l’insilato proveniente dalle proprietà aziendali limitrofe, considerando inoltre l’ubicazione fortemente differenziata dei terreni coltivati dell’azienda proponente, nonché la mancata considerazione dell’aumento di carico veicolare per la massa vegetale impiegata nella produzione di biogas e non impiegata per l’alimentazione dei capi di bestiame allevati;
- le strade comunali locali, non sono sufficientemente sicure e idonee ad accogliere la notevole concentrazione di mezzi che affluirebbero da e per l’azienda agricola "Pesce Massimo", nel periodo di stoccaggio dell’insilato, come risulta dai pareri del comandante di Polizia Locale e del Responsabile dei Lavori pubblici allegati alla deliberazione citata;
- l’impianto di biogas viene realizzato troppo vicino alle abitazioni, potrebbe pertanto determinare presenza di odori e situazioni igenico-sanitarie poco gradevoli. Ricordando la sottoscrizione di quasi trecento firme presentante dai cittadini di Scorzè (VE) di contrarietà all’opera in disamina;
- in contraddizione con quanto dichiarato nella relazione tecnica illustrativa presentata dalla ditta, per quanto riguarda la situazione vincolistica a pagina 11, è stata riscontrata la vicinanza a 130 m di una villa veneta - complesso costituito da villa, ala, barchessa, colombaia ed oratorio, tutelata a livello sovra comunale ed ubicata a est rispetto all’azienda agricola. Inoltre l’art. 42 del PTCP di Venezia è rivolto alla tutela dei beni culturali, prevedendo al punto 15 che fino alla definizione del perimetro del contesto figurativo da parte del PAT/PATI, all’interno di una fascia compresa entro i 200 m dal complesso di interesse provinciale sono ammesse esclusivamente (oltre alla manutenzione degli edifici esistenti) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di interesse pubblico progettate in modo da non alterare la percezione unitaria del complesso di beni, e da non compromettere l’integrità e le relazioni con l’intorno;
- il progetto risulta in contrasto con il PRG vigente del Comune di Scorzè al punto 2 dell’articolo 18 - norme per l’edificazione delle norme tecniche di attuazione variante Zone Agricole (2. I fabbricati per allevamenti zootecnici intensivi devono distare almeno 500 m dalle aree di rispetto dalle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile);
Considerato, altresì, che il rappresentante del Comune di Scorzè ha confermato la sua contrarietà alla realizzazione dell’impianto in argomento con riferimento alle "colture di pregio (DOC, IGP, DOP, ecc) che interessano l’area comunale", le quali potrebbero subire una contrazione a seguito dei piani colturali finalizzati all’esercizio dell’impianto di produzione di energia;
Ritenuto che i motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto in argomento sollevati dal rappresentante del Comune di Scorzé sono stati oggetto di approfondita discussione e valutazione in sede di Conferenza di servizi, ossia:
- dalla "Analisi dei flussi veicolari indotti dall’attività dell’azienda agricola ante e post intervento", allegata all’istanza, viene dimostrato che con l’inserimento dell’impianto di essiccazione i volumi di digestato da movimentare si riducono del 14%, su base annua rispetto alla situazione attuale (in assenza di impianto);
- eventuali incrementi al traffico locale generati dall’esercizio dell’impianto in argomento sono smentiti dall’"Analisi dei flussi veicolari indotti dall’attività dell’azienda agricola ante e post intervento"; comunque a tale riguardo è data facoltà al Comune di chiedere, ai sensi del decreto Mi.S.E. del 10/09/2010 misure compensative sino ad un massimo del 3% del fatturato annuo generato dalla produzione di energia;
- la vicinanza alle abitazioni è stata regolamentata con D.G.R.V. n. 856/2012 e pertanto le distante dei manufatti di progetto da confini di proprietà, case sparse e nuclei abitati sono state valutate nel pieno rispetto delle disposizioni regionali vigenti;
- l’assenza di vincoli monumentali nell’area circostante l’insediamento produttivo proposto è stata appurata puntualmente dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (protocollo regionale n. 206027 del 15/05/2013), nel mentre come rilevato dal rappresentante della Provincia di Venezia, le limitazione poste dall’articolo 42 del punto 15. del PTCP di Venezia non riguardano la fattispecie in cui è stata chiesta il rilascio dell’autorizzazione regionale;
- la classificazione di azienda zootecnica "intensiva" riguarda l’allevamento e non già l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. Quest’ultimo procedimento è autonomo dalle eventuali strutture aziendali preesistenti; inoltre, si precisa che i requisiti per classificare un allevamento di carattere "zootecnico-intensivo" risultano definiti nell’ambito del punto 3. della lettera d) degli "Atti di Indirizzo ai sensi dell’articolo 50 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio" e che, in base a tali requisiti, l’allevamento zootecnico dell’azienda agricola "Pesce Massimo" non risulta di carattere "intensivo";
- relativamente alla valutazione degli impatti negativi dell’impianto di produzione di energia sulle colture di pregio, è agli atti di progetto che le colture agricole dedicate non supereranno, in termini di peso, il 30 % dell’alimentazione complessiva dell’impianto. Colture che sono ampiamente diffuse nei piani colturali delle aziende agricole di pianura; peraltro si può affermare che le colture agricole agroenergetiche aumentano la biodiversità in quanto al tradizionale mais si affiancano colture meno esigenti in termini di idrici e nutrizionali (sorgo, colture proteoleaginose, secondi raccolti, ecc);
Dato atto, pertanto, che durante l’ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 6 giugno 2013, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, a maggioranza (70/90), al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell’allegato A al presente provvedimento;
Preso atto che il rappresentante del Comune di Scorzè ha confermato la contrarietà dell’Amministrazione rappresentata all’insediamento produttivo in argomento, con le motivazioni sopra riportate;
Preso atto, altresì, che l’azienda agricola "Pesce Massimo" ha accolto la proposta di spostare l’impianto in argomento in direzione Sud, fatta propria dalle Amministrazioni e Enti pubblici ai sensi del comma 1, articolo 14 quater della legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
Preso atto, inoltre, delle risultanze dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 3, 24 aprile, 31 maggio e 6 giugno 2013;
Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";
Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;
Preso atto, altresì, che:
- con contratto di affitto di fondi rustici registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Venezia 2 il 26/05/2010 al n. 6709, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Padova - Servizio di Pubblicità Immobiliare il 28/05/2010, al Registro generale n. 20913 e Registro particolare n. 12440 come da atto notarile del 14 maggio 2010 a firma del dott. Salvatore Maiello, notaio in Noale (VE) (Rep. n. 41344 e Racc. n. 13546), risulta che l’azienda agricola "Pesce Massimo" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia nonché rete di teleriscaldamento ubicate in Comune di Scorzè (VE), catasto terreni, foglio 28, mappali n. 335, 337 sino al 13 maggio 2030;
- con contratto preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Venezia 2 il 30/05/2012 al n. 5218, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 30/05/2013, al Registro generale n. 17660 e al Registro particolare n. 11855, come da atto notarile del 29/05/2013 a firma del dott.ssa Chiara Briguglio, notaio in Noale (Rep. n. 2.764 e Racc. n. 1.786), l’azienda agricola "Pesce Massimo" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete elettrica privato (Comune di Scorzè (VE), catasto terreni, foglio 28, mappale n. 337);
- con l’accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T04116224 la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha preso atto cha l’"Azienda Agricola Pesce Massimo" "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;
- l’AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 176013 del 24 aprile 2013 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile;
- con nota protocollo n. 5242024 del 6 giugno 2013, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. Luigi Lazzarotto, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Padova - Sezione distaccata di Este (PD) il 5 giugno 2013, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 199.961,60 (centonovantanovemilanovecento sessantauno/60);
Dato atto che il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo gli atti di disponibilità delle aree interessate, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che l’azienda agricola "Pesce Massimo" dispone delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003;
Considerato che alle ore 21.00 del 10 giugno 2013 scadono i termini per l’iscrizione al Registro per l’accesso agli incentivi destinati alle fonti rinnovabili elettriche (FER) non fotovoltaiche (di seguito Registro), istituito con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012;
Considerato, altresì, che il procedimento amministrativo avviato dall’azienda agricola "Pesce Massimo" si è concluso in sede di Conferenza di servizi il 6 giugno 2013;
Ritenuto che comunque è possibile garantire all’azienda agricola "Pesce Massimo" l’iscrizione al Registro entro i termini previsti, in quanto il procedimento si è concluso in sede di Conferenza di servizi in data 6 giugno 2013, ossia in data utile alla predisposizione dell’atto espresso previsto dalle disposizioni regionali per il rilascio dei titoli abilitativi agli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
Ritenuto, altresì, che la mancata iscrizione al Registro - per difetto del titolo abilitativo alla costruzione e esercizio dell’impianto di produzione di energia - possa comportare un ritardo, ovvero una rinuncia da parte del soggetto interessato, nella realizzazione dell’investimento approvato in sede di Conferenza di servizi;
Visto l’articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;
Considerato, pertanto, che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lettera D) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate 30% in peso, pari a 6.020 t/a), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine bovina) di provenienza aziendale (70% in peso, pari a 13.860t/a);
3. di autorizzare la produzione di energia tramite l’installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello J 312 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 1,507 MW associato a un generatore (marca Stamford, modello CG 634 H) di potenza elettrica utile di 0,599 MW (potenza termica utile di 0,769 MW);
4. di autorizzare l’azienda agricola "Pesce Massimo" (CUAA PSCMSM65C21F90AU), con sede legale e operativa in via Frattin, n. 8 - Comune di Scorzè (VE), alla costruzione e all’esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Scorzè (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 28, mappali nn. 335 e 337 il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 67347 del 13/02/2013, n. 75526 del 19/02/2013,n. 98528 del 5/03/2013, n. 149002 del 8/03/2013, n. 139094 del 2/04/2013, n. 171579 del 22/04/2013, n. 149002 del 8/04/2013, n. 235451 del 3/06/2013;
5. di autorizzare l’azienda agricola "Pesce Massimo" alla costruzione e all’esercizio di:
- un impianto di essiccazione del substrato (digestato), in uscita dall’impianto di produzione di energia (potenza impegnata pari a 600 KV), mediante il recupero dell’energia termica prodotta dal motore di cui al punto 3., pari a complessivi 3.565 MWh/anno);
- un impianto di strippaggio, tramite trattamento del vapore acqueo in uscita dall’impianto di essiccazione, con produzione di solfato ammonico liquido,
pari a complessivi 3.565 MWh/anno (59% della producibilità termica media impegnata, pari a 6.081 MWh/anno da ubicarsi nel Comune di Scorzè (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 28, mappali nn. 335 e 337 il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 235451 del 3/06/2013;
6. di autorizzare la medesima Azienda agricola alla costruzione e all’esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell’energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Frattin8", da ubicarsi in Comune di Scorzè (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 28, mappale n. 337, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 235451 del 3/06/2013;
7. di autorizzare l’azienda agricola "Pesce Massimo" alla costruzione e all’esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 161 kW, a servizio:
- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (157 kW);
- del riscaldamento del locale servizi e controllo (4 kW),
pari a complessivi 1.477 MWh/anno (24% della producibilità termica media impegnata, pari a 6.081 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Scorzè (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 28, mappali nn. 335 e 337, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 67347 del 13/02/2013 e n. 235451 del 3/06/2013;
8. di autorizzare, altresì, "Enel Distribuzione S.p.A. - Direzione Territoriale Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, n. 13, alla costruzione e all’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto compreso tra la cabina di consegna, denominata "Frattin8", e il punto di connessione alla rete su linea MT esistente "Zelarino", uscente dalla cabina primaria AT/MT denominata "Zelarino", da ubicarsi nel territorio del Comune di Scorzè (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 28, mappale n. 337, compreso attraversamento della strada asfaltata "via Frattin", il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 139094 del 2/04/2013 e n. 149002 del 8/04/2013;
9. di approvare l’allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6., 7. e 8.;
10. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Scorzè (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 28, mappali nn. 335 e 337, perdono efficacia e quindi decadono il 13 maggio 2030, termine ultimo di validità del contratto di affitto di fondi rustici allegato alla documentazione di progetto;
11. di comunicare, all’Azienda agricola istante e alla società "Enel Distribuzione S.p.A. - Direzione Territoriale Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dall’azienda agricola "Pesce Massimo";
12. di approvare l’importo di € 199.961,60 (centonovantanovemilanovecentosessantauno/60) quale ammontare necessario per l’esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5.,6. e 7., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
13. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
15. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà sottoposto alla Giunta Regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile.
Luca Zaia
(seguono allegati)
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