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Scarica versione stampabile Decreto del Difensore civico

Bur n. 85 del 08 ottobre 2013


Materia: Difensore civico

Decreto del Difensore civico n. 4 del 25 settembre 2013

Decreto di individuazione dei criteri di accesso agli atti del Difensore Civico Regionale. Combinato disposto artt. 23, comma 1°, L. 7 agosto 1990 n. 241 e 9, 2° comma, L.R. 6 giugno 1988 n. 28.

Il Difensore civico

L’Ufficio del Difensore Civico della Regione Veneto risulta titolare, ai sensi e per effetto delle leggi statali e regionali vigenti, di articolate e delicate funzioni, assistite da penetranti poteri orientati alla tutela dei compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione di cui è attributario. 

Esemplificativo e paradigmatico dell’antescritto assunto è l’art. 67, comma 1°, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che considera di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 dello stesso codice in materia di protesione dei dati personali, le finalità di verifica della legittimità, del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali siano, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro e ispettive nei confronti di altri soggetti. 

La circostanza secondo cui le competenze del Difensore Civico si estendano sino a includere la richiesta dell’esibizione, senza il limite del segreto d’ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento, nonché, accanto all’accesso agli uffici per accertamenti, la potestà di convocare il responsabile dell’ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni, e che tali poteri si esercitino nei confronti di qualsiasi amministrazione pubblica – segnatamente, ex L.R. 6 giugno 1988, n. 28, presso l’Amministrazione regionale, gli enti e le aziende da essa dipendenti, le Unità locali socio-sanitarie, gli enti delegatari di funzioni amministrative regionali, ogni altra pubblica amministrazione ove si ravvisino disfunzioni; ex art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, verso le amministrazioni periferiche dello Stato; ex art. 136 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, verso gli enti locali – importano, nell’ambito dei poteri di auto-organizzazione attribuiti alle Autorità di garanzia e di vigilanza dall’art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’azione della modalità di accesso particolarmente rigorose alla documentazione versata presso gli uffici ove è allocata la sede dell’Autorità garante: vale la pena rammentare che, ex art. 22, comma 1°, lett. d) della legge n. 241/1990, per ‹documento amministrativo› devesi intendere ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 

L’art. 23, comma 1°, secondo alinea, della legge n. 241/1990, la cui rubrica recita “Ambito di applicazione del diritto di accesso”, dispone infatti, nei riguardi delle Autorità di garanzia e di vigilanza, che il diritto di accesso si eserciti nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’art. 24, differenziandone l’estensione rispetto alle modalità ordinariamente previste per pubbliche amministrazioni, aziende autonome e speciali, enti pubblici e gestori di pubblici servizi.

Il suprematismo correlato al potenziale dispiegamento delle funzioni di cui il Difensore Civico è attributario – di cui fa fede l’art. 9, comma 2° della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, secondo cui il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti – impone quindi un bilanciamento, con l’ascritto licenziamento d’una disciplina particolarmente rispettosa delle competenze incise dagli interventi acquisitori di garanzia, anche in adesione a Corte Costituzionale, sent. 7-26 marzo 1990, n. 139, che richiama una modalità di rapporto che, ‹nell’ambito del principio costituzionale del buon andamento (art. 97 della Costituzione), impone una collaborazione fra le varie amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali e quelle regionali nei loro reciproci rapporti, al fine di prevenire inutili duplicazioni o sprechi nelle attività delle predette amministrazioni pubbliche›. 

Diversamente, potrebbe darsi il caso d’un utilizzo ultroneo del diritto di accesso, che ne travisasse la ratio, da parte di quanti ritenesse di avvantaggiarsi della detenzione della documentazione legittimamente acquisita dall’Autorità garante nell’esercizio delle proprie funzioni, per ottenerne surretiziamente l’ostenzione, dato il disposto dell’art. 25, comma 2°, della ripetuta legge 241/1990, secondo cui la richiesta di esibizione ai documenti può essere rivolta, oltre che all’amministrazione che ha formato il documento, a quella che lo detenga stabilmente. 

Del resto, in caso di diniego da parte dell’organo tutorio, l’istante non potrebbe azionare la richiesta di riesame al Difensore Civico competente, altrimenti garantita. 

La pregnante specialità delle funzioni, in una con la detenzione di dati, oltrechè personali, riservati, sensibili e supersensibili, talvolta implicati da procedimenti penali o giuscontabili, importa l’adozione di modalità organizzative dell’ufficio particolarmente stringenti, a tutela delle funzioni e a guarentigia della sicurezza dei dati acquisiti in ragione del legittimo dispiegamento delle funzioni tutorie. 

Ciò premesso, il Difensore Civico della Regione Veneto, nell’esercizio dei propri poteri di auto-organizzazione ed in ragione delle finalità di trasparenza ascritte al  prossimo riassetto del sito web del corrispondente Ufficio, decreta l’adozione del seguente regolamento. 

 Art. 1 

‹E’ escluso il diritto di accesso alla documentazione detenuta presso l’Ufficio del Difensore Civico della Regione Veneto, comunque acquisita, formata dalla pubblica amministrazione implicata dall’esercizio delle funzioni di garanzia›

 Art. 2 

‹E’ fatta salva l’autorizzazione all’esibizione da parte dell’amministrazione destinataria dell’intervento tutorio› 

  Art. 3 

‹La detenzione, per ragioni d’ufficio, di dati sensibili e giudiziari, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza nonché di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale e i correlati pericoli di indebita diffusione, con le conseguenti responsabiltà giuridiche, limitano l’accesso all’ufficio al solo personale allocato presso il Difensore Civico Regionale e ne inibiscono il transito a terzi, salva specifica apposita autorizzazione, avente carattere transitorio per il singolo caso concreto, o contestuale approvazione da parte del Difensore Civico o del responsabile del procedimento e del responsabile dell’istruttoria›.

Roberto Pellegrini

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