Modifica e integrazione dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano di capacità produttiva pari a 490 Smc/h alimentato da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici, per la connessione alla rete di trasporto e distribuzione del gas naturale. Ditta proponente: DEF S.r.l. D. Lgs n. 387/2003; D. Lgs n. 190/2024; D. Lgs n. 152/2006; D. Lgs n. 28/2011; D.M. 2.03.2018; D.P.R. n. 327/2001.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento, su istanza della Ditta proponente, si modifica e si integra l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano, al fine di autorizzare la costruzione ed esercizio di un nuovo metanodotto di connessione alla rete di trasporto e distribuzione del gas naturale. |
Il Direttore
RICHIAMATI
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 26 commi 4 e 5 lettere b) e d) della Legge 5 agosto 2022, n. 118”, in vigore dal 30.12.2024, ed in particolare l’art. 15 che stabilisce che ai procedimenti in corso si applichi la disciplina previgente;
- il decreto MiTE del 15.09.2022 “Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.”;
- l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che attribuisce alla Regione le funzioni di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;
- la L.R. n. 12 del 27.05.2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- il Regolamento Regionale 09 gennaio 2025, n. 4 “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;
- il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
- il D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48 “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche” ed in particolare l’art. 56 “Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate – interferenze”;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.”;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 2 maggio 2013 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 312 del 30 aprile 2026 con la quale, nell’ambito degli adempimenti connessi all’avvio della XII legislatura, sono state individuate le Direzioni ed è stata definita l’attribuzione alle stesse delle relative funzioni. In particolare, è stata istituita nell’ambito dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano, Programmazione Comunitaria, Cultura e Turismo, la Direzione “Energia”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 562 del 16 giugno 2026, sempre in relazione agli adempimenti connessi all’avvio della XII legislatura, sono state istituite e incardinate, nella sopra citata Direzione Energia, due Unità Organizzative denominate, rispettivamente, Unità Organizzativa “Programmazione energetica e strumenti di incentivazione” e Unità Organizzativa “Infrastrutture energetiche e Autorizzazioni”, e attribuite alle stesse le relative funzioni. In particolare, all’Unità Organizzativa “Infrastrutture energetiche e Autorizzazioni” sono state attribuite anche quelle finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per gli impianti alimentati a fonte rinnovabile che in precedenza erano incardinate nell’Area Ambiente e Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente e transizione ecologica, Unità Organizzativa Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera;
RICHIAMATI
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 26.05.2008, con la quale è stata autorizzata la ditta “Magnani Dario” di Casaleone (VR) alla realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione con potenza elettrica di circa 1,5 MWe, alimentato dal biogas fornito dalla digestione anaerobica di biomasse di origine agricola, per l’immissione dell’energia elettrica nella rete pubblica nazionale;
- il decreto dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 72 del 22.11.2011, con il quale l’autorizzazione approvata con la deliberazione sopra citata è stata volturata a favore della Società Agricola DEF S.r.l., con sede in via San Michele, 3 in Comune di Casaleone (VR);
- la nota prot. n. 544856 del 22.11.2011 con cui l’Unità Complessa Tutela Atmosfera ha preso atto della richiesta della Società Agricola DEF S.r.l. di modifica non sostanziale, consistente nella modifica della ricetta di alimentazione al biodigestore per la sostituzione di parte delle biomasse di origine agricola con reflui zootecnici;
- il decreto dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 112 del 18.12.2012, di presa d’atto delle modifiche di riduzione della potenza elettrica da 1.500 kW a 999 kW e della potenza nominale da 4.199 kW a 2.565 kW, che la Società Agricola DEF S.r.l. ha comunicato di voler apportare all’impianto;
- il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 889 del 23.10.2020, che ha autorizzato la Società agricola DEF Srl alla modifica dell’impianto finalizzata alla produzione di biometano e contestualmente ha preso atto delle modifiche apportate al layout e dell’avvenuta sostituzione del cogeneratore, con un altro dello stesso modello, a causa di un guasto irreparabile;
- il decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 23 del 9.05.2023 che ha autorizzato la modifica dell’impianto già dedicato alla produzione di energia elettrica alimentato a biogas, in impianto di produzione di biometano derivante dall’upgrading del biogas;
- il decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 12.07.2024 che ha aggiornato le prescrizioni del Decreto n. 23 del 9.05.2023, nonché prorogato al 21.03.2025 il termine per la messa a regime dell’impianto e delle scadenze ad esso correlate;
- la nota prot. reg. n. 378112 del 29.07.2024 di rettifica della prescrizione n. 18 del Decreto n. 23 del 09.05.2023, relativamente al quantitativo complessivo indicato di matrici in ingresso all’impianto;
VISTA la documentazione acquisita a prot. reg. nn. 486373, 486862, 486876 del 23.09.2024, con cui la Società Agricola DEF S.r.l. ha presentato istanza di modifica ed integrazione dell’autorizzazione unica per la sostituzione del gruppo di cogenerazione esistente, con un nuovo cogeneratore di taglia inferiore e per la connessione dell’impianto alla rete nazionale di trasporto e distribuzione del gas naturale;
DATO ATTO che con Decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 45 del 31.07.2025, su richiesta della Ditta, è stata autorizzata la modifica dell’autorizzazione unica di cui al Decreto n. 23 del 9.05.2023 e s.m.i., limitatamente all’intervento di sostituzione del cogeneratore esistente;
CONSIDERATO che il nuovo tratto di metanodotto denominato “All. Biometano Società Agricola DEF Sr.l. DN(4”) DP12bar (cod. 21214)” con annesse aree impiantistiche necessarie a immettere il biometano prodotto dall’impianto alla rete nazionale di distribuzione, sarà lungo 3.753 m e attraverserà i Comuni di Casaleone e Cerea, su fondi privati, strade provinciali, comunali, demaniali e consortili, in aree censite al NCT del Comune di Casaleone ai fogli 7, 15, 21 e 22 e al NCT del Comune di Cerea ai fogli 51 e 57;
VISTO che con l’istanza sopra citata, la Società Agricola DEF S.r.l. ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le opere di connessione alla rete del gas naturale;
RICHIAMATO l’iter amministrativo relativo alla suddetta istanza di modifica e integrazione dell’Autorizzazione Unica per la connessione alla rete nazionale di trasporto e distribuzione del gas naturale, come di seguito riportato:
- la Ditta proponente, con note registrate ai prott. regg. nn. 486373, 486862 e 486876 del 23.09.2024 ha inviato; in particolare l’intervento prevede la realizzazione di nuovo tratto di metanodotto denominato “All. Biometano Società Agricola DEF Sr.l. DN(4”) DP12bar (cod. 21214)” con annesse sezioni impiantistiche necessarie a immettere il biometano prodotto dall’impianto alla rete nazionale di distribuzione;
- l’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, in qualità di struttura regionale procedente, con nota prot. n. 75176 del 12.02.2025 ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 8 della L. 241/1990 e l’indizione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art, 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona; con la medesima nota ha chiesto alla Ditta la trasmissione di un eventuale aggiornamento del piano particellare relativo al progetto di connessione dell’impianto alla rete di trasporto e distribuzione gestita da SNAM; inoltre è stato chiesto alla Ditta di chiarire se l’opera di connessione sarebbe stata realizzata in proprio;
- la TIM S.p.A. ha chiesto con prot. reg. n. 76507 del 13.02.2025 di rivolgere le comunicazioni effettuate in riferimento a questo procedimento alla società FiberCop S.p.A.; la struttura procedente, con nota prot. reg. n. 81693 del 17.02.2025, ha trasmesso alla società FiberCop S.p.A. la già citata nota prot. n. 75176 del 12.02.2025 di avvio del procedimento;
- l’ENAC con nota registrata al prot. reg. n. 83084 del 17.02.2025, ha evidenziato la necessità di acquisire la documentazione così come prevista dalla procedura per la richiesta di valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, con nota prot. reg. n. 85072 del 18.02.2025, ha comunicato che in data 06.02.2024 è stato espresso parere favorevole ed è stato rilasciato il Verbale di Visita tecnica con esito positivo, valido fino al 19.12.2028. Inoltre il Comando ha evidenziato che eventuali modifiche sostanziali ai fini antincendio dell’impianto dovranno seguire nuovamente le procedure di cui ai punti 3 e 4 del DPR 151/11;
- la Ditta, con nota prot. reg. n. 92040 del 21.02.2025, ha trasmesso il piano particellare aggiornato nonché una nota di SNAM Rete Gas S.p.A. Distretto nord orientale (proprio prot. n. 172 del 14.02.2025) con cui è stato comunicato che l’impianto di connessione sarà realizzato ed esercito da SNAM e che l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di tali opere di connessione dovrà essere rilasciata in favore della stessa SNAM;
- la Direzione Difesa del suolo e della costa - U.O. Assetto idrogeologico ha trasmesso il proprio contributo con prot. reg. n. 92413 del 21.02.2025;
- il Comune di Casaleone con nota prot. reg. n. 96164 del 24.02.2025 ha chiesto alla Ditta di realizzare alcune opere per la sicurezza dell’accesso stradale da Via San Michele all’impianto;
- la Ditta Versalis S.p.A. con nota prot. reg. n. 99818 del 26.02.2025, ha chiesto alcune precisazioni tecniche per il rilascio del proprio nulla osta;
- la Provincia di Verona con note prot. reg. nn. 103709 e 103715 del 27.02.2025 ha chiesto alcune integrazioni;
- l’Aeronautica Militare Comando Squadra Aerea 1^ Regione Aerea con nota prot. reg. n. 124817 del 11.03.2025 ha trasmesso il proprio nulla osta richiamando la necessità di rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 in data 9.08.2000 (Allegato B1);
- il Consorzio di Bonifica Veronese con nota prot. reg. n. 124875 del 11.03.2025, ha espresso parere favorevole con prescrizioni (Allegato B2);
- il Comando Forze Operative Nord – Ufficio Affari Territoriali e Servitù Militari con nota prot. reg. n. 132251 del 14.03.2025, ha comunicato il proprio “nulla contro alla realizzazione dell’opera”;
- l’ARPAV con nota prot. reg. n. 136627 del 17.03.2025, ha comunicato che, per quanto di competenza, non sussistono elementi tecnici di rilievo;
- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. reg. n. 143363 del 20.03.2025, ha chiesto alcune integrazioni;
- la SNAM rete gas S.p.A., con nota prot. n. 143373 del 20.03.2025 ha comunicato di aver fornito a Versalis S.p.A. i chiarimenti tecnici richiesti;
- il Comune di Cerea con nota prot. reg. n. 143504 del 20.03.2025 ha trasmesso richiesta di integrazioni relativamente alla nuova linea di metanodotto;
- la SNAM rete gas S.p.A., con nota prot. reg. n. 156504 del 26.03.2025, ha comunicato che le opere in progetto non interferiscono con i propri impianti;
- l’U.O. Genio Civile di Verona con prot. reg. n. 159039 del 27.03.2025 ha comunicato che dall’analisi del progetto non emergono aspetti di propria competenza;
- la Versalis S.p.A. con nota prot. reg. n. 163667 del 31.03.2025, ha espresso il proprio nulla osta condizionato alla realizzazione delle opere di connessione alla rete di trasporto gas nazionale;
- la Ditta con nota prot. reg. n. 168364 del 2.04.2025 ha inoltrato la comunicazione con la quale è stato dato riscontro alle richieste di integrazioni di ENAC;
- la Ditta con note prot. nn. 177442 e 177454 del 07.04.2025 ha inoltrato la comunicazione di SNAM rete gas S.p.A. con la quale è stato dato riscontro alle richieste di integrazioni di ENAC, di Versalis S.p.A., della Provincia di Verona e della Regione Veneto Direzione Difesa del suolo e della costa - U.O. Assetto idrogeologico;
- la Ditta con nota prot. reg. n. 177463 del 07.04.2025 ha trasmesso alcuni elaborati integrativi relativi al progetto del metanodotto;
- la Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica con nota prot. n. 187932 del 11.04.2025 ha evidenziato di non ravvisare profili di competenza sull’intervento;
- la struttura procedente, con nota prot. n. 192966 del 15.04.2025 ha chiesto alla Ditta di fornire integrazioni e chiarimenti in riscontro a quanto evidenziato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, dal Comune di Casaleone, dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e dal Comune di Cerea con le loro sopra citate richieste; contestualmente ha chiesto alla Ditta di trasmettere un nuovo aggiornamento del piano particellare relativo alle aree da asservire/occupare per le opere di connessione al metanodotto, avendo riscontrato alcune incongruenze sul documento acquisito con nota prot. reg. n. 92040 del 21.02.2025;
- la Provincia di Verona con nota prot. reg. n. 200505 del 18.04.2025, ha comunicato che le integrazioni fornite, risultano carenti rispetto alle richieste precedentemente formulate; la struttura procedente ha inoltrato alla Ditta detta comunicazione con nota prot. reg. n. 214098 del 29.04.2025;
- la Ditta, con nota prot. reg. 202800 del 22.04.2025, ha trasmesso l’aggiornamento del piano particellare;
- la Ditta con nota prot. reg. n. 220549 del 5.05.2025 ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Provincia di Verona;
- la SNAM rete gas S.p.A., con nota prot. n. 221487 del 5.05.2025 ha inviato il nulla osta condizionato della Versalis S.p.A.;
- la Ditta con nota prot. reg. n. 243838 del 16.05.2025 ha chiesto una proroga per la presentazione della documentazione precedentemente richiesta con nota prot. reg. 192966 del 15.04.2025;
- la struttura procedente, con nota prot. reg. n. 254372 del 22.05.2025 ha concesso la proroga e ha chiesto di aggiornare il piano particellare;
- la Ditta con nota prot. reg. n. 286538 del 11.06.2025, in riscontro alla richiesta del Comune di Casaleone di cui alla nota prot. reg. n. 96164 del 24.02.2025, si è impegnata a sostenere i costi relativi ai preventivi ricevuti per le sistemazioni stradali conseguenti alla realizzazione del metanodotto, una volta autorizzato;
- il Comune di Casaleone con nota prot. reg. n. 287942 del 11.06.2025, esprimendo parere favorevole relativamente all’impegno della Ditta a sostenere i costi per le sistemazioni stradali, ha comunicato che al riguardo sarebbe stata stipulata una convenzione tra le parti;
- la Ditta con note prot. reg. nn. 293175, 293198, 293202, 293217, 293225, 293238, 293246, 293258 del 16.06.2025 ha trasmesso le integrazioni richieste con nota prot. n. 192966 del 15.04.2025;
- la Provincia di Verona con nota prot. reg. n. 368770 del 28.07.2025 ha ricordato di essere in attesa di alcune integrazioni per poter trasmettere il proprio parere;
- la Società Agricola DEF S.r.l. con nota prot. reg. n. 395939 del 12.08.2025 ha comunicato il cambio di sede legale, allegando la visura camerale aggiornata;
- con nota prot. reg. n. 417359 del 29.08.2025 sono state inoltrate agli Enti coinvolti nel procedimento, le integrazioni ricevute dalla Società Agricola DEF S.r.l;
- l’U.O. VAS, VINCA e NUVV con nota prot. reg. n. 496793 del 26.09.2025 ha chiesto alcune integrazioni;
- con nota prot. reg. n. 588845 del 24.10.2025 è stata inoltrata alla Ditta la richiesta della U.O. VAS, VINCA e NUVV;
- il Comune di Casaleone con nota prot. reg. n. 595344 del 29.10.2025 ha inviato alcune informazioni relative all’esproprio e delle indicazioni sulla modalità di esecuzione dei lavori e degli scavi (Allegato B3);
- la Società Agricola DEF S.r.l. con nota registrata al prot. reg. n. 621901 del 13.11.2025, ha trasmesso delle integrazioni tecniche richieste dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV;
- la struttura procedente con nota prot. reg. n. 647286 del 28.11.2025 ha trasmesso la documentazione integrativa alla U.O. VAS, VINCA e NUVV per l’espressione del proprio parere;
- la U.O. VAS, VINCA e NUVV con nota prot. reg. n. 669270 del 11.12.2025 ha richiesto ulteriori integrazioni;
- la struttura procedente con nota prot. reg. n. 694950 del 24.12.2025 ha inoltrato alla Ditta la richiesta della U.O. VAS, VINCA e NUVV;
- la Ditta, con nota prot. reg. n. 17996 del 15.01.2026, ha trasmesso la documentazione richiesta dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV;
- con nota prot. reg. n. 158034 del 10.03.2026, sulla scorta delle integrazioni presentate dalla Ditta, è stata richiesta una valutazione conclusiva alla U.O. VAS, VINCA e NUVV;
- il Comune di Casaleone con nota prot. reg. n. 192017 del 27.03.2026 ha richiesto informazioni in merito al procedimento;
- la U.O. VAS, VINCA e NUVV con nota prot. reg. n. 283448 del 21.05.2026 ha trasmesso il parere motivato di Screening Specifico n. 185 del 20.05.2026 (Allegato B4);
- la Ditta proponente con nota prot. reg. n. 290119 del 25.05.2026 ha chiesto che l’autorizzazione per la costruzione ed esercizio del metanodotto di connessione dell’impianto alla rete gas esistente, sia intestata a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- la struttura procedente con nota prot. reg. n. 403032 del 03.07.2026 ha richiesto agli enti coinvolti nella Conferenza di Servizi di inviare le determinazioni conclusive;
- la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. reg. n. 290119 del 25.05.2026, relativamente alla Tutela Archeologica ha disposto l’attivazione della procedura di Verifica preventiva dell’interesse archeologico, come disciplinata dall’art. 1, c. 7 dell’allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e relativamente alla Tutela Paesaggistica ha espresso parere favorevole con prescrizioni (Allegato B5);
- la Provincia di Verona con nota prot. reg. n. 425027 del 17.07.2026, fermo restando il parere di competenza del settore servizi in campo ambientale precedentemente trasmesso e acquisito al prot. reg. n. 338125 del 9.07.2025 e confluito nel procedimento di cui al citato Decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 45 del 31.07.2025, ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni del Settore Pianificazione Urbanistica e Viabilità (Allegato B6);
- il Comune di Cerea con nota prot. reg. n. 438893 del 27.07.2026 ha comunicato il proprio parere negativo ritenendo che la documentazione presentata dalla Ditta non contenga un’analisi comparativa delle possibili alternative progettuali del tracciato proposto per le opere di connessione rispetto ad altre soluzioni potenzialmente meno impattanti;
- la Versalis S.p.A. con nota prot. reg. n. 451906 del 4.08.2026, ha espresso il proprio parere favorevole condizionato (Allegato B7);
- la struttura procedente, con nota prot. reg. n. 456727 del 6.08.2026, ha trasmesso alla Ditta il parere negativo del Comune di Cerea affinché potesse presentare le proprie osservazioni, integrazioni ed eventuali controdeduzioni, rispetto a quanto asserito dal Comune medesimo;
- la Ditta con nota registrata al prot. reg. n. 463189 del 11.08.2026, ha trasmesso le proprie osservazioni al parere negativo del Comune di Cerea;
- il Comune di Cerea con nota registrata al prot. reg. n. 464878 del 12.08.2026, vista la nota trasmessa dalla Ditta contente le proprie osservazioni, ha confermando il proprio parere negativo sostenendo non essere stata sufficientemente motivata la scelta del percorso del metanodotto;
- la struttura procedente, con nota prot. reg. n. 469336 del 17.08.2026, ha trasmesso alla Ditta e a SNAM la comunicazione del Comune di Cerea con la quale veniva confermato il parere negativo precedentemente espresso, chiedendo di trasmettere una comunicazione con le motivazioni dettagliate relativamente alla soluzione tecnica individuata per il percorso del metanodotto, chiarendo se siano state valutate le eventuali alternative e le ragioni che hanno indotto a ritenere quella presentata la migliore da adottare;
- la Ditta con nota registrata al prot. reg. n. 494839 del 3.09.2026, ha trasmesso una relazione con la quale SNAM ha evidenziato le motivazioni che hanno indotto ad individuare la soluzione progettuale presentata quale la meno impattante per la comunità locale;
- il Comune di Cerea con nota registrata al prot. reg. n. 520118 del 18.09.2026, preso atto della nota trasmessa dalla Ditta con allegata la nota di SNAM con la quale sono state illustrate le motivazioni relative all’individuazione della scelta del percorso del nuovo metanodotto e considerato il parere motivato di Screening Specifico n. 185 del 20.05.2026 rilasciato dalla Regione del Veneto, riesaminate le criticità precedentemente espresse, ha comunicato che, sotto il profilo ambientale, si possa ritenere “che sussistano gli elementi istruttori per il superamento del precedente parere negativo della Conferenza di Servizi e per una rivalutazione favorevole dell’intervento, ferma restando la necessità di garantire, in fase esecutiva, il puntuale rispetto di tutte le condizioni d’obbligo e delle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale contente le proprie osservazioni” (Allegato B8);
- Terna Rete Italia S.p.A. con nota registrata al prot. reg. n. 537931 del 29.09.2026 ha trasmesso il proprio nulla osta condizionato (Allegato B9);
RICHIAMATO l’iter amministrativo, riferito al vincolo preordinato all’esproprio, come di seguito riportato:
- con note prot. reg. del 7.07.2025 n. 333251, n. 333291, n. 333352 (e successive n. 548731 del 10.10.2025 e n. 560551 del 14.10.2025), n. 333470, n. 333498, n. 333517, n. 333535, n. 333547, n. 333780, n. 333836, n. 333871, n. 333966 (e successive n. 548815 del 10.10.2025, n. 577398 del 17.10.2025 e n. 595314 del 29.10.2025), n. 333984, n. 334081, n. 334084, n. 334094, n. 334095 (e successive n. 548782 del 10.10.2025 e n. 607541 del 05.11.2025), e n. 548860 del 10.10.2025, sono stati informati i proprietari dei terreni da espropriare e gli enti competenti, dell’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione della pubblica utilità;
- l’U.O. Patrimonio e Demanio della Regione del Veneto, in riscontro della sopra citata nota prot. reg. n. 333291 del 7.07.2025, ha trasmesso la nota prot. reg. n. 354727 del 18.07.2025, con la quale, confermata la qualificazione del cespite interessato (Fg. 7 particella 43 in Comune di Casaleone) a Demanio della Regione e, nella specie, di area in fascia di rispetto idraulico dallo scolo Canossa, ha invitato il Consorzio di Bonifica Veronese a comunicare direttamente alla struttura procedente, il parere di competenza e valutare il rilascio di una concessione di mq. 48 in luogo della servitù di passaggio;
- con nota registrata al prot. reg. n. 368770 del 28.07.2025, la Provincia di Verona ha comunicato che la particella censita catastalmente in Comune di Casaleone, Foglio 15, Mappale 232, risulta catastalmente intestata a privati e che detto mappale è parte di strada comunale;
- il Consorzio di Bonifica Veronese con nota prot. reg. n. 381719 del 4.08.2025, ha confermato il parere favorevole già espresso con propria nota prot. n. 3500 del 11.03.2025 e acquisito a prot. reg. n. 124875 del 11.03.2025, rilevando che, ai fini della regolarizzazione dell’utilizzo dell’area risulti necessaria la presentazione di un’istanza di concessione d’uso del sedime demaniale, dopo l’approvazione del provvedimento di autorizzazione del metanodotto;
- con note acquisite al prot. reg. n. 363901 del 24.07.2025 e prot. reg. n. 385483 del 06.08.2025, alcuni proprietari dei terreni da espropriare hanno presentato osservazioni, a seguito del ricevimento della comunicazione dell’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità; con note prot. reg. nn. 409278 e 409378 del 26.08.2025, dette comunicazioni sono state inoltrate alla Società Agricola DEF S.r.l. e a SNAM Rete Gas S.p.A.;
- la Società Agricola DEF S.r.l., con nota prot. reg. n. 465364 del 17.09.2025, ha trasmesso alla Struttura procedente le relative controdeduzioni di SNAM Rete Gas S.p.A. e ha comunicato, in parziale accoglimento di quanto rilevato nelle osservazioni, uno spostamento di parte del tracciato del metanodotto, con coinvolgimento di ulteriori proprietà;
- con nota prot. reg. n. 548860 del 10.10.2025, la Struttura procedente ha chiesto al Comune di Casaleone di esprimere il proprio parere relativamente all’eventuale concessione/sdemanializzazione del Foglio 15 mappale 232;
- con nota registrata al prot. reg. n. 595344 del 29.10.2025, il Comune di Casaleone ha comunicato che l’area del Foglio 15 Mappale 232, risulta parte intestata catastalmente a soggetti privati deceduti e parte del sedime della banchina stradale verde di uso pubblico e del fosso a margine della strada comunale di via Belfiore; inoltre, ha indicato alcune prescrizioni per non manomettere la sede stradale;
- la Struttura procedente con nota prot. reg. n. 600831 del 31.10.2025, ha sollecitato la Ditta a trasmettere gli elaborati di aggiornamento del tracciato di metanodotto, nonché l’aggiornamento del piano particellare per le sole porzioni catastali interessate dalla modifica;
- con nota registrata a prot. reg. n. 623725 del 14.11.2025, il Comune di Casaleone ha comunicato di ritenere non necessario l’esproprio della particella catastalmente censita al foglio 15 mappale 232, in quanto per la realizzazione del metanodotto su detti mappali, risulta sufficiente procedere con una servitù di sottosuolo;
- la Società Agricola DEF S.r.l., con nota registrata al prot. reg. n. 621901 del 13.11.2025, ha trasmesso un nuovo piano particellare;
- con note prot. reg. nn. 694969, 694979 e 694986 del 24.12.2025, la Struttura procedente ha trasmesso ai soggetti che avevano proposto le osservazioni e a quelli, già notiziati del procedimento interessati dalle modifiche le controdeduzioni, insieme alla modifica del tracciato;
- con nota prot. reg. n. 305 del 2.01.2026, la Struttura procedente, ha chiesto alla Ditta di verificare l’ultimo piano particellare trasmesso, in merito ad una delle proprietà interessate, per chiarire alcune incongruenze rilevate;
- con nota registrata al prot. reg. n. 11676 del 12.01.2026, la Ditta ha chiesto una proroga del termine per consegnare l’esito delle verifiche richieste sul piano particellare;
- con nota registrata al prot. reg. n. 18001 del 15.01.2026, la Ditta ha trasmesso il piano particellare aggiornato;
- con la nota prot. reg. n. 47398 del 29.01.2026, la Struttura procedente, a seguito della modifica del tracciato del metanodotto e dell’aggiornamento del piano particellare, ha trasmesso per il tramite del Comune di Legnago, l’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità ad un nuovo proprietario delle aree interessate; con nota registrata al prot. reg. n. 50038 del 30.01.2026, il Comune di Legnago ha dato riscontro a quanto trasmesso;
- con note prot. reg. n. 301 del 2.01.2026, n. 5804 dell’8.01.2026 e n. 27496 del 20.01.2026, la Struttura procedente, per la particella 232 Foglio 15 del Comune di Casaleone (VR), ha avvisato i proprietari, come previsto dall’art. 11 (La partecipazione degli interessati) del D.P.R. 327/2001 e nelle modalità indicate all’art. 16, comma 8, del medesimo decreto, tramite avviso affisso per venti giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune di Casaleone e avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale;
- con nota registrata al prot. reg. n. 25294 del 19.01.2026 e nota registrata al prot. reg. n. 107171 del 10.02.2026, la Società Agricola DEF S.r.l. ha trasmesso attestazione delle avvenute pubblicazioni dell’avviso agli espropriandi indicate all’art. 16, comma 8, del D.P.R. 327/2001;
- con nota registrata al prot. reg. n. 103159 del 9.02.2026, il Comune di Casaleone ha trasmesso la relata di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso agli espropriandi;
DATO ATTO che il presente provvedimento di variante viene rilasciato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, per gli effetti dell’art. 15 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 26 commi 4 e 5 lettere b) e d) della Legge 5 agosto 2022, n. 118”, che stabilisce che ai procedimenti in corso si applichi la disciplina previgente;
CONSIDERATO che, in applicazione del D.Lgs 06.09.2011 n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”), in data 16.09.2025 è stata effettuata la richiesta di rilascio comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla Banca Dati Nazionale Antimafia, acquisita per via telematica con prot. n. PR_MIUTG_ Ingresso_0288464_20250916;
VISTA la comunicazione Antimafia liberatoria PR_VRUTG_Ingresso_0020139_20250225 del 02.01.2026 rilasciata dal Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del D.Lgs n. 159/2011;
CONSIDERATO che, in applicazione del D.Lgs 06.09.2011 n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”), in data 29.09.2026 è stata effettuata, per gli effetti dell’art. 86, nuova richiesta di rilascio comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla Banca Dati Nazionale Antimafia, acquisita per via telematica con prot. n. PR_MIUTG_ Ingresso_0327790_20260929;
CONSIDERATO che sono state acquisite le autocertificazioni di cui all’art. 89 del medesimo Decreto con la nota prot. reg. n. 528795 del 24.09.2026;
CONSIDERATO pertanto, ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 88 del D.lgs. 159/2011, che è possibile procedere al rilascio dell’autorizzazione con la condizione risolutiva che la stessa verrà revocata in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva da parte del Prefetto di Verona;
VISTA la documentazione presentata dalla Ditta nel corso del procedimento, il cui elenco è riportato sono riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e contestuale;
RITENUTO di poter adottare, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi, il provvedimento di modifica dell’Autorizzazione Unica di cui al decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 23 del 9.05.2023 come modificato dal decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 12.07.2024;
CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di modifica dell’Autorizzazione Unica regionale;
VISTI la L.R. n. 11/2001;
la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
il R.R. n. 1/2016;
la D.G.R. n. 232/2020;
la D.G.R. n. 473/2022;
la D.G.R. n. 312/2026;
decreta
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto delle determinazioni di competenza acquisite dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 nell’ambito del procedimento unico di cui al D.Lgs 387/2003, relativamente alla modifica dell’autorizzazione unica di cui al decreto regionale dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 23 del 9.05.2023 come modificato dal decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 12.07.2024, limitatamente all’intervento di connessione dell’impianto alla rete di trasporto e distribuzione del gas naturale;
- di adottare conseguentemente la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi e di rilasciare il provvedimento di modifica dell’Autorizzazione Unica approvata con decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 23 del 9.05.2023 come modificato dal decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 12.07.2024, a favore della Società Agricola DEF S.r.l., avente CF e P.IVA n. 02825841204 e sede legale in Via Di Vittorio, 24, Peschiera Borromeo (MI), autorizzando:
- la Società Agricola DEF S.r.l., alla realizzazione delle modifiche relative all’impianto di produzione di biometano di capacità produttiva pari a 490 Smc/h, alimentato da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici, autorizzato nel Comune di Casaleone (VR), Via S. Michele, 3;
- la SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale San Donato Milanese (MI) piazza Santa Barbara,7 C.F. e P.IVA 10238291008, alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione all’esistente rete di trasporto del gas naturale, su terreni censiti nel Comune di Casaleone ai fogli 7, 15, 21 e 22 e nel Comune di Cerea ai fogli 51 e 57,
secondo gli elaborati di progetto, di cui ai protocolli n. 486373, n. 486862 e n. 486876 del 23.09.2024, n. 92040 del 21.02.2025, n. 177442, n. 177454, n. 177463 del 07.04.2025, n. 286538 del 11.06.2025, n. 293175, n. 293198, n. 293202, n. 293217, n. 293225, n. 293238, n. 293246 e n. 293258 del 16.06.2025, n. 621901 del 13.11.2025, n. 18001 del 15.01.2026, citati in premessa e riportati in Allegato A al presente provvedimento, e nel rispetto delle prescrizioni / raccomandazioni rese nelle determinazioni formulate dalle Amministrazioni interessate ed in particolare:
- la Ditta dovrà osservare le prescrizioni trasmesse dall’Aeronautica Militare, dal Consorzio di Bonifica Veronese, del Comune di Casaleone, dall’U.O. VAS, VINCA e NUVV, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, dalla Provincia di Verona, dalla Versalis, dal Comune di Cerea e da Terna Rete Italia S.p.A., rispettivamente all’Allegato B1, all’Allegato B2, all’Allegato B3, all’Allegato B4, all’Allegato B5 e all’Allegato B6, all’Allegato B7, all’Allegato B8 e all’Allegato B9 al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante;
- la Società Agricola DEF S.r.l. dovrà sostenere i costi relativi ai preventivi ricevuti I.C.E.A.M. s.r.l. e iMartini s.r.l., per la realizzazione delle sistemazioni stradali in via San Michele, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Belfiore e la curva di accesso all’impianto a biometano della Società Agricola DEF S.r.l. e per la realizzazione e installazione di n. 5 lampioni da posizionare nello stesso tratto di via San Michele, come comunicato dalla Ditta con nota prot. reg. n. 286538 del 11.06.2025;
- di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs 387/2003, apponendo il vincolo preordinato all’esproprio, richiamando la competenza della Provincia di Verona a procedere all’asservimento espropriativo sui beni immobili interessati dal collegamento alla rete nazionale di trasporto del gas ed indicati nel piano particellare di esproprio;
- di dare atto che il provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, di competenza delle Amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di servizi, o comunque invitate a partecipare, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990;
- di ribadire che in caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 23 del 9.05.2023 come modificato dal decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 12.07.2024 e dal presente provvedimento, si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 11 del D. Lgs n. 190/2024 e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nell’Autorizzazione Unica;
- di stabilire che eventuali modifiche sostanziali ai fini antincendio dell’impianto dovranno seguire nuovamente le procedure di cui ai punti 3 e 4 del DPR 151/11;
- di dare atto che ai sensi del comma 4 bis dell’art. 88 del D.lgs. 159/2011, l’autorizzazione sarà sottoposta a condizione risolutiva e pertanto revocata in caso di sopravvenuta comunicazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Verona;
- di confermare quanto disposto con il decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 23 del 9.05.2023 come modificato dal decreto dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 12.07.2024 con le relative prescrizioni, per quanto non modificato o in contrasto con il presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Società Agricola DEF S.r.l., agli Enti coinvolti in conferenza di Servizi nonché a GSE e Ufficio delle Dogane di Verona;
- il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Rita Steffanutto
(seguono allegati)
All_A_DDR_16.pdfAll_B1_DDR_16.pdfAll_B2_DDR_16.pdfAll_B3_DDR_16.pdfAll_B4_DDR_16.pdfAll_B5_DDR_16.pdfAll_B6_DDR_16.pdfAll_B7_DDR_16.pdfAll_B8_DDR_16.pdfAll_B9_ DDR_16.pdf