Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico PNRR della potenza nominale in DC di 90,806 MWp, integrato con sistema di accumulo della potenza nominale di 17,5MW/70MWh denominato "Gagliardo" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) con connessione alla rete di AT di Terna per una potenza pari a 98,5 MW in immissione e 17,5 MW in prelievo, sito nel Comune di Adria (RO), comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nel Comune di Adria (RO). Richiedente: PVEXO VELE S.r.l., sede legale in Via Ostiense, 131L 00154 Roma C.F. e P.I. 17149531000.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si autorizza, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, PVEXO VELE S.r.l. (C.F. e P.IVA 17149531000) con sede legale in via Ostiense, 131L, 00154 Roma, alla costruzione e all’esercizio di un impianto agrivoltaico PNRR della potenza nominale in DC di 90,806 MWp, integrato con sistema di accumulo della potenza nominale di 17,5MW/70MWh denominato "Gagliardo" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) con connessione alla rete di AT di Terna per una potenza pari a 98,5 MW in immissione e 17,5 MW in prelievo, sito nel Comune di Adria (RO), comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nel Comune di Adria (RO).
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Il Direttore
VISTA l'istanza e la relativa documentazione presentata dalla Società PVEXO VELE S.r.l. con note prot. reg. nn. 243165, 243166, 243167, 243168, 243170, 243171, 243173, 243174, 243175 e 243176 del 21/05/2024, integrata con note prot. nn. 474686, 474687, 474691, 474692, 474695, 474696 del 16/09/2024 e successivamente perfezionata con nota protocollo n. 480392 del 18/09/2024, tesa all’attivazione della procedura di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm. e ii., finalizzata alla realizzazione e all’esercizio di un impianto agrivoltaico PNRR della potenza nominale in DC di 90,806 MWp, integrato con sistema di accumulo della potenza nominale di 17,5MW/70MWh denominato "Gagliardo" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) con connessione alla rete di AT di Terna per una potenza pari a 98,5 MW in immissione e 17,5 MW in prelievo, sito nel Comune di Adria (RO), comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nel Comune di Adria (RO);
DATO ATTO che il progetto proposto dalla Società PVEXO VELE S.r.l. è descritto negli elaborati progettuali depositati, così come riportati in Allegato A su supporto digitale al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale, con le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive, di seguito sinteticamente riportate:
- il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico con potenza di picco complessiva pari a 90,806 MWp, con tracker ad inseguimento mono-assiale (Est-Ovest) integrato ad un impianto di accumulo (BESS) della potenza di 17,5 MW/70MWh e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto. L’impianto fotovoltaico è suddiviso in 10 sottocampi, afferenti ad ogni trasformatore, a cui convergono le linee in B.T. in uscita dagli inverter collocati in ciascun sottocampo;
- l’area di intervento occupa una superficie agricola sita a sud del centro di Adria. L’accesso all’area di impianto avviene da viabilità pubblica su una superficie di circa 1.154.800 mq (115,48 ha), interamente in area classificata Zona Agricola E;
- la superficie captante dei pannelli fotovoltaici è pari a 391.700 mq (39,17 ha). È prevista l’installazione di n. 126.126 moduli fotovoltaici bifacciali, con potenza nominale pari a 720 Wp ciascuno, con celle in silicio monocristallino e dimensioni pari a 2.384 x 1.303 x 35 mm;
- il rapporto tra la superficie captante (SC) / Superficie occupata dall’area di impianto (SI) = 391.700 mq /1.154.800 mq = 0,33919
- i moduli fotovoltaici saranno installati su opportune strutture metalliche di sostegno, appositamente progettate e infisse nel terreno. Tali strutture si configurano come inseguitori (anche detti “trackers”) ossia come sistemi di regolazione automatica dell’orientamento dei moduli. In particolare, le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici sono costituite da una falda mobile che ruota intorno all’asse della struttura stessa con tilt massimo di ±55°, con altezza dei moduli (in corrispondenza del tilt massimo), dal piano di campagna, pari a 2,15 m e di altezza massima della struttura tracker pari a 4,9 m;
- l’impianto è costituito da n. 253 inverter di campo da 320 kW, n. 1 sottostazione elettrica 30/36 kV della potenza di 120/140 MVA, n. 10 cabine di trasformazione MT/BT in container prefabbricato dim. 6,058x2,438xH2,896 m di cui n. 9 della potenza di 8.960 KVAdi e n. 1 di 3.200 KVA, n. 2 Cabine di raccolta in calcestruzzo prefabbricato dim. 6,9x2,3xH2,90 m e n. 2 Cabine ausiliari, in calcestruzzo prefabbricato dim. 5,73x2,48xH2,90 m;
- l’impianto di accumulo (BESS) sarà costituito dai seguenti componenti tipici principali:
- sottosistema batteria costituito da batterie a celle secondarie. Le batterie a celle secondarie saranno assemblate in moduli che, a loro volta, saranno collegati in serie/stringhe di batterie alloggiate in strutture di montaggio a rack per ottenere un bus DC compreso tra 600-1500V continua. I rack di batterie saranno collegati in parallelo per soddisfare la capacità di energia e potenza desiderata.
- sottosistema di conversione di potenza costituito da convertitori di potenza bi-direzionali connessi alla rete, “Grid Connected Power Converters” (GCPC) connessi a quadri BT tramite cavi e interruttori automatici. I convertitori integreranno inoltre i trasformatori BT/MT;
- tutta l’area di progetto dell’impianto sarà delimitata da una recinzione metallica di altezza pari a 2 m, che sarà installata a 30 cm dal piano di campagna al fine di consentire il libero passaggio della piccola fauna selvatica stanziale;
- sarà presente un sistema di video sorveglianza perimetrale TVCC, con telecamere TVCC tipo fisso Day-Night, per visione diurna e notturna, con illuminatore a IR, installate ogni 25 m circa;
- è prevista l’installazione di un impianto cavo alfa con anime magnetiche, collegato a sensori microfonici, aggraffato alle recinzioni a media altezza, e collegato alla centralina d’allarme in cabina;
- è prevista l’installazione di barriere a microonde sistemate in prossimità della muratura di stazione e del cancello di ingresso;
- per la viabilità interna è previsto uno strato di sottofondo e uno superficiale in granulare stabilizzato, per una larghezza indicativa media di 4 m circa. La tipologia di manto prevista per la viabilità è del tipo MacAdam, costituita da spezzato di pietra calcarea di cava, di varia granulometria, compattato e stabilizzato mediante bagnatura e spianato con un rullo compressore. Lo stabilizzato è posto su una fondazione, costituita da pietre più grosse e squadrate, per uno spessore di circa 25/30 cm. La varia granulometria dello spezzato di cava fa sì che i vuoti formati fra i componenti a granulometria più grossa vengano colmati da quelli a granulometria più fine per rendere il fondo più compatto e stabile;
- il volume finale di laminazione, è ottenuto mediante la realizzazione di due volumi di invaso riferiti a due diversi bacini idrografici, i volumi sono i seguenti:
- Bacino idrografico 1: 37.736 mc;
- Bacino idrografico 2: 11.558 mc;
- la producibilità annua prevista è pari a 1682 kWh/kWp;
- la vita stimata dell’impianto è pari a 30 anni;
- riguardo alle opere di mitigazione ambientale, verrà realizzata una siepe perimetrale caratterizzata da una composizione specifica appartenente alla serie della vegetazione potenziale del territorio: nel caso specifico la vegetazione è stata individuata in un popolamento misto arboreo-arbustivo a carattere mesoigrofilo caratterizzato dalla codominanza di specie quercine (farnia) e altri elementi d’alto fusto caratteristici dei boschi planiziali un tempo presenti nelle pianure alluvionali quali quella in esame;
CONSIDERATO che la soluzione tecnica di connessione dell’impianto agrivoltaico descritta nella STMG rilasciata da Terna S.p.A. con codice di rintracciabilità 202305822, prevede che l’impianto venga collegato in antenna a 36 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/132 kV denominata “Adria Sud”, e che la connessione dell’impianto alla rete sarà pertanto possibile con la costruzione delle seguenti opere:
- opere di Rete per la Connessione: sono le opere comuni a tutti i produttori aventi la medesima soluzione di connessione che per questo progetto consistono nell’ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/132 kV denominata “Adria Sud”;
- opere di Utenza per la Connessione: sono le opere del singolo produttore che per questo progetto consistono nella costruzione della Stazione di trasformazione utenza 36/30 kV sita all’interno dell’impianto di produzione elettrica in disponibilità della Società PVEXO VELE S.r.l. e nella posa del cavidotto 36kV di collegamento alla SE Adria Sud;
DATO ATTO inoltre che il progetto delle opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell’impianto di produzione alla rete elettrica ha ottenuto il benestare di Terna S.p.A. e che le opere di utenza saranno realizzate dalla Società PVEXO VELE S.r.l. in conformità al preventivo di connessione alla rete in Alta Tensione, rilasciato da Terna S.p.A., (codice 202305822) e accettato dalla società PVEXO VELE S.r.l. in data 12/03/2024;
DATO ATTO che il progetto della parte di opere di rete comuni a più produttori, e relative all’ampliamento della stazione elettrica denominata “Adria sud”, ha ottenuto il benestare di TERNA che è stato rilasciato in data 28/10/2025 alla società Tonello Energie S.r.l. individuata quale capofila del corrispondente tavolo tecnico;
CONSIDERATO che l’ampliamento della stazione elettrica “Adria Sud” risulta già autorizzato con Decreto MASE n. 48 dell'11/03/2026 nell’ambito dell'autorizzazione in favore della Società EG Orchidea S.r.l., ai sensi della legge 55/2002 per un impianto di accumulo elettrochimico dell’energia elettrica (BESS) stand alone della potenza di circa 130 MW ubicato nel Comune di Loreo (RO) e delle relative opere connesse, tra cui l'ampliamento della esistente SE 380/132 kV denominata “Adria Sud”;
PRESO ATTO che i terreni interessati dall’intervento di installazione del campo agrivoltaico (impianto di produzione) sono identificati al Catasto del Comune di Adria:
- Sez. B Foglio 2, particelle 13, 14, 15, 18, Foglio 6 particelle 176, 178;
- Sez. C Foglio 8, particelle 7, 22, 24, 28, 62, 64;
- Sez. C Foglio 9, particelle 7, 8;
- Sez. C Foglio 10, particelle 13, 14, 15, 16, 41, 55, 58, 59, 60, 63, 69, 91;
PRESO ATTO che i terreni interessati dalle opere di connessione sono identificati al Catasto del Comune di Adria:
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- Sez. C Foglio 1, particelle 67, 26, 69, 70, 76, 77, 75, 74, 72, 71;
- Sez. C Foglio 2, particelle 32, 38, 52, 40, 5, 39, 52, 62, 48, 60, 41;
- Sez. C Foglio 3, particelle 212, 202, 205;
- Sez. C Foglio 4, particelle 51, 56, 105;
- Sez. C Foglio 5, particelle 143, 144, 142, 146, 140, 138, 133, 134, 137, 135, 12, 2, 11, 1;
- Sez. C Foglio 8, particelle 5, 16, 15, 63 del Comune di Adria;
- Sez. C Foglio 10, particelle 59, 13, 57;
- Sez. C Foglio 11, particelle 49, 2, 171, 183, 172, 178, 174, 177, 181, 188;
- Sez. C Foglio 12, particelle 179, 197, 194, 182, 185, 191, 188;
- Sez. A Foglio 32, particelle 13, 90, 84, 70, 28, 11, 105, 95, 48, 89, 107, 109, 110;
- Sez. A Foglio 49, particelle 50, 20, 49, 92, 93, 75, 74, 63, 64;
RILEVATO che le particelle Sez. C Foglio 8, particelle 5, 16, 15, 63 del Comune di Adria di iscritta ragione demaniale relative alle aree destinate alle opere di connessione, non indicate in fase di presentazione dell’istanza, ma comunque inserite nel Piano Particellare (“P_03 Piano particellare_R08” trasmesso con le integrazioni acquisite con prot. 398897 del 01/07/2026), non rientrando nei beni immobili privati soggetti a procedura di cui al DPR 327/2001 non afferiscono a procedura di competenza regionale e pertanto la parte di intervento localizzata su tali particelle è subordinata al preventivo rilascio di titolo concessorio dell'ente competente;
PRESO ATTO che l’area destinata all'impianto agrivoltaico compresa l’area destinata alla sottostazione 30/36 kV risulta nella disponibilità della Società PVEXO VELE S.r.l. per effetto di:
- Dichiarazione di nomina e ripetizione in forma di atto pubblico di preliminare di compravendita redatto dal Notaio Ernesto Moraro del Distretto Notarile di Venezia rep. N. 4843, raccolta N. 3681 per i seguenti terreni: Sezione Bottrighe, Foglio 2, P.lle 14 - Foglio 8, P.lle 7,22 - Foglio 10, P.lle 13, 14, 15, 16, 41, 55, 58, 59, 60, 63, 69;
- Dichiarazione di nomina e ripetizione in forma di atto pubblico di preliminare di compravendita redatto dal Notaio Ernesto Moraro del Distretto Notarile di Venezia rep. N. 4844, raccolta N. 3682 per i seguenti terreni: Sezione Bellombra, Foglio 2, P.lle 13, 15, 18 - Foglio 6, P.lle 176,178;
- Contratto preliminare di compravendita del 15/05/2024 redatto in forma privata e registrato in data 29/07/2024 presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2 – Aurelio al n. 002302 – serie 3X e in data 29/07/2024 al n. TJP24L001436000QH, per i seguenti terreni: Sez. C, Foglio 8, P.lle 24, 28, 62, 64, - Sez. C, Foglio 9, P.lle 7, 8;
VISTA la nota prot. reg. n. 488000 del 23/09/2024 con la quale l’U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni ha comunicato, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., l’avvio del procedimento, con contestuale sospensione dei termini del procedimento fino al ricevimento del provvedimento definitivo di Valutazione di Impatto Ambientale emesso dal M.A.S.E.;
VISTA la nota prot. ministeriale n. 123939 del 30/06/2025 con la quale il M.A.S.E. - Area Organizzativa Omogenea (AOO) ha comunicato che in data 05/04/2024 è stato emanato il Decreto di compatibilità ambientale n. 378 del 30/06/2025, relativo alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Statale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, per il progetto in oggetto concluso con giudizio positivo sulla compatibilità ambientale, corredato:
- del parere tecnico istruttorio positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, n. 676 del 17/04/2024;
- delle valutazioni del Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR di cui alla nota prot. n. MIC_SS-PNRR n.18810 del 30.06.2025;
VISTE le note registrate al prot. reg. nn. 389149, 389617, 389666, 389700, 389749, 389788, 389841, 389887, 389918, 389958, 390031, 390066, 390098, 390127, 390204 e 390250 del 08/08/2025, con le quali la Società proponente ha trasmesso integrazioni documentali finalizzate al riavvio del procedimento di Autorizzazione Unica;
DATO ATTO che, con nota prot. reg. n. 437712 del 09/09/2025, l’U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, oltre a richiedere alla Società proponente una serie di integrazioni documentali, ha rilevato la non coerenza della documentazione trasmessa con quella oggetto della VIA statale, evidenziando, in particolare, una modifica del tracciato dell’elettrodotto di connessione suscettibile di richiedere la verifica di cui all’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, ai fini della verifica della significatività della modifica sotto il profilo ambientale;
PRESO ATTO che con nota registrata al prot. reg. n. 9503 del 12/01/2026, la Società proponente ha presentato domanda di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 e 9-bis del D.lgs. 152/2006 alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. Valutazione d'Impatto Ambientale;
VISTA la nota registrata al prot. reg. n. 191645 del 27/03/2026 con la quale l’Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale della Regione del Veneto ha comunicato che “gli adeguamenti tecnici proposti non rientrano nel campo di applicazione relativo alle categorie di cui ai cc. 6 o 7 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e che la proposta progettuale non deve conseguentemente essere sottoposta a successive procedure di Valutazione Ambientale (Verifica di assoggettabilità a VIA o VIA)”;
VISTE le note registrate al prot. reg. nn. 206601, 206742, 206964, 206978, 206997, 207131, 207136, 207140, 207352, 207355 del 07/04/2026, con le quali la Società proponente ha trasmesso le integrazioni documentali richieste con la sopracitata nota prot. reg. n. 437712 del 09/09/2025;
VISTA la nota registrata al prot. reg. n. 265547 del 11/05/2026 con la quale l'U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni ha comunicato il riavvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii. e ha dato avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona;
PRESO ATTO che, per la realizzazione delle opere di connessione, la Società proponente ha dichiarato, all'atto dell'istanza, di volersi avvalere del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001 e che pertanto l'U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni ha altresì dato avvio al procedimento per l'apposizione del vincolo di esproprio/asservimento sui terreni che saranno interessati dalle opere di connessione per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica nazionale, ai sensi dell'art. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii, inviando ai soggetti interessati gli avvisi di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (note registrate al prot. reg. nn. 272141, 272154, 272182, 272285, 272294, 272298, 272420, 272423, 272435, 272462 del 14/05/2026 e n. 369579 del 23/06/2026);
VISTE le note prot. reg. n. 354189 del 17/06/2026, e n. 413427 del 10/07/2026, con le quali l’U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, a seguito delle note pervenute dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento ha richiesto alla Società PVEXO VELE S.r.l. di dare riscontro alle stesse e di integrare i documenti, sospendendo i termini del procedimento in oggetto, sino al ricevimento delle integrazioni, che sono state successivamente trasmesse da parte della Società PVEXO VELE S.r.l con note acquisite al protocollo regionale nn. 398897, 398898, 398905 del 01/07/2026, n. 406374 del 07/07/2026, e nn. 428145 e 428152 del 20/07/2026;
CONSIDERATO che, a seguito degli avvisi di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001, sono pervenute osservazioni e richieste di chiarimenti, alle quali la Società proponente ha fornito le proprie controdeduzioni con note prot. reg. nn. 458597, 459467, 459472 e 459476 del 07/08/2026 e n. 459490 del 08/08/2026, in riscontro alla richiesta della Direzione Energia, U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni con nota prot. reg. n. 456628 del 06/08/2026;
CONSIDERATO che, con riferimento alle osservazioni presentate, nell’ambito del procedimento espropriativo, dalla Ditta proprietaria del fondo catastalmente identificato alla Sezione C, Foglio 1, particelle 74 e 76, e alla Sezione C, Foglio 2, particelle 52, 60 e 62 del Comune di Adria, riguardanti un vincolo disposto con Decreto della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia - Tribunale di Venezia del 17/01/2018 sub RGNR 2305/15 di restituzione di cose sequestrate, la Direzione Energia ha ritenuto necessario procedere ad un approfondimento istruttorio, richiedendo, con nota prot. reg. n. 460850 del 10/08/2026 alla Procura della Repubblica, informazioni in merito l’effettiva sussistenza e consistenza del vincolo apposto sul fondo interessato e, in caso affermativo, se la realizzazione di un elettrodotto interrato sia compatibile, ed eventualmente con quale soluzione tecnologica, con tale vincolo;
CONSIDERATO che, nelle more dell’acquisizione dei relativi elementi informativi da parte della Procura della Repubblica, l’U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, con nota prot. reg. n. 354189 del 17/06/2026, ha comunicato alla Società proponente la sospensione del procedimento;
CONSIDERATO che con nota prot. reg. n. 500294 del 08/09/2026, la Società proponente ha prodotto il Decreto della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia - Tribunale di Venezia del 17/01/2018 sub RGNR 2305/15, ha ulteriormente controdedotto, sotto il profilo giuridico in merito alla sussistenza del vincolo, le argomentazioni formulate dalla Ditta proprietaria del fondo interessato, sostenendo l’intervenuta decadenza del vincolo disposto con Decreto del 17/01/2018, in ragione delle successive pronunce giudiziarie divenute definitive e allegate alla nota;
CONSIDERATO che con nota prot. reg. n. 505052 del 10/09/2026 l’U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, acquisita per il tramite della Società proponente copia del Decreto del 17/01/2018 sub RGNR 2305/15 succitato e valutata la natura ambientale della prescrizione sull’utilizzo del fondo in questione contenuta in detto decreto, ha riattivato i termini procedimentali, invitando gli enti/strutture preposti alla tutela ambientale (Comune di Adria, ARPAV e Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, U.O. Valutazione d'Impatto Ambientale) ad esprimersi anche in merito allo stato attuale del fondo suddetto e alla sua possibile utilizzazione come sede di elettrodotto interrato, evidenziando le eventuali prescrizioni da rispettare in fase realizzativa, contestualmente fissando alla data del 16/09/2026 il termine per l’espressione, da parte delle Autorità/strutture citate, delle proprie determinazioni.
CONSIDERATO quindi che la Direzione Energia è venuta in possesso del Decreto della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia - Tribunale di Venezia del 17/01/2018 sub RGNR 2305/15 e considerato che trattandosi di una prescrizione di carattere ambientale, la stessa ben poteva essere valutata dalle Autorità preposte alla tutela degli interessi di natura ambientale invitandole ad esprimersi sul se ed eventualmente sul come superare tale vincolo;
CONSIDERATO che in merito alle osservazioni di cui al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001:
- relativamente ai terreni catastalmente identificati alla Sezione C, Foglio 1, particelle 74 e 76, e alla Sezione C, Foglio 2, particelle 52, 60 e 62 del Comune di Adria, si sono espressi con specifico parere il Comune di Adria (nota prot. reg. n. 516489 del 17/09/2026) che non ha rilevato motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento e l’A.R.P.A.V. (nota prot. reg. n. 516482 del 17/09/2026) che, nel confermare le prescrizioni relative alla corretta gestione delle Terre e Rocce da Scavo, ha comunicato di non essere stata coinvolta in procedimenti di bonifica dell’area;
- in merito alle altre osservazioni di cui al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, relativamente agli altri fondi di proprietà privata non risultano pervenute ulteriori valutazioni da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento di A.U.;
CONSIDERATO altresì che, con riferimento alle osservazioni di cui al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001:
- relativamente al fondo identificato catastalmente alla Sezione C, Foglio 1, particelle 74 e 76, e alla Sezione C, Foglio 2, particelle 52, 60 e 62 del Comune di Adria, si richiamano le prescrizioni stabilite nel parere di Arpav, in merito alla corretta gestione delle Terre e Rocce da scavo:
- il materiale, da gestire in regime gestionale delle terre e rocce da scavo, è totalmente destinato al riutilizzo all’interno del sito di produzione ai sensi dell’art. 24 del DPR 120/2017 e pertanto non può essere destinato all’utilizzo esterno come sottoprodotto;
- i quantitativi eccedenti non riutilizzati devono essere gestiti come rifiuti, salvo l’attivazione della specifica procedura prevista dall’art. 9 del DPR 120/2017;
- il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo deve essere adeguato e attuato nel pieno rispetto della Condizione Ambientale n. 8 contenuta nel Parere n. 676 del 17 aprile 2025, recepito dal Decreto Ministeriale n. 378 del 30 giugno 2025;
- per le restanti Particelle interessate, le osservazioni pervenute risultano superate dalle controdeduzioni presentate dalla Società proponente;
RICHIAMATI i seguenti pareri e determinazioni resi da parte delle Amministrazioni e dei soggetti coinvolti nel procedimento, agli atti dell’Amministrazione:
- con nota prot. reg. n. 516489 del 17/09/2026 il Comune di Adria ha espresso i seguenti pareri:
- in merito al Permesso di costruire di cui al DPR 380/2001: parere favorevole con prescrizioni;
- in merito alla Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore ai sensi della Legge 447 del 1995 e Piano acustico Comunale: parere favorevole con prescrizioni;
- in merito all’Autorizzazione allo scavo per elettrodotto: parere favorevole con prescrizioni;
- in merito al Parere per la bonifica di siti eventualmente contaminati con particolare riferimento alla problematica del fondo catastalmente identificato alla Sezione C, Foglio 1, particelle 74 e 76, e alla Sezione C, Foglio 2, particelle 52, 60 e 62 del Comune di Adria: il Comune ha dichiarato che “l’Ente comunale non è a conoscenza di vincoli ambientali imposti in via extraprocessuale dalle competenti autorità amministrative, né risultano gravami o obblighi di bonifica dei siti in questione disposti da autorità giudiziarie o amministrative. Pertanto, si ritiene percorribile l'utilizzo dell'area di proprietà della ditta Gagliardo Paola quale sede per la posa di un elettrodotto interrato”, richiamando l’eventualità di avvalersi della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), al fine di preservare l’integrità dei terreni in presenza di coltivazioni e prescrivendo il rigoroso rispetto di tutti gli obblighi e delle prescrizioni di cui al DPR 13 giugno 2017, n. 120 e ss.mm. e ii. (Allegato C1);
- con nota prot. reg. n. 278338 del 18/05/2026 la Provincia di Rovigo – Servizio Espropri - Elettrodotti - Transiti Eccezionali ha indicato di ritenere che la documentazione relativa alle opere di connessione sia esaustiva e coerente con gli accordi intercorsi con Terna e Tonello Energie (capofila delle differenti Società proponenti gli interventi di realizzazione degli elettrodotti afferenti alla Stazione Terna Adria Sud) e ha comunicato nulla osta alla realizzazione dell’elettrodotto previsto con prescrizione (Allegato C2);
- con nota prot. SABAP-VR n. 19622 del 17/06/2026, acquisita al prot. reg. n. 417173 del 14/07/2026 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, per la tutela paesaggistica, ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto, con prescrizioni. Per quanto riguarda la tutela archeologica, l’intervento deve essere sottoposto alla seconda fase della procedura di cui al D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 7 e ss., vale a dire all’esecuzione di indagini archeologiche preventive alla realizzazione delle opere previste, previa stesura del relativo progetto di dettaglio, che deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 16 dell’All. II.18 allo stesso D. Lgs. 36/2023 (Allegato C3);
- con nota prot. MIC_SS-PNRR n. 14780-P del 10/07/2026, acquisita al prot. reg. n. 417173 del 14/07/2026 la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha espresso parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione delle opere a condizione che vengano osservate tutte le prescrizioni della nota prot. SABAP-VR n. 19622 del 17/06/2026. Per quanto attiene alla verifica preventiva dell’interesse archeologico ha prescritto la sottoposizione dell’intervento alla seconda fase della procedura di cui al D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 4 e 6 e ss., con ulteriori prescrizioni (Allegato C4);
- con nota prot. reg. n. 401246 del 02/07/2026 il Comando forze operative nord –Vice Comandante per le infrastrutture – Demanio e servitù militari ha comunicato che per quanto attiene agli interessi del ramo Esercito della Difesa (r.D.E.), nulla contro alla realizzazione dell’opera (Allegato C5);
- con nota prot. U.0006962 del 12/05/2026 acquisita al prot. reg. n. 271523 del 14/05/2026 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo ha evidenziato che, per l’avvio del procedimento di prevenzione incendi, è necessario acquisire la richiesta di Valutazione del Progetto ai sensi del citato DPR 151/2011, art. 3 (modello PIN 1-2023), corredata dalla documentazione prevista ai sensi del D.M.7/8/2012 ovvero istanza di nulla osta di fattibilità ai sensi dell’art. 7 di cui al DM 07-08-2012 (PIN 5-2023 Richiesta N.O.F.). Con nota prot. U.0007377 del 20/05/2026 acquisita al prot. reg. n. 286417 del 22/05/2026 il Comando Provinciale dei VV.F. di Rovigo ha richiesto, tra l’altro, che venga prodotta, a mezzo SUAP e/o attraverso la Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, il MOD. PIN 5 – 2023 RICHIESTA NOF, aggiornato rispetto al precedente modello PIN 5 – 2018 RICHIESTA NOF già presentato dal proponente. Con nota prot. U.0013473 del 15/09/2026, acquisita al prot. reg. n. 514255 del 16/09/2026 il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco Uff. Prevenzione incendi di Rovigo ha trasmesso parere al nulla osta di fattibilità ai fini antincendio ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 01.08.2011 n° 151 con prescrizioni (Allegato C6);
- con nota prot. reg. n. 516482 del 17/09/2026, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione dell’Ambiente del Veneto, facendo seguito alla nota acquisita al prot. 392475 del 29/06/2026, ha trasmesso i seguenti pareri conclusivi:
- U.O. Agenti Fisici Attività Specialistica 2 dell’Agenzia, per quanto concerne l’inquinamento luminoso (26LUM319), rileva la conformità del progetto alla Legge Regionale n. 17/09 e alle Linee Guida ARPAV;
- U.O. Agenti Fisici Attività Specialistica 1 dell’Agenzia, nel merito degli impatti elettromagnetici (26ELF043), esprime parere favorevole con la prescrizione che per la sottostazione 30/36 kV, a lavori in corso e a fine lavori, si verifichi l’idoneità della stessa alla Legge 36/2001 e al DPCM 08/07/2003;
Per quanto riguarda la gestione delle Terre e Rocce da Scavo, ribadisce le valutazioni già espresse con nota prot. n. 54036 del 23/06/26, acquisita al prot. n. 372052 del 24/06/2026: si ritiene necessario chiarire in modo univoco il regime gestionale delle terre e rocce da scavo, eliminando i riferimenti alla qualifica di sottoprodotto poiché il materiale è totalmente destinato al riutilizzo all’interno del sito di produzione ai sensi dell’art. 24 del DPR 120/2017. I quantitativi eccedenti non riutilizzati dovranno essere gestiti come rifiuti, salvo l’attivazione della specifica procedura prevista dall’art. 9 del medesimo decreto. Pertanto, allo stato attuale, non risulta possibile considerare tali materiali destinati all’utilizzo esterno come sottoprodotti. Il Piano dovrà essere adeguato e attuato nel pieno rispetto della Condizione Ambientale n. 8 contenuta nel Parere n. 676 del 17 aprile 2025, recepito dal Decreto Ministeriale n. 378 del 30 giugno 2025.
Da ultimo, con riguardo alla richiesta di “Parere per la bonifica di siti eventualmente contaminati con particolare riferimento alla problematica del fondo di proprietà della sig.ra Gagliardo Paola”, comunica che l’Agenzia non è stata coinvolta in procedimenti di bonifica nell’area di interesse. (Allegato C7);
- con nota prot. reg. n. 441860 del 29/07/2026 l’Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio ha trasmesso il Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di proprio interesse all’esecuzione dell’intervento con prescrizioni (Allegato C8);
- con nota prot. reg. n. 286228 del 22/05/2026, ANAS S.p.A. ha comunicato di non avere competenza in merito all’intervento proposto, in quanto lo stesso non ricade all’interno della viabilità o delle particelle catastali in gestione ad Anas (Allegato C9);
- con nota prot. reg. n. 371173 del 24/06/2026, Veneto Strade S.p.A. ha espresso parere favorevole con prescrizioni (Allegato C10);
- con nota prot. reg. n. 393267 del 29/06/2026 Terna S.p.A. ha confermato di aver emesso il parere di rispondenza delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete (Benestare). Con nota prot. reg. n. 515374 del 16/09/2026, Terna S.p.A ha segnalato la presenza di propri elettrodotti aerei in ingresso alla Stazione Elettrica di Adria, punto di consegna della produzione FV (Allegato C11);
- con nota prot. reg. n. 320827 del 10/06/2026, AP Reti Gas S.p.A. ha comunicato che nell’area interessata dai lavori non sono presenti condotte ed impianti gas di loro gestione (Allegato C12);
- con nota prot. reg. n. 286291 del 22/05/2026, SNAM Rete Gas S.p.A. ha richiesto integrazioni alla documentazione tecnica e formulato prescrizioni volte a garantire il regolare esercizio del metanodotto di loro competenza. Con nota prot. reg. n. 519428 del 18/09/2026, SNAM Rete Gas S.p.A. ha espresso parere favorevole con prescrizioni (Allegato C13);
- con nota prot. reg. n. 314772 del 09/06/2026, RFI S.p.A. ha espresso parere di non competenza invitando a trasmettere la documentazione alla Società Adriatica S.p.A. (Allegato C14);
- con nota prot. reg. n. 393253 del 29/06/2026, la Soc. Adriatica S.p.A. ha comunicato il nulla osta alla realizzazione dell’intervento previa autorizzazione al Consorzio fra Enti Locali per la Realizzazione dell'Area Industriale Attrezzata del Basso Polesine, in qualità di proprietario del raccordo ferroviario (Allegato C15);
- con nota prot. reg. n. 424069 del 17/07/2026 il liquidatore del Consorzio A.I.A. dott. Filippo Carlin ha espresso il nulla osta all’attraversamento del ramo ferroviario, in ragione del fatto che lo stesso risulta tutt’oggi dismesso (Allegato C16);
- con nota prot. reg. n. 440298 del 28/07/2026 l’Agenzia delle Dogane di Rovigo ha prescritto adempimenti tecnici inerenti all’installazione e denuncia dei misuratori fiscali in conformità alla normativa metrologica-fiscale vigente e volti a garantire l’accertamento dei quantitativi di energia elettrica (Allegato C17);
- con nota prot. reg. n. 417138 del 14/07/2026 la Società Acque Venete S.p.A. ha espresso parere favorevole all’esecuzione dell’opera con prescrizioni (Allegato C18);
- con nota prot. reg. n. 521229 del 21/09/2026, il Consorzio di Bonifica Adige Po ha espresso parere favorevole con prescrizioni (Allegato C19);
- con nota prot. reg. n. 509865 del 14/09/2026 la Direzione Pianificazione Territoriale ha trasmesso il proprio contributo istruttorio di competenza con particolare riferimento agli aspetti urbanistici comunali e paesaggistici (Allegato C20);
- con nota prot. reg. n. 511686 del 15/09/2026 la Direzione sviluppo rurale e agroambiente ha trasmesso il proprio contributo istruttorio di competenza con la seguente prescrizione: “Entro 180 giorni dal provvedimento di autorizzazione il proponente, sentiti i competenti Uffici Regionali ella Sede territoriale di Rovigo dell’Unità Organizzativa Pianificazione e gestione risorse ittiche e fondi UE, dovrà sottoscrivere con l’Ambito Territoriale di Caccia competente, uno specifico protocollo d’Intesa al fine di garantire le attività di gestione della fauna selvatica e le eventuali attività di controllo delle specie invasive all’interno dell’impianto” (Allegato C21);
- con nota prot. reg. n. 293190 del 27/05/2026 la Direzione Difesa del suolo e della costa, SOS lavori e servizi tecnici ha trasmesso il proprio contributo istruttorio di competenza non rilevando motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento per le aree di sua competenza (Allegato C22);
- con nota prot. reg. n. 292701 del 26/05/2026 la Direzione Uffici Territoriali per Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Rovigo ha richiesto integrazioni progettuali con prescrizioni sia in fase esecutiva che alla conclusione dei lavori. Con nota prot. reg. n. 513734 del 15/09/2026 la Direzione Uffici Territoriali per Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Rovigo ha comunicato che il rilascio del parere idraulico è subordinato all’acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. (CTRD), la cui adunanza è prevista per venerdì 18/09/2026, a seguito del quale provvederà a trasmettere tempestivamente la determinazione di competenza. Con nota prot. reg. n. 520553 del 18/09/2026 la Direzione Uffici Territoriali per Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Rovigo ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Con nota prot. reg. n. 522909 del 21/09/2026 la Direzione Uffici Territoriali per Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Rovigo ha rettificato il precedente parere idraulico espresso con nota prot. reg. n. 520553 del 18/09/2026 e nello specifico ha confermato il parere favorevole modificando e integrando le prescrizioni tecniche (Allegato C23);
- con nota prot. reg. n. 277781 del 18/05/2026 la Direzione Enti Locali, polizia locale e procedimenti elettorali ha comunicato la non competenza specifica nell’ambito del progetto (Allegato C24);
- con nota prot. reg. n. 293254 del 27/05/2026 la Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico venatoria ha comunicato la non competenza specifica nell’ambito del progetto (Allegato C25);
- con nota prot. reg. n. 300680 del 01/06/2026 la Direzione Demanio e Gestione del Patrimonio ha comunicato la non competenza specifica nell’ambito del progetto (Allegato C26);
- con nota prot. reg. n. 270674 del 13/05/2026 la Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia, nella fase di richiesta integrazioni, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio di competenza rispetto all’adeguamento al prezzario regionale vigente (2025) ed all’analisi dei prezzi presentate (Allegato C27);
PRESO ATTO che nella citata seduta del 21/09/2026, la Conferenza di servizi, indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona, finalizzata al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica per il progetto proposto da PVEXO VELE S.r.l, dopo aver constatato:
- l'unanimità dei pareri favorevoli espressi a seguito dell’indizione della Conferenza di Servizi asincrona e pervenuti all’Amministrazione regionale;
- che non sono pervenuti atti di dissenso e che non risultano elementi ostativi alla realizzazione del progetto proposto da PVEXO VELE S.r.l.;
- che per le Amministrazioni che non hanno espresso motivato dissenso il parere è da intendersi favorevole ai sensi del comma 7, art. 14-ter della L. 241/1990;
- che è stato acquisito Decreto di compatibilità ambientale n. 378 del 30/06/2025, relativo alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, per il progetto in oggetto denominato "Gagliardo";
- che con nota dell’U.O. Valutazione Impatto Ambientale, prot. n. 191645 del 27/03/2026 è stato comunicato il non assoggettamento a V.I.A. rispetto agli adeguamenti tecnici al tracciato dell’elettrodotto di connessione;
- che ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del D. Lgs. n. 42/2004 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (prot. n. 0019622-P del 17/06/2026 ed acquisito al prot. reg. n. 417173 del 14/07/2026) sulla base del quale il Comune di Adria (RO) non ha evidenziato rilievi;
- il superamento dei rilievi esposti con le osservazioni pervenute nell’ambito della procedura di cui all’art. 16 del DPR 327/01;
- le prescrizioni definite in sede di Conferenza di servizi relativamente al fondo identificato catastalmente alla Sezione C, Foglio 1, particelle 74 e 76, e alla Sezione C, Foglio 2, particelle 52, 60 e 62 del Comune di Adria;
ha espresso ad unanimità parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Unica, comprensivo anche di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui beni immobili interessati dal collegamento alla rete di connessione in conformità al D.P.R. 327/01, nel rispetto delle prescrizioni formulate dai partecipanti o comunque contenute nei pareri scritti;
VISTO il Verbale in data 21/09/2026 dei lavori della Conferenza di servizi agli atti della Direzione Energia - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni e trasmesso agli interessati con nota del Direttore della Direzione Energia protocollo n. 523158 del 21/09/2026;
PRESO ATTO che gli uffici della Direzione Energia hanno acquisito a seguito della formalizzazione del verbale di conclusione della CdS il parere del Genio Civile di Rovigo (rif. prot. reg. 522909 del 21/09/2026) che rettifica quello precedentemente reso con nota prot. reg. n. 520553 del 18/09/2026 e che, nello specifico conferma il parere favorevole modificando e integrando alcune prescrizioni tecniche;
PRESO ATTO che la Direzione Energia - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni ha provveduto in data 09/09/2026 ad effettuare, ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, tramite la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia del Ministero dell’Interno (BDNA), la richiesta ai fini della verifica di cui all’art. 87, comma 1, del citato decreto legislativo, protocollo n. PR_MIUTG_Ingresso _0364822_20260909;
PRESO ATTO che è stata nel frattempo acquisita l'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo decreto, con nota prot. reg. n. 428145 del 20/07/2026;
DATO ATTO conseguentemente che il presente provvedimento viene adottato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 67, c. 2, D.lgs. 159/2011, in caso di esito positivo delle verifiche in corso e conseguente rilascio del provvedimento antimafia interdittivo presso la BDNA;
CONSIDERATO che l'importo della fidejussione, da presentare prima dell’inizio dei lavori, risulta pari ad euro 6.462.353,11 € IVA inclusa (seimilioniquattrocentosessantaduemilatrecentocinquantatré/11), così come indicato nel computo metrico estimativo e nel quadro economico delle opere di dismissione (elaborati “P_16 Relazione dismissione e ripristino R06” P_18 Computo Metrico Estimativo_R05_PREZZIARIO 2025” e “P_20 QuadroEconomico_R06_PREZZIARIO 2025”) registrati con prot. reg. 207136 del 07/04/2026 e n. 398897 del 01/07/2026;
DATO ATTO che si è conclusa favorevolmente l’istruttoria tecnico - amministrativa del procedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii;
VISTI gli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
VISTO l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 che prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dei medesimi siano soggetti ad un procedimento unico di autorizzazione, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la disposizione citata, abrogata in seguito all’entrata in vigore del recente D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 in materia di disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, risulta tuttavia applicabile ratione temporis al procedimento in oggetto;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
VISTE le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;
VISTA la Legge Regionale 19 luglio 2022, n. 17 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”;
.
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 20 novembre 2025 recante “Prime disposizioni operative di adeguamento ai principi del D.Lgs. n. 190/2024 relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone” con particolare riguardo all’Allegato B "Disciplina delle garanzie inerenti gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone" e all'Allegato B1 "schema di contratto di garanzia inerente gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone";
VISTO il Decreto n. 2 del 22 luglio 2026 con il quale il Direttore dell’Area Politiche Economiche Capitale Umano, Programmazione Comunitaria, Cultura e Turismo conferisce la delega all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024 e tutti gli altri provvedimenti autorizzatori e concessori, incluso l’atto di indizione della relativa conferenza dei servizi, nonché a presiedere la stessa, per la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti alle materie di competenza della Direzione Energia, nonché dell’eventuale loro diniego, al Direttore della Direzione Energia, dott.ssa Rita Steffanutto;
decreta
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata asincrona, che si è conclusa in data 21/09/2026;
- di prendere atto del Decreto di compatibilità ambientale n. 378 del 30/06/2025, relativo alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, Allegato B1 al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale;
- di prendere altresì atto dell’esito di non assoggettamento a V.I.A. rispetto alla Procedura di valutazione preliminare, ai sensi dell’art.6, c. 9 e 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006, per adeguamenti tecnici al tracciato dell’elettrodotto di connessione (nota prot. reg. n. 191645 del 27/03/2026 dell’U.O. Valutazione Impatto Ambientale), Allegato B2 al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale;
- di adottare conseguentemente la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/90, e di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla società “PVEXO VELE S.r.l.” autorizzando:
- la società PVEXO VELE S.r.l. (C.F. e P.IVA 17149531000) con sede legale in via Ostiense, 131L, 00154 Roma, alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto agrivoltaico della potenza nominale in DC di 90,806 MWp, integrato con sistema di accumulo della potenza nominale di 17,5MW/70MWh denominato "Gagliardo" sito nel Comune di Adria (RO) e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), codice pratica Terna 202305822, ricadenti nel Comune di Adria (RO) per una potenza pari a 98,5 MW in immissione e 17,5 MW in prelievo;
in conformità agli elaborati di progetto come riportati su supporto digitale in Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, i cui contenuti sono indicati nell’elenco di cui all’Allegato A1 e secondo le prescrizioni di cui all’Allegato C “Prescrizioni”, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché subordinatamente all’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e distribuzione della stessa, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- di prendere atto che relativamente alle opere di connessione (codice pratica Terna 202305822):
- il progetto risulta benestariato da parte del gestore di rete Terna S.p.A. sia per la parte di utenza relativa alla sottostazione 36KV/30KV e alla linea di collegamento a 36 KV, che per la parte di rete relativa all’ampliamento della stazione elettrica “Adria Sud”;
- l’ampliamento della stazione elettrica “Adria Sud” risulta già autorizzato con Decreto MASE n. 48 dell'11/03/2026 nell’ambito dell'autorizzazione in favore della Società EG Orchidea S.r.l., ai sensi della legge 55/2002 per un impianto di accumulo elettrochimico dell’energia elettrica (BESS) stand alone della potenza di circa 130 MW ubicato nel Comune di Loreo (RO) e delle relative opere connesse, tra cui l'ampliamento della esistente SE 380/132 kV denominata “Adria Sud”;
- di dare atto che la presente Autorizzazione Unica comprende l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e di apporre sui beni immobili interessati dal collegamento alla rete di trasmissione, in conformità al D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato alla servitù di elettrodotto, richiamando la competenza, ai sensi dell’art. 52-sexies del D.P.R. 327/2001, della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 e dell’art. 70 della Legge Regionale 7 novembre 2003, n.27, del Comune di Adria (RO), a procedere all’asservimento espropriativo sui beni immobili interessati dal collegamento alla rete di trasmissione ed indicati nel piano particellare di esproprio;
- di stabilire che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato C “Prescrizioni” la Direzione Energia, procederà, secondo la gravità dell'infrazione:
- alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;
- di stabilire, altresì, che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Unica:
- saranno applicate, da parte del Comune territorialmente competente, le sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. 190/2024;
- restano ferme le competenze degli Enti e delle Amministrazioni interessati in ordine all’accertamento delle violazioni e all’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalle disposizioni normative che, a diverso titolo, disciplinano i titoli abilitativi confluiti nell’Autorizzazione Unica regionale;
- di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, a ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati in Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della L. n. 241/1990, tenuto conto altresì degli effetti previsti dall'art. 14-ter, comma 7, della medesima legge;
- di determinare in euro 6.462.353,11 IVA inclusa (seimilioniquattrocentosessantaduemila-trecentocinquantatré/11), l’ammontare della fidejussione da presentare prima dell’inizio dei lavori, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali, necessario per la demolizione delle opere di progetto, nonché per il ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia e dalle opere di utenza per la connessione, ai sensi dell'Allegato B della D.G.R. 1473/2025;
- di prendere atto che non è previsto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi limitatamente alle opere e infrastrutture elettriche inserite nelle opere di rete per la connessione RTN;
- di precisare che eventuali modifiche al progetto successivamente alla presente Autorizzazione Unica dovranno essere preventivamente sottoposte alla verifica del regime autorizzatorio applicabile ai sensi del D.Lgs. n. 190/2024 e, ove previsto dalla normativa vigente, alla relativa procedura di valutazione ambientale, non potendo essere attuate in difformità dal progetto autorizzato;
- di approvare le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui all’Allegato C parte integrante del presente decreto comprensivo delle prescrizioni dettagliate nei pareri, concessioni e convenzioni di cui agli Allegati B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26 e C27;
- di stabilire, ai sensi dell’art. 9, comma 11, del D.Lgs. 190/2024, che il presente provvedimento autorizzatorio unico ha efficacia temporale pari a sei anni dalla data di pubblicazione dello stesso nel BURV, per la realizzazione delle opere di cui al progetto approvato e per la definizione delle procedure espropriative e una validità di 30 anni per l’esercizio dell’impianto e delle opere di utenza per la connessione, in conformità alla prevista vita utile dell’impianto indicata dalla società PVEXO VELE S.r.l., decorrenti dalla data di fine lavori, fatto salvo il mantenimento della disponibilità delle aree interessate;
- di comunicare alla società PVEXO VELE S.r.l., al Comune di Adria (RO), nonché agli altri soggetti interessati, l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione;
- di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, a condizione risolutiva, per cui l'autorizzazione oggetto del presente atto verrà ritirata, ai sensi dell'art. 67, c. 2, D.lgs. 159/2011, in caso di esito positivo delle verifiche antimafia;
- di provvedere ai successivi adempimenti inerenti e conseguenti al medesimo provvedimento per quanto di propria competenza;
- di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l’Allegato A, consultabile su supporto digitale presso la Direzione Energia.
Rita Steffanutto
Allegato A (omissis)
(seguono allegati)
Allegato_A1_DDR_15.pdfAllegato_B1_DDR_15.pdfAllegato_B2_DDR_15.pdfAllegato_C0_DDR_15.pdfAllegato_C1_DDR_15.pdfAllegato_C2_DDR_15.pdfAllegato_C3_DDR_15.pdfAllegato_C4_DDR_15.pdfAllegato_C5_DDR_15.pdfAllegato_C6_DDR_15.pdfAllegato_C7_DDR_15.pdfAllegato_C8_DDR_15.pdfAllegato_C9_DDR_15.pdfAllegato_C10_DDR_15.pdfAllegato_C11_DDR_15.pdfAllegato_C12_DDR_15.pdfAllegato_C13_DDR_15.pdfAllegato_C14_DDR_15.pdfAllegato_C15_DDR_15.pdfAllegato_C16_DDR_15.pdfAllegato_C17_DDR_15.pdfAllegato_C18_DDR_15.pdfAllegato_C19_DDR_15.pdfAllegato_C20_DDR_15.pdfAllegato_C21_DDR_15.pdfAllegato_C22_DDR_15.pdfAllegato_C23_DDR_15.pdfAllegato_C24_DDR_15.pdfAllegato_C25_DDR_15.pdfAllegato_C26_DDR_15.pdfAllegato_C27_DDR_15.pdf