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Bur n. 123 del 15 settembre 2026


Materia: Programmi e progetti (europei, nazionali e regionali)

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AUTORITA' DI GESTIONE FSE n. 35 del 03 novembre 2023

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. Programma Regionale Veneto FSE+ 2021-2027, paragrafo 2.2.1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1010 del 16 agosto 2022, "Priorità Assistenza tecnica a norama dell'articolo 36, paragrafo 4 del CPR 5, Assistenza tecnica". Affidamento all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro dell'attività di Assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi a valere sul programma Regionale Veneto FSE+ 2021-2027. Approvazione dello schema di contratto per l'affidamento del servizio. Impegno di spesa e correlato accertamentoo dell'entrata. CUP H79B23000210009 Cod SIU 10678544.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede all’affidamento all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro, secondo la procedura in house providing, dell'attività di Assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Regionale Veneto FSE+, per il ciclo di programmazione 2021-2027, all’approvazione dello schema di contratto per l’affidamento del servizio, nonché all’impegno della relativa spesa per le annualità 2023-2026, unitamente al correlato accertamento dell’entrata.

Il Direttore

PREMESSO che il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea, in data 30 giugno 2021, hanno adottato il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;


PRESO ATTO che, ai sensi dell’art 72 del sopra citato Regolamento, la primaria responsabilità della gestione del programma, allo scopo di conseguire gli obiettivi del medesimo, è posta in capo all’Autorità di Gestione e che questa funzione è di competenza della struttura Direzione Autorità di Gestione FSE, costituita per effetto delle deliberazioni della Giunta regionale n. 571 del 4 maggio 2021, n. 715 dell’8 giugno 2021 e n. 824 del 22 giugno 2021, nella persona del suo Direttore nominato con DGR n. 1204 del 31 agosto 2021;


CONSIDERATO che il Reg. (UE) n. 2021/1060 nell’ambito del Titolo III (Programmazione), ha dedicato: il Capo I alle “Disposizioni generali sui fondi” ed in particolare l’art. 22 al “Contenuto dei programmi” e, specificamente, al paragrafo 3, lettera e), all’Assistenza tecnica attuata a norma dell’articolo 36, paragrafo 4; e il Capo II alle disposizioni relative all’attività di Assistenza tecnica ed in particolare, con l’art. 36, alle attività di Assistenza tecnica degli Stati membri;


PREMESSO che, con Decisione di esecuzione C(2022)5655 del 1° agosto 2022 la Commissione europea ha adottato il Programma Regionale Veneto FSE+, per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Veneto in Italia CCI 2021IT05SFPR018, per il ciclo di programmazione 2021-2027;


PRESO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1010 del 16 agosto 2022 ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2022)5655, della Commissione europea che approva il programma "PR Veneto FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo Plus;


CONSIDERATO che il paragrafo 2.2 dell’allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 16 agosto 2022, è dedicato alla “Priorità Assistenza tecnica” ed in particolare il paragrafo 2.2.1. disciplina la “Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 del CPR 5, Assistenza tecnica” in riferimento all’art. 22 (Contenuto dei programmi), paragrafo 3, lettera e) sopra richiamato;


PRESO ATTO che con la richiamata deliberazione n. 1010 del 16 agosto 2022, la Giunta regionale del Veneto ha recepito, tra l’altro i contenuti della Priorità “Assistenza tecnica” e delle azioni in essa previste, di cui la prima è diretta “… all’acquisizione di servizi di assistenza tecnica che garantiscano un supporto specialistico agli uffici dell’Amministrazione per attuare le differenti funzioni ad essa affidate dalle norme europee nelle attività di preparazione, sorveglianza, monitoraggio e gestione del PR, anche mediante affidamento in house providing a società e enti strumentali (quali ad esempio Veneto Lavoro, ecc.) e altre pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è di elevare l’expertise del personale dedicato attraverso il supporto e il costante confronto con figure di elevata professionalità determinando un rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture, anche mediante una puntuale attività di benchmarking con le diverse realtà nazionali e europee”;


CONSIDERATO che il c.d. "in house providing", usato per la prima volta in sede comunitaria nel Libro Bianco sugli appalti del 1998, fa riferimento all'ipotesi in cui il committente pubblico, al fine di approvvigionarsi di beni o servizi, si avvale di un organismo che, seppure formalmente terzo rispetto all'amministrazione, in presenza di determinate condizioni ne viene sostanzialmente considerato come facente parte. Viene, pertanto, a determinarsi un fenomeno di autoproduzione di beni e/o servizi da parte della stessa Pubblica Amministrazione;


TENUTO CONTO che l’art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” introduce il nuovo principio di auto-organizzazione amministrativa, disponendo al comma 2, in relazione al tema specifico del in house providing, che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;


PRESO ATTO che, già nell'ambito della programmazione del POR FSE 2007-2013 e del POR 2014-2020, l'Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro è stato individuato quale soggetto rientrante nella categoria dei soggetti interamente pubblici aventi il carattere di struttura "in house", al quale sono state affidate alcune attività di assistenza tecnica e di supporto alla gestione del citato Programma Operativo (DGR n. 687 del 18 marzo 2008, DGR n. 1964 del 28 ottobre 2013, DGR n. 1147 del 1° settembre 2015, DGR n. 1592 del 30 ottobre 2018 e DGR n. 515 del 3 maggio 2022);


CONSIDERATO che Veneto Lavoro, infatti, è un ente strumentale regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con Legge Regionale 16 dicembre 1998, n. 31, che svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 13 della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3. Si tratta di competenze molto vaste, che abbracciano sia le funzioni di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, sia quelle di natura tecnico-organizzativa, sia quelle di natura più strettamente gestionale in materia di servizi e di politiche attive del lavoro e di mercato del lavoro, nonché quelle attività che, di volta in volta, sono affidate dalla Giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 13;


PRESO ATTO che la normativa di riferimento (leggi regionali n. 31 del 1998 e 3 del 2009) sottopone Veneto Lavoro ad un controllo da parte della Regione assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo). Infatti, ai sensi della normativa citata: il Direttore (che ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale) è nominato dalla Giunta regionale - art. 15; il Collegio dei Revisori (costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, che esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed esprime parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal direttore) è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta - art 16; la stessa Giunta regionale esercita il controllo, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e successive modifiche ed integrazioni, sui principali atti (bilancio di previsione, programma annuale di attività, rendiconto generale annuale) - art. 17. Ad ulteriore conferma della qualifica di Veneto Lavoro quale soggetto in house è altresì da ricordare che, in seguito all'entrata in vigore della legge regionale 3 del 2009, l'attività dell'Ente è rivolta esclusivamente a favore della Regione del Veneto, non essendogli più consentito l'erogazione di servizi a soggetti terzi a titolo oneroso (come permettevano, invece, gli articoli 9 e 15 della legge regionale n. 31 del 1998, abrogati dalla successiva legge regionale n. 3 del 2009);


TENUTO CONTO del fatto che le attività che Veneto Lavoro dovrà garantire sono esposte dettagliatamente nel Programma Regionale Veneto FSE+ 2021-2027, paragrafo 2.2 dell’allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 16 agosto 2022, è dedicato alla “Priorità Assistenza tecnica” ed in particolare il paragrafo 2.2.1. disciplina la “Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 del CPR 5, Assistenza tecnica”, comprendendo a titolo esemplificativo: la definizione dei documenti e atti programmatori; l’implementazione di azioni di comunicazione e informazione; il supporto al monitoraggio quali-quantitativo del PR anche con riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa europea e nazionale; il rafforzamento della capacità amministrativa connessa all’attuazione delle politiche finanziate; la definizione e la gestione del processo di spesa; l’organizzazione dei Comitati di Sorveglianza e l’assistenza finalizzata ad assicurarne il funzionamento; il supporto ai tavoli di raccordo e confronto tra le Autorità designate nel PR Veneto FSE+; l’assistenza alla transizione tra la chiusura della programmazione 2014-2020 e l’avvio della 2021-2027;


DATO ATTO che le suddette attività verranno disciplinate come da schema di contratto che con il presente atto si approva sub Allegato A, che avrà valenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026;


DATO ATTO inoltre, che le attività di supporto alla gestione del PR Veneto FSE+ 2021-2027 che sono da considerare necessarie e che vengono descritte con maggior dettaglio nel "Piano di lavoro" di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) sono le seguenti:


Area di intervento n. 1 – Programmazione, gestione, valutazione e monitoraggio (comprese attività di supporto)


Esperti nell’area programmazione, gestione, valutazione e monitoraggio

  1. supporto alla definizione dei documenti programmatori e atti correlati;
  2. supporto all’applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale nelle materie concernenti le Programmazioni 2021-2027;
  3. gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi, audit, valutazione e controllo delle attività ammesse al finanziamento;
  4. gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi e controllo nella fase attuativa dei progetti;
  5. utilizzo di metodologie e strumenti tecnici operativi e di monitoraggio, soprattutto di carattere informativo in relazione alla gestione della programmazione;
  6.  supporto alla gestione dei processi di comunicazione;
  7. implementazione della programmazione 2021-2027 a livello tecnico e gestionale.


Esperti in campo delle politiche formative e del lavoro, nonché delle politiche di sostegno alla persona; esperti nell’accreditamento delle strutture di formazione/orientamento e nei sistemi di qualità.

  1. supporto alla definizione dei documenti programmatori e atti correlati;
  2. supporto all’applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale nelle materie concernenti le Programmazioni 2021-2027;
  3. gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi, audit, valutazione e controllo delle attività ammesse al finanziamento;
  4. gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi e controllo nella fase attuativa dei progetti;
  5. utilizzo di metodologie e strumenti tecnici operativi e di monitoraggio, soprattutto di carattere informativo in relazione alla gestione della programmazione;
  6. implementazione della programmazione 2021-2027 a livello tecnico e gestionale.


Area di intervento n. 2 - Rendicontazione, controlli e pagamenti dei Programmi Comunitari

  1. supporto alla definizione e alla gestione del processo di spesa e di rendicontazione della Programmazione FSE comunitaria nazionale e regionale 2021-2027;
  2. verifica delle irregolarità;
  3. applicazione delle procedure di rendicontazione amministrativa e i relativi sistemi di controllo.


Area di intervento n. 3 – Programmazione informatica e gestione dei pacchetti applicativi

  1. assistenza allo sviluppo, integrazione, modifica ed ottimizzazione dei sistemi informatici e dei software applicativi;
  2. supporto al soddisfacimento delle esigenze degli utilizzatori, nonché alla soluzione delle difficoltà in materia;
  3. sostegno alla raccolta e gestione dei dati e degli indicatori fisici, finanziari e procedurali, garantendo un adeguato supporto alla predisposizione dei documenti gestionali di certificazione delle operazioni.


CONSIDERATE le peculiarità delle azioni contemplate dal PR Veneto FSE+ 2021-2027, si ritiene di mantenere la possibilità di utilizzare le prestazioni anche di altre figure professionali contemplate nel “Regolamento per la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo”, approvato dall’Ente strumentale regionale Veneto Lavoro, rispetto a quelle sopra elencate;


CONSIDERATO che tali attività possono essere affidate all'Ente strumentale Veneto Lavoro in ragione della sua specializzazione ed esperienza in materia di assistenza tecnica sui temi del lavoro, della formazione, dei programmi comunitari, autorizzando lo stesso a dotarsi delle professionalità necessarie a garantire i servizi di assistenza tecnica, secondo quanto disposto nel Piano di lavoro sopra indicato, nel numero massimo di 42 professionalità, con qualifiche idonee e nelle forme contrattuali più opportune, computate in termini di Unità Lavorative per Anno (in riferimento al 100% delle giornate riferite ad un contratto full-time). Inoltre l'utilizzo delle procedure in house con Veneto Lavoro si rende nettamente preferibile ad una normale procedura di appalto sia in ragione della flessibilità operativa garantita dall'Ente, sia in ragione di criteri di snellimento procedurale, economicità del servizio (ridotto impatto dell'IVA e dei costi gestionali, razionalizzazione dei servizi, fruibilità degli stessi in tempo reale, trasparenza della spesa), nonché necessità ed urgenza degli interventi in funzione delle scadenze operative previste dalla normativa comunitaria. L'azione di Veneto Lavoro, infatti, si caratterizza per il costante e continuo supporto in itinere all'attuazione del PR Veneto FSE+ 2021-2027, garantendo pertanto una efficacia immediata rispetto a qualunque esigenza dovesse manifestarsi;


PRESO ATTO che, in relazione alla sussistenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per servizi analoghi a quelli oggetto del richiamato contratto tra la Regione del Veneto e l’Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro, si rileva che, allo stato attuale non risulta attiva, a livello nazionale, alcuna Convenzione/Contratto-quadro di Consip avente ad oggetto i servizi de quibus;


DATO ATTO che, al fine di consentire alla Regione del Veneto la verifica del mantenimento dei parametri di convenienza economica sopra richiamati (cd. benchmark), l’Ente Strumentale regionale Veneto Lavoro dovrà comunicare tempestivamente alla Regione medesima le variazioni tariffarie riferite ai costi per la gestione del rapporto contrattuale de quo che dovessero eventualmente intercorrere in costanza di esecuzione delle prestazioni pattuite;


CONSEGUENTEMENTE la Regione del Veneto si riserva la facoltà di risolvere il Contratto de quo, nel caso di sopravvenuta accertata carenza ovvero perdita dei requisiti di ente in house in capo all’Ente Strumentale Veneto Lavoro, inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, la Regione del Veneto si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’affidatario, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto Contratto, dovessero essere migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l’affidatario non dovesse acconsentire ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;


DATO ATTO che per l'attuazione delle citate attività è quantificabile una spesa complessiva di euro 10.800.000,00 (diecimilioniottocentomila/00), calcolata sulla base della pregressa esperienza, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, di cui euro 3.600.000,00 (tremilioniseicentomila/00) per ciascuno degli anni e che la spesa sopraindicata non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge regionale n. 1/2011;


PRECISATO che le obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento verranno a scadenza negli esercizi finanziari 2024, 2025, 2026 e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 56 del D. Lgs. n. 118/2011, saranno registrate nelle scritture contabili con imputazione agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;


DATO ATTO che la copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata dalla dotazione di cui al PR Veneto FSE+ 2021-2027, codice di programma CCI 2021IT05SFPR018, approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5655 del 01/08/2022, nell'ambito del CPR 5 - Assistenza Tecnica ed in particolare, per la quota comunitaria e statale, dai capitoli di entrata n. 100722 "Assegnazione comunitaria PR FSE PLUS 2021-2027 – parte corrente (Dec. UE 01/08/2022 n. 5655)" e n. 100723 "Assegnazione statale PR FSE PLUS 2021-2027 – parte corrente (Dec. UE 01/08/2022 n. 5655)";


DATO ATTO che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui art. 56, all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c), si prevede che le obbligazioni di spesa, di natura corrente, per un importo massimo di complessivi Euro 10.800.000,00 (diecimilioniottocentomila/00), siano assunte, a cura del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE, nei seguenti termini massimi, con imputazione all'esercizio in cui se ne prevede la scadenza in funzione delle modalità di pagamento previste nel contratto, sui capitoli 104641 “Programmazione PR-FSE PLUS 2021-2027 - Priorità 5 - Assistenza Tecnica - Autorità di Gestione FSE - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi  (DEC. UE 01/08/2022, n. 5655), 104642 “Programmazione PR-FSE PLUS 2021-2027 - Priorità 5 - Assistenza Tecnica - Autorità di Gestione FSE - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (DEC. UE 01/08/2022, n. 5655) e 104643 “Programmazione PR-FSE PLUS 2021-2027 - Priorità 5 - Assistenza Tecnica - Autorità di Gestione FSE – Cofinanziamento regionale - Acquisto di beni e servizi (DEC. UE 01/08/2022, n. 5655), secondo la seguente ripartizione:
 

Anno imputazione

Spesa complessiva

di cui a carico del FSE (40%)

di cui a carico del FDR (42%)

di cui a carico del Cof. Reg.le (18%)

Capitolo U/104641

Capitolo U/104642

Capitolo U/104643

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

3.600.000,00

1.440.000,00

1.512.000,00

648.000,00

2025

3.600.000,00

1.440.000,00

1.512.000,00

648.000,00

2026

3.600.000,00

1.440.000,00

1.512.000,00

648.000,00

Codifiche

Piano dei conti integrato

U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi

SIOPE

1.03.01.1364 "Altre spese per servizi"


CONSIDERATO che la Regione del Veneto, corrisponderà all’Ente strumentale regionale Veneto Lavoro le somme spettanti mediante liquidazioni semestrali posticipate, sulla base di idonea documentazione contabile, accompagnata da una relazione descrittiva delle attività svolte, dal numero di unità di personale impiegato (indicandone il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in giorni - uomo ed i relativi costi), le dotazioni strumentali acquisite, previo espletamento delle procedure di verifica previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PR Veneto FSE+ 2021-2027;

DATO ATTO che i rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente Veneto Lavoro saranno regolati da apposito contratto (di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), nel quale, tra l'altro, sono disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione a Veneto Lavoro (rate semestrali posticipate, a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta), sono richiamati gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di trasparenza, di anticorruzione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 69, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 2021/1060, con Decreti del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE n. 22 e n. 23 del 30 giugno 2023, la Regione del Veneto ha provveduto a dotarsi del proprio Sistema di Gestione e Controllo, che sarà periodicamente aggiornato;

VISTO il Reg. (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021;

VISTA Decisione di esecuzione C(2022)5655 del 1° agosto 2022 con cui la Commissione europea ha adottato il Programma Regionale Veneto FSE+, per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus per la regione Veneto, per il ciclo di programmazione 2021-2027 (CCI 2021IT05SFPR018);

VISTA la DGR n. 1010 del 16 agosto 2022 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2022)5655, della Commissione europea che approva il programma "PR Veneto FSE+ 2021-2027";

VISTE le leggi regionali 16 dicembre 1998, n. 31 e 13 marzo 2009, n. 3;

TENUTO CONTO della sussistenza dei criteri richiesti per configurare l'Ente Veneto Lavoro quale organismo in house della Regione del Veneto;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 23 dicembre 2022 – “Legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 23 dicembre 2022 – “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 23 dicembre 2022 - “Bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali n. 71 del 30 dicembre 2022 “Bilancio finanziario gestionale 2023-2025” e s.m.i;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 60 del 26.01.2023 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025”;

ATTESTATA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di affidare, secondo la procedura "in house", all'Ente strumentale regionale Veneto Lavoro, avente sede in Via Ca' Marcello, 67/b - 30172 Mestre Venezia, P.IVA/C.F. 03180130274, l'attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Regionale Veneto - Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, tenuto conto della sussistenza dei criteri richiesti per configurare Veneto Lavoro quale Ente strumentale in house della Regione del Veneto;
  3. di approvare lo "Schema di Contratto tra la Regione del Veneto e l'Ente Veneto Lavoro", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il "Piano di Lavoro per l'attività di Assistenza Tecnica per l'attuazione del Programma Regionale Veneto del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027", di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede una spesa di Euro 10.800.000,00 (diecimilioniottocentomila/00);
  4. di procedere, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Regionale Veneto del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, alla sottoscrizione del Contratto di cui al citato Allegato A e all'adozione di tutti i provvedimenti attuativi;
  5. di richiedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'Ente Veneto Lavoro di dotarsi delle professionalità necessarie a garantire i servizi di Assistenza Tecnica, secondo quanto disposto nel “Piano di lavoro” di cui al citato Allegato B, nel numero massimo di 42 Unità Lavorative per Anno (in riferimento al 100% delle giornate riferite ad un contratto full-time) con qualifiche idonee e nelle forme contrattuali più opportune;
  6. di determinare in Euro 10.800.000,00 (diecimilioniottocentomila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione e liquidazione si provvederà con propri atti come specificato in premessa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli 104641 “Programmazione PR-FSE PLUS 2021-2027 - Priorità 5 - Assistenza Tecnica - Autorità di Gestione FSE - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (DEC. UE 01/08/2022, n. 5655), 104642 “Programmazione PR-FSE PLUS 2021-2027 - Priorità 5 - Assistenza Tecnica - Autorità di Gestione FSE - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (DEC. UE 01/08/2022, n. 5655) e 104643 “Programmazione PR-FSE PLUS 2021-2027 - Priorità 5 - Assistenza Tecnica - Autorità di Gestione FSE – Cofinanziamento regionale - Acquisto di beni e servizi (DEC. UE 01/08/2022, n. 5655), di procedere alla registrazione contabile, ai sensi del principio 5.2 de1l’A1legato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, degli impegni di spesa, secondo le specifiche e l’esigibilità dell’Allegato C “Allegato Contabile”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore dell’Ente strumentale regionale Veneto Lavoro con sede in Via Ca' Marcello, 67/b, 30172 Venezia VE, per un importo complessivo pari ad Euro 10.800.000,00 (diecimilioniottocentomila/00) a carico del Bilancio regionale 2023-2025;
  7. di disporre, accertamenti in entrata, per complessivi Euro 10.800.000,00 (diecimilioniottocentomila/00), a carico del soggetto debitore Ministero dell’Economia e delle Finanze, in relazione al credito non commerciale determinato dalla programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell’art. 53 e allegato 4/2, punto 3.12, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nei termini di cui all’Allegato C - Allegato Contabile;
  8. di attestare che l’obbligazione di cui si dispone l’impegno è perfezionata con il presente atto e la copertura finanziaria risulta essere completa fino al quinto livello del piano dei conti;
  9. di dare atto che l’importo impegnato a favore dell’Ente Veneto Lavoro con sede in Via Ca' Marcello, 67/b, 30172 Venezia VE, non costituisce debito commerciale;
  10. di liquidare con successivi decreti, previa regolare trasmissione della nota di addebito da parte dell’Ente strumentale regionale e verificata la correttezza e la conformità della prestazione eseguita;
  11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  12. di provvedere a comunicare all’Ente Veneto Lavoro, le informazioni relative all’impegno, ai sensi dell’art. 56 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
  13. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le registrazioni di competenza;
  14. di dare atto che, ai sensi dell’art. 69, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 2021/1060, con Decreti del Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE n. 22 e n. 23 del 30 giugno 2023, la Regione del Veneto ha provveduto a dotarsi del proprio Sistema di Gestione e Controllo, periodicamente aggiornato;
  15. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni previste dagli articoli 12 e 15 della L.R. n. 1/2011;
  16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
  17. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 02.07.2010 n.104 e sue modifiche e integrazioni;
  18. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, omettendo gli allegati.

Massimo Toffanin

Allegati (omissis)



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