Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo (BESS) elettrochimico stand-alone, come definito dall'Allegato C, Sezione I, lettera u) del D. Lgs 190/2024, da 72 MW (290 MWh) e delle opere ed infrastrutture connesse alla RTN ricadenti nel Comune di Sandrigo (VI). Richiedente: Sandrigo FL S.r.l., sede legale in Via Statale Sud, 117, 41037 Mirandola (MO) - C.F. e P.IVA 04163450366.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si autorizza Sandrigo FL S.r.l. alla costruzione e all'esercizio di un impianto di accumulo (BESS) elettrochimico stand-alone, come definito dall’Allegato C, Sezione I, lettera u) del D. Lgs 190/2024, da 72 MW (290 MWh) e delle opere ed infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Sandrigo (VI), autorizzando contestualmente Terna S.p.A. all'esercizio delle opere di rete per la connessione dell'impianto. Procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 e ss. mm. e ii.
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IL Direttore
VISTA l’istanza acquisita ai prott. reg. n. 489839 del 24.09.2025, n. 491897, 492101, 494220 del 25.09.2025 e 497594 del 26.09.2025, con la quale la società Sandrigo FL S.r.l. (di seguito il Proponente) ha chiesto il rilascio dell’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 190/2024, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità “stand alone” presso il Comune di Sandrigo (VI), ai sensi dell’allegato C, sezione I, lettera u) di 72,00 MW di potenza di immissione e delle opere infrastrutturali connesse;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un sistema di accumulo installato a terra, con potenza nominale di 72 MW (pari a 72.000 kW) e capacità di 290 MWh in 4 ore in carica/scarica (pari a 290.000 kWh). Tale sistema di accumulo sarà alloggiato in n. 58 container di batterie, distribuiti su n. 15 container di trasformazione tramite l’interposizione dei PCS (Power Conversion Systems) dotati di convertitore DC/AC. I PCS sono posizionati nella parte inferiore del container batteria. Le cabine di trasformazione saranno collegate in “entra-esce” lato MT attraverso i quadri MT, mediante linee in cavo interrato a 30kV e verranno suddivisi in 4 gruppi che raccoglieranno l’energia accumulata;
CONSIDERATO che il progetto prevede inoltre la realizzazione dei seguenti vani accessori: n° 1 prefabbricato adibito a Sala Controllo, n° 1 prefabbricato adibito a Magazzino O&M, n° 1 prefabbricato adibito a sala controllo VVFF. I locali Sala Controllo, Magazzino O&M e Sala VVFF saranno del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato, comprensive di vasca di fondazione. I container saranno posati su soletta in cls;
CONSIDERATO che saranno installati impianti di illuminazione e di videosorveglianza;
CONSIDERATO che le opere di connessione alla RTN in progetto consistono nella realizzazione del solo stallo della linea AT a 132 kV nella Stazione Elettrica (SE) esistente della RTN a 380/132 kV denominata “SANDRIGO”, di Terna S.p.A. per collegare l’impianto BESS in antenna allo stallo AT a 132 kV tramite la realizzazione di una Sottostazione di Trasformazione AT/MT Utente e nell’elettrodotto interrato di connessione AT che collegherà la Sottostazione di Trasformazione al punto di inserimento di lunghezza pari a ca 1490 m videosorveglianza;
CONSIDERATO che la superficie occupata dall'impianto è pari a circa 1.4 ha;
CONSIDERATO che la recinzione sarà costituita da una rete metallica plastificata con altezza pari a 200 cm, distante circa 100 cm dalla viabilità interna;
CONSIDERATO che l’accesso all’area avverrà dalla strada provinciale SP 62 “Via S. Sisto” collegata direttamente alla SP 119 proveniente da nord o alla SP 248 da sud. La viabilità interna all’area di impianto sarà costituita da tratti di strada di nuova realizzazione. Per l’esecuzione dei tratti di viabilità interna all’impianto verrà effettuato un riporto con un misto di cava. La sezione tipo sarà costituita da una piattaforma stradale di 4 ml di larghezza massima, formata da materiale di rilevato e uno spessore di misto di cava;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di n. 3 bacini di invaso disperdenti (2 a servizio dell’impianto e 1 a servizio della Sottostazione) con sistemi di filtrazione acque di prima pioggia, ciascuno superiore al rispettivo volume da garantire per l’invarianza idraulica;
CONSIDERATO che la vita stimata dell'impianto è di 25 anni;
CONSIDERATO che, a livello catastale, il progetto insiste nei seguenti mappali:
- impianto BESS: Comune di Sandrigo (VI), Foglio 5 P.lle 26, 27, 28, 85, 149, 151;
- impianto di rete utente Sottostazione AT/MT Utente: Comune di Sandrigo (VI), Foglio 5 P.lle 26, 85;
- elettrodotto in cavo interrato AT a 132 kV: Comune di Sandrigo (VI): Foglio 5 P.lle 26, 27 Foglio 4 viabilità pubblica comunale (Via S. Sisto), SP119, P.lle 236, 566, 565, 99, 256, 339, 330, 476, 368, 371, 349, 359, 209, 211, 213, 66 Foglio 11 P.lle 123, 642;
- impianto di rete RTN: Comune di Sandrigo (VI), Foglio 4 P.lla 66 (per costruzione nuovo stallo AT all’interno dell’esistente Stazione 380/132 kV “Sandrigo”), che risultano, in esito a verifiche effettuate, nelle disponibilità del proponente;
CONSIDERATO che risultano, in esito a verifiche effettuate, nelle disponibilità del proponente mediante contratto preliminare di vendita (file F-a1_disparea_241121 SDR_72 Notaio Noto Contr. Preliminare notarile F5_P26_27_28_85_149_151) a rogito Notaio Noto di Vicenza, Rep. 7026 Racc. 5468 del 21.11.2024 registrato a Vicenza il 27.11.2024 n. 37354, tra i proprietari (omissis) e la Sandrigo srl, per i terreni Fg. 5 mappali 26, 27, 28, 85, 149 e 151 in Comune di Sandrigo (VI);
CONSIDERATO che, dal punto di vista urbanistico (PAT e PI comunali), l’ambito di progetto è caratterizzato come segue:
- Piano degli Interventi (PI) del Comune di Sandrigo: il sito ricade in un’area classificata a destinazione “Agricola” normata ai sensi dell’art. 42 delle Norme Tecniche Operative. Nella Tavola 1a del PI “Vincoli e Tutele” l’area catastale di progetto ricade nelle fasce di rispetto della viabilità (Art. 55 PI NTO). I containers dell’impianto BESS e la Sottostazione di Trasformazione AT/MT Utente saranno realizzati esternamente alla fascia di rispetto della viabilità. L’elettrodotto AT a 132 kV in cavo interrato interferisce in due tratti con le aree delle “Fasce di rispetto idraulico 10 metri / 4 metri RD 1904 n. 368, RD 1904 n. 523, D.Lgs. 152/2006” (Art. 56 PI NTO). In questi tratti di attraversamento dei corsi d’acqua, il cavidotto sarà installato mediante tecnologia TOC. Inoltre, l’ultimo tratto dell’elettrodotto AT a 132 kV in cavo interrato e l’area interessata dal nuovo stallo AT a 132 kV utile al collegamento del cavo AT a 132 kV Utente sulle sbarre esistenti della sezione a 132 kV della Stazione RTN esistente “Sandrigo” ricadono in area di “Vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua” (Art. 65 PI NTO). Tali tipologie di opere interferenti sono escluse dall’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del punto A.15 dell’Allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 in quanto l’elettrodotto AT è in cavo interrato, posizionato ad una profondità pari a circa 2 m presso la carreggiata stradale già esistente, mentre il nuovo stallo a 132 kV è un’opera di allaccio alle infrastrutture a rete.
- Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Sandrigo: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: l’area di progetto ricade nel Vincolo sismico OPCM 3274/2003 (Art. 8 PAT NTA) e nella Fascia di rispetto della viabilità (Art. 8 PAT NTA). I containers dell’impianto BESS e la Sottostazione di Trasformazione AT/MT Utente sono stati progettati, esternamente alla fascia di rispetto della viabilità. L’elettrodotto interrato AT attraversa in due tratti le aree dell’“Idrografia e fasce di rispetto idraulico” (Art. 8 PAT NTA);
CONSIDERATO che, dall’analisi degli strumenti di pianificazione di settore, l’ambito risulta caratterizzato come segue:
- geologico: l’area di intervento è localizzata nel Foglio n. 37 “Bassano del Grappa” della Carta Geologica delle Tre Venezie in scala 1:100.000 e si colloca all'interno del territorio dell’alta pianura vicentina.
- idrologico: il terreno di ubicazione dell’impianto ricade nel distretto dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, nel Bacino del fiume Brenta – Bacchiglione (UOM ITN003); su di esso non sono presenti aree a pericolosità e rischio idraulico, da frana e da valanga.
- sismico: il sito ricade in zona sismica “2: Zona con pericolosità sismica media, che può essere soggetta a terremoti abbastanza forti” nella classificazione sismica indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 67 del 3.12.2003 ed in seguito modificate con la D.G.R. n.244 del 9 marzo 2021.
- paesaggistico: l’area dell’impianto e delle opere di connessione di progetto non sono sottoposte a vincolo ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/04. Inoltre, come indicato nella cartografia della pianificazione territoriale del Comune di Sandrigo, il tratto terminale dell’elettrodotto AT in cavo interrato e l’area interessata dal nuovo stallo AT a 132 kV di collegamento del cavo AT a 132 kV Utente sulle sbarre esistenti della sezione a 132 kV della Stazione RTN esistente “Sandrigo” ricadono in area di “Vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua”. Tali opere sono escluse dall’ Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del punto A.15 dell’Allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31. Sono stati individuati opportuni interventi atti a minimizzare l’impatto sul paesaggio causato delle opere in progetto.
- ambientale: l’intervento non interferisce con aree protette, con aree della Rete Natura 2000 e con zone IBA. Inoltre, l’area dell’impianto BESS e delle opere di connessione non ricadono in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26.
CONSIDERATO che:
- con nota prot. 550339 del 10.10.2025 la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) ha dato avvio alla fase di verifica della completezza documentale, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 190/2024, trasmettendo la documentazione in atti ai seguenti enti / autorità: Comune di Sandrigo, Provincia di Vicenza, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area delle Provincie di Verona, Vicenza e Rovigo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Ministero delle Imprese e del Made in Italy Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza. Ispettorato territoriale del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale infrastrutture e sicurezza Divisione VI Sezione UNMIG Italia Settentrionale, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale infrastrutture e sicurezza – Divisione V – Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo-risorse, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI), Ministero della Difesa – Direzione dei Lavori e del Demanio, Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio, Comando Forze Operative Nord – Vice Comandante per le Infrastrutture Demanio e Servitù Militari, Ministero dell’Interno Dipartimento dei VV F, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica – Area Rischi Industriali, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Uff. Prevenzione Incendi di Vicenza, ARPAV, Azienda AULSS n.8 Berica, Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Consorzio di Bonifica Brenta, Consiglio di Bacino Brenta, Acque Venete SpA, ENAC – Ente Nazionale dell’Aviazione Civile, ENAV – Direzione Servizi Navigazione Aerea, RFI – Rete ferroviaria italiana, Terna S.p.A., TIM S.p.A., FiberCop S.p.A., Open Fiber S.p.A, E-Distribuzione S.p.A., ANAS S.p.A., Veneto Strade S.p.A., SNAM Rete Gas, Agenzia del Demanio Direzione territoriale del Veneto, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Pianificazione Territoriale (U.O. Pianificazione territoriale strategica e paesaggistica, U.O. Urbanistica), Direzione Uffici Territoriali per Dissesto Idrogeologico – U.O. Genio Civile di Vicenza, Direzione Difesa del suolo e della costa – U.O. Assetto idrogeologico, Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, Direzione Gestione del Patrimonio U.O. Patrimonio e Demanio, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, Direzione Agroalimentare, Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali, Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, chiedendo:
- di verificare, ai sensi del comma 4 dell’art. 9 del D.Lgs. 190/2024, per i profili di rispettiva competenza e con riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi da acquisire nell’ambito del procedimento unico autorizzatorio la completezza della documentazione presentata dal proponente;
- di comunicare, entro 20 giorni, agli uffici dell’U.O. procedente, per i profili di propria competenza, le richieste di integrazioni occorrenti al fine della prosecuzione dell’istruttoria;
- con nota prot n. 565646 del 15.10.2025 la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) ha inviato la comunicazione di avvio della fase di verifica documentale al Consiglio di Bacino Bacchiglione;
- con nota prot n. 578324 del 17.10.2025 la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) ha inviato la comunicazione di avvio della fase di verifica documentale al Ministero della Difesa, Terzo Ufficio Centrale del Demanio e del Patrimonio;
- con nota prot n. 591058 del 27.10.2025 la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) ha inviato la comunicazione di avvio della fase di verifica documentale a Viacqua S.p.A.;
PRESO ATTO che, in esito alla comunicazione di avvio della fase di verifica documentale, nei termini di Legge sono stati acquisiti i seguenti contributi / richieste di integrazione:
- MASE – Divisione V della Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi prot. reg. n. 555649 del 13.10.2025 (contributo);
- Consiglio di Bacino Brenta, prot. reg. n. 556598 del 13.10.2025 (contributo);
- Snam rete gas S.p.A., prot. reg. n. 557044 del 13.10.2025 (contributo);
- MASE – Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle acque, prot. reg. n. 578635 del 17.10.2025 (contributo);
- Consorzio di Bonifica Brenta, prot. reg. n. 578963 del 17.10.2025 (richiesta di integrazione);
- Consiglio di Bacino Bacchiglione, prot. reg. n. 581069 del 20.10.2025 (contributo);
- Regione del Veneto – U.O. servizi forestali – Ufficio di Vicenza, prot. reg. n. 586468 del 23.10.2025 (contributo);
- Regione del Veneto – U.O. Patrimonio e Demanio, prot. reg. n. 593784 del 28.10.2025 (contributo);
- ANAS, prot. reg. n. 599108 del 30.10.2025 (contributo);
- Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare, prot. reg. n. 599497 del 30.10.2025 (contributo);
- Provincia di Vicenza, prot. reg. n. 603891 del 03.11.2025(richiesta di integrazione);
- Ministero dell’Interno – Comando provinciale Vigili del Fuoco – Vicenza, prot. reg. n. 604346 del 03.11.2025 (richiesta di integrazione);
- Comune di Sandrigo, prot. reg. n. 604384 del 03.11.2025 (contributo);
- Regione del Veneto – U.O. Agroambiente, prot. reg. n. 608904 del 05.11.2025 (contributo);
- VIACQUA, prot. reg. n. 618307 del 12.11.2025 (richiesta di integrazione);
- Aeronautica Militare Comando Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea, prot. reg. n. 630887 del 19.11.2025 (contributo);
- Comune di Sandrigo, prot. reg. n. 635118 del 20.11.2025 (richiesta di integrazione);
la documentazione è consultabile all’interno dell’Allegato “B1” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che, con prot. reg. n. 645482 del 27.11.2025 la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) ha trasmesso al proponente la nota di conclusione della fase di verifica documentale con contestuale richiesta di integrazioni, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 190/2024;
PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. reg. n. 697204 del 29.12.2025, il Proponente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.
PRESO ATTO che è pervenuta inoltre la comunicazione di non competenza di Veneto Strade S.p.A., prot. 655367 del 03.12.2025, fuori del termine perentorio previsto dall’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 190/2024;
CONSIDERATO che, con nota prot. 21025 del 16.01.2026 è stata indetta la Conferenza di Servizi ex art. 14, c.2, L. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona, avviando la fase di cui l’art. 9 comma 8 del D.Lgs. 190/2024;
DATO ATTO che, con nota prot. 42516 del 27.01.2026 la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia), a seguito della ricezione di documentazione integrativa da parte del Proponente in data 21.01.2026 al prot. reg. n. 30895, ha riavviato i termini di cui l’art. 14 bis, comma 2 lettera b) per permettere alle Amministrazioni coinvolte di poter procedere con l’esame della suddetta;
CONSIDERATO che, decorso il termine di 15 giorni entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2 lettera b) della Legge 241/1990, integrazioni documentali, è pervenuta al prot. 35243 del 23.01.2026, la richiesta di documentazione integrativa, formulata da Viacqua S.p.A., trasmessa al proponente con nota prot. 112994 del 12.02.2026, sospendendo conseguentemente i termini della Conferenza di Servizi;
CONSIDERATO che il proponente, in data 16.02.2026, con prot. reg. n. 117510 ha trasmesso la documentazione integrativa, in riscontro alle richieste di Viacqua S.p.A;
VISTO che con nota prot. 139979 del 27.02.2026 la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) trasmetteva alle amministrazioni interessate la documentazione integrativa prodotta dal proponente ed acquisita al prot. 117510 del 16.02.2026;
VISTA la nota della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) prot. 199516 del 01.04.2026, con la quale si invitavano le amministrazioni interessate a rendere, ovvero a confermare le determinazioni di competenza, invitando al contempo il Comune di Sandrigo a trasmettere, entro il medesimo termine di 15 giorni, oltre alle determinazioni di competenza, relative in particolare ai titoli edilizi e allo schema di accordo, da definire con il proponente, relativo alle misure di compensazione territoriali e ambientali, al fine di consentire gli adempimenti previsti dall’art. 9 comma 10 lettera b) e d) del D.Lgs. 190/2024;
VISTA la nota della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) prot. 286662 del 22.05.2026, con la quale si provvedeva a mettere a disposizione, per le valutazioni delle amministrazioni interessate, la documentazione relativa alle compensazioni di cui alla nota acquisita al prot. 259794 del 07.05.2026, invitando il Comune di Sandrigo e le amministrazioni interessate a prendere visione della proposta di misure di compensazione formulata dal proponente e di rendere le eventuali determinazioni di competenza entro e non oltre 15 giorni;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 432900 del 23.07.2026 con la quale il Proponente trasmette, su indicazione dell’ufficio comunale competente, la deliberazione n. 83 del 16.07.2026 con la quale la Giunta del Comune di Sandrigo approva lo schema di convenzione concernente le misure compensative ambientali e territoriali ex art. 9 del d.lgs. 190/2024 correlate all'impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in argomento;
RILEVATO che, in esito all’indizione della Conferenza di Servizi in argomento, sono pervenute le seguenti determinazioni:
- Regione Veneto – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica nota prot. 26074 del 19.01.2026: comunica che, in assenza dell’indicazione di specifiche competenze, che andrebbero, in ogni caso, precisate con riferimento a puntuali previsioni normative, ritenendo di non dover esprimere pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati.
- e-Distribuzione nota prot. 27387 del 20.01.2026: comunica che, per quanto di competenza, nulla osta alle opere oggetto della conferenza dei servizi. Precisa che è presente un’infrastruttura elettrica di nostra proprietà nei pressi dell’area oggetto della conferenza dei servizi, nel caso tale infrastruttura fosse incompatibile con le opere previste, chiede di inviare una richiesta di preventivo per la risoluzione dell’interferenza. Inoltre, se fossero necessarie delle nuove forniture per l’area o per l’opera in progetto, al fine di valutare la disponibilità di energia elettrica è altresì necessario che il proponente formuli una richiesta di preventivo tramite i canali ufficiali di e-distribuzione. Nell’esecuzione di lavori in prossimità degli impianti in servizio, raccomanda di porre in atto tutte le cautele, diligenza e prudenza del caso, ricorrendo, se necessario, allo scavo a mano. Con l’occasione viene richiamata l’attenzione sulle disposizioni del D.L.G.n.81 del 09 Aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in particolare sugli art. 83 e 117, che vietano l’esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, senza che siano adottate idonee precauzioni. Ricorda che l’art.130 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 vieta a chiunque di danneggiare o comunque di manomettere le condutture elettriche, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa derivare a persone, animali o cose, in dipendenza dei lavori di cui sopra. L’eventuale richiesta per segnalazione sul posto delle linee elettriche dovrà essere rivolta alla Unità territoriale di Vicenza.
- Consiglio di Bacino Bacchiglione nota prot. 30358 del 26.01.2026: comunica il nulla osta per la realizzazione delle opere in progetto. Precisa che la pianificazione degli interventi deve essere valutata coerentemente con lo stato delle opere del Servizio Idrico Integrato e in sinergia con quanto previsto dagli obiettivi della Pianificazione del Consiglio di Bacino, e in particolare per quanto riguarda le nuove opere ricadenti in Comune di Sandrigo le stesse dovranno essere eseguite attenendosi alle prescrizioni del gestore Viacqua S.p.A., che dovrà essere interpellato sia in fase di progettazione delle opere che per il rilascio delle opportune autorizzazioni afferenti il Servizio Idrico Integrato.
- Regione Veneto – Genio Civile di Vicenza nota prot. 44762 del 28.01.2026: rimane in attesa di ricevere il parere endoprocedimentale del Consorzio di Bonifica Brenta, ai fini del rilascio del parere definitivo in capo allo Scrivente, ai sensi della DGR n. 2948/2009.
- Vi.Abilità S.r.l. - nota prot. 49815 del 30.01.2026: (omissis) esprime parere favorevole per la posa dell’elettrodotto sulla piattaforma stradale e per la realizzazione delle opere minori in fascia di rispetto, con le seguenti prescrizioni: gli alberi previsti a lato della S.P. 62, dovranno essere collocati ad una distanza minima pari alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque a distanza non inferiore a m 6,00 dal confine stradale; i ripristini delle buche eseguite per la perforazione teleguidata, dovranno essere realizzati come da Disciplinare Tecnico allegato; con riferimento ai manufatti esistenti, qualora manomessi, prescrive il ripristino dello stato dei luoghi; le fasi di cantierizzazione dovranno essere preventivamente concordate con lo scrivente Ufficio; (omissis).
- Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali nota prot. 57775 del 04.02.2026: evidenzia che l’intervento non ricade in aree mappate nella Carta della Pericolosità Idraulica del PGRA e non interferisce con perimetrazioni con pericolosità geologica, valanghiva o zone di attenzione rappresentate nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Brenta-Bacchiglione (PAI 4 Bacini). Il tracciato del cavidotto interrato interseca la diramazione Roggia Seriola 2 e la Roggia Brugnola, dove sono previsti attraversamenti in subalveo. Chiede di certificare a fine lavori il ripristino a regola d’arte di sponde e opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione degli stessi.
- Regione Veneto – Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi nota prot. 59208 del 04.02.2026: evidenzia che la Direzione non è chiamata ad esercitare alcuna competenza specifica nell’ambito del procedimento in oggetto.
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle acque nota prot. 118877 del 16.02.2026: comunicazione di non competenza.
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi nota prot. 118986 del 16.02.2026: comunicazione di non competenza.
- Viacqua S.p.A. nota prot. 133882 del 25.02.2026: esprime parere favorevole. Prende atto che nella “01R2- INTERFERENZE ELETTRODOTTO AT IN CAVO CON LA RETE IDRICA E CON LA RETE FOGNARIA” sono state recepite le prescrizioni in merito alle distanze minime dei nuovi sottoservizi di progetto dalle condotte esistenti in gestione. Restano ferme le prescrizioni già impartite con il precedente parere richiamato in riferimento e le disposizioni applicabili del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- Ulss n. 8 Berica nota prot. 142792 del 02.03.2026: prende atto di quanto dichiarato nella documentazione pervenuta ed esprime valutazione sanitaria ambientale favorevole a patto che vengano messe in atto e mantenute nel tempo misure di prevenzione e salvaguardia dell’ambiente e dei recettori, efficienti e adeguate, in particolare in caso di situazioni emergenziali. Evidenzia che l’attività proposta rientra negli obblighi di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 per la classificazione come industria insalubre in quanto attività ricompresa nella seconda classe voce B/2 del D.M. 05.09.1994 (attività di carica accumulatori) e propone al Comune la classificazione dell’attività. Nella fase di progettazione/realizzazione dei manufatti dovranno essere considerati i seguenti obiettivi: - le strutture siano predisposte per il contrasto alla diffusione delle zanzare conformemente al punto 2.3.2 della D.G.R.V. 207/2020 di recepimento del “piano nazionale prevenzione e sorveglianza alle Arbovirosi”; sia prevista la chiusura di tutti i punti di accesso e stazionamento dei colombi conformemente al punto 5.1.1 allegato a della D.G.R.V. 971/2021 relativa al “Piano di controllo del Colombo di città (Columba livia forma domestica) nel territorio regionale”. Nel caso permangano situazioni suscettibili di accumulo di deiezioni e materiale organico dovranno essere previsti apprestamenti sicuri per la manutenzione; - le zone verdi e le opere siano adattate per una manutenzione del verde manuale-meccanica in assonanza agli obiettivi previsti nella D.G.R.V. 1082/2019 di approvazione dei nuovi Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari.
- Viacqua S.p.A. nota prot. 155877 del 09.03.2026: conferma il parere espresso con nota prot. n. 2026.0002895 del 13/02/206 e con la successiva nota citata in riferimento.
- Consorzio di Bonifica Brenta prot. 163557 del 13.03.2026: esprime il nulla osta, limitatamente agli aspetti idraulici di competenza, alla realizzazione dell’intervento edilizio da parte della ditta SANDRIGO FL S.r.l., secondo la seguente specifica: l’attraversamento in subalveo della roggia Brugnola con cavidotto elettrico per connessione, ad una profondità minima di 2 metri dal fondo espurgato della roggia demaniale; l’attraversamento in subalveo della roggia Seriola con cavidotto elettrico per connessione, ad una profondità minima di 2 metri dal fondo espurgato della roggia demaniale; lo scarico delle acque meteoriche provenienti dall’area interessata dal nuovo intervento edificatorio di 14.000 mq, che così come previsto nell’elaborato di valutazione di compatibilità idraulica dovrà essere asservito da un sistema drenante, adeguatamente dimensionato alle portate di acque meteoriche da smaltire, calcolati con tempo di ritorno di 200 anni, determinando così “l’invarianza idraulica” come stabilito dalla direttiva regionale in merito di mitigazione idraulica (DGRV 2948/2009 e s.m.i.). In ottemperanza all’art. 121 del Decreto Legislativo 152/2006 e richiamata la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 (Piano di Tutela delle Acque), ed in particolare l’art. 39, punto 5, “il recapito potrà avvenire negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate”. Specifica che il nulla osta è limitato agli aspetti quantitativi rinviando alle competenti Autorità il pronunciamento sull’autorizzabilità in relazione alla qualità delle acque. L’efficacia nel tempo del pieno funzionamento delle opere di drenaggio potrebbe essere compromessa nel caso in cui non venisse svolta una adeguata manutenzione dei manufatti. È pertanto indispensabile che la Ditta, o i suoi aventi causa, si assuma l’impegno per la manutenzione dei manufatti nel tempo. Il Consorzio non assume responsabilità nel caso in cui, a seguito di mancata manutenzione, il sistema perda la propria efficacia. Invita inoltre a valutare attentamente l’efficacia dell’intervento in funzione delle condizioni di effettiva permeabilità del terreno e delle condizioni della falda individuata dal progettista a 10 metri dal piano campagna.
- Regione Veneto – Direzione Turismo prot. 164866 del 13.03.2026: comunica che non si rilevano ambiti di competenza nel procedimento di cui trattasi. L’area di studio non interferisce con siti di Rete Natura 2000 e aree protette naturali di interesse regionale – la ZSC IT3220040 “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe” si trova ad una distanza minima di circa 2,5 km – e il contesto territoriale mostra elementi di discontinuità quali infrastrutture viarie, aree urbanizzate, zone agricole e relativa rete idraulica.
- Regione Veneto – Direzione Agroalimentare prot. 187462 del 25.03.2026: conferma quanto comunicato con nota prot. n. 599497 del 30/10/2025, ovvero che, in relazione al fondo interessato dalla realizzazione dell’impianto di accumulo elettrochimico (Bess) in oggetto, la costruzione e l’esercizio di tale impianto non ha impatto su produzioni biologiche o DOP o IGP dei prodotti agricoli o dei vini.
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 210987 del 09.04.2026: rimanda alle Circolari prot. n. 0129253 del 26/06/2025 e prot. 059974 del 17/03/2026, qui allegate, con le quali il Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza – Direzione Generale per i Servizi Territoriali di questo Ministero ha chiarito il superamento della partecipazione degli Uffici del MIMIT ai procedimenti unici di autorizzazione e alle relative Conferenze di servizi nonché gli effetti dell’art. 13 del D.L. n. 19 del 19/02/2026, che ha modificato l’art. 56 del D.Lgs. 259/2003, ridefinendo le competenze degli Ispettorati territoriali di questo Ministero in ordine ai progetti di linee elettriche e tubazioni metalliche (vedi allegati). In base a quanto indicato con le Circolari sopra richiamate, i documenti previsti ai sensi del citato art. 56 del D.Lgs. 259/2003, devono essere trasmessi dal proponente via PEC all’Ispettorato all’indirizzo dgst.div06@pec.mimit.gov.it e successivamente il proponente dovrebbe produrre agli atti dell’Amministrazione procedente la ricevuta di consegna PEC, in formato .eml o .msg, completa di oggetto, corpo messaggio e allegati, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione asseverata al competente Ispettorato territoriale. Sottolinea che, ai sensi del richiamato art. 56 comma 3 del D.Lgs. 259/2003, le dichiarazioni asseverate sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia anche nell’ambito delle Conferenze di servizi di cui alla L. 241/1990. Ai sensi del richiamato art. 56 comma 3 del D.Lgs. 259/2003, la dichiarazione asseverata sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia anche nell’ambito delle Conferenze di servizi di cui alla L. 241/1990. Precisa che l’Ispettorato non è più competente ad emettere alcun nulla osta o atto di assenso comunque denominato in nessun ambito procedimentale e non ha pertanto titolo a partecipare alla conferenza di servizi di cui trattasi.
- Ministero della Difesa – Comando Territoriale Nord prot 211146 del 09.04.2026: invia, in annesso, copia del “nulla contro” già trasmesso a codesta Regione con la lettera a seguito in data 04/12/2025.
- Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali prot. 216353 del 13.04.2026: conferma il parere favorevole trasmesso con nota n. 1425 del 04/02/2026 e ribadisce la necessità di certificare a fine lavori il ripristino a regola d’arte di sponde e opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione degli stessi.
- Regione Veneto – Direzione Lavori Pubblici prot. 220156 del 14.04.2026: specifica quanto segue: Per la maggior parte dei prezzi presenti nei “computi metrici estimativi” degli elaborati F-b1_Rel_14_desc_impianto_L2511SDR72 Piano di dismissione e ripristino sono stati utilizzati correttamente i prezzi del prezzario regionale 2025, pertanto la valutazione di congruità risulta positiva. Si è verificata, altresì l’introduzione di n. 5 nuovi prezzi: n.18 1.3.4; -NP1;-NP2; -NP3; -NP4; Per tali nuovi prezzi, si propone l’integrazione della documentazione con dichiarazione del prezzario di riferimento utilizzato (che non risulta essere il prezzario regionale), corredata da analisi prezzi e giustificazioni.
- Terna S.p.a. prot. 224553 del 16.04.2026: conferma il parere precedentemente reso.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 226727 del 17.04.2026: esprime parere favorevole ai fini del rilascio dell’autorizzazione in argomento, fermo restando il rispetto di quanto in seguito indicato. Richiama quanto riportato nella Circolare ADM N. 17/2024: “Al riguardo, confermando quanto già espresso nei pareri resi dall’Amministrazione finanziaria nei sopra richiamati procedimenti di autorizzazione unica si rappresenta che l’esercente l’officina costituita da BESS è tenuto a presentare apposita denuncia all’UADM competente, ai sensi dell’art.53, comma 7, del T.U.A.1, allegando la documentazione tecnica descrittiva degli elementi salienti dell’impianto ed i relativi schemi unifilari. In particolare, le officine elettriche costituite da BESS sono caratterizzate dall’interscambio di energia elettrica in AT o in MT con la rete di trasmissione nazionale nonché dalla presenza di sistemi di misura dell’energia elettrica prelevata ovvero immessa nella medesima rete. Per i componenti di tali sistemi di misura e per il relativo abbinamento, l’esercente è tenuto a fornire i certificati di prova della taratura, con validità triennale, rilasciati da uno dei laboratori a tal fine autorizzati dall’Agenzia. Per permettere le verifiche in campo, sul sistema di misura di interscambio con la rete, alla frontiera dell’officina, è ordinariamente prevista apposita morsettiera di prova in conformità alle prescrizioni della norma CEI 13-71.” Sottolinea inoltre che la medesima circolare richiama la natura commerciale dell’impianto: “Poiché l’energia erogata dalle officine BESS è destinata alla successiva rivendita per scopo commerciale e la potenza delle medesime officine è ordinariamente utilizzata dall’esercente per prendere parte alle aste del cosiddetto Capacity Market, il diritto di licenza è dovuto ordinariamente nella misura di 77,47 euro, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b) del TUA”. Pertanto, stante la necessità dell’Amministrazione Finanziaria di tracciare i flussi di energia elettrica e tenendo conto che tale impianto si configura come “officina elettrica” ai sensi dell’art. 54, comma 1, del T.U.A., prima della messa in esercizio dell’impianto la Società dovrà presentare apposita denuncia all’UADM territorialmente competente, completa della documentazione prevista e dalla quale si possa desumere: l’installazione di idonei sistemi di misura, conformi alla normativa metrica vigente, ai fini dell’accertamento quantitativo dell’energia elettrica transitata nell’impianto di stoccaggio BESS (Battery Energy Storage System) e scambiata con la RTN (sia in immissione nella rete, sia in prelievo dalla rete); la definizione delle modalità operative di gestione dell’impianto e, in particolare, la predisposizione di idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresì la registrazione degli eventi; la specifica delle utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo l’energia destinata ai servizi ausiliari strettamente necessari al funzionamento degli apparati, specificando se essi siano sottesi a distinta fornitura o siano derivati dai quadri dell’impianto medesimo; l’installazione di idonei strumenti di misura, conformi alla normativa metrica vigente, per la discriminazione univoca di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti: tali utenze dovranno essere contabilizzate da appositi e separati sistemi di misura, ovvero, in alternativa, collegate a una linea indipendente dall’impianto BESS; l’adempimento di obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 di cui al Titolo II (Energia Elettrica) del Testo Unico Accise, per quanto applicabili al caso di specie.
- Regione Veneto – Direzione Difesa del Suolo prot. 227300 del 17.04.2026: asserisce che “confrontando gli elaborati cartografici trasmessi con le mappe di allagabilità, pericolosità e rischio aggiornate, la zona interessata ricade esternamente rispetto alle aree caratterizzate da pericolosità idraulica, pertanto il PGRA non individua vincoli ostativi alla realizzazione dell’impianto in oggetto”.
- Comune di Sandrigo (VI) prot. 227732 del 17.04.2026: comunica che è necessario concertare con la Ditta proponente la definizione degli obblighi relativi alla dismissione dell’impianto e la definizione delle compensazioni territoriali (Convenzione) di cui all’art. 9 comma 10 lettera d) “d) che reca l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto, con l’analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l’indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso, nonché le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell’intervento, entro un limite non inferiore all’1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto, al netto del valore dell’energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le compensazioni di cui alla presente lettera non sono dovute nel caso di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi.”; Considerato che la definizione di tale convenzione si configura come un’attività particolarmente complessa e articolata, che richiede un’approfondita istruttoria tecnico-amministrativa oltre che un costante confronto tra le parti, al fine di addivenire ad una puntuale individuazione degli interventi compensativi di carattere ambientale e territoriale, coerenti e proporzionati agli impatti dell’intervento sul territorio e adeguati rispetto ai criteri di quantificazione previsti dall’art. 9, comma 10, lett. d), del D.Lgs. 190/2024, nonché la successiva formalizzazione dell’accordo nel rispetto delle procedure amministrative previste; Inoltre, in riferimento alla richiesta della Ditta di predisporre variante al Piano degli interventi si chiedono specifiche relative alla necessità di modifica del PI trattandosi di opere che una volta concluso il loro “percorso” di vita ritorneranno alla loro attuale destinazione “agricola” ed in considerazione del fatto che l’incompatibilità della classificazione dell’area, nel PI vigente, con l’intervento proposto, risulterebbe superata dal DLgs 190/2024 che esclude qualsiasi incompatibilità tra la destinazione agricola di un’area e l’installazione degli impianti di cui all’art. 1 comma 1, ne consegue che il progetto sarebbe autorizzabile senza la necessità di predisporre una variante urbanistica. Chiede alla Ditta proponente l’invio del Piano Finanziario dell’intervento e di una bozza di quantificazione delle compensazioni a favore del Comune di Sandrigo, misure compensative ex art. 9, comma 10, del D.lgs. 190/2024, sia di natura patrimoniale che, eventualmente, non patrimoniale. Al fine di approfondirne congiuntamente i contenuti e di pervenire a una condivisa determinazione, propone altresì lo svolgimento di un incontro tecnico, anche in modalità da remoto, da concordarsi successivamente alla trasmissione della documentazione sopra descritta.
- Open Fiber S.p.A. prot. 259608 del 07.05.2026: esprime parere favorevole con prescrizioni e previa risoluzione dell’interferenza delle opere con l’infrastruttura e/o cavi Open Fiber. Allega le planimetrie con la cartografia dell’infrastruttura e/o cavi Open Fiber, al fine di permettere l’approfondimento con le opere oggetto della richiesta.
Prescrizioni generali
Al termine della Conferenza di Servizi e durante la fase del cantiere, l’Ente richiedente o i suoi incaricati, potranno richiedere un sopralluogo congiunto con la Scrivente atto ad evidenziare lo stato dei luoghi per individuare interferenze con le linee già posate o per concordare le lavorazioni prescritte. Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione tramite mail all’indirizzo: assurance_veneto@openfiber.it. Laddove risulti necessario effettuare uno spostamento dell’infrastruttura civile e/o cavi Open Fiber, l’Ente richiedente o i suoi incaricati dovranno concordare le lavorazioni e i tempi di risoluzione interferenza con Open Fiber, valutando soluzioni alternative coerenti con la necessità della Scrivente di mantenere il servizio costante attivo e disponibile. Si ricorda che il Codice della Strada all’art.231, comma 3, prevede che “In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di cui al D.lgs. 1° Agosto 2023, n.259 e successive modificazioni”. I costi derivanti dall’eventuale spostamento delle infrastrutture e/o cavi esistenti, saranno dunque a carico dell’Ente richiedente, come previsto dal sopracitato D.lgs. n.259/2003 art.54. Open Fiber interverrà per eseguire le necessarie lavorazioni a valle dell’accettazione del relativo preventivo di spesa da parte del Richiedente. Un’eventuale richiesta di tracciature è da intendersi indicativa, sulla base dell’“as built” presentato e allegato alla presente. Si fa presente che in questa tracciatura non vengono considerate le tratte di adduzione verso sede cliente e le profondità delle opere, rimandando al richiedente la verifica mediante georadar delle tratte per l’individuazione dell’esatta posizione altimetrica delle infrastrutture. Si precisa, in ogni caso, che l’indicazione della presenza o meno dell’infrastruttura Open Fiber ha carattere puramente orientativo e non sostituisce l’obbligo di effettuare tutte le necessarie verifiche preventive sul suolo, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indagini strumentali finalizzate a individuare eventuali interferenze. Open Fiber e la propria impresa di manutenzione siano inseriti come soggetti autorizzati all’entrata in area di cantiere per la gestione di eventuali guasti o manutenzioni ordinarie che dovessero occorrere alla rete installata. La Scrivente si riserva di chiedere eventuali risarcimenti qualora, durante le attività di cui all’oggetto, venissero danneggiati cavi e/o infrastrutture Open Fiber dall’impresa operante in sito. Nella planimetria allegata potrebbero essere presenti delle tratte catalogate come <Progettate>, ovvero tutte quelle situazioni che possono essere prossime alla realizzazione o in corso di realizzazione, per le quali potrebbero sussistere minimi ritardi di allineamento dati planimetrici.
- TIM S.p.A., prot. n. 310304 in data 08.06.2026, “(omissis) in considerazione dell'oggetto della presente comunicazione, essa deve essere indirizzata alla società FiberCop S.p.A. in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d’azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.”
- Comune di Sandrigo (VI), prot. n. 310957 in data 08.06.2026: comunica che provvederà alla determinazione del parere entro la data del 15.06.2026, da nota prot. regionale n. 294176 del 27.06.2026;
- Viacqua S.p.A., prot. n. 323080 del 10.06.2026: conferma il parere precedentemente espresso.
- Regione del Veneto, Direzione Pianificazione Territoriale, prot. n. 324564 del 10.06.2026, “(omissis) Dalle valutazioni condotte non si evidenziano elementi di incompatibilità con il PTRC vigente”.
Le determinazioni delle Amministrazioni interessate rese durante i lavori della Conferenza di Servizi sono integralmente consultabili all’interno dell’Allegato “B2”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
RILEVATO che:
- le determinazioni rese dalle amministrazioni interessate sono unanimemente favorevoli, previo recepimento, in alcuni casi, di puntuali prescrizioni;
- non sono pervenuti atti di dissenso e non risultano elementi ostativi alla realizzazione del progetto;
- la mancata comunicazione, da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento ed invitate alla Conferenza dei servizi, delle proprie determinazioni o dei propri pareri entro il termine di cui al comma 2, lettera c) della L. 241/90 e ss.mm.ii., equivale ad assenso senza condizioni alla realizzazione dell’intervento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990;
CONSIDERATO che il progetto, ai sensi dell’art. 6 comma 3 bis del D.Lgs. 190/2024, ha previsto la predisposizione di appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, così come definite del documento denominato “F-b12 - relazione invarianza idraulica” che prevede la realizzazione di n. 3 bacini di laminazione afferenti ad altrettante zone, caratterizzati dai seguenti parametri:
- Per la “Zona 1” la vasca disperdente sarà realizzata in terra di superficie pari a 1.211,63 mq ed altezza interna del canale pari a 1,00 m (0,46 m altezza utile al fine di garantire un franco di sicurezza pari a circa 0,50 m). Il volume utile pari a 564,00 mc è maggiore del volume da garantire per l’invarianza idraulica (461,86 mc).
- Per la “Zona 2” la vasca disperdente sarà realizzata in terra di superficie pari a 377,95 mq ed altezza interna del canale pari a 0,80 m (0,6 m altezza utile al fine di garantire un franco di sicurezza pari a circa 0,20 m). Il volume utile pari a 225,00 mc è maggiore del volume da garantire per l’invarianza idraulica (205,19 mc).
- Per la “Sottostazione” la vasca disperdente sarà realizzata in terra di superficie pari a 452,45 mq ed altezza interna del canale pari a 0,50 m. Il volume utile pari a 361,96 mc è maggiore del volume da garantire per l’invarianza idraulica (167,30 mc).
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 comma 10 lettera a) del D.Lgs. 190/2024, come per altro asseverato dal Proponente, il progetto non è soggetto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 comma 10 lettera a-bis) per quanto riguarda la tutela della biodiversità, il progetto è stato corredato dal modulo di identificazione del p/p/p/i/a rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA di cui il decreto del direttore della direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025, attestando che:
- Il P/P/P/I/A non è in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati con la disciplina statale e regionale in materia di misure di conservazione ovvero con gli eventuali Piani di Gestione di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).
- Il P/P/P/I/A non è in contrasto con i regimi di tutela delle specie animali e vegetali, di cui agli articoli 12 e 13 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e all’articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, nelle loro aree di ripartizione naturale.
- Il P/P/P/I/A è localizzato all’esterno dei siti della rete Natura 2000 e gli effetti che ne derivano, singolarmente o congiuntamente, non coinvolgano tali siti direttamente o indirettamente.
CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall’art. 9 comma 10 lettera c) del D.Lgs. 190/2024, come si evince dal documento denominato f-2_rel 01 relazione tecnica di variante urbanistica al piano degli interventi del comune di Sandrigo (vi), per l’intervento in argomento è stata chiesto che il provvedimento autorizzativo costituisca variante urbanistica. “La proposta di Variante ha come oggetto la modifica della zonizzazione delle aree interessate alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico e della sottostazione di trasformazione MT/AT Utente in oggetto in modo che risultino idonee e compatibili alla destinazione d’uso della pianificazione territoriale. La Variante, dunque, riclassifica le aree da “area agricola” (nto art. 42) ad “aree per attrezzature tecnologiche” (nto art. 42). Si propone per le aree di progetto la modifica di zonizzazione in aree per attrezzature tecnologiche in quanto l’impianto di accumulo è un impianto tecnologico di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, come ribadito dall’art 2 comma 2 del D.Lgs 190/2024, che fornirà non solo una serie di servizi utili al sistema elettrico nazionale, tra cui il “time-shifting” e i servizi di dispacciamento, funzionali a garantire la sicurezza e l’adeguatezza del sistema elettrico, ma anche di spostare «strutturalmente» parte della produzione delle Fonti Rinnovabili Non Programmabili (FRNP) dalle ore di alta disponibilità della risorsa alle ore di bassa o nulla disponibilità gestendo la loro “overgeneration” in maniera efficiente e garantendo pertanto il raggiungimento dei target di decarbonizzazione e dello stoccaggio di energia elettrica tramite accumulatori innovativi, obiettivo previsto sia dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) che dal Nuovo Piano Energetico Regionale del Veneto (D.C.R. n. 20 del 18 marzo 2025). Inoltre, si propone per le aree che interesseranno la realizzazione dell’impianto BESS la modifica di zonizzazione in AREE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE in quanto si trovano in prossimità della Stazione Elettrica “Sandrigo” e di altre zone classificate come Aree per Attrezzature tecnologiche. La modifica di destinazione d’uso riguarda le seguenti particelle disponibili per la realizzazione dell’impianto di accumulo distinte al NCT del Comune di Sandrigo al: Foglio n. 5 – Particelle n. 26, 27, 28, 85, 149, 151”. La variante urbanistica di cui al presente provvedimento deve avere natura temporanea e la destinazione proposta cessa di avere efficacia con la conclusione del ciclo di vita dell’impianto, garantendo che le operazioni di dismissione dello stesso restituiscano l’ambito di trasformazione ad una condizione pienamente coerente con la destinazione urbanistica originaria.
CONSIDERATO che, per l’intervento in parola, ai sensi dell’art. 9 comma 10 lettera c-bis del D.Lgs. 190/2024, non è stata necessaria l’attivazione delle procedure di esproprio di cui al D.P.R 327/2001, in quanto il sedime delle aree in cui verrà realizzato l’impianto e la sottostazione di trasformazione risultano nelle disponibilità del proponente e, per le opere di connessione, il tracciato delle suddette verrà realizzato sfruttando la proprietà pubblica. Per tali motivazioni il presente provvedimento non comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 comma 10 lettera d) del D.Lgs. 190/2024:
- il ripristino dello stato dei luoghi, comprensivo della stima del quadro economico delle operazioni, è stato descritto ed argomentato nei documenti denominati: “F-b5_Rimessa_Prist_01_R2_L2511SDR72_Relazione di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi_signed_signed.pdf” e “F-b1_Rel_14_R1_desc_impianto_L2511SDR72_Computo metrico estimativo dismissione e QE_signed_signed.pdf”. Il presente provvedimento reca l’obbligo, a carico del proponente, di dare attuazione, alla fine della vita utile dell’impianto, stimata dal proponente stesso in 25 anni, a tutte le operazioni descritte e con le tempistiche indicate nei predetti documenti;
- devono essere presentate alla Regione del Veneto, Direzione Energia, prima dell’inizio lavori e comunque entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dal rilascio dell’Autorizzazione Unica, pena decadenza del titolo abilitativo, le garanzie finanziarie di cui a prima e semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa, rilasciate a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato “ante operam” a fine del periodo di esercizio dell’impianto, come da Piano di ripristino (elaborato “F-b5_Rimessa_Prist_01_R2_L2511SDR72_Relazione di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi_signed_signed.pdf” e “F-b1_Rel_14_R1_desc_impianto _L2511SDR72_Computo metrico estimativo dismissione e QE_signed_signed.pdf”) La fideiussione, conformemente a quanto previsto all’art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024 - D.M. 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR n. 1473 del 20 novembre 2025, dovrà essere calcolata sulla base dell’importo di 1.593.477,73 € IVA compresa, presente nel Quadro Economico finale, comprensivo di oneri per la sicurezza, spese tecniche e contributi previdenziali. L'importo di base della fidejussione da prestare va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni, alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGR 1473/2025;
CONSIDERATO che le misure di compensazione a favore del Comune di Sandrigo (VI), di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 432900 del 23.07.2026, approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n° 83, dovute e finanziate dal proponente sono state determinate, in via generale, nella misura del 2% (due per cento) del valore economico della produzione attesa, inteso come ricavi attesi risultanti dal PEF, trasmesso dalla società Sandrigo FL S.r.l., per un importo complessivo pari, ad oggi, a € 3.746.589,00 (su base non indicizzata) che verrà corrisposto in 25 (venticinque) annualità, con un contributo medio annuo pari a € 149.864;
CONSIDERATO che in data 07.08.2025, con lettera prot. TERNA/P20250096879, Terna S.p.A. ha comunicato il parere di rispondenza (benestare) del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;
DATO ATTO che, sulla base dei pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni interessate, non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della presente Autorizzazione Unica in quanto il progetto non presenta elementi tali incidere in maniera significativa sulla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 25.08.2026, agli atti della Direzione Energia;
VISTE la nota prot. 480708 del 26.08.2026, con la quale veniva trasmesso alle Amministrazioni interessate il verbale della Conferenza di Servizi, tenuto anche conto della nota del Comune di Sandrigo, acquisita al prot. reg. n. 488795 del 01.09.2026, con cui il Comune formulava precisazioni sul verbale stesso in ordine all’importo delle misure di compensazione (per mero errore materiale il verbale della Conferenza di Servizi riportava l’importo di € 3.746.59,00 invece dell’ importo corretto di € 3.746.589,00) e sulla necessità di riportare puntualmente nel provvedimento autorizzativo le modalità di calcolo delle stesse, chiedendo l’armonizzazione dei contenuti del provvedimento finale con lo schema di convenzione approvato dal Comune stesso;
PRESO ATTO che è stata chiesta, con nota prot. reg. n. 337115 del 12.06.2026 l'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, che il Proponente ha trasmesso con nota prot. reg. n. 352646 del 17.06.2026;
CONSIDERATO che la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) ha provveduto in data 17.06.2026 ad effettuare, ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, tramite la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia del Ministero dell’Interno (BDNA), la richiesta ai fini della verifica di cui all’art. 87, comma 1, del citato decreto legislativo, protocollo n. PR_MOUTG_Ingresso_0051863_20260617;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 67, c. 2, D.lgs. 159/2011, in caso di esito positivo delle verifiche in corso e conseguente rilascio del provvedimento antimafia interdittivo presso la BDNA.
RICHIAMATO l'art. 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 che prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dei medesimi siano soggetti ad un procedimento unico di autorizzazione, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. e ii;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n 794 del 15 luglio 2025 ad oggetto “Adempimenti conseguenti all'attribuzione alla Regione della competenza dei procedimenti di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale in configurazione stand alone, c.d. BESS., aventi potenza inferiore o pari a 200 MW, di cui all'Allegato C, Sez. I, lettera u), al Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"”;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 20 novembre 2025 recante "Prime disposizioni operative di adeguamento ai principi del D.Lgs. n. 190/2024 relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone" con particolare riguardo all'Allegato B "Disciplina delle garanzie inerenti gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone" e all'Allegato B1 "schema di contratto di garanzia inerente gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone";
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano, Programmazione Comunitaria, Cultura e Turismo n. 2 del 22.07.2026;
decreta
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di fare proprio il verbale della Conferenza di Servizi del 25.08.2026, in atti presso la Direzione Energia;
- di adottare conseguentemente la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi di cui all'art. 14bis della L. 241/90, e di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 alla ditta "Sandrigo FL S.r.l." autorizzando:
- la società Sandrigo FL S.r.l. (C.F. e P.IVA 04163450366) con sede legale in Via Statale Sud, 117 – 41037 Mirandola (MO), alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di accumulo (BESS) elettrochimico stand-alone, come definito dall’Allegato C, Sezione I, lettera u) del D.Lgs. 190/2024, da 72 MW (290 MWh) e delle opere ed infrastrutture connesse alla RTN ricadenti nel Comune di Sandrigo (VI), in conformità al preventivo di connessione alla rete in Media Tensione, rilasciato da Terna S.p.A., codice di rintracciabilità della richiesta 202403661, accettato dalla società White Blades in data 28.10.2024, volturato a Sandrigo FL S.r.l. in data 10.01.2025 e benestariato da Terna in data 07.08.2025;
- la società Terna S.p.A., (C.F. 05779661007), con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma (RM), all'esercizio delle predette opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell'impianto di produzione alla rete elettrica di distribuzione.
- L’intervento deve essere realizzato e gestito in conformità:
- agli elaborati di progetto, in atti su formato magnetico presso questa struttura, così come elencati nell’ “Allegato A” al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
- alle prescrizioni / raccomandazioni contenute nelle determinazioni / pareri delle Amministrazioni interessate consultate sia in fase di verifica documentale, (ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 190/2024), di cui all’ “Allegato B1”, che in sede di Conferenza di Servizi (ai sensi dell’art. 9 comma 8 del D.Lgs. 190/2024), di cui all’ “Allegato B2”, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di trasmissione e distribuzione dell’energia, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 190/2024;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 10, del D.Lgs. 190/2024, il presente Provvedimento costituisce variante, come meglio argomentato in premessa, al Piano degli Interventi del Comune di Sandrigo (VI), limitatamente al solo sedime del progetto e per la sola durata di esercizio dell’impianto;
- di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, di competenza delle Amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di servizi, o comunque invitate a partecipare, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990;
- di stabilire che, ai sensi dell’art. 9 comma 10 lettera d) del D.Lgs. 190/2024:
- devono essere presentate alla Regione del Veneto - Direzione Energia, prima dell’inizio lavori e comunque entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dal rilascio dell’Autorizzazione Unica, pena decadenza del titolo abilitativo, le garanzie finanziarie di cui a prima e semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa, rilasciate a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato “ante operam” a fine del periodo di esercizio dell’impianto, come da Piano di ripristino (elaborato “F-b5_Rimessa_Prist_01_R2_L2511SDR72_Relazione di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi_signed_signed.pdf” e “F-b1_Rel_14_R1_desc_impianto _L2511SDR72_Computo metrico estimativo dismissione e QE_signed_signed.pdf”).
- La fideiussione, conformemente a quanto previsto all’art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024 - D.M. 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR n. 1473 del 20 novembre 2025, dovrà essere calcolata sulla base dell’importo di 1.593.477,73 € IVA compresa, presente nel Quadro Economico finale, comprensivo di oneri per la sicurezza, spese tecniche e contributi previdenziali, per un importo pari a 159.347,77 €.
- L'importo di base della fidejussione da prestare va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni, alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGR 1473/2025.
- di approvare le prescrizioni tecniche riportate all’ “Allegato C”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisando che il mancato rispetto delle stesse e di quelle formulate dalle Amministrazioni interessate al procedimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.Lgs. 190/2024;
- di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati progettuali in Allegato “A - elenco elaborati”, costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dalle prescrizioni precedentemente esposte nonché di quanto previsto dalla D.G.R. 1473/2025 e dal D.Lgs. 190/2024;
- di porre a carico del proponente l’obbligo di notificare alla Regione del Veneto – Direzione Energia ed a tutte le Amministrazioni interessate nel procedimento, la data di avvio dell’impianto per le verifiche ed i controlli di rispettiva competenza;
- di comunicare alla società Sandrigo FL S.r.l., al Comune di Sandrigo (VI), nonché agli altri soggetti interessati, l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione;
- di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, a condizione risolutiva, per cui l'autorizzazione oggetto del presente atto verrà ritirata, ai sensi dell'art. 67, c. 2, D.lgs. 159/2011, in caso di esito positivo delle verifiche antimafia;
- di provvedere ai successivi adempimenti inerenti e conseguenti al medesimo provvedimento per quanto di propria competenza;
- di determinare l’efficacia temporale del presente provvedimento in anni 25 (venticinque) dalla data di entrata in esercizio dell’impianto;
- di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Rita Steffanutto
(seguono allegati)
ALLEG_A_DDR_12.pdfALLEG_B1_DDR_12.pdfALLEG_B2_DDR_12.pdfALLEG_C_DDR_12.pdf