Approvazione del modello regionale da presentare tramite SUAP alla Regione per la richiesta di prenotazione di denominazione di agenzia di viaggio. L.R. n. 11/2013, articoli 37 e 38 e s.m.i. DGR n. 1997/2018. DGR n. 768/2019. Revoca dei DDR della Direzione Turismo e Marketing territoriale n. 178/2019 e n. 273/2023.
PREMESSO CHE
- con DGR n. 560 del 16 giugno 2026 è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale;
- con DGR n. 562 del 16 giugno 2026 sono state istituite le Unità Organizzative dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano, Programmazione Comunitaria, Cultura e Turismo ed è stata attribuita alla U.O. Presidi Turistici Territoriali della Direzione Turismo e Marketing Territoriale la gestione operativa territoriale dei procedimenti relativi alle strutture ricettive (alberghiere, all'aria aperta, complementari e in ambiente naturale, locazioni turistiche) agenzie di viaggi e professioni turistiche;
- gli articoli 37 e seguenti della L.R. 14 giugno 2013, n.11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplinano le agenzie di viaggio e turismo;
- l'articolo 37 della suddetta L.R. n. 11/2013, modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 22 del 6/9/2023, pubblicata nel BUR n.120 del 8/9/2023 ed entrata in vigore il giorno successivo, prevede al comma 4, lettera c): "un locale con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede principale o secondaria qualora l'agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line";
- l'articolo 38 della suddetta L.R. n. 11/2013, nel testo attualmente vigente, prevede, ai commi 1 e 2, l'obbligo per il titolare dell'agenzia di viaggio di presentare alla Giunta regionale rispettivamente una segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) nonché la comunicazione di ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di SCIA;
- l'articolo 38 della suddetta L.R. n. 11/2013, modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 22/2023, prevede al comma 5 quanto segue: "Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve esporre al pubblico, in ciascuna sede, copia della segnalazione di cui ai commi 1 e 2 nonché della comunicazione di cui al comma 4. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, il titolare della stessa è tenuto all'obbligo di pubblicare quanto previsto dai commi 1 e 2 sul proprio sito";
- l'articolo 49 della suddetta L.R. n. 11/2013, modificato dall'articolo 3 della L.R. n. 22/2023, prevede alla lettera h) del comma 3, una sanzione pecuniaria da euro 1.000 ad euro 2.000 per: "il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'articolo 34 e del comma 5 dell' articolo 38 o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 38 sul proprio sito.";
- l'articolo 49 della suddetta L.R. n. 11/2013, modificato dall'articolo 3 della L.R. n.22/2023, prevede il comma 6 bis "Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l'agenzia ha sede legale";
- ai sensi della lettera e) del comma 4 dell'art. 37 della L.R.n.11/2013, la denominazione di un'agenzia di viaggio deve essere diversa dalla denominazione di un'altra agenzia di viaggio già operante sul territorio nazionale e comunque non coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane;
- la DGR n.768 del 4.6.2019, pubblicata nel BUR n. 65 del 18.6.2019, ha approvato, ai sensi dell'art.38 della L.R.n.11/2013, le direttive sugli obblighi informativi delle agenzie di viaggio nei confronti degli enti pubblici;
- ai sensi dell'art.3 dell'Allegato B della DGR n.768/2019, prima di avviare l'attività di una nuova agenzia di viaggio, l'interessato presenta apposita richiesta, alla Direzione regionale competente in materia di turismo, di prenotazione della denominazione da lui scelta per la propria agenzia, secondo un modello regionale;
- ai sensi del citato art.3, l'Ufficio dell'Unità organizzativa regionale della Direzione, territorialmente competente in materia di turismo per le agenzie di viaggio in conformità alla DGR n.571/2021, procede con la prenotazione della denominazione dell'agenzia di viaggio richiesta, sul portale della Banca Dati Agenzie di Viaggio (BDAV) gestito dal Ministero del Turismo;
- ai sensi del citato art. 3, il suddetto Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento della citata richiesta comunica all'interessato l'avvenuta prenotazione della denominazione di agenzia di viaggio;
DATO ATTO CHE
- la pubblicazione della citata DGR n.768/2019 nel BUR ha abrogato gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della L.R.n.33/2002, ai sensi dell'articolo 51, comma 4 lettera c) della L.R.n.11/2013;
- la DGR n.768/2019 ha incaricato il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad individuare con proprio Decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della citata DGR, in conformità a quanto da essa previsto e dalle leggi vigenti, i modelli regionali di SCIA e di comunicazioni alla Regione, obbligatorie per le agenzie di viaggio operanti nel Veneto;
VISTI
- il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 178 del 14 agosto 2019 approvante il: "modello regionale da presentare tramite SUAP alla Regione per la richiesta di prenotazione di denominazione per apertura di agenzia di viaggio. L.R. n. 11/2013, articoli 37 e 38. DGR n. 1997/2018. DGR n. 768/2019";
- il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 273 del 13 settembre 2023 approvante il "modello regionale da presentare tramite SUAP alla Regione per la richiesta di prenotazione di denominazione per apertura di agenzia di viaggio che opera esclusivamente in modalità on line. L.R. n. 11/2013, articoli 37 e 38. DGR n. 1997/2018. DGR n. 768/2019";
CONSIDERATO CHE
- in conformità al principio di semplificazione amministrativa, si deve, inoltre, ridurre il numero di modelli regionali utilizzati dalle agenzie di viaggio, anche per facilitarne la reperibilità nel SUAP, risulta ora necessario predisporre un apposito modulo per la richiesta di prenotazione di denominazione per apertura sia di agenzia di viaggio con ufficio aperto al pubblico sia di agenzia di viaggio operante esclusivamente in modalità on line;
CONSIDERATO CHE
- il contenuto del modello regionale della richiesta in oggetto deve essere adeguato alle modifiche normative sopra descritte e deve rispettare sia il principio di proporzionalità dell'attività amministrativa; sia gli articoli 37 e seguenti della L.R. n. 11/2013; sia le relative disposizioni attuative contenute nella DGR n.768/2019; sia le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali;
- il contenuto del modello regionale della richiesta in oggetto va altresì adeguato alle esigenze informative del portale della Banca Dati Agenzie di Viaggio, gestito dal Ministero del Turismo, che richiedono, per le agenzie di viaggio e turismo, l'indicazione del relativo codice ATECO, per fini di coordinamento informativo e statistico tra banche dati di Amministrazioni pubbliche;
RITENUTO OPPORTUNO
- approvare un unico modello regionale di cui all'Allegato A, di richiesta di prenotazione di denominazione delle agenzie di viaggio, applicabile sia a quelle già operanti in modalità esclusivamente on line, sia a quelle con un ufficio aperto al pubblico;
- revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990:
il citato Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 178 del 14 agosto 2019;
il citato Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 273 del 13 settembre 2023;
confermare, per il principio di tutela del legittimo affidamento, la validità formale delle richieste di prenotazione di denominazione di agenzia di viaggio presentate alla Regione, in conformità ai citati Decreti revocati, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;
DATO ATTO CHE
- ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del DPR n. 160/2010, la richiesta in oggetto è presentata dal titolare dell'agenzia tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) alla Regione;
- in conformità alla DGR n. 571/2021, la citata richiesta è oggetto degli accertamenti, atti e comunicazioni tramite SUAP, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e dell'art. 2 del DPR. n.160/2010;
RITENUTO OPPORTUNO
- approvare nell'Allegato A al presente provvedimento, il modello regionale di richiesta in oggetto;
- disporre che il titolare dell'agenzia di viaggio trasmetta il citato modello regionale di richiesta in oggetto debitamente compilato, tramite SUAP, alla Regione del Veneto all'indirizzo:
turismo@pec.regione.veneto.it ;
- inserire il citato modello regionale sia nel portale: www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori
- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la L. n. 241/1990; il D.lgs. n. 59/2010, il D.lgs. n. 79/2011; il D.lgs. n.159/2011; il DPR n.160/2010; la L.R. n. 33/2002; la L.R. n. 54/2012; la L.R. n. 11/2013; la DGR n. 768/2019; la DGR n. 571/2021; la DGR n. 560/2026; la DGR n.562/2026; il DDR n. 178/2019; il DDR n. 273/2023;