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Bur n. 120 del 08 settembre 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 17547 del 21 agosto 2026

RiVe S.r.l. e VERITAS S.p.A. Progetto per lo sviluppo dell'impianto "RTN" in ambito di economia circolare. Recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ed aggiornamento tecnologico dell'impianto esistente. Comune di localizzazione: Venezia. Proroga di validità del provvedimento di VIA (art. 25, c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. 12/2024, Regolamento n. 2 del 09.01.2025).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga fino al 30.06.2028 della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DDR n. 6 del 13.01.2020 per il progetto presentato da RiVe S.r.l. e VERITAS S.p.A. dal titolo "Progetto per lo sviluppo dell'impianto "RTN" in ambito di economia circolare. Recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ed aggiornamento tecnologico dell'impianto esistente.", con aggiornamento delle relative prescrizioni.

Il Direttore

VISTAla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed in particolare:

  • la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
  • il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
  • la L.R. n. 12 del 27.05.2024 recante "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
  • Il Regolamento regionale n. 2 del 09.01.2025 recante "Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 Regolamento regionale n. 2 del 09.01.2025 maggio 2024, n. 12)".

VISTAl'istanza presentata da RIVE SRL acquisita al protocollo regionale n. 151268 in data 23.04.2018, successivamente perfezionata e sottoscritta congiuntamente dalle società RIVE SRL e VERITAS SPA con la nota del 06/09/2018 prot. n. 361837 e con la nota del 02/10/2018 prot. n. 399296, con la quale il proponente RIVE SRL e VERITAS SPA (con sede legale in via dei Cantieri, 9 a Venezia CF 04445830278) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

TENUTO CONTO del parere n. 100 del 04.12.2019, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 04.12.2019, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull'istanza di "Progetto per lo sviluppo dell'impianto "RTN" in ambito di economia circolare. Recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ed aggiornamento tecnologico dell'impianto esistente", situato nel Comune di Venezia e gestito dalla ditta proponente RIVE SRL e VERITAS SPA, con condizioni ambientali;

PREMESSO

che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 6 del 13.01.2020 è stato rilasciato il provvedimento favorevole di VIA per il progetto succitato, da ricomprendere nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 14.01.2020 in cui la stessa si è determinata favorevolmente all'unanimità dei presenti al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'intervento in oggetto;

PREMESSOche con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09.04.2020 (pubblicato sul BUR n. 63 del 08.05.2020) è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in favore di RIVE SRL e VERITAS SPA, per il progetto denominato "Progetto per lo sviluppo dell'impianto "RTN" in ambito di economia circolare. Recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ed aggiornamento tecnologico dell'impianto esistente";

DATO ATTO
che al punto 6 del DDR n. 6/2020 è previsto che il provvedimento di VIA esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale.

TENUTO CONTO che il c. 5 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che il provvedimento di VIA ha efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, e che decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

VISTOil Regolamento regionale attuativo in materia di VIA n. 2/2025, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 ed in particolare la lett. H) dell'Allegato A che illustra le fasi della procedura di proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA;

CONSIDERATO
che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11.07.2018, ha ritenuto opportuno che "le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l'esperimento della gara d'appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d'ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell'U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)...Fatto salva l'eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell'autorizzazione della realizzazione dell'intervento";

CONSIDERATO
che RIVE S.R.L. con nota prot. n. 227856 del 08.05.2025 ha formulato istanza di proroga della validità temporale del sopracitato provvedimento di VIA (avente scadenza il 08.05.2025);

VISTA
la richiesta di perfezionamento dell'istanza di prot. n. 352376 del 17.07.2025 trasmessa al proponente al fine di acquisire gli elaborati previsti dal Regolamento regionale attuativo in materia di VIA n. 2/2025;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in esito alla richiesta di cui sopra ed acquisita agli atti con note prot. n. 680448 e 680450 del 17.12.2025;

CONSIDERATOche con nota prot. n. 277756 del 18.05.2026 la U.O. V.I.A. ha dato comunicazione agli Enti dell'avvenuta pubblicazione della documentazione allegata all'istanza sul sito web istituzionale.

VISTA
le successive integrazioni volontarie all'istanza di proroga acquisite al prot. con note n. 315243 del 09.06.2026, nonché n. 358680 del 18.06.2026.

CONSIDERATO
che la motivazione della richiesta di proroga della validità del provvedimento di VIA di cui alla DDR n. 6 del 13.01.2020, fino al 30.06.2028, è riconducibile alla complessa evoluzione dell'attività di realizzazione del progetto nel periodo del COVID 19. La fase della pandemia ha generato da subito un ritardo nel cronoprogramma, la difficoltà di reperire mezzi e materiali (semilavorati e materie prime) con conseguenti ritardi nelle forniture e aumento dei costi di realizzazione.

RITENUTO
che dal punto di vista programmatico, anche a fronte degli aggiornamenti avvenuti nella pianificazione dal 2019 ad oggi, il quadro vincolistico dell'ambito territoriale di analisi risulta sostanzialmente invariato rispetto al precedente SIA ed in ogni caso non emergono nuovi elementi di vincolo e/o tutele naturali, paesaggistiche e storico-culturali ostativi alla realizzazione delle opere in progetto.

VALUTATO
che l'attuale quadro progettuale, rispetto a quello descritto e valutato nel SIA precedente, non ha previsto modifiche degne di nota tenuto conto che la maggior parte delle opere previste risulta attualmente completata. Non emergono nuovi elementi di progetto tali da produrre diversi fattori perturbativi in precedenza non valutati.

RITENUTO
che l'analisi degli impatti residuali sulle singole componenti ambientali, legati alla realizzazione dei lavori ancora da eseguire, non ha evidenziato impatti nuovi o non previsti rispetto a quanto riportato nel SIA del 2019.

RITENUTO
che la valutazione degli impatti sia in fase di cantiere che di esercizio delle opere non ha evidenziato effetti negativi significativi aggiuntivi rispetto a quanto già precedentemente valutato dal Comitato Tecnico Regionale VIA con parere n. 100 del 04.12.2019 allegato al DDR n. 6 del 13.01.2020.

RICHIAMATO
l'esito delle valutazioni istruttorie agli atti della U.O. VIA, svolte dalle preposte strutture regionali, le quali hanno tenuto conto:

  • del riepilogo dell'iter amministrativo del progetto;
  • della relazione sullo stato di attuazione del progetto;
  • delle motivazioni della richiesta di proroga, finalizzata a consentire al proponente di completare i lavori, collaudare e rendicontare le opere;
  • della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi significativi ulteriori rispetto a quelli già considerati nell'ambito della precedente valutazione di compatibilità ambientale del progetto e conferma la validità delle conclusioni del SIA recepite dalla Commissione Regionale VIA nel parere n. 100 del 04.12.2019, favorevole con condizioni ambientali;
  • dell'opportunità di aggiornare e integrare le prescrizioni di cui al DDR n. 6 del 13.01.2020, alla luce degli sviluppi successivi, delle ottemperanze e delle modifiche normative nel frattempo intercorse;

RITENUTOin particolare, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse, di dover aggiornare la prescrizione n. 8 del DDR n. 6 del 13.01.2020, così come di seguito riportato:

  1. In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili di odori molesti, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, potrà disporre l'effettuazione di un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004 dal Decreto n. 309 del 28 giugno 2023 del Direttore Generale della DG Valutazioni Ambientali del MASE "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività", per verificare l'entità del disturbo olfattivo sui ricettori individuati. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse.

RITENUTOopportuno stralciare le prescrizioni n. 1, 2, 3, 4, 7 e 10 del DDR n. 6 del 13.01.2020 poiché ottemperate.
VALUTATOche, con riferimento alla procedura di valutazione di incidenza, poiché sono già state eseguite tutte le opere responsabili degli effetti perturbativi considerate nella valutazione di incidenza esperita in seno al procedimento di VIA avviato nel 2018 (relazione istruttoria tecnica n. 234/2018), viene meno la necessità di attualizzare le valutazioni.
RITENUTOche non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga fino al 30.06.2028 del provvedimento di VIA rilasciato per l'intervento in oggetto con D.D.R. n. 6 del 13.01.2020, pubblicato nel B.U.R.V. n. 9 del 24 gennaio 2020, solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi del Regolamento Regionale n. 2 del 09.01.2025, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al DDR n. 6 del 13.01.2020 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate:

PRESCRIZIONI:

  1. --- stralciata ---
  2. --- stralciata ---
  3. --- stralciata ---
  4. --- stralciata ---
  5. Le operazioni di triturazione dovranno essere effettuate in ambiente chiuso e in depressione ed il trituratore dovrà essere dotato di presidi antincendio.
  6. Le lavorazioni sui rifiuti pericolosi dovranno essere condotte in ambiente confinato e provvisto di aspirazione localizzata.
  7. --- stralciata ---
  8. In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili di odori molesti, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, potrà disporre l'effettuazione di un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dal Decreto n. 309 del 28 giugno 2023 del Direttore Generale della DG Valutazioni Ambientali del MASE "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività", per verificare l'entità del disturbo olfattivo sui ricettori individuati. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse.
  9. Il rifiuto in uscita dal processo di trattamento di stabilizzazione/immobilizzazione deve essere caratterizzato al fine di verificare l'efficacia del trattamento impresso; nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento dovrà essere gestita la non conformità garantendo anche la rilavorazione nella medesima linea; considerato il dimensionamento dei presidi ambientali, la capacità massima di trattamento autorizzata per la specifica linea è da intendersi riferita ai quantitativi complessivi comprendenti anche i rifiuti non conformi oggetto di nuova lavorazione.
  10. --- stralciata ---
  11.  Ai fini della sostenibilità dell'intervento il proponente fornisca i destini dei rifiuti esitanti dalla linea di recupero dei rifiuti di spazzamento e le modalità di utilizzo degli stessi.

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

  2. di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all'intervento denominato "Progetto per lo sviluppo dell'impianto "RTN" in ambito di economia circolare. Recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ed aggiornamento tecnologico dell'impianto esistente", sito nel comune di Venezia, rilasciato con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 6 del 13.01.2020, è prorogata fino al 30.06.2028, solo riguardo alla compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni così come aggiornate e riportate nelle premesse del presente provvedimento.

  3. di trasmettere il presente provvedimento a R.I.VE. SRL e VERITAS S.p.A. e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia , alla Direzione Generale ARPAV, a Veritas S.p.A., al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia, alla Azienda ULSS 3 Serenissima, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale , alla Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche - U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV.

  4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

  5. di demandare agli Enti competenti ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento;

  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna



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