R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche" - Subentro nella concessione di derivazione dal corso d'acqua roggia Vica in comune di Rosà per una portata media di mod. 19,33 e massima di mod. 22 ad uso idroelettrico, atto a produrre sul salto di 1,70 m la potenza nominale media di kW 32,22 e massima di 36,69 kW, con restituzione d'acqua nella medesima roggia, precedentemente assentita alla ditta DAPREDA ROBERTO - Ditta richiedente: DAPREDA CARPENTERIA E SERVIZI SRL, P.IVA 0283690225 - Pratica G.C. n. 610/BR.
| Note per la trasparenza |
R.D. n. 1775/1933 – D.G.R. n. 1628/2015 Con il presente atto, si accoglie l'istanza di subentro della ditta DAPREDA CARPENTERIA E SERVIZI SRL, per la concessione di derivazione d'acqua dalla roggia Vica in comune di Rosà per moduli medi 19,33 e massimi 22, salto utile 1,70 m con potenza nominale media 32,22 kW ad uso idroelettrico. Istanza in data 29/06/2026 prot. 391339. |
Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n. 578 in data 24.12.2010 con il quale la ditta Molino Bordignon S.r.l., con sede in via Campagnola in Comune di Rosà veniva riconosciuta titolare, a tutto il 23.12.2030 della concessione di derivare per utilizzo Idroelettrico da Roggia Vica - Loc. Simioni in comune di Rosà per moduli max 22,00 e medi 19,33, atti a produrre, sul salto di 1,70 m, la potenza nominale media kW 32,22 da trasformarsi in energia elettrica mediante centralina da ubicarsi in via Campagnola di Rosà, con obbligo di restituzione integrale dell'acqua derivata nel medesimo corpo idrico;
VISTO il Decreto n. 426 del 19.12.2013 con la quale è stata accolta l'istanza di subentro nella concessione di cui trattasi della Società Clean Energy S.r.l. con sede in via Campagnola in comune di Rosà (VI);
VISTO il Decreto n. 434 del 22.9.2017 con la quale è stata accolta l'istanza di subentro nella concessione di cui trattasi della ditta AKUA VITAE SRL di Rosà (VI);
VISTO il Decreto n. 6 del 09/11/2024 con il quale è stato accolto il subentro della ditta DAPREDA ROBERTO di Sella Giudicarie (TN);
VISTA l'istanza del 29/06/2026 prot. 391339 della ditta DAPREDA CARPENTERIA E SERVIZI SRL di Sella Giudicarie (TN) che ha chiesto il subentro, a favore della medesima, del diritto di derivazione d'acqua sopra citato.
VISTA l'attestazione di capacità finanziaria del 19/08/202, pervenuta in data 20/08/2026 prot. 474142, relativa alla ditta DAPREDA CARPENTERIA E SERVIZI SRL di Sella Giudicarie (TN).
VISTO il Disciplinare rep. n. 342 del 21/12/2010 sottoscritto dalla ditta subentrante per accettazione di tutti gli obblighi e le condizioni in esso contenute;
VERIFICATO gli atti trasmessi e considerato che nulla osta all'accoglimento dell'istanza.
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 112/1998 e successive modifiche ed int.;
VISTA la L.R. n. 11/2001 e successive modifiche ed int.;
VISTO l'art.18 della L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed int.;
VISTO il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;
VISTA la D.G.R.V. 1628/2015;
VISTA la D.G.R.V. 107/2009 e successive modifiche ed int.;
decreta
ART. 1 - E' accolta l'istanza di subentro della ditta DAPREDA CARPENTERIA E SERVIZI SRL, P.IVA 02836960225 con sede in via Nazionale, 41 di Sella Giudicarie (TN), la quale viene riconosciuta titolare della concessione di derivare acqua dalla roggia Vica in comune di Rosà (VI) per moduli medi 19,33 e massimi 22, salto utile 1,70 m con potenza nominale media 32,22 kW ad uso idroelettrico, assentita precedentemente alla ditta Dapreda Roberto con Decreto di subentro in data 09/01/2024 n. 06;
ART. 2 - Con il presente Decreto la ditta DAPREDA CARPENTERIA E SERIZI SRL - P.IVA 02836960225, si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 21.12.2010 n. 342 di repertorio;
ART. 3 di confermare la concessione fino al 23/12/2030 come stabilito dal Decreto di concessione n. 578 del 24/12/2010;
ART. 4 - Il pagamento, del canone annuo pari ad € 1.051,27 (Euro millecinquantauno/27) calcolato ai sensi della vigente normativa e del tasso di inflazione programmato per l'anno 2026 da adeguarsi per le annualità successive.
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i.
ART. 6 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ART. 7 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della presente.
Giovanni Paolo Marchetti