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Bur n. 117 del 28 agosto 2026


Materia: Settore primario

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE E SERVIZIO FITOSANITARIO n. 17464 del 19 agosto 2026

Stoccaggio prodotto atto ad essere designato con la Doc Bardolino proveniente dalla vendemmia 2026. Gestione esuberi produttivi. Legge n. 238/2016 - articolo 39 comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla richiesta del Consorzio per la tutela del vino Bardolino per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con la Doc Bardolino, provenienti dalla vendemmia 2026, in conformità a quanto stabilito all'art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
 

VISTA la Legge n. 238/2016 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino"(nel seguito Legge) ed in particolare l'articolo 39 comma 4 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di prevedere lo stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato;
 

VISTO il decreto ministeriale del 19 maggio 2025, pubblicato in GU n. 122 del 28 maggio 2025 che ha confermato l'incarico al Consorzio per la tutela del vino Bardolino (nel seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge, per la Doc Bardolino;
 

VISTO il vigente disciplinare di produzione del vino Doc Bardolino come da allegato al DM 02/04/2021;
 

VISTA la nota protocollo n. 32-26 del 31 luglio 2026, acquisita agli atti il 3 agosto 2026 (prot. regionale n. 449205), con la quale il Consorzio, ai sensi dell'articolo 39 comma 4 della Legge, ha chiesto l'attivazione della misura dello stoccaggio dei vini atti alla produzione della Doc Bardolino prodotti dalla vendemmia 2026;
 

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • la relazione tecnico economica di accompagnamento alla richiesta;
  • l'estratto del verbale del consiglio di amministrazione del Consorzio 20 luglio 2026;
  • l'estratto del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del Consorzio del 29 luglio 2026;
  • i pareri favorevoli delle principali Organizzazioni professionali di categoria rappresentative del territorio della Doc Bardolino rispetto alla richiesta formulata dal Consorzio;

TENUTO CONTO che un'offerta correttamente dimensionata consente di salvaguardare il posizionamento del prodotto e contemporaneamente gli interessi dei consumatori, riducendo o annullando lo spazio per operazioni speculative di abbassamento della qualità dell'offerta;
 

TENUTO CONTO che a contribuire ad un'offerta correttamente dimensionata può aiutare anche la conversione ad altra produzione IGT di una parte dei vigneti della denominazione conseguente all'imposizione di rivendicare a vino generico, senza indicazione DOC o IGT, gli esuberi produttivi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della Legge n. 238/2016 prodotti dai vigneti della denominazione;
 

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 107 del 07 agosto 2026, non sono pervenute osservazioni in merito;
 

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
 

VISTA la Legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2026 n. 551 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario al dott. Lucio Della Bianca, ai sensi della Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;

decreta

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
     

  2. di stabilire l'attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici atte a Doc Bardolino ottenuto dalla vendemmia 2026 con le seguenti modalità:

  • per le uve eccedenti le 10 t/ha fino alla produzione massima consentita di 12 t/ha;
  • per le uve eccedenti le 11 t/ha fino alla produzione massima consentita di 12 t/ha per il prodotto certificato SQNPI o EQUALITAS o VIVA.

Sono escluse dalla misura dello stoccaggio le produzioni oggetto di certificazione biologica;

  1. di stabilire, sempre in attuazione a quanto previsto al punto 2, che

  • entro il 31 dicembre 2026 i volumi di vino stoccato della vendemmia 2026 possano essere utilizzati, per scelta del detentore, come vino atto a divenire DOC Bardolino riclassificando un uguale volume di vino atto a divenire DOC Bardolino dell'annata 2024 o dell'annata 2025 che non sia sottoposto a stoccaggio; tale operazione può essere effettuata solo su vino dandone comunicazione all'Organismo di controllo e con annotazione nel registro unico SIAN;
  • i quantitativi di prodotto oggetto di stoccaggio atto a Doc Bardolino possano essere in qualsiasi momento oggetto di riclassificazione da parte del detentore del prodotto, secondo quanto previsto dall'articolo 38 commi 2 e 3 della Legge n. 238/2016, ad altra DO o a IGT o vino generico;
  • la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31/12/2027, salvo proroghe e, che prima della conclusione del periodo di validità della misura, il Consorzio potrà presentare richiesta di svincolo o riclassificazione, parziale o totale, supportata da adeguata relazione tecnico economica;
  1. di stabilire altresì che il supero produttivo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della Legge n. 238/2016, pari al massimo al 20% della resa da disciplinare, deve essere destinato a vino generico senza alcuna indicazione DO o IGT;
     

  2. di prendere atto che quanto definito al 1° alinea del punto 3. è di competenza dell'Organismo di controllo Siquria SpA;
     

  3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), a Siquria SpA e al Consorzio per la tutela del vino Bardolino;
     

  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     

  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per Il Direttore Il Direttore Vicario Ester Giolo



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