Definizione del periodo per le operazioni di riclassificazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 della legge n. 238/2016, a Pinot grigio DOC 'delle Venezie' delle partite di vino Pinot grigio atto o certificato di altra DO, con deroga dal 1° dicembre 2026 per i soli quantitativi destinati al taglio d'annata. Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 4. Integrazione DDR n. 16421 del 28 luglio 2026 per l'applicazione dello stoccaggio agli esuberi produttivi di campagna e alle riclassificazioni da altre DO.
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTA la legge n. 238/2016 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (nel seguito Legge);
VISTO il Decreto della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale n. 423246 del 21 agosto 2023 che ha confermato l'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della Legge per la Doc 'delle Venezie' del Consorzio tutela Doc 'delle Venezie' (nel seguito Consorzio);
VISTO il DDR n. 16421 del 28 luglio 2026 con il quale, ai sensi dell'articolo 39 comma 4 della Legge, è stata attivata, la gestione dell'offerta della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione per la vendemmia 2026;
VISTO il disciplinare di produzione della Denominazione 'delle Venezie' di cui al DM 17 luglio 2021 pubblicato in GU n. 180 del 29 luglio 2021 (nel seguito disciplinare di produzione);
VISTA la nota n. 2026/33 del 28 luglio 2026, acquisita agli atti in data 30 luglio 2026 (prot. regionale n. 444272), con la quale il Consorzio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 della Legge, ha chiesto che le operazioni di riclassificazione di vino Pinot grigio di altre DO a Pinot grigio DOC 'delle Venezie' siano realizzate nel periodo tra il 1° ottobre 2026 e il 30 novembre 2026 e che, dal 1° dicembre 2026 siano ammesse solo le riclassificazioni destinate al taglio d'annata per la costituzione di partite di vino Pinot grigio DOC 'delle Venezie';
VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:
- la relazione tecnico economica a supporto della richiesta;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 3 luglio 2026;
- il verbale dell'incontro con le Organizzazioni professionali della filiera dell'8 luglio 2026;
CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo 39 della Legge riconduce la finalità della gestione dei volumi di vino a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini per superare squilibri congiunturali;
RITENUTO che la gestione delle riclassificazioni di cui al comma 2 dell'articolo 38 della Legge possa anche incidere in modo importante nella gestione dei volumi dei vini;
VISTO l'espresso riferimento all'articolo 38 della Legge, presente al comma 6 dell'articolo 4 del disciplinare di produzione, posto in relazione all'adozione di disposizioni finalizzate a migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;
RITENUTO che la definizione di un periodo limite (1° ottobre - 30 novembre) entro cui le riclassificazioni debbano essere concluse, costituisca una adeguata modalità di gestione delle stesse, in quanto bilancia i diritti, sanciti dalla norma, relativi la riclassificazione, in capo ai privati e la gestione dei volumi propriamente assegnata ai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 41 della Legge;
RITENUTO che ulteriore bilanciamento degli interessi in gioco derivi dal derogare, la data del 30 novembre 2026, per le riclassificazioni dei quantitativi, utili a costituire il taglio d'annata, che non possono essere superiori al 15% dell'intera partita da certificare nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43 del Regolamento (UE) 2019/33/UE e all'obbligo di indicazione dell'annata di produzione delle uve, prevista al comma 7 dell'articolo 7 del disciplinare di produzione;
RITENUTO pertanto coerente alla normativa puntualmente richiamata quanto richiesto con la nota di cui sopra relativamente alla definizione di un periodo limite entro cui gli operatori possano procedere alla riclassificazione a Pinot grigio 'delle Venezie', permettendo comunque anche oltre tale periodo la riclassificazione per i volumi propri del taglio d'annata;
VERIFICATO che per mero errore materiale nel DDR n.16421 del 28 luglio 2026 non è stata riportata l'ultima condizione richiesta dal Consorzio, relativa all'applicazione dello stoccaggio attivato al punto 3 dello stesso decreto, agli esuberi di produzione e alle riclassificazioni di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 38 della Legge;
RITENUTO pertanto necessario integrare il DDR n. 16421 del 28 luglio 2026 con la disposizione che esplicita l'applicazione delle regole dello stoccaggio previste dallo stesso decreto agli esuberi di produzione e alle riclassificazioni, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 38 della Legge;
PRESO ATTO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 107 del 7 agosto 2026, non sono pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che, in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003, spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, il presente atto;
VISTA la legge regionale 31/12/2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2026 n. 551 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario al dott. Lucio Della Bianca, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;
b.8.) le disposizioni, relative lo stoccaggio sono da applicare agli esuberi produttivi e alle riclassificazioni, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 38 della Legge, ottenuti o originariamente rivendicate da altre DO.