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Bur n. 117 del 28 agosto 2026


Materia: Settore primario

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE E SERVIZIO FITOSANITARIO n. 17467 del 19 agosto 2026

Definizione del periodo per le operazioni di riclassificazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 della legge n. 238/2016, a Pinot grigio DOC 'delle Venezie' delle partite di vino Pinot grigio atto o certificato di altra DO, con deroga dal 1° dicembre 2026 per i soli quantitativi destinati al taglio d'annata. Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 4. Integrazione DDR n. 16421 del 28 luglio 2026 per l'applicazione dello stoccaggio agli esuberi produttivi di campagna e alle riclassificazioni da altre DO.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Doc `delle Venezie' riguardante la definizione del periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 novembre 2026 per consentire le operazioni di riclassificazione di vino Pinot grigio di altre DO a Pinot grigio DOC `delle Venezie', fatte salve le riclassificazioni che, in data successiva al 30 novembre 2026, vengono destinate al taglio d'annata per la costituzione di partite di vino Pinot grigio DOC `delle Venezie'. Inoltre il provvedimento va a sanare la disposizione di applicazione dello stoccaggio agli esuberi produttivi e alle riclassificazioni del prodotto derivato da altre DO che per mero errore materiale non era stata riportata nel DDR 16421 del 28 luglio 2026.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

 

VISTA la legge n. 238/2016 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (nel seguito Legge);

 

VISTO il Decreto della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale n. 423246 del 21 agosto 2023 che ha confermato l'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della Legge per la Doc 'delle Venezie' del Consorzio tutela Doc 'delle Venezie' (nel seguito Consorzio);

 

VISTO il DDR n. 16421 del 28 luglio 2026 con il quale, ai sensi dell'articolo 39 comma 4 della Legge, è stata attivata, la gestione dell'offerta della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione per la vendemmia 2026;

 

VISTO il disciplinare di produzione della Denominazione 'delle Venezie' di cui al DM 17 luglio 2021 pubblicato in GU n. 180 del 29 luglio 2021 (nel seguito disciplinare di produzione);

 

VISTA la nota n. 2026/33 del 28 luglio 2026, acquisita agli atti in data 30 luglio 2026 (prot. regionale n. 444272), con la quale il Consorzio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 della Legge, ha chiesto che le operazioni di riclassificazione di vino Pinot grigio di altre DO a Pinot grigio DOC 'delle Venezie' siano realizzate nel periodo tra il 1° ottobre 2026 e il 30 novembre 2026 e che, dal 1° dicembre 2026 siano ammesse solo le riclassificazioni destinate al taglio d'annata per la costituzione di partite di vino Pinot grigio DOC 'delle Venezie';

 

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

 

-    la relazione tecnico economica a supporto della richiesta;

 

-    il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 3 luglio 2026;

 

-    il verbale dell'incontro con le Organizzazioni professionali della filiera dell'8 luglio 2026;

 

CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo 39 della Legge riconduce la finalità della gestione dei volumi di vino a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini per superare squilibri congiunturali;

 

RITENUTO che la gestione delle riclassificazioni di cui al comma 2 dell'articolo 38 della Legge possa anche incidere in modo importante nella gestione dei volumi dei vini;

 

VISTO l'espresso riferimento all'articolo 38 della Legge, presente al comma 6 dell'articolo 4 del disciplinare di produzione, posto in relazione all'adozione di disposizioni finalizzate a migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;

 

RITENUTO che la definizione di un periodo limite (1° ottobre - 30 novembre) entro cui le riclassificazioni debbano essere concluse, costituisca una adeguata modalità di gestione delle stesse, in quanto bilancia i diritti, sanciti dalla norma, relativi la riclassificazione, in capo ai privati e la gestione dei volumi propriamente assegnata ai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 41 della Legge;

 

RITENUTO che ulteriore bilanciamento degli interessi in gioco derivi dal derogare, la data del 30 novembre 2026, per le riclassificazioni dei quantitativi, utili a costituire il taglio d'annata, che non possono essere superiori al 15% dell'intera partita da certificare nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43 del Regolamento (UE) 2019/33/UE e all'obbligo di indicazione dell'annata di produzione delle uve, prevista al comma 7 dell'articolo 7 del disciplinare di produzione;

 

RITENUTO pertanto coerente alla normativa puntualmente richiamata quanto richiesto con la nota di cui sopra relativamente alla definizione di un periodo limite entro cui gli operatori possano procedere alla riclassificazione a Pinot grigio 'delle Venezie', permettendo comunque anche oltre tale periodo la riclassificazione per i volumi propri del taglio d'annata;

 

VERIFICATO che per mero errore materiale nel DDR n.16421 del 28 luglio 2026 non è stata riportata l'ultima condizione richiesta dal Consorzio, relativa all'applicazione dello stoccaggio attivato al punto 3 dello stesso decreto, agli esuberi di produzione e alle riclassificazioni di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 38 della Legge;

 

RITENUTO pertanto necessario integrare il DDR n. 16421 del 28 luglio 2026 con la disposizione che esplicita l'applicazione delle regole dello stoccaggio previste dallo stesso decreto agli esuberi di produzione e alle riclassificazioni, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 38 della Legge;

 

PRESO ATTO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 107 del 7 agosto 2026, non sono pervenute osservazioni;

 

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003, spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, il presente atto;

 

VISTA la legge regionale 31/12/2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2026 n. 551 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario al dott. Lucio Della Bianca, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;

decreta

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di accogliere, ai sensi dell'articolo 39 comma 4 della legge n. 238/2016 e in condivisione con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Trento, la richiesta formulata dal Consorzio tutela Doc 'delle Venezie', con nota prot. n. 2026/33 del 28 luglio 2026, acquisita in data 30 luglio 2026 al prot. regionale n. 444272 e, pertanto, di stabilire che:

-    nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 novembre 2026 è consentita la riclassificazione a Pinot grigio DOC 'delle Venezie' delle partite di vino Pinot grigio atto o certificato ad altra DO;

 

-    a partire dal 1° dicembre 2026 è consentita la riclassificazione delle partite di vino Pinot grigio atto o certificato ad altra DO, esclusivamente per le quantità relative la pratica del taglio d'annata per la costituzione di partite di vino Pinot grigio DOC 'delle Venezie';

  1. di integrare il DDR n. 16421 del 28 luglio 2026 con il seguente punto:

b.8.) le disposizioni, relative lo stoccaggio sono da applicare agli esuberi produttivi e alle riclassificazioni, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 38 della Legge, ottenuti o originariamente rivendicate da altre DO.

  1. di prendere atto che quanto disposto al precedente punto 2 è in gestione e di competenza dell'Organismo di controllo Società Triveneta Certificazioni s.r.l;
  2. di stabilire che quanto disposto al precedente punto 2 acquisisce efficacia con l'adozione di analoga disposizione delle autorità competenti della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Trento;
  3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società Triveneta Certificazioni s.r.l. e al Consorzio tutela Doc 'delle Venezie';
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Ester Giolo



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