Stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini), ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione a Doc Arcole - Pinot grigio, della vendemmia 2026. Legge n. 238/2016 - art. 39, comma 4.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Arcole per quanto riguarda l'attivazione, della misura di gestione dell'offerta, dello stoccaggio per Doc Arcole – Pinot grigio per la vendemmia 2026, in conformità a quanto stabilito all'art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016. |
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17/12/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO la legge 12/12/2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'art. 39, comma 4, secondo cui su proposta, dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della stessa legge, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, le regioni possono stabilire la regolamentazione dello stoccaggio dei vini;
VISTO il DM 220165 del 19 maggio 2025 pubblicato in GU n. 121 del 27 maggio 2025, con cui è stato rinnovato il riconoscimento al Consorzio tutela vini Doc Arcole (nel seguito solo Consorzio) e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la Doc Arcole;
ACQUISITA la nota, prot. regionale n. 409043 del 08 luglio 2026 (integrata con nota prot. 410649 del 09/07/2026) con la quale il Consorzio, ai sensi dell'art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016, chiede l'attivazione della misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione a Doc Arcole - Pinot grigio provenienti dalla vendemmia 2026 con esclusione delle produzioni a certificazione biologica e che a carico del detentore del prodotto, sia mantenuta la tracciabilità delle produzioni SQNPI, al fine di un eventuale loro diverso trattamento, nella fase di svincolo dello stoccaggio;
VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:
- l'estratto verbale del Consiglio del di amministrazione del 07 luglio 2026;
- la relazione tecnico economica di accompagnamento alla richiesta formulata dal Consorzio in cui viene descritta la congiuntura relativa alla Doc Arcole Pinot grigio;
- le posizioni espresse dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative;
CONSTATATO che dall'analisi della relazione tecnico economica, risulta necessaria l'adozione del provvedimento di stoccaggio richiesto dal Consorzio;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 96 del 17 luglio 2026, non sono pervenute osservazioni in merito;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare e servizio fitosanitario emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2026 n. 551 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario al dott. Lucio Della Bianca, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;
decreta
1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di accogliere, la proposta avanzata con nota prot. regionale n. 409043 del 8/07/2026 dal Consorzio Doc Arcole attivando la misura dello stoccaggio, fino alla data del 31/12/2027, delle produzioni (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio idonee alla rivendicazione a DOC Arcole Pinot grigio ottenibili dalla vendemmia 2026, eccedenti le 13 t/ha fino alla produzione massima consentita di 15 t/ha;
- di stabilire che
- sono escluse dalla misura dello stoccaggio le produzioni destinate DOC Arcole Doc Pinot Grigio oggetto di certificazione biologica;
- a carico del detentore del prodotto sia mantenuta la tracciabilità delle produzioni SQNPI al fine di un eventuale loro diverso trattamento nella fase di svincolo dello stoccaggio;
4. di stabilire che, i quantitativi di prodotto atto a DOC Arcole Pinot grigio, oggetto di stoccaggio, possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione, effettuata dal detentore del prodotto;
5. di stabilire che, prima della conclusione del periodo di validità della misura attivata, ovvero 31/12/2027, il Consorzio presenterà alla competente Amministrazione richiesta di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua designazione a Doc Arcole Pinot grigio o di riclassificazione parziale o totale;
6. di comunicare il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Organismo di controllo Siquria spa e al Consorzio tutela vini Doc Arcole;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.
Lucio Della Bianca