Riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, provenienti dalla vendemmia 2026, destinate alla produzione dei vini della DOC Valdadige.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta pervenuta dal Consorzio vini del Trentino per quanto riguarda la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, provenienti dalla vendemmia 2026, destinate alla produzione di vino. |
Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO la Legge 238/2016 in particolare l'articolo 35, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;
VISTA l'istanza prot. n. 87/2026 del 23 luglio 2026, acquisita agli atti al prot. n.435661 del 24 luglio 2026, presentata dal Consorzio vini del Trentino, alle Amministrazioni competenti, da cui risulta, che le particolari condizioni climatiche della corrente annata possono influenzare le dinamiche di maturazione delle uve in relazione agli eventi grandinigeni, condizioni in generale che possono portare ad un anticipo della vendemmia con il rischio di compromettere il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, destinate alla produzione dei vini di cui al disciplinare di produzione;
VISTA quindi la richiesta formulata, con la nota di cui sopra, di permettere ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 35, per le uve, di cui all'articolo 2 del disciplinare di produzione della DOC Valdadige, raccolte nella vendemmia 2026 e destinate alla produzione dei vini, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dal medesimo disciplinare;
RITENUTO sussistano le condizioni per l'accoglimento della richiesta formalizzata con la nota sopra richiamata;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2026 n. 551 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario al dott. Lucio Della Bianca, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;
decreta
- di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire in accordo con la Provincia autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano che per la campagna vendemmiale 2026/2027, per le uve, di cui all'articolo 2 del disciplinare di produzione della DOC Valdadige, destinate alla produzione dei vini di cui al rispettivo disciplinare di produzione è consentito, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dallo stesso disciplinare purché la destinazione di queste uve atte, nelle modalità e per le categorie di prodotto espressamente previste dal disciplinare, sia indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), alla Camera di Commercio Industria, Artigianato di Trento e al Consorzio vini del Trentino;
- di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Lucio Della Bianca