C.G.A. Consorzio Gestione Argille S.c.a.r.l. - Cava di Argilla per laterizi denominata "De Toni 2". Comune di localizzazione: Villaverla (VI) Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dalla L. n. 191/2024;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
VISTO il Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025 in materia di VIA, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, pubblicato sul BUR n. 9 del 19/01/2025;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da C.G.A S.c.a.r.l, con sede a Schio (VI) in Via Luigi Dalla Via n. 5/D Torre B e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo regionale 694893 del 24/12/2025), e successivamente perfezionata con PEC registrata al prot. n. 43032 del 28/01/2026 su indicazioni degli uffici dell'U.O VIA fornite con nota prot. n. 18811 del 15/01/2026;
ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all'allegato IV, punto 8 lettera i) "cave e torbiere";
VISTA la nota prot. n. 58685 del 04/02/2026 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/02/2026 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 sono pervenute osservazioni al progetto da Snam Rete Gas con nota prot. n. 144998 del 03/03/2026 e dal Comune di Villaverla con PEC del 06/03/2026 acquisita al prot. n. 155586 del 09/03/2026;
CONSIDERATO che nella seduta del 09/04/2026 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha disposto di richiedere, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., chiarimenti e integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota prot. n. 225735 del 16/04/2026;
PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta tramite PEC in data 21/05/2026, acquisita al prot. regionale n. 286420 del 22/05/2026 e successivamente perfezionata con PEC acquisita al prot. regionale n. 288545 del 25/05/2026;
VISTA la nota prot. n. 422946 del 16/07/2026 con la quale viene comunicata la proroga per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi del c. 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO del parere di Terna Rete Italia Spa, acquisito al protocollo regionale n. 426375 del 20/07/2026;
VISTE le integrazioni volontarie, trasmesse dal proponente e acquisite al protocollo regionale 432272 del 22/07/2026;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;
VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, di cui al parere n. 113 del 31/03/2026, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
CONSIDERATO che il proponente con il deposito dell'istanza e nella relativa documentazione allegata ha proposto, che l'efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità sia pari a 5 anni;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti [...];
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 29/07/2026,
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. n. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- la L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava";
VALUTATO lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
CONSIDERATO che con nota registrata al protocollo regionale 18801 del 15/01/2026 l'U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive ha comunicato "che l'istanza relativa alla cava in oggetto risulta procedibile rispetto alla L.R. 13/2018 e alle norme tecniche attuative del P.R.A.C. Tuttavia, si rileva che le previsioni progettuali di ricomposizione morfologica mediante l'impiego di EoW non risultano conformi alla normativa sull'attività di cava e pertanto il progetto dovrà prevedere di utilizzare esclusivamente materiali previsti dalla D.G.R. 761/2010";
VISTE le osservazioni pervenute da Snam Rete Gas Spa con nota prot. n. 144998 del 03/03/2026 e le osservazioni pervenute dal Comune di Villaverla con PEC del 06/03/2026 acquisita al prot. n. 155586 del 09/03/2026;
CONSIDERATO che i terreni su cui insiste il progetto non ricadono in aree soggette a Vincolo Forestale (L.R. 52/1978), Vincolo Idrogeologico (RD 3267/1923) e Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa in data 21/05/2026 con PEC acquisita al protocollo regionale n. 286420 del 22/05/2026 e successivamente perfezionata con PEC acquisita al protocollo regionale n. 288545 del 25/05/2026 con la quale il proponente ha dato riscontro alle richieste formulate dal Comitato Tecnico Regionale VIA del 09/04/2026;
PRESO ATTO che, nelle integrazioni trasmesse:
- il proponente precisa che gli EoW non verranno utilizzati per le attività di ricomposizione morfologica e aggiorna lo Studio Preliminare Ambientale;
- in riscontro alle osservazioni pervenute da Snam Rete Gas Spa il proponente specifica che "le opere ricadenti all'interno delle fasce di rispetto/asservite dei metanodotti saranno preventivamente concordate con la Società e sottoposte alla relativa autorizzazione prima dell'avvio delle lavorazioni interferenti";
- in riscontro alle osservazioni pervenute dal Comune di Villaverla il proponente evidenzia "che verrà posta massima attenzione al rispetto delle distanze degli scavi previsti a sud, al limite dell'aggregato abitativo" e trasmette una verifica di stabilità dell'insieme scarpata-abitazione. Inoltre, precisa che "il fossato sarà mantenuto e, ove necessario, oggetto di risezionamento e manutenzione, al fine di garantirne la funzionalità idraulica";
RITENUTO che prima della fase autorizzativa la relazione geologica dovrà essere aggiornata poichè indica ancora l'uso degli EoW;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell'art. 15 comma 1 delle NTA del PRAC "per le cave in pianura, fatte salve diverse distanze che potranno essere disposte in sede di autorizzazione o di modifica e previe verifiche di stabilità, la distanza tra il ciglio superiore di scavo ed i confini di proprietà di terzi è di norma stabilita [...] in metri 5 per le cave di argilla", il proponente, prima della fase autorizzativa, dovrà presentare un accordo con i proprietari dei terreni per i quali chiede l'avvicinamento degli scavi a una distanza pari a 2 metri in deroga alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 15;
- riguardo alle interferenze con l'elettrodotto è necessario seguire le prescrizioni inserite nel parere trasmesso da Terna Rete Italia S.p.a, acquisito al protocollo regionale 426375 del 20/07/2026 e pubblicato sul sito https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti -> anno 2025 -> progetto n. 89;
- riguardo all'avvicinamento degli scavi al metanodotto è necessario acquisire, in fase autorizzativa, il parere del gestore Snam Rete Gas S.p.a come evidenziato con nota prot. n. 144998 del 03/03/2026;
CONSIDERATO che:
- per quanto riguarda la viabilità, la documentazione originariamente presentata riconduceva il flusso di traffico alla viabilità locale di via Einaudi e via Bassi, senza ulteriori precisazioni in merito al collegamento con la rete viaria provinciale e alle eventuali interferenze con il centro abitato;
- nelle osservazioni pervenute, il comune di Villaverla riferisce che "per quanto riguarda la soluzione viabilistica proposta dalla Ditta, che prevede l'ingresso/uscita dei camion da nord, lungo via dell'Agricoltura attraversando un'area agricola, questa Amministrazione la condivide favorevolmente, sia per motivi di sicurezza sia per la riduzione dell'impatto acustico generato dalle macchine operatrici";
PRESO ATTO che la documentazione integrativa e in particolare la planimetria denominata tavola 5, ha adeguatamente riscontrato la richiesta istruttoria di chiarimenti, consentendo di individuare l'accesso da via dell'Agricoltura, il percorso dei mezzi pesanti e il relativo innesto sulla viabilità provinciale;
CONSIDERATO che alle condizioni operative dichiarate dalla Società, la "Valutazione previsionale acustica" è da ritenersi corretta per quanto concerne la descrizione del futuro impatto acustico determinato dalla coltivazione della cava;
RITENUTO comunque opportuno che, ad impianto a regime, il proponente effettui una campagna di misure al fine di dare conferma delle conclusioni della suddetta valutazione per la fase di esercizio valutando, oltre ai ricettori analizzati nella Valutazione Previsionale, anche quello identificato come "Casa del Proprietario": per tale verifica è stata inserita una specifica condizione ambientale;
CONSIDERATO che il materiale apportato dall'esterno ai fini ricompositivi dovrà rispettare i limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV (o quelli del fondo naturale geochimico per l'unità cartografica di riferimento), ovvero del DM 46/2019 in caso di terreno ad uso agricolo, ed inoltre:
- le terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017 dovranno presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;
CONSIDERATO che, prima dell'inizio del conferimento in cava di terre e rocce da scavo, fermo restando l'evoluzione tecnico scientifica e normativa in materia di PFAS nei suoli, dovrà essere effettuata una valutazione sito specifica dei livelli di presenza dei PFAS nei terreni circostanti la cava e nell'area di cava (qualora possibile), sia in riferimento alla Sommatoria PFAS, comprensiva dei relativi congeneri, sia per i singoli congeneri quali PFOA e PFOS. I terreni utilizzati per la ricomposizione non dovranno rappresentare una discontinuità territoriale per la presenza di PFAS e i campioni prelevati nell'area di cava prima dello scotico e nelle aree circostanti, dovranno prevedere un'aliquota come contro campione da consegnare ad ARPAV per eventuali analisi;
PRESO ATTO che riguardo all'apporto dei limi in fase di ricomposizione e alla relativa richiesta di verifica del parametro acrilammide in cessione ai sensi della DGRV n. 761/2010 il proponente, nella documentazione integrativa pervenuta, afferma che "il parametro richiesto sarà analizzato dalle ditte che conferiranno i limi di lavaggio [...]" e indica gli impianti di produzione degli stessi;
CONSIDERATO che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere quanto segue:
- la presentazione dei risultati della caratterizzazione delle terre superficiali secondo la DGRV 1987/2014;
- il rispetto delle seguenti misure di mitigazione per le emissioni polverose:
- telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano materiali pulverulenti;
- per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali preferire l'utilizzo di automezzi con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV e, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, è opportuno l'acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi;
- prevedere per i cumuli di materiale pulverulento stoccato nelle aree di cava, un'altezza massima utile alla riduzione della dispersione delle polveri (indicativamente l'altezza del cumulo dovrebbe essere inferiore a 5 volte il diametro della base dello stesso);
CONSIDERATO che:
- in merito agli aspetti agronomici della ricomposizione ambientale dell'intervento è stato acquisito nel corso del procedimento il contributo istruttorio fornito dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario S.P.A, trasmesso con nota acquisita al prot. n. 173051 del 18/03/2026 e successivamente modificato con nota acquisita al prot. n. 365650 del 22/06/2026;
- tale contributo si esprime in merito al terrapieno di mitigazione degli impatti acustici e riporta le seguenti indicazioni che dovranno essere tenute in considerazione nelle successive fasi autorizzative dell'intervento:
"[...] In considerazione del limitato periodo di estrazione previsto, si suggerisce di favorire una copertura erbacea di tali terrapieni attraverso l'impiego di sementi di specie locali e/o di verificare la possibilità di seguire le linee guida "ambiti agricoli" prodotte nell'ambito del progetto LIFE Pollinaction disponibili a questo indirizzo web: https://www.lifepollinaction.eu/wp-content/uploads/2025/02/LINEEguida_agricolo_IT_lr.pdf, il tutto al fine di creare aree favorevoli agli insetti impollinatori.
Inoltre, qualora si preveda la possibilità di mantenere il terrapieno anche a seguito del completamento dell'attività di coltivazione della cava, l'adozione di una siepe arboreo-arbustiva (es. doppia fila, sfalsata) potrebbe rappresentare un utile elemento di rinforzo mitigativo da inserire sul terrapieno e lungo la viabilità locale, con particolare riferimento al tratto di Via Einaudi, divenendo in seguito un elemento di completamento paesaggistico dell'area oggetto di intervento.
In tal caso, la scelta della modalità di intervento per la siepe dovrà:
- attenersi a quanto prescritto nell'Allegato C "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta" di cui alla DGR 1242/2020 "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli impianti ai sensi della Legge regionale n. 13/2003";
- più in particolare, rispetto alle specie arbustive proposte in relazione, si suggerisce di non utilizzare Nocciolo e Biancospino poiché potenziali vettori intermedi di malattie fungine.
- Si ritiene inoltre utile segnalare di inserire in relazione che si utilizzerà materiale vivaistico giovane (1-2 anni) e di provenienza certificata, ai sensi della D.G.R. 3263 del 15 ottobre del 2004, in applicazione del D.Lgs. 386 del 10 novembre 2003, nonché l'esplicitazione delle previste modalità di pacciamatura.
[...]".
CONSIDERATO che il suddetto terrapieno di mitigazione del rumore è temporaneo e il progetto di sistemazione prevede di riportare il sito a livello di piano campagna con una superficie pianeggiante, come si rileva anche dalla tavola 3 "Stato di ripristino" e pertanto non è applicabile la prescrizione riguardante l'adozione della siepe arboreo-arbustiva definitiva;
DATO ATTO che, con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV di cui al Parere motivato n. 113 del 31/03/2026, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, che esprime, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I)", un parere motivato positivo per il progetto in oggetto;
CONSIDERATO che l'analisi degli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia evidenziato come questi siano di entità trascurabile e circoscritti all'ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente e implementate come sopra descritto;
PRESO ATTO che il proponente ha indicato un'efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 5 (cinque) anni;
VALUTATO che, in ragione del cronoprogramma degli interventi la suddetta proposta risulta congrua e, pertanto, l'efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. si conferma debba essere di 5 anni a far data dalla sua pubblicazione;
CONSIDERATI infine, la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;
ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto l'intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dando atto della positiva conclusione della procedura di VINCA, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte e della seguente condizione ambientale:
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n.
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Corso d'opera
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Oggetto della condizione
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Emissioni acustiche
Sia effettuata, ad impianto a regime, una verifica di impatto acustico secondo quanto previsto dal Decreto 16 marzo 1998 'Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico', al fine di verificare i limiti applicabili previsti dal DPCM 14 novembre 1997 'Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore', presso i ricettori potenzialmente più esposti; la verifica dovrà essere effettuata per ciascun ricettore individuato nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e in condizioni di massima gravosità dell'impianto (lavorazioni più vicine a ciascun ricettore) al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica. Oltre ai ricettori analizzati nella Valutazione Previsionale, dovrà essere considerato anche quello identificato come "Casa del Proprietario". I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Villaverla entro 60 giorni dall'effettuazione delle misurazioni.
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Villaverla, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 30 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
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Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza
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Entro 60 giorni dall'effettuazione delle misurazioni, presso il primo ricettore abitativo più esposto alle lavorazioni, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico ed una relazione sulle azioni attuate in caso di superamento dei limiti.
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Soggetto verificatore
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Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
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CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 29/07/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;