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Bur n. 109 del 11 agosto 2026


Materia: Formazione professionale e istruzione

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 32 del 29 luglio 2026

Conferma del mantenimento dei requisiti di accreditamento degli Enti appartenenti al gruppo 3/2026. L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - DGR n. 2120/2015; L.R. n. 3/2009 art. 25 - DGR n. 2238/2011 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento conferma l'iscrizione nell'elenco regionale degli Enti accreditati alla Formazione Professionale e/o ai Servizi per il Lavoro appartenenti al gruppo 3/2026 che hanno concluso l'iter di mantenimento con esito positivo ed accerta la mancanza allo stato dei requisiti di accreditamento dei rimanenti Enti di cui all'Allegato A.

Il Direttore

  • Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e l’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati istituito con DDR della Formazione n. 1242/2003 e s.m.i.;
  • Viste la L.R. n. 3/2009 art. 25 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro - Accreditamento” e la DGR n. 2238/2011 e s.m.i. “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
  • Vista la L.R. n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
  • Vista la DGR n. 2120/2015 avente il seguente oggetto: “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002 e s.m.i.” che prevede la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento di tutte le sedi operative in capo agli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. n.19/2002 e s.m.i.;
  • Vista parimenti la DGR n. 2238/2011 e s.m.i. art. 7 comma 1 “Sospensione e revoca dell’accreditamento” che prevede la verifica annuale del mantenimento dei requisiti di accreditamento anche per gli Enti accreditati ai Servizi per il Lavoro;
  • Visto il DL 202/2024 convertito in Legge 21 febbraio 2025 n. 15 relativo all’adeguamento antincendio degli edifici scolastici e il DM del Ministero dell’Interno 31/03/2026 “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola”;
  • Vista la nota prot. reg. n. 243286 del 28/04/2026 con la quale la Direzione Lavoro comunicava a tutti gli Enti del gruppo 3/2026 che avrebbero avuto luogo le verifiche di mantenimento dei requisiti di accreditamento nel bimestre maggio-giugno 2026;
  • Preso atto che il DDR n. 152 del 17/04/2026, trasmesso con prot. n. 243302 del 28/04/2026, cancella dall’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati ex L.R. n. 19/2002 e s.m.i., l’Ente LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 02157480266, codice Ente 1537, codice accreditamento alla Formazione A0508, codice accreditamento ai Servizi al Lavoro L193), a seguito di rinuncia dell’ente all’unico ambito di accreditamento della Formazione Continua, mentre l’ente stesso permane iscritto nell’elenco regionale degli Operatori accreditati ai Servizi al Lavoro ex L.R.n. 3/2009 art. 25;
  • Preso atto che il DDR n. 189 del 05/05/2026, trasmesso con prot. n. 272441 del 14/05/2026, cancella dall’elenco regionale degli Operatori accreditati ai Servizi al Lavoro ex L.R.n. 3/2009 art. 25, l’Ente E.B.R.A.L. - ARTIGIANATO VENETO (codice fiscale 92124040285, codice Ente 6196, codice accreditamento ai Servizi al Lavoro L036), a seguito di rinuncia dell’ente;
  • Preso atto che il DDR n. 214 del 19/05/2026, trasmesso con prot. n. 311419 del 08/06/2026, cancella dall’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati ex L.R. n. 19/2002 e s.m.i., l’Ente SATEC FORMAZIONE SRL (codice fiscale 03906880277, codice Ente 4148, codice accreditamento alla Formazione A0642), a seguito della revoca dell’ente;
  • Preso atto che il DDR n. 13 del 15/07/2026, trasmesso con prot. n. 424313 del 17/07/2026, modifica la sede operativa accreditata per l’ambito della Formazione Continua in capo all’Ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE EUROPEA S.R.L. (codice fiscale 03982580239, codice Ente 5673, codice accreditamento alla Formazione A0640), da “VIA GIUSEPPE BELLUZZO, 2 - 37132 VERONA (VR)” a “VIALE DEL LAVORO, 43 - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)”;
  • Vista l’istanza telematica “ACCRED” n. 2719_ANA_5408_2026 del 27/07/2026, con la quale l’ente IPSIA G.B. GARBIN (codice fiscale 83002250245, codice Ente 2719, codice accreditamento alla Formazione A0329), comunica il trasferimento della sede legale e della sede operativa accreditata per gli ambiti della Formazione Superiore e dell’Orientamento, da “VIA TITO LIVIO, 7 – 36015 SCHIO (VI)” a “VIA TITO LIVIO, 29 – 36015 SCHIO (VI)” e ritenuto di dover prendere atto della suddetta variazione e di procedere alla modifica dell’elenco regionale degli Enti accreditati alla Formazione ex L.R. n. 19/02 e s.m.i.;
  • Visti gli esiti delle verifiche di audit, ex DDR n. 251/2020, degli Enti appartenenti al gruppo 3/2026;
  • Considerato, altresì, che il sistema di mantenimento dei requisiti di accreditamento alla formazione ex All. B punto 3 alla DGR n. 2120/2015 prevede anche la verifica della performance delle attività svolte dagli OdF dal primo accreditamento o dall’ultima visita di audit;
  • Considerata la complessità dell’istruttoria del requisito di cui al punto precedente in quanto i dati sono relativi ad aspetti di gestione e rendicontazione delle attività formative;
  • Ritenuto di dover prendere atto degli esiti delle verifiche di mantenimento dei requisiti di accreditamento per gli Enti appartenenti al gruppo 1/2026 indicando nell’Allegato A con lettera P (= esito positivo) gli Enti che hanno rispettato i requisiti previsti; con lettera P* (= esito positivo in attesa dati di performance) gli Enti che hanno rispettato i requisiti previsti ma con istruttoria in via di definizione relativa ai dati di performance ex allegato 3; con lettera N (= esito non definito) gli Enti per i quali le verifiche svolte hanno accertato, allo stato, la mancanza dei requisiti richiesti dal modello di accreditamento;
  • Vista la L. 15/2025;
  • Visto il DL n. 202/2024;
  • Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 3/2009, n. 54/2012;
  • Visto il DM del Ministero dell’Interno 31/03/2026;
  • Viste le DDGR n. 2238/2011 e s.m.i., n. 2120/2015;
  • Visti i DDDR n. 1242/2003 e s.m.i., n. 251/2020, 13/2026, n. 152/2026, n. 189/2026 e n. 214/2026;

decreta

  1. di prendere atto che le premesse sono parte integrante del presente decreto;
     
  2. di prendere atto della variazione di sede legale e di sede operativa accreditata per gli ambiti della Formazione Superiore e dell’Orientamento in capo all’Organismo di Formazione  IPSIA G.B. GARBIN (codice fiscale 83002250245, codice Ente 2719, codice accreditamento alla Formazione A0329) e di modificare l’elenco regionale degli Enti accreditati alla Formazione ex L.R. n. 19/2002 e s.m.i., sostituendo  “VIA TITO LIVIO, 7 – 36015 SCHIO (VI)” con “VIA TITO LIVIO, 29 – 36015 SCHIO (VI)”, restando invariato ogni altro dato;
     
  3. di confermare l'iscrizione negli elenchi regionali degli Enti accreditati alla Formazione e/o ai Servizi per il Lavoro - ex L.R. n. 19/2002 ed ex L.R. n.3/2009 art. 25 - indicati nell’Allegato A con lettere P (= esito positivo) e P* (= esito positivo in attesa dati di performance);
     
  4. di avviare, nel caso di accertato mancato soddisfacimento del requisito delle attività svolte ex All. B punto 3 della DGR n. 2120/2015, un successivo procedimento di revoca dell’accreditamento;
     
  5. di accertare allo stato la mancanza dei requisiti minimi per l’accreditamento per gli Organismi di Formazione e per gli Operatori accreditati dei Servizi al Lavoro indicati nell’Allegato A con lettera N (= esito non definito);
     
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
     
  7. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

    Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.

Per Il Direttore Il Direttore Vicario Roberto Fabian

(seguono allegati)

32_Allegato_A_DDR_32_29-07-2026.pdf


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