DGR n. 417 del 28 maggio 2026 recante "Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi, per l'anno 2026, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34". Rinuncia alla partecipazione.
| Note per la trasparenza |
Con il presente Decreto si prende atto della rinuncia alla partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 417 del 28 maggio 2026 presentata da una Società per una testata giornalistica online locale. |
Il Direttore
PREMESSO che
- la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”, ha introdotto nell’ordinamento della Regione del Veneto, all’articolo 11, il “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche on line con sede operativa nel Veneto;
- la Giunta regionale, in esecuzione del disposto di cui all’art. 11 della L.R. n. 34/2021, ha approvato la DGR n. 417 del 28 maggio 2026 recante in oggetto “Approvazione del Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2026, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34”;
- il “Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2026, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del «Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione»”, è finalizzato all’erogazione di contributi volti a incentivare e sostenere il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all’informazione a copertura dell’intero territorio regionale e a garanzia di maggiore trasparenza e facilità di documentazione (art. 1 Legge regionale sopra citata);
- il Bando è finanziato con risorse regionali quantificate, per l’esercizio 2026, in euro 1.250.000,00 a valere sul Fondo suddetto e la dotazione finanziaria è ripartita su tre linee di intervento (art. 4):
A. Contributi alle emittenti radiofoniche locali per Euro 587.500,00;
B. Contributi alle emittenti televisive locali per Euro 587.500,00;
C. Contributi alle testate giornalistiche on line locali, per Euro 75.000,00;
DATO ATTO che
- entro il termine ultimo a carattere perentorio previsto dall’articolo 7, comma 1, lett. d) del Bando (3 luglio 2026, ore 10.00) sono pervenute n. 90 domande di cui:
- n. 56 da emittenti radiofoniche locali;
- n. 18 da emittenti televisive locali;
- n. 16 da testate giornalistiche on line locali;
- l’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti in relazione alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, la completezza documentale e l’assolvimento degli eventuali obblighi di bollo (art. 9, comma 1, lett. a) del Bando);
- le domande, presentate secondo le modalità di cui all’art. 7 del Bando, sono ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei requisiti previsti nell’art. 3 del Bando (art. 9, comma 1, lett. b) del Bando);
- in attuazione delle “Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 […]”, approvate con D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019, in ragione della complessità delle dichiarazioni rese, si è proceduto all’istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute secondo la fattispecie del “Controllo a tappeto” con riferimento a:
- essere regolarmente iscritta come impresa “attiva” al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio (per le/i imprese/soggetti titolari tenuti ex lege);
- avere almeno una sede operativa, con la redazione e la sede della messa in onda nel Veneto, risultante dal Registro delle Imprese di cui al punto precedente e per gli enti non societari da Statuto o da altro atto analogo;
- le modalità di trasmissione (analogico, FSMR, onde medie), per le sole emittenti radiofoniche locali;
- essere titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto, per le sole emittenti televisive locali;
- l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente la data di presentazione della domanda;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della L.R. 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
- l’assenza di condanne per reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici;
- l’assenza di sanzioni interdittive di cui all’art.1, comma 2, lett. d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali presso i relativi Enti di riferimento;
- il carattere comunitario in ambito locale per le emittenti radiotelevisive che lo dichiarano (articolo 3, comma 1 lett. hh), n.1 e lett. r), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208);
- la regolare registrazione presso una Cancelleria di Tribunale, nell’apposita sezione dedicata al digitale e l’iscrizione del Direttore responsabile all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti, per le sole testate giornalistiche on line locali;
- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) del Bando le risultanze dell’istruttoria formale sono approvate dal Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione con proprio decreto, che dichiara ammissibili o meno le domande presentate;
VISTO il “Verbale di conclusione del controllo di ammissibilità” predisposto ai sensi della D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019 sopra citata;
RILEVATO che
- nel Bando de quo, con riferimento alle testate giornalistiche on line locali, la regolare registrazione quale testata giornalistica on line/periodico telematico presso una cancelleria di Tribunale nell’apposita sezione dedicata al digitale alla data di presentazione delle domande di partecipazione, costituisce, tra le altre, requisito di ammissibilità delle predette istanze, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. d) del Bando stesso;
- nella domanda di partecipazione al Bando (presentata in data 16 giugno 2026), la Società Withub spa, per il marchio/palinsesto “Gea-Green Economy Agency”, dichiarava di essere regolarmente registrata nell’apposita sezione dedicata al digitale quale testata giornalistica on line/periodico telematico presso la cancelleria del Tribunale di Verona al numero 2172 in data 16 febbraio 2026;
- a seguito dei controlli in fase istruttoria delle domande di partecipazione (art. 9, comma 1 del Bando) ed in particolare dell’esito della verifica effettuata con la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Verona, emergeva la mancata registrazione della testata giornalistica in questione, presso la cancelleria del predetto Tribunale, nell’apposita sezione dedicata al digitale, in difformità al requisito di ammissibilità di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) del Bando;
- con nota prot. n. 436271 del 24 luglio 2026 recante in oggetto “Preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 417 del 28 maggio 2026 […]” la Direzione Comunicazione e Informazione comunicava dunque alla predetta Società la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda di partecipazione al Bando per difetto del requisito di ammissibilità di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) del Bando, assegnando alla citata Società un termine per produrre eventuali controdeduzioni dirette a superare le contestazioni;
- con nota prot. n. 438783 del 27 luglio 2026 la Società Withub spa, nel riscontrare la predetta comunicazione, trasmetteva documentazione attestante la mera registrazione presso il registro di cancelleria del Tribunale di Verona, ma di fatto non forniva elementi utili a dimostrare che la suddetta registrazione riguardasse l’apposita sezione dedicata al digitale, quindi in difetto del requisito di cui all’art. 3, comma 3, lett. d) del Bando de quo;
- nel riscontrare la nota della Direzione Comunicazione e Informazione del 28 luglio 2026 (prot. n. 440723), con la quale si esplicitava la necessità di acquisire documentazione/certificazione comprovante la registrazione della testata giornalistica in questione presso la cancelleria del Tribunale nell’apposita sezione dedicata al digitale, la Società Withub spa, con nota acquisita agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione (prot. n. 441043 in data 28 luglio 2026), ha dichiarato che la domanda di partecipazione per il marchio GEA – Green Economy Agency è stata presentata “[…] per mero errore materiale […]” e che la stessa“[…] non sia presa in considerazione ai fini dell’istruttoria, della verifica dei requisiti di ammissibilità e dell’eventuale determinazione del contributo […]”.
Ciò premesso, considerato che entro la scadenza del termine assegnato è stato comunicato dalla Società medesima che la domanda di partecipazione per il marchio “Gea-Green Economy Agency” è stata presentata per mero errore materiale e vista la richiesta della Società medesima di non prendere in considerazione, ai fini istruttori di ammissibilità ex art. 9, comma 1 del Bando, la domanda di partecipazione per il marchio in questione, con il presente Decreto si prende atto della rinuncia alla partecipazione al Bando de quo da parte della Società Withub s.p.a. per il predetto marchio.
VISTI
- la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, articolo 11;
- la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 3 settembre 2019;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 28 maggio 2026;
- la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- la documentazione agli atti;
decreta
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto della rinuncia alla partecipazione al “Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2026, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34”, da parte della Società Withub spa per il marchio/palinsesto “GEA – Green Economy Agency”, come da apposita comunicazione della stessa Società e ampiamente motivato nelle premesse;
- di comunicare il presente Decreto alla Società Withub spa;
- di informare la Società Withub spa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Silvia Zangirolami