DGR n. 417 del 28 maggio 2026 recante "Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi, per l'anno 2026, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34". Dichiarazione inammissibilità domanda.
| Note per la trasparenza |
Con il presente atto si dichiara l’inammissibilità dell’istanza di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 417 del 28 maggio 2026 presentata da una emittente televisiva, per difetto dei requisiti previsti nell’art. 3, comma 2, lett. c) del Bando, risultante all’esito dell’istruttoria formale concernente le verifiche di ammissibilità (art. 9, comma 1, del Bando). |
Il Direttore
PREMESSO che
- la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”, ha introdotto nell’ordinamento della Regione del Veneto, all’articolo 11, il “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche on line con sede operativa nel Veneto;
- la Giunta regionale, in esecuzione del disposto di cui all’art. 11 della L.R. n. 34/2021, ha approvato la DGR n. 417 del 28 maggio 2026 recante in oggetto “Approvazione del Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2026, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34”;
- il “Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2026, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del «Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione»”, è finalizzato all’erogazione di contributi volti a incentivare e sostenere il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all’informazione a copertura dell’intero territorio regionale e a garanzia di maggiore trasparenza e facilità di documentazione (art. 1 Legge regionale sopra citata);
- il Bando è finanziato con risorse regionali quantificate, per l’esercizio 2026, in euro 1.250.000,00 a valere sul Fondo suddetto e la dotazione finanziaria è ripartita su tre linee di intervento (art. 4):
A. Contributi alle emittenti radiofoniche locali per Euro 587.500,00;
B. Contributi alle emittenti televisive locali per Euro 587.500,00;
C. Contributi alle testate giornalistiche on line locali, per Euro 75.000,00;
DATO ATTO che
- entro il termine ultimo a carattere perentorio previsto dall’articolo 7, comma 1, lett. d) del Bando (3 luglio 2026, ore 10.00) sono pervenute n. 90 domande di cui:
- n. 56 da emittenti radiofoniche locali;
- n. 18 da emittenti televisive locali;
- n. 16 da testate giornalistiche on line locali;
- l’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti in relazione alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, la completezza documentale e l’assolvimento degli eventuali obblighi di bollo (art. 9, comma 1, lett. a) del Bando);
- le domande, presentate secondo le modalità di cui all’art. 7 del Bando, sono ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei requisiti previsti nell’art. 3 del Bando (art. 9, comma 1, lett. b) del Bando);
- in attuazione delle “Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 […]”, approvate con D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019, in ragione della complessità delle dichiarazioni rese, si è proceduto all’istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute secondo la fattispecie del “Controllo a tappeto” con riferimento a:
- essere regolarmente iscritta come impresa “attiva” al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio (per le/i imprese/soggetti titolari tenuti ex lege);
- avere almeno una sede operativa, con la redazione e la sede della messa in onda nel Veneto, risultante dal Registro delle Imprese di cui al punto precedente e per gli enti non societari da Statuto o da altro atto analogo;
- le modalità di trasmissione (analogico, FSMR, onde medie), per le sole emittenti radiofoniche locali;
- essere titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS e ss.mm.ii. per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto, per le sole emittenti televisive locali;
- l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente la data di presentazione della domanda;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della L.R. 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
- l’assenza di condanne per reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici;
- l’assenza di sanzioni interdittive di cui all’art.1, comma 2, lett. d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali presso i relativi Enti di riferimento;
- il carattere comunitario in ambito locale per le emittenti radiotelevisive che lo dichiarano (articolo 3, comma 1 lett. hh), n.1 e lett. r), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208);
- la regolare registrazione presso una Cancelleria di Tribunale, nell’apposita sezione dedicata al digitale e l’iscrizione del Direttore responsabile all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti, per le sole testate giornalistiche on line locali;
- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) del Bando le risultanze dell’istruttoria formale sono approvate dal Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione con proprio decreto, che dichiara ammissibili o meno le domande presentate;
VISTO il “Verbale di conclusione del controllo di ammissibilità” predisposto ai sensi della D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019 sopra citata;
RILEVATO che
- nel Bando de quo, con riferimento alle emittenti televisive locali, “essere titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS e ss.mm.ii. per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto”, costituisce, tra le altre, requisito di ammissibilità delle predette istanze, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c) del Bando stesso;
- nella domanda di partecipazione al Bando (presentata in data 2 luglio 2026), la Società Prima Free s.r.l., per il marchio/palinsesto “Prima Free TV”, dichiarava di essere titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS e ss.mm.ii. per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto, indicando tuttavia “Marchio Prima Free LCN nazionale n. 170 denominato PRIMAFREE170 rilasciata 4.06.2013 prot. n. DGSCER/DIV.III/36735 regolarmente rinnovata e LCN nazionale 231 denominato PRIMAFREE231 rilasciata il 25.07.2014, protocollo n. 46896”;
- a seguito dei controlli in fase istruttoria delle domande di partecipazione (art. 9, comma 1 del Bando) e alla luce delle predette dichiarazioni della Società Prima Free s.r.l., emergeva l’assenza in capo a quest’ultima, per il marchio/palinsesto “Prima Free TV”, del requisito di ammissibilità di cui all’art. 3, comma 2, lett. c) del Bando;
- con nota prot. n. 428225 del 20 luglio 2026 recante in oggetto “Preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 417 del 28 maggio 2026 […]” la Direzione Comunicazione e Informazione comunicava alla predetta Società che era ad essa ascrivibile, in difformità al predetto requisito di ammissibilità (art. 3, co. 2 lett. c del Bando), “[…] la titolarità di autorizzazioni di “servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro” riferite a numerazioni automatiche “nazionali” (tra l’altro riferite a marchi diversi rispetto a quello dichiarato in domanda […]”, assegnando alla citata Società un termine per produrre eventuali controdeduzioni dirette a superare le contestazioni;
- con nota prot. n. 433953 del 23 luglio 2026 la Società Prima Free s.r.l., nel riscontrare la predetta comunicazione, riferiva che “[…] Nel 2022, il MISE ha rilasciato una sola frequenza di primo livello, per la Regione del Veneto, disponibile per le realtà locali (unico caso in Italia), la nostra realtà si è qualificata con punteggio non sufficiente per entrare tra i primi aventi diritto di asta sui mbit disponibili. La Frequenza di secondo livello, copre solo la provincia di Belluno, ed essendo noi radicati in tutt’altro luogo, non siamo interessati a trasmettere in quella zona. L’unica maniera, seppur molto più costosa, ma indispensabile per continuare a trasmettere sul nostro territorio è quello di ottenere un’autorizzazione nazionale e affittare capacità trasmissiva su un mux nazionale, e questo abbiamo fatto. […]. Per quanto riguarda, la vostra osservazione, sui marchi, differenti da quelli registrati sulla domanda e assegnazione di autorizzazione, sono stati regolamentati con contratto di affitto autorizzazione tra le parti. In ogni caso le società sono facenti parte dello stesso gruppo. […]”, non fornendo così elementi utili a superare il difetto del requisito di cui all’art. 3, comma 2, lett. c) del Bando de quo, ovvero “essere titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS e ss.mm.ii. per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto”;
CONSIDERATO che
- come disposto dall’art. 3 del Bando tutti i requisiti di ammissibilità, ivi previsti, devono sussistere per tutti gli istanti alla data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del procedimento amministrativo in questione;
- al momento della presentazione della domanda e allo stato attuale, la Società Prima Free s.r.l. risulta titolare di autorizzazioni di “servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro” riferite a numerazioni automatiche “nazionali”, tra l’altro afferenti a marchi/palinsesti differenti rispetto a quello per il quale ha presentato domanda di partecipazione al Bando de quo (Prima Free TV), con ciò non risultando la Società predetta, per il marchio “Prima Free TV”, in possesso del requisito di ammissibilità previsto all’art. 3, comma 2, lett. c) del Bando de quo;
- i requisiti di ammissione dei soggetti istanti al Bando de quo sono stabiliti unicamente dal Bando stesso in quanto lex specialis integrativa delle disposizioni normative generali che vincola l’Amministrazione regionale al rispetto di quanto in esso previsto.
Con il presente Decreto, considerato che entro la scadenza del termine assegnato per l’acquisizione di controdeduzioni non sono stati forniti elementi utili a superare le contestazioni in oggetto relative alla titolarità di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS e ss.mm.ii. per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto in capo alla Società Prima Free s.r.l., in qualità di soggetto istante, si tratta quindi di dichiarare inammissibile la domanda di partecipazione al Bando presentata dalla predetta Società, per il marchio/palinsesto “Prima Free TV”, in quanto non in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, del predetto requisito, ex art. 3, comma 2, lett. c) “essere titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS e ss.mm.ii. per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto”, stabilito nel Bando de quo.
VISTI
- la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, articolo 11;
- la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 3 settembre 2019;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 28 maggio 2026;
- la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- la documentazione agli atti;
decreta
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dichiarare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del “Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2026, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del «Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione»”, l’inammissibilità della domanda di partecipazione presentata dalla Società Prima Free s.r.l., per il marchio/palinsesto “Prima Free TV”, per difetto, al momento della presentazione della domanda, del requisito di cui all’art. 3, comma 2, lett. c) “essere titolare di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS e ss.mm.ii. per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per il Veneto” come previsto nel Bando de quo ed ampiamente motivato nelle premesse;
- di comunicare il presente Decreto alla Società Prima Free s.r.l.;
- di informare la Società Prima Free s.r.l. che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Silvia Zangirolami