Gestione produzione Doc Prosecco vendemmia 2026. Attingimento straordinario temporaneo, stoccaggio, destinazione esuberi di campagna, definizione resa massima di trasformazione. Legge n. 238/2016 art. 39 comma 3 e comma 4.
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTA la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 (nel seguito Legge) recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" assegna, all'articolo 39, ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine riconosciuti la potestà di proporre alle amministrazioni regionali misure di gestione dell'offerta del prodotto atto alla denominazione, definendo altresì le modalità di attuazione.
VISTO il DM n. 440650 del 12/09/2024 pubblicato nella G.U. 194 del 20/08/2024con il quale è stato confermato l'incarico, ai sensi dell'articolo 41, commi 1 e 4 della L. 238/2016, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi;
VISTA la nota n. 141/2026 del 10 luglio 2026 (protocollo regionale n. 415206 del 13 luglio 2026) con la quale il Consorzio di tutela della DOC Prosecco (di seguito Consorzio) chiede di adottare, per la vendemmia 2026, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 39 della Legge
VISTO la richiesta formalizzata dal Consorzio alla Regione del Veneto e alla Regione Friuli Venezia Giulia, che devono assumere uguali provvedimenti di attuazione, sono volte all'adozione per la produzione derivante dalla vendemmia 2026:
- dell'attingimento temporaneo e straordinario, ai sensi del comma 3 art. 39 della Legge n. 238/2016 di una superficie di Glera con cui integrare il potenziale viticolo già idoneo alla produzione di vino atto a Prosecco DOC, nel rispetto del disciplinare di produzione della medesima denominazione, capace di assicurare una produzione aggiuntiva di 300.000 ettolitri (corrispondenti circa 2.000 ettari);
- dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini);
- di un vincolo di destinazione degli esuberi di produzione, delle uve della varietà Glera, di cui al comma 6 art. 4 del disciplinare di produzione;
- di un vincolo a non generare eccedenze di cantina imponendo la resa massima di trasformazione di uva in vino al 75% ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del disciplinare di produzione;
- che le eventuali riclassificazioni a Prosecco DOC da altre DO, qualora operate, su produzioni ottenute dalle campagne vendemmiali 2025 e 2026, successivamente al termine ordinario previsto dalla normativa per la dichiarazione di vendemmia per l'annata di riferimento, confluiscano nell'ammontare delle produzioni sottoposte a stoccaggio e come queste gestite, ai sensi dell'art. 39 comma 4 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.
VISTO il disciplinare di produzione della DOC Prosecco di cui al DM 19 giugno 2023 pubblicato in G.U.R.I. n.148 del 27 giugno 2023;
VISTO il DM del 18/07/2018, recante "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini";
VALUTATA quindi la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:
- il verbale della riunione del 25 giugno 2026 in cui sono formalizzati i pareri delle organizzazioni professionali di categoria;
- il verbale dell'Assemblea dei soci del 3 luglio 2026;
- la relazione tecnico economica inerente alla situazione attuale e potenziale della Denominazione predisposta dal Consorzio;
VALUTATA la relazione tecnica a supporto della richiesta del Consorzio in cui sono esposti i dati delle produzioni e delle giacenze dei vini, l'andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e della tendenza di commercializzazione;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 96 del 17 luglio 2026, non sono pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico le misure in oggetto;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2026 n. 551 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario al dott. Lucio Della Bianca, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attivare le misure di gestione dell'offerta richieste con nota n. 141/2026 del 10 luglio 2026, protocollo regionale n. 415206 del 13 luglio 2026, dal Consorzio tutela Prosecco Doc, per la vendemmia 2026, relativamente l'attingimento straordinario temporaneo, lo stoccaggio ed i superi di campagna e di cantina come dettagliate nei seguenti punti 3., 4., 5. e 6.;
3. l'attingimento temporaneo e straordinario, ai sensi del comma 3 art. 39 della Legge n. 238/2016 di una superficie di Glera con cui integrare il potenziale viticolo già idoneo alla produzione di vino atto a Prosecco DOC, nel rispetto del disciplinare di produzione della medesima denominazione, capace di assicurare una produzione aggiuntiva di 300.000 ettolitri (corrispondenti circa 2.000 ettari), per un massimo per azienda di 7.000 mq relativamente le superfici vitate di Glera, già iscritte allo schedario viticolo, sottoposte a blocco tipologia per la DOC Prosecco, in possesso dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, ad esclusione di quelle ricadenti negli areali delle DOCG "Asolo - Prosecco" e "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco":
- in conduzione alle aziende alla data del 15 maggio 2023, ovvero inserite nella consistenza territoriale del fascicolo elettronico entro la medesima data (fa fede la data di protocollazione della documentazione collegata), nonché rivendicate dalle stesse aziende nella dichiarazione di vendemmia 2023, purché tali superfici vitate siano state realizzate antecedentemente la data del 31 luglio 2018;
- in conduzione alle aziende alla data del 15 maggio 2023 oppure al 31 luglio 2024 - se realizzate dopo il 15 maggio 2023 - ovvero inserite nella consistenza territoriale del fascicolo elettronico entro la data di riferimento (fa fede la data di protocollazione della documentazione collegata), purché realizzate tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2024, nel limite massimo per azienda di 1 (uno) ettaro - al netto di eventuali superfici, così come determinate al punto precedente, in conduzione alla data del 24 marzo 2022 - mediante autorizzazioni al reimpianto originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione - con esclusione del territorio delle DOCG di cui al punto precedente - in conduzione dell'azienda al 31 luglio 2018 e la cui comunicazione di fine estirpo è stata protocollata dagli enti competenti entro il 28 febbraio 2023, oppure mediante autorizzazioni originate da estirpi di vigneti, ubicati nel territorio della denominazione - con esclusione del territorio delle DOCG di cui sopra - e in conduzione dell'azienda, avvenuti entro il 31 luglio 2018;
- realizzate attraverso reimpianto o reimpianto anticipato di una superficie di cui ai punti precedenti, che soddisfano la continuità di conduzione, fatte salve le deroghe previste al capoverso successivo. Con riferimento al reimpianto anticipato, la nuova superficie sarà ammessa alla gestione del potenziale viticolo della denominazione solo dopo l'estirpo della superficie vitata originaria;
sono da considerarsi comunque ammessi, ai fini della valutazione della continuità della conduzione delle superfici, i trasferimenti totali delle superfici vitate aziendali o i trasferimenti mortis causa, al netto del possesso di eventuali autorizzazioni in portafoglio;
4. lo stoccaggio del prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dai vigneti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del disciplinare di produzione con le seguenti modalità:
i. la quantità da sottoporre a stoccaggio è quella ottenuta dall'uva prodotta eccedente:
- le 15 t/ha per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo;
- le 9 t/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;
ii. i volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio, al fine di perseguire la stabilità del funzionamento del mercato:
- potranno essere svincolati su richiesta del Consorzio, totalmente o parzialmente a Prosecco DOC, in caso di necessità ed in accordo con le Regioni, prima del 31 dicembre 2027;
- non potranno essere riclassificati e, pertanto, la durata dei provvedimenti di stoccaggio, in caso di necessità ed in accordo con le Regioni, potrà essere prorogata, su richiesta del Consorzio, anche successivamente il 31 dicembre 2027 oppure potranno essere sostituiti, con apposito provvedimento da chiedere alle Regioni entro il 15 novembre 2027, con prodotto della vendemmia 2026;
- non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere detenuti, in proprietà, presso le stesse ditte produttrici o presso terzi, né immessi alla fase di elaborazione e/o imbottigliamento antecedentemente all'adozione del relativo provvedimento di svincolo dello stoccaggio;
- ne dovrà essere assicurata la tracciabilità circa il possesso della certificazione di sostenibilità;
- le riclassificazioni a Prosecco DOC da altre DO, qualora operate, su produzioni ottenute dalle campagne vendemmiali 2025 e 2026, successivamente al termine ordinario previsto dalla normativa per la dichiarazione di vendemmia per l'annata di riferimento, confluiscono nella produzione sottoposta a stoccaggio, della vendemmia di riferimento e, come queste gestite, ai sensi dell'art. 39 comma 4 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238;
6. la gestione degli esuberi di campagna di cui al comma 6 dell'art. 4 e degli esuberi di cantina di cui al comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione alle seguenti condizioni:
- gli esuberi di produzione della varietà Glera previsti dall'art. 4 comma 6 devono essere obbligatoriamente destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino;
- gli esuberi di cantina previsti al comma 5 dell'articolo 5 non devono essere prodotti, posto che, la resa massima di trasformazione di uva in vino, tassativamente non deve superare il limite del 75%;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), a Valoritalia srl e al Consorzio tutela Prosecco Doc;
- di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.