Sospensione dell'iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell'idoneità alla rivendica a Doc Garda - Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione realizzati dopo il 31/07/2021, per le campagne viticole 2026/27 - 2027/28. Legge n. 238/2016 - art. 39, comma 3.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17/12/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO la legge 12/12/2016, n. 238 ("Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" - nel seguito Legge) e in particolare l'art. 39, comma 3, secondo cui su proposta, dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della stessa legge, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali, le regioni possono prevedere la sospensione dell'iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell'idoneità alla rivendica dei vigneti;
VISTO il DM del 30/07/2025, pubblicato nella G.U. n. 189 del 16/08/2025 con cui è stato confermato, per il Consorzio tutela vini Doc Garda (nel seguito Consorzio), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della Legge, per la Doc Garda;
VISTI i DDR n. 82/2021, n. 112/2022 e n. 145/2025 rispettivamente di attivazione e di mantenimento della sospensione temporanea iscrizione vigneti della varietà Pinot grigio allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC Garda - Pinot grigio, per le campagne viticole dalla 2021/22 alla 2025/26;
ACQUISITA la nota del 06/07/2026 prot. n. 21/2026 (prot. regionale n. 405475 del 06/07/2026) con la quale il Consorzio, ai sensi dell'art. 39 comma 3 della Legge, chiede il mantenimento della sospensione dell'iscrizione allo schedario vitivinicolo ai fini dell'idoneità alla rivendica a Doc Garda - Pinot grigio dei vigneti della varietà Pinot grigio idonei alla rivendicazione realizzati dopo il 31/07/2021 per le campagne 2026/2027 e 2027/2028;
VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:
- l'estratto verbale del Consiglio di Amministrazione del 17/06/2026;
- l'estratto verbale assemblea ordinaria dei soci del 29/06/2026;
- la relazione tecnico economica di accompagnamento alla richiesta formulata dal Consorzio in cui viene descritta la congiuntura relativa alla Doc Garda Pinot grigio;
- le posizioni espresse dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, come da verbale del 27/04/2026;
TENUTO CONTO che i decreti del direttore della Direzione agroalimentare n. 82/2021, n. 112/2022 e n. 145/2025, di sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc Garda - Pinot grigio adottati per le campagne viticole dalla 2021/2022 alla 2025/2026, hanno conseguito i risultati auspicati;
TENUTO CONTO della necessità di proseguire nella regolamentazione dell'iscrizione dei vigneti della varietà Pinot grigio ai fini dell'idoneità alla rivendica alla Doc Pinot grigio Garda per le superfici a Pinot grigio realizzate oltre il 31/07/2021 nelle modalità definite con decreto n 112/2022;
TENUTO CONTO che un mercato non appesantito da produzione eccedente la domanda salvaguarda gli interessi dei consumatori, riducendo o annullando lo spazio per operazioni speculative di abbassamento della qualità dell'offerta e consente di salvaguardare il posizionamento del prodotto;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 91 del 10 luglio 2026, non sono pervenute osservazioni in merito;
PRESO ATTO che, nell'ambito della complessiva gestione dell'offerta del vino Pinot grigio si colloca anche la riduzione di potenziale viticolo registrato nel periodo di valenza della misura attivata ai sensi del comma 3 dell'articolo 39 della Legge (sospensione temporanea dell'idoneità), riduzione che il Consorzio intende recuperare e/o ripristinare con modalità controllate e programmate attraverso una procedura ricognitiva, che impedisca l'ingresso automatico e incontrollato delle superfici, senza l'adeguata e indispensabile valutazione della compatibilità con l'equilibrio del mercato;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare e servizio fitosanitario emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2026 n. 551 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario al dott. Lucio Della Bianca, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;