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Bur n. 100 del 28 luglio 2026


Materia: Ricerca, innovazione ed energia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENERGIA n. 3 del 23 luglio 2026

Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo (BESS) elettrochimico stand-alone, come definito dall'Allegato C, Sezione I, lettera u) del D. Lgs 190/2024, da 78 MW (348.816 MWh) e delle opere ed infrastrutture connesse alla RTN ricadenti nel Comune di Cordignano (TV). Richiedente: Cordignano 78 S.r.l., sede legale in Via Statale Sud, 117, 41037 Mirandola (MO) - C.F. e P.IVA 04146140365. Pratica BESS 04-2025.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza la Ditta Cordignano 78 S.r.l. alla costruzione e all'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico (c.d. BESS) in modalità stand-alone, come definito dall’Allegato C, Sezione I, lettera u) del D. Lgs 190/2024, da 78 MW (348.816 MWh) e delle opere ed infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Cordignano (TV), autorizzando contestualmente Terna S.p.A. all'esercizio delle opere di rete per la connessione dell'impianto. Procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 e ss. mm. e ii..

Il Direttore

VISTA l’istanza acquisita al prot. reg. ai nn. 337278, 337279, 337280, 337281, 337282 337283, 337284, 337285 e 394240 del 09.07.2025 e successivamente perfezionata con note acquisite al prot. reg. n. 392684 del 11.08.2025, prot. reg. n. 394740 del 12.08.2025, e prot. n. 430256 del 05.09.2025, con la quale la Ditta Cordignano 78 s.r.l. (di seguito il Proponente) ha presentato istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 190/2024, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in modalità “stand alone” presso il Comune di Cordignano (TV), ai sensi dell’allegato C, sezione I, lettera u) da 78 MW (348,16 MWh) e delle opere infrastrutturali connesse;
 

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un sistema di accumulo installato a terra, con potenza nominale di 78 MW (pari a 78.000 kW) e capacità di accumulo di 348.816 MWh; tale sistema di accumulo sarà alloggiato in n. 78 container di batterie, distribuiti su n. 13 container di trasformazione tramite trasformatori BT/MT in olio da 6800 kVA
(rif. “F-b1_Rel_01_desc_impianto_L2503COR78_Relazione Tecnico-Descrittiva-signed.pdf”);

 

CONSIDERATO che il progetto prevede inoltre la realizzazione dei seguenti vani accessori: n° 1 prefabbricato adibito a Sala Controllo, n° 1 prefabbricato adibito a Magazzino O&M, n° 1 prefabbricato adibito a sala controllo VVFF. I locali Sala Controllo, Magazzino O&M e Sala VVFF saranno del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato, comprensive di vasca di fondazione. I container saranno posati su soletta in cls;

CONSIDERATO che saranno installati impianti di illuminazione e di videosorveglianza
(rif. “F-b1_Rel_01_desc_impianto_L2503COR78_Relazione Tecnico-Descrittiva-signed.pdf”);

CONSIDERATO che le opere di connessione alla RTN in progetto, consistono nella realizzazione dello stallo linea AT a 132 kV nella Stazione Elettrica (SE) esistente della RTN a 380/132 kV denominata “Cordignano” per collegare l’impianto BESS in antenna a stallo AT a 132 kV tramite la realizzazione di una Sottostazione di Trasformazione AT/MT Utente e nell’elettrodotto interrato di connessione AT che collegherà la Sottostazione di Trasformazione al punto di inserimento di lunghezza pari a ca 95 m (rif. “F-b1_Rel_01_desc_impianto_L2503COR78_Relazione Tecnico-Descrittiva-signed.pdf”);

CONSIDERATO che la superficie occupata dall'impianto è pari a circa 1,2 ha
(rif. “F-b1_Rel_02_desc_impianto_L2503COR78_Studio di Inserimento Ambientale e Territoriale-signed.pdf”);

CONSIDERATO che la recinzione sarà costituita da pannelli a rete metallica, fissati a montanti direttamente infissi nel terreno oppure ancorati a strutture puntuali (plinto 30x30 cm) in cls, di altezza totale fuori terra di circa 2,00 m, sul filo esterno della viabilità interna
(rif. “F-b3_Elab_07_Progetto del Verde delle Opere di Mitigazione_L2503COR78-signed.pdf”);

CONSIDERATO che l’accesso all’area avverrà dalla strada provinciale SP 160 “Via dei Palù”. La viabilità interna all’area di impianto sarà costituita da tratti di strada di nuova realizzazione; per l’esecuzione dei tratti di viabilità interna all’impianto verrà effettuato un riporto con materiale misto di cava; la sezione tipo sarà costituita da una piattaforma stradale di 4 ml di larghezza massima, formata da materiale di rilevato e uno spessore di misto di cava
(rif. “F-b1_Rel_01_desc_impianto_L2503COR78_Relazione Tecnico-Descrittiva-signed.pdf”);

CONSIDERATO che sono previsti n. 3 canali disperdenti (2 a servizio dell’impianto e 1 a servizio della Sottostazione) con sistemi di filtrazione acque di prima pioggia, ciascuno superiore al rispettivo volume da garantire per l’invarianza idraulica (rif. “F-b12_RelazIdraulica_01_elab_L2503COR78_Relazione di Invarianza Idraulica-signed.pdf” e “F-b3_Elab_05_Planimetria Gestione Acque Meteoriche_L2503COR78-signed”);

CONSIDERATO che la vita stimata dell'impianto è di 25 anni, stante quanto descritto nel documento denominato “F-b5_Rimessa_Prist_01_R3_L2503COR78_Relazione di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi_signed_signed”);

CONSIDERATO che, a livello catastale, il progetto insiste nei seguenti mappali:

  • impianto BESS: Comune di CORDIGNANO (TV), Foglio 25 P.lle 191, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432;
  • Impianto di rete utente Sottostazione AT/MT Utente: Comune di CORDIGNANO (TV), Foglio 23 P.lle 116, 141;
  • Elettrodotto in cavo interrato MT: Comune di CORDIGNANO (TV): Foglio 23, P.lla 113, Foglio 25 P.lla 423;
  • Collegamento alla rete RTN: Comune di CORDIGNANO (TV), Foglio 23 P.lla 446 Costruzione nuovo stallo AT all’interno dell’esistente Stazione 380/132 kV “CORDIGNANO”;

CONSIDERATO che risultano, in esito a verifiche effettuate, nelle disponibilità del proponente mediante contratti preliminari di compravendita così suddivisi:

  • Contratto tra (omissis) e Cordignano 78 S.r.l. per la costituzione di servitù di passaggio sul mappale 113 del Foglio 23, in data 13.02.2026, valido per tre anni (e quindi entro il periodo di validità);
  • Contratto tra (omissis) e Cordignano 78 S.r.l., per la vendita delle aree relative all’impianto di accumulo di cui al presente iter concessorio, così identificate: Foglio 25, P.lle 423, 425, 191, 429, 427, 431, 424, 426, 428, 430, 432, e Foglio 23 P.lle 116, 141, registrato a Pordenone (PN) in data 09.05.2025, con l’obbligo di stipula del contratto definitivo entro due anni (e quindi entro il periodo di validità);

CONSIDERATO che, dal punto di vista urbanistico (PAT e PI comunali), l’ambito di progetto è caratterizzato come segue (rif. tavola “F-b3_Elab_01_R2_Planimetria Impianto_L2503COR78_signed-signed.pdf” e tavola “F-b2_Tav_06_inquad_L2503COR7 8_Inquadramento dell'Opera su PI-signed.pdf”):

  • Piano degli Interventi (PI) del Comune di Cordignano (TV): il sito di installazione dell’impianto di accumulo elettrochimico ricade nella Zona Omogenea di tipo E “Agricola” regolamentata dall’ art. 25 delle NTA del PI. Nella Tavola 1.3 del PI “Intero Territorio Comunale” l’area catastale di progetto ricade nelle fasce di rispetto di elettrodotto (Art. 52 PI NTO). Tuttavia i containers dell’impianto BESS e la sottostazione di trasformazione AT/MT utente saranno realizzati esternamente alla fascia di rispetto dell’elettrodotto;
  • Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Cordignano (TV) principale (rif. tavola “F-b3_Elab_01_R2_Planimetria Impianto_L2503COR78_signed-signed.pdf” e tavola “F-b2_Tav_05_inquad_L2503COR78_Inquadramento dell'Opera su PAT-signed.pdf”):
    • Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: l’area di progetto ricade nel Vincolo Elettrodotti/Fasce di rispetto e nel Vincolo Impianti di Comunicazione Elettronica ad uso pubblico/Servitù o Fasce di rispetto; il progetto ne tiene conto, essendo tutte le opere situate esternamente alla fascia di rispetto dell’elettrodotto aereo esistente;

    • Carta delle Trasformabilità: l’area di progetto attraversa una zona censita ad Infrastruttura principale (Viabilità di progetto da pianificazione sovraordinata), e insiste in una zona di Corridoio ecologico principale; il progetto ne tiene conto, essendo tutte le opere situate esternamente all’area di Infrastruttura principale, e destinando le aree dei mappali 431 e 432 del Foglio 25 a rispetto del Corridoio Ecologico.

CONSIDERATO che, dall’analisi degli strumenti di pianificazione di settore, l’ambito risulta caratterizzato come segue:

  • geologico: l’area di intervento è localizzata nel Foglio n. 39 “Pordenone” della Carta Geologica delle Tre Venezie in scala 1:100.000 e si colloca all'interno del territorio della bassa pianura veneta di origine fluviale;
  • idrologico: Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali - Bacino del fiume LIVENZA (UOM ITN006); su di esso non sono presenti aree a pericolosità e rischio idraulico, da frana e da valanga;
  • sismico: il sito ricade in zona sismica “2: Zona con pericolosità sismica media, che può essere soggetta a terremoti abbastanza forti” nella classificazione sismica indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 67 del 3.12.2003 ed in seguito modificate con la D.G.R. n.244 del 9 marzo 2021;
  • paesaggistico: i limiti catastali dell’area dell’impianto BESS e delle opere di connessione di progetto non sono sottoposte a vincolo ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/04, come si evince dalle tavole di progetto; comunque verranno individuati tutti gli interventi necessari per minimizzare l’impatto sul paesaggio cagionato delle opere in progetto;
  • ambientale: l’intervento in oggetto non interferisce con aree protette, con aree della Rete Natura 2000 e con zone IBA. Inoltre l’area dell’impianto BESS e delle opere di connessione non ricadono in aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi del RDL 3267/23 e RD 1126/26.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 486868 del 23.09.2025 la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) ha dato avvio alla fase di verifica della completezza documentale, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 190/2024, trasmettendo la documentazione in atti ai seguenti enti / autorità: Comune di Cordignano (TV), Provincia di Treviso, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Ispettorato territoriale del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale infrastrutture e sicurezza - Divisione VI Sezione UNMIG Italia Settentrionale, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale infrastrutture e sicurezza - Divisione V – Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo-risorse - sezione laboratori e servizi tecnici, Comando Forze Operative Nord – Vice Comandante per le Infrastrutture Demanio e Servitù Militari, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Uff. Prevenzione Incendi di Treviso, ARPAV, Azienda AULSS n.2 Marca Trevigiana, Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Consorzio di Bonifica Piave, Consiglio di Bacino Veneto Orientale, Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio, ENAC - Ente Nazionale dell’Aviazione Civile, ENAV – Direzione Servizi Navigazione Aerea, RFI – Rete ferroviaria italiana, Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale, TIM S.p.A., FiberCop S.p.A., e-Distribuzione S.p.A., ANAS S.p.A., Veneto Strade S.p.A., SNAM Rete Gas, Servizio Epidemiologico Regionale, Agenzia del Demanio - Direzione territoriale del Veneto, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Open Fiber S.p.A., Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Pianificazione territoriale strategica e paesaggistica - U.O. Urbanistica, Direzione Uffici Territoriali per Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Treviso, Direzione Difesa del suolo e della costa - U.O. Assetto idrogeologico, Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, Direzione Gestione del Patrimonio - U.O. Patrimonio e Demanio, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, Direzione Agroalimentare, Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni idraulico forestali, Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, chiedendo:

  • di verificare, ai sensi del comma 4 dell’art. 9 del D.Lgs. 190/2024, per i profili di rispettiva competenza e con riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi da acquisire nell’ambito del procedimento unico autorizzatorio la completezza della documentazione presentata dal proponente;
  • di comunicare, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, agli uffici dell’Amministrazione procedente, per i profili di propria competenza, le richieste di integrazioni occorrenti al fine della prosecuzione dell’istruttoria.

CONSIDERATO che in esito alla comunicazione di avvio della fase di verifica documentale, nei termini di Legge sono stati acquisiti i seguenti contributi / richieste di integrazione:

  1. ENAC, prot. reg. n. 512128 del 01.10.2025;
  2. Comune di Cordignano, prot. reg. n. 553756 del 13.10.2025;
  3. Comando Vigili del fuoco di Treviso - ufficio prevenzione incendi, prot. reg. n. 560690 del 14.10.2025;
  4. Provincia di Treviso, prot. reg. n. 564781 del 15.10.2025;
  5. TERNA S.p.A., prot. reg. n. 578590 del 17.10.2025.
  6. ANAS, prot. reg. n. 534449 del 06.10.2025;
  7. SNAM, prot. reg. n. 544356 del 09.10.2025;
  8. Consorzio di Bonifica Piave, prot. reg. n. 546186 del 09.10.2025;
  9. Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, prot. reg. n. 550307 del 10.10.2025;
  10. Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria - Regione Veneto, prot. reg. n. 548239 del 10.10.2025;
  11. U.O. Genio Civile di Treviso - Regione Veneto, prot. reg. n. 553843 del 13.10.2025;
  12. Direzione Agroalimentare - Regione Veneto, prot. reg. n. 576448 del 17.10.2025;
  13. Servizi forestali regionali – Ufficio di Treviso e Venezia - Regione Veneto, prot. reg. n. 581949 del 21.10.2025.

Sono inoltre pervenuti i seguenti contributi fuori termine:

  1. Direzione Gestione del Patrimonio - U.O. Patrimonio e Demanio, prot. reg. n. 586553 del 23.10.2025;
  2. Comando provinciale Vigili del Fuoco di Treviso, prot. reg. n. 605682 del 04.11.2025;
  3. Esercito Italiano - Comando Territoriale Nord, prot. reg. n. 621675 del 13.11.2025;
  4. Comando Squadra Aerea - 1ª Regione Aerea, prot. reg. n. 627809 del 17.11.2025.

I pareri / contributi sono integralmente consultabili all’interno dell’Allegato “B1 - pareri VD” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


CONSIDERATO che con prot. reg. n. 592469 del 27.10.2025 la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) ha trasmesso al proponente la nota di conclusione della fase di verifica documentale con contestuale richiesta di integrazioni, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 190/2024, stabilendo un termine di 30 giorni per la trasmissione delle integrazioni richieste;


CONSIDERATO che con note prott. n. 643039 e 643096 del 26.11.2025 il Proponente trasmetteva la documentazione integrativa, che tuttavia non risultava pienamente rispondente alle richieste della Provincia di Treviso. Con nota prot. n. 685218 del 19.12.2025, a seguito del sollecito trasmesso con nota prot. 660132 del 05.12.2025, il Proponente trasmetteva le integrazioni richieste;


CONSIDERATO che, con nota prot. 702573 del 31.12.2025 la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) dava seguito al procedimento amministrativo indicendo la Conferenza di Servizi di cui l’art. 9 comma 8 del D.Lgs. 190/2024;


CONSIDERATO che, decorso il termine di 15 giorni entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi della lettera b), c 2, art 14 bis della Legge 241/1990, integrazioni documentali, sono pervenute le seguenti richieste:

  1. Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, prot. reg. n. 12209 del 13.01.2026;
  2. Direzione Programmazione, Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Lavori Pubblici, prot. reg. n. 15011 del 14.01.2026.

VISTO che, con nota prot. reg. n. 30652 del 21.01.2026, la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) inoltrava le richieste di integrazione documentale pervenute al Proponente chiedendo di implementare la documentazione in atti con gli approfondimenti richiesti dalle amministrazioni coinvolte entro e non oltre 30 (trenta) giorni, sospendendo al contempo i termini procedimentali;


CONSIDERATO che il Proponente, con prot. reg. n. 128952 del 23.02.2026 ha trasmesso la documentazione integrativa con le modifiche richieste dalle amministrazioni interessate;


VISTO che con nota prot. reg. n. 146158 del 03.03.2026 la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) trasmetteva alle amministrazioni interessate la succiata documentazione integrativa invitando le stesse a rendere, ovvero a confermare le determinazioni di competenza nel termine di 30 giorni. Al contempo la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) ha invitato “il proponente Cordignano 78 S.r.l., in concerto con il Comune di Cordignano, a formulare uno schema di accordo / convenzione / atto d’obbligo che definisca le compensazioni territoriali, ovvero ambientali, a favore del Comune. Si ricorda che le misure di compensazione, ai sensi dell’art. 9 comma 10 lettera d), devono essere stabilite nell’ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi. A tal fine si invita il proponente a trasmettere, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, uno schema del succitato atto, già condiviso tra le parti, che dovrà prevedere l’indicazione puntuale degli interventi compensativi aventi carattere ambientale e territoriale”;


CONSIDERATO che il Proponente, con nota prot. 217295 del 13.04.2026 ha trasmesso il benestare di Terna S.p.A. (codice di rintracciabilità 202306522), emesso in data 02.04.2026;


VISTA la nota prot. n. 8437 del 11.06.2026 del Comune di Cordignano (TV), acquisita al prot. reg. n. 340807 del 15.06.2026, con la quale viene trasmessa Deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 09.06.2026, di approvazione dello schema di convenzione sulle misure di compensazione territoriali o ambientali stabilite ai sensi art. 9 c. 10 del D.Lgs. 190/2024.


RILEVATO che, in esito all’indizione della Conferenza di Servizi in argomento, sono pervenute le seguenti determinazioni da parte delle amministrazioni interessate:

  1. ANAS S.p.A., prot. reg. n. 10178 del 12.01.2026;
  2. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Padova, Treviso e Belluno, prot. reg. n. 14116 del 13.01.2026;
  3. Regione Veneto - Direzione Enti Locali, prot. reg. n. 20863 del 16.01.2026;
  4. MASE - Divisione V della Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi (FTA), prot. reg. n. 39253 del 26.01.2026;
  5. ARPAV, prot. reg. n. 39299 del 26.01.2026;
  6. Regione Veneto - Direzione Agroalimentare, prot. reg. n. 50520 del 30.01.2026;
  7. Terna S.p.A., prot. reg. n. 107613 del 10.02.2026;
  8. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. reg. n. 121899 del 18.02.2026;
  9. Comune di Cordignano, prot. reg. n. 131180 del 24.02.2026;
  10. Veneto Strade S.p.A., prot. reg. n. 166015 del 16.03.2026;
  11. Consorzio Piave, prot. reg. n. 171000 del 18.03.2026;
  12. Italgas S.p.A., prot. reg. n. 171471 del 18.03.2026;
  13. Regione Veneto - Direzione Enti Locali, prot. reg. n. 182319 del 23.03.2026;
  14. Provincia di Treviso, prot. reg. n. 194225 del 30.03.2026;
  15. OpenFiber, prot. reg. n. 400985 del 02.07.2026;
  16. Ulss 2 Marca Trevigiana prot. reg. n. 419905 del 15.07.2026.

Le determinazioni della Conferenza di Servizi sono integralmente consultabili all’interno dell’Allegato “B2 - Determinazioni CDS” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.


CONSIDERATO che le suddette determinazioni sono riassumibili come segue:

  • ANAS S.p.A., Regione Veneto – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, nota prot. reg. n. 10178 del 12.01.2026: comunicazione di non competenza.
  • Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per pe Province di Padova, Treviso e Belluno, nota prot. reg. n. 14116 del 13.01.2026: Nell’area di intervento non sussistono provvedimenti di tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 né procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici. Tuttavia, stando agli atti di questo Ufficio, i lavori interessano una zona ad alto rischio archeologico in quanto prossima a rinvenimenti di materiali riferibili alla frequentazione antropica antica. Pertanto, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di beni archeologici, si chiede che le opere di scavo previste dai lavori in progetto siano eseguite con assistenza archeologica continuativa da parte di professionisti archeologi, con oneri a carico della Committenza e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza, alla quale andrà comunicato il nominativo della ditta archeologica incaricata.
  • Direzione Enti Locali, nota prot. reg. n. 20863 del 16.01.2026: dichiarazione di non competenza.
  • MASE - Divisione V della Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi (FTA), nota prot. reg. n. 39253 del 26.01.2026: dichiarazione di non competenza.
  • ARPAV, nota prot. reg. n. 39299 del 26.01.2026: Facendo seguito alla nota acquisita con prot. ARPAV 283 del 7/1/2026 relativa al procedimento in oggetto e con riferimento alla documentazione prodotta dalla ditta proponente si esprime parere favorevole subordinato a: l’implementazione di misure impiantistiche e gestionali per il controllo delle acque di spegnimento in caso di incendio al fine di evitarne lo sversamento; l’impianto di illuminazione dovrà essere progettato e realizzato conformemente alle “Linee guida per progettazione illuminotecnica stazioni e sottostazioni elettriche” riportate all’indirizzo: https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-per-iprogettisti
  • Direzione Agroalimentare, nota prot. reg. n. 50520 del 30.01.2026: In riscontro alla nota in oggetto, la scrivente Direzione conferma quanto è stato comunicato con nota prot. n. 576448 del 17/10/2025, ovvero che, in relazione al fondo interessato dalla realizzazione dell’impianto di accumulo elettrochimico (BESS) in oggetto, la costruzione e l’esercizio di tale impianto non ha impatto su produzioni biologiche o DOP o IGP dei prodotti agricoli o dei vini.
  • Terna S.p.A., nota prot. reg. n. 107613 del 10.02.2026: Vi informiamo che in data 30/01/2026 con lettera prot. TERNA/P20260013256 Terna ha chiesto integrazioni progettuali alla Società CORDIGNANO 78 S.r.l. per il rilascio del proprio parere di rispondenza ai requisiti del Codice di Rete. Solo a valle della ricezione del progetto opportunamente integrato, Terna potrà emettere il parere di rispondenza delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete (Benestare), documento ufficiale che dovrà essere acquisito ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione. Si evidenzia che nell’ambito del procedimento unico autorizzativo e/o ambientale è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale trasmessa e/o benestariata da Terna completa delle opere di utenza e delle opere di rete, così come identificate nella Soluzione Tecnica Minima Generale (omissis).
  • Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nota prot. reg. n. 121899 del 18.02.2026: Tenendo conto che tale impianto si configura come “officina elettrica” ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Testo Unico delle Accise1 (di seguito, T.U.A.), prima della messa in esercizio dell’impianto la Società dovrà provvedere: all’installazione di idonei sistemi di misura conformi alla normativa metrica vigente e provvisti di rapporto di verifica fiscale in campo rilasciato da ente accreditato, ai fini dell’accertamento quantitativo dell’energia elettrica transitata nell’impianto BESS e scambiata con la rete di trasmissione (ovvero in fase di prelievo dalla rete e immissione in rete); all’installazione di idonei strumenti di misura, conformi alle vigenti norme metriche, per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti: i consumi interni delle apparecchiature ausiliarie (ad es. sistemi di condizionamento, illuminazione, sistemi antincendio, ecc.) vanno quantificati separatamente dalle perdite di sistema specificando se essi siano afferenti a distinta fornitura o se derivino dai quadri dell’impianto da autorizzare; all’installazione di apposita morsettiera di prova per permettere le verifiche in campo; all’adempimento degli obblighi e di ogni altra previsione contenuti nel Testo Unico delle Accise approvato con D. Lgs. 26/10/1995, n. 504, applicabili al caso di specie ed in particolare alla denuncia di officina elettrica ai sensi dell’art. 54 del T.U.A. e ad ogni conseguente adempimento.
  • Comune di Cordignano (TV), nota prot. reg. n. 131180 del 24.02.2026: (omissis) Si esprime pertanto parere Favorevole con le seguenti prescrizioni: 1) La necessità della variante urbanistica sia limitata alla sola modifica della disciplina normativa relativa all’attuale destinazione d’uso (Ambito agricolo), senza procedere alla variazione della zonizzazione da “Ambito Agricolo” a “F2 – aree per attrezzature di interesse comune”, così da preservare la corretta vocazione dell’area in oggetto. In tal modo, la variante si configurerebbe quale mero aggiornamento dell’elenco degli interventi ammissibili di cui all’art. 15 delle NTO, mediante l’inserimento degli impianti realizzati ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i.; 2) Dovranno essere previste misure di compensazione sul fronte nord verso l’aperta campagna in pari misura di quanto previsto per il fronte strada. 3) Si richiede il riconoscimento di misure compensative di tipo monetario determinate nella misura massima prevista D.LGS 190/2024 art. 9 comma 10 lett. d) - come recentemente modificato dall’art. 8 comma 1 lett. i) n. 6 del D.Lgs n. 178/26.11.2025 – e corrisposte annualmente.
  • Veneto Strade S.p.A., nota prot. reg. n. 166015 del 16.03.2026: comunica la non competenza.
  • Consorzio Piave, nota prot. reg. n. 171000 del 18.03.2026: Con riferimento alla Vostra nota protocollata al n. 0005136 in data 04/03/2026, si comunica che il Consorzio, in merito a quanto in oggetto, ha già rilasciato a codesta Amministrazione e alla ditta Cordignano 78 s.r.l. il proprio parere di competenza con protocollo n. 0028911 del 08/10/2025 (che si allega in copia). Verificato che la documentazione progettuale è rimasta invariata sotto l'aspetto idraulico e che, relativamente al sopraccitato provvedimento, non si rilevano aumenti di superficie impermeabilizzata e/o di portata allo scarico delle acque meteoriche, si ritiene che il provvedimento sia da considerarsi valido e pertanto non necessiti di integrazioni o aggiornamenti. Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o informazione a riguardo.
  • Italgas S.p.A., nota prot. reg. n. 171471 del 18.03.2026: comunica la non competenza territoriale.
  • Direzione Enti Locali, nota prot. reg. n. 182319 del 23.03.2026: comunica la non competenza.
  • Provincia di Treviso, nota prot. reg. n. 194225 del 30.03.2026: (omissis) esprime parere favorevole per quanto di competenza di questa Amministrazione Provinciale, all’esecuzione dei lavori previsti in fascia di rispetto stradale che interessa un tratto della Strada Provinciale n. 160 “Dei Palù”, tra la progressiva Km 03+900 e 04+060 ad eccezione del nuovo accesso carraio previsto nelle planimetrie di progetto per i motivi descritti in premessa, l’accesso all’impianto dovrà avvenire usufruendo dell’accesso esistente come già attualmente avviene. I lavori dovranno essere realizzati conformemente al progetto allegato alle sopracitate PEC, che si richiama quale parte integrante al presente provvedimento, salvo quanto possa risultare specificatamente modificato dalle seguenti prescrizioni: • La recinzione in rete metallica di altezza pari a 2,00 m dovrà essere posta ad una distanza di almeno 3,00 m dal confine stradale e dovrà contenere anche il bacino di laminazione previsto (ossia dovrà essere posta tra la siepe fronte strada e il bacino di laminazione); • La siepe prevista, data la conformazione, dovrà essere posta ad almeno 6,00 m dal confine stradale e comunque in base alla tipologia di piante previste in piantumazione come indicato dall’art. 26 del Regolamento del C.d.S. n. 495 del 16.12.1992; • La realizzazione delle opere fronteggianti la strada (siepe, recinzione) è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della Provincia come specificato dall’art. 22 del C.d.S. D.L.vo. n. 285 del 30.04.1992; • Almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentata istanza al preposto Ufficio della Provincia di Treviso per il rilascio del provvedimento di competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e successive modifiche a mezzo portale GeoWorks (https://treviso.geo.works/permits/) a nome del titolare e proprietario; • La richiesta dovrà riportare al suo interno gli elaborati completi per il rilascio del provvedimento quali: una relazione di progetto, il pagamento di diritti di istruttoria pari a 84,50 € (versati a mezzo PagoPA o bonifico bancario) e n. 2 marche da bollo per la richiesta e il rilascio del provvedimento, una planimetria e una sezione della sede stradale (fossi e carreggiata) dello stato di fatto, di progetto e comparativa.
  • OpenFiber, nota prot. reg. n. 400985 del 02.07.2026: (omissis) Si esprime parere favorevole in quanto non risultano presenti interferenze delle opere con l’infrastruttura e/o cavi Open Fiber (omissis);
  • Ulss 2 Marca Trevigiana prot. reg. n. 419905 del 15.07.2026 esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza.

CONSIDERATO che il progetto, ai sensi dell’art. 6 comma 3 bis del D.Lgs. 190/2024, ha previsto la predisposizione di appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, così come definite del documento denominato “F-b12_RelazIdraulica_01_elab_L2503COR78_Relazione di Invarianza Idraulica-signed che prevede la realizzazione di n. 3 canali di dispersione afferenti ad altrettante zone, caratterizzati dai seguenti parametri:

  • Per la “Zona 1” il canale disperdente sarà realizzato a sezione trapezia con sponde avente scarpa 1:1. L’altezza interna del canale sarà pari a 1.00 ed una sezione idraulica utile pari a 3.80 mq che garantisce un franco di sicurezza rispetto. Il volume utile pari a 359.10 mc è maggiore del volume da garantire per l’invarianza idraulica (289.21 mc).
  • Per la “Zona 2” il canale disperdente sarà realizzato a sezione trapezia con sponde avente scarpa 1:1. L’altezza interna del canale sarà pari a 1.00 ed una sezione idraulica utile pari a 3.18 mq che garantisce un franco di sicurezza rispetto. Il volume utile pari a 515.06 mc è maggiore del volume da garantire per l’invarianza idraulica (445.27 mc).
  • Per la “Sottostazione” il canale disperdente sarà realizzato a sezione trapezia con sponde avente scarpa 1:1. L’altezza interna del canale sarà pari a 1.00 ed una sezione idraulica utile pari a 2.10 mq che garantisce un franco di sicurezza rispetto. Il volume utile pari a 84.00 mc è maggiore del volume da garantire per l’invarianza idraulica (76.58 mc).

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 comma 10 lettera a) del D.Lgs. 190/2024, come per altro asseverato dal Proponente, il progetto non è soggetto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale.


CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 comma 10 lettera a-bis) per quanto riguarda la tutela della biodiversità, il progetto è stato corredato dal modulo di identificazione del p/p/p/i/a rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA di cui il decreto del direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025, attestando che:

  • Il P/P/P/I/A non è in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati con la disciplina statale e regionale in materia di misure di conservazione ovvero con gli eventuali Piani di Gestione di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).
  • Il P/P/P/I/A non è in contrasto con i regimi di tutela delle specie animali e vegetali, di cui agli articoli 12 e 13 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e all’articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, nelle loro aree di ripartizione naturale.
  • Il P/P/P/I/A è localizzato all’esterno dei siti della rete Natura 2000 e gli effetti che ne derivano, singolarmente o congiuntamente, non coinvolgano tali siti direttamente o indirettamente;

CONSIDERATO che, l’adempimento di cui all’art. 9 comma 10 lettera b), ovvero che il provvedimento autorizzatorio unico “Comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1, ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi”, risulta espletato con la conclusione positiva della Conferenza di Servizi;


CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli obblighi previsti dall’art. 9 comma 10 lettera c) del D.Lgs. 190/2024, come si evince dalla relazione urbanistica di variante al P.I. del proponente
(rif. “F-2_Rel_01_R1_Var_Urban_L2503COR78_Relazione di Variante al PI”), per l’intervento in argomento è stato chiesto che il provvedimento autorizzativo costituisca variante urbanistica. Il documento contiene una proposta di variante al Piano degli Interventi del Comune di Cordignano che prevede la modifica della disciplina normativa relativa all’attuale destinazione d’uso (Ambito agricolo) delle aree interessate alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico e delle relative opere connesse in oggetto in modo che risultino degli interventi ammissibili nell’ambito agricolo ai sensi dell’art. 15 delle NTO del Piano degli Interventi del Comune di Cordignano.

Va precisato che la variante urbanistica proposta, ai sensi della normativa di settore vigente, non può essere di carattere generale, ma deve essere espressamente vincolata alla realizzazione e all’esercizio del progetto in argomento e limitata al ciclo di vita dell’impianto stesso;


CONSIDERATO che, per l’intervento in parola, ai sensi dell’art. 9 comma 10 lettera c-bis del D.Lgs. 190/2024, non è stata necessaria l’attivazione delle procedure di esproprio di cui al D.P.R 327/2001, in quanto il sedime delle aree in cui verrà realizzato l’impianto e la sottostazione di trasformazione risultano nelle disponibilità del proponente e, per le opere di connessione, il tracciato delle suddette ricade nelle aree nella disponibilità del proponente. Pertanto, il provvedimento finale non comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;


CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 comma 10 lettera d) del D.Lgs. 190/2024:

  • il ripristino dello stato dei luoghi, comprensivo della stima del quadro economico delle operazioni, è stato descritto ed argomentato nei documenti denominati: “F-b5_Rimessa_Prist_01_R3_L2503COR78_Relazione di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi_signed_signed.pdf” e “F-b1_Rel_12_R2_desc_impianto_L2503COR78_Computo metrico estimativo dismissione e QE_signed_signed.pdf”. Il provvedimento finale sancisce l’obbligo, a carico del proponente, di dare attuazione, a fine della vita utile dell’impianto, stimata in 25 anni dall’entrata in esercizio, a tutte le operazioni descritte nel documento denominato “F-b5_Rimessa_Prist_01_R3_L2503COR78_Relazione di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi_signed_signed.pdf” garantendo il rispetto delle tempistiche indicate nel predetto documento;
  • devono essere presentate alla Regione del Veneto, U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, prima dell’inizio lavori e comunque entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dal rilascio dell’Autorizzazione Unica, a pena decadenza del titolo abilitativo, le garanzie finanziarie di cui a prima e semplice richiesta e ogni eccezione rimossa, rilasciate a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato “ante operam” alla fine del periodo di esercizio dell’impianto, come da Piano di ripristino
    (rif. “F-b5_Rimessa_Prist_01_R3_L2503COR78_Relazione di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi_signed_signed.pdf”) e come calcolato in sede di Computo Metrico e Quadro Economico di dismissione
    (rif. “F-b1_Rel_13_R2_desc_impianto_L2503COR78_Computo metrico estimativo dismissione e QE_signed_signed.pdf”). La l’importo delle garanzie finanziarie, conformemente a quanto previsto all’art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024 - D.M. 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR n. 1473 del 20 novembre 2025, è quantificato al 10% della somma di 1.520.755,62 € IVA compresa, presente nel Quadro Economico finale, comprensivo di oneri per la sicurezza, spese tecniche e contributi previdenziali; la fidejussione da prestare è quindi pari a 152.075,56 €. L'importo di base della fidejussione da prestare va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni, alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGR 1473/2025;
  • le misure di compensazione a favore del Comune di Cordignano (TV), di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 340807 del 15.06.2026 (ricompresa nell’allegato B2 al presente provvedimento), approvate dalla Giunta Comunale con Deliberazione della Giunta Comunale n° 55 del 09.06.2026, dovute e finanziate dal proponente sono state determinate, in via generale, nella misura del 2,5% (due virgola cinque per cento) del Margine Operativo Lordo (MOL) atteso complessivo dell’impianto, come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF) trasmesso dalla società Cordignano 78 S.r.l., per un importo complessivo pari a € 1.814.396,67, che verrà corrisposto in 15 (quindici) annualità.

CONSIDERATO che, relativamente alle connessioni (rif. cod. pratica Terna n. 202306522), in data 02.04.2026, Terna S.p.A. ha emesso il parere di rispondenza (benestare) del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;


CONSIDERATO infine che il progetto, in esito allo svolgimento dei lavori della Conferenza dei Servizi, garantisce il rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio;


VISTA la nota prot. reg. n. 397358 del 30.06.2026 con la quale l’amministrazione concedente, preso atto del completamento della documentazione progettuale e dell’avvenuto accordo tra il proponente e l’amministrazione Comunale sulle compensazioni territoriali e ambientali dovute ai sensi dell’art. 9 comma 10 del D.Lgs. 25.11.2024 n. 190, riavviava i termini della Conferenza di Servizi, sospesi con nota prot. reg. n. 30652 del 21.01.2026, stabilendone la conclusione in 10 giorni;


VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 20.07.2026, agli atti della Direzione Energia;


VISTE le note prot. 428306 del 20.07.2026, e successiva prot. reg. n. 429348 del 21.07.2026, con la quale veniva trasmesso alle Amministrazioni interessate il verbale della Conferenza di Servizi;


PRESO ATTO che è stata chiesta, con nota prot. reg. n. 337073 del 12.06.2026 l'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, che il Proponente ha trasmesso con nota prot. reg. n. 352587 del 17.06.2026;


CONSIDERATO che la Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica (ora Direzione Energia) ha provveduto in data 17.06.2026 ad effettuare, ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, tramite la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia del Ministero dell’Interno (BDNA), la richiesta ai fini della verifica di cui all’art. 87, comma 1, del citato decreto legislativo, protocollo n. PR_MIUTG_Ingresso_0210823_20260617;


DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 67, c. 2, D.lgs. 159/2011, in caso di esito positivo delle verifiche in corso e conseguente rilascio del provvedimento antimafia interdittivo presso la BDNA.


RICHIAMATO l'art. 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 che prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dei medesimi siano soggetti ad un procedimento unico di autorizzazione, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;


RICHIAMATA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. e ii;


RICHIAMATO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";


RICHIAMATO l'art. 23 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";


RICHIAMATO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, con il quale sono state approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;


RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n 794 del 15 luglio 2025 ad oggetto “Adempimenti conseguenti all'attribuzione alla Regione della competenza dei procedimenti di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale in configurazione stand alone, c.d. BESS., aventi potenza inferiore o pari a 200 MW, di cui all'Allegato C, Sez. I, lettera u), al Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"”;


RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 20 novembre 2025 recante "Prime disposizioni operative di adeguamento ai principi del D.Lgs. n. 190/2024 relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone" con particolare riguardo all'Allegato B "Disciplina delle garanzie inerenti gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone" e all'Allegato B1 "schema di contratto di garanzia inerente gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone";


RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano, Programmazione Comunitaria, Cultura e Turismo n. 2 del 22.07.2026;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di fare proprio il verbale della Conferenza di Servizi del 20.07.2026, in atti presso la Direzione Energia;
  3. di adottare conseguentemente la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi di cui all'art. 14bis della L. 241/90, e di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 alla ditta "Cordignano 78 S.r.l." autorizzando:
  • la società Cordignano 78 S.r.l. (C.F. e P.IVA 04146140365) con sede legale in Via Statale Sud, 117 – 41037 Mirandola (MO), alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di accumulo (BESS) elettrochimico stand-alone, come definito dall’Allegato C, Sezione I, lettera u) del D.Lgs. 190/2024, da 78 MW (348,816 MWh) e delle opere ed infrastrutture connesse alla RTN ricadenti nel Comune di Cordignano (TV), in conformità al preventivo di connessione alla rete in Media Tensione, rilasciato da Terna S.p.A., codice di rintracciabilità della richiesta 202306522, accettato dalla società White Blades in data 06.05.2024, volturato a Cordignano 78 S.r.l. in data 10.01.2025 e benestariato da Terna in data 02.04.2026;
  • la società Terna S.p.A., (C.F. 05779661007), con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma (RM), all'esercizio delle predette opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell'impianto di produzione alla rete elettrica di distribuzione.

L’intervento deve essere realizzato e gestito in conformità:

  • agli elaborati di progetto, in atti su formato magnetico presso questa struttura, così come elencati nell’Allegato “A - elenco elaborati” al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
  • alle prescrizioni / raccomandazioni contenute nelle determinazioni / pareri delle Amministrazioni interessate consultate sia in fase di verifica documentale, (ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 190/2024), di cui all’Allegato “B1 – pareri VD”, che in sede di Conferenza di Servizi (ai sensi dell’art. 9 comma 8 del D.Lgs. 190/2024), di cui all’Allegato “B2 – determinazioni CDS”, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prestando particolare attenzione alle prescrizioni formulate dalla provincia di Treviso con la nota acquisita al prot. reg. n. 194225 del 30.03.2026;
  • all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di trasmissione e distribuzione dell’energia, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
  1. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 190/2024;
  2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 10, del D.Lgs. 190/2024, il presente Provvedimento costituisce variante, come meglio argomentato in premessa, al Piano degli Interventi del Comune di Cordignano (TV), limitatamente al solo sedime del progetto e per la sola durata di esercizio dell’impianto;
  3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, di competenza delle Amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di servizi, o comunque invitate a partecipare, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990;
  4. ai sensi dell’art. 9 comma 10 lettera d) del D.Lgs. 190/2024, devono essere presentate alla Regione del Veneto - Direzione Energia, prima dell’inizio lavori e comunque entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dal rilascio dell’Autorizzazione Unica, a pena decadenza del titolo abilitativo, le garanzie finanziarie di cui a prima e semplice richiesta e ogni eccezione rimossa, rilasciate a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato “ante operam” alla fine del periodo di esercizio dell’impianto, come da Piano di ripristino (rif. “F-b5_Rimessa_Prist_01_R3_L2503COR78_Relazione di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi_signed_signed.pdf”) e come calcolato in sede di Computo Metrico e Quadro Economico di dismissione (rif. “F-b1_Rel_13_R2_desc_impianto_L2503COR78_Computo metrico estimativo dismissione e QE_signed_signed.pdf”). L’importo delle garanzie finanziarie, conformemente a quanto previsto all’art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024 - D.M. 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR n. 1473 del 20 novembre 2025, è quantificato al 10% della somma di 1.520.755,62 € IVA compresa, presente nel Quadro Economico finale, comprensivo di oneri per la sicurezza, spese tecniche e contributi previdenziali. L’importo della fidejussione è pertanto pari a 152.075,56 €. L'importo di base della fidejussione da prestare va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni, alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGR 1473/2025;
  5. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’ottemperanza delle prescrizioni riportate all’ “Allegato C – Prescrizioni”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  6. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati progettuali in Allegato “A - elenco elaborati”, costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dalle prescrizioni precedentemente esposte nonché di quanto previsto dalla D.G.R. 1473/2025 e dal D.Lgs. 190/2024;
  7. di comunicare alla società Cordignano 78 S.r.l., al Comune di Cordignano (TV), nonché agli altri soggetti interessati, l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione;
  8. di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, a condizione risolutiva, per cui l'autorizzazione oggetto del presente atto verrà ritirata, ai sensi dell'art. 67, c. 2, D.lgs. 159/2011, in caso di esito positivo delle verifiche antimafia;
  9. di provvedere ai successivi adempimenti inerenti e conseguenti al medesimo provvedimento per quanto di propria competenza;
  10. di determinare l’efficacia temporale del presente provvedimento in anni 25 (venticinque) dalla data di entrata in esercizio dell’impianto;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Rita Stefanutto

(seguono allegati)

Allegato A_elenco elaborati DDR 03 DEL 23-07-2026_signed.pdf
ALLEGATO B1_DDR 03 DEL 23-07-2026_signed.pdf
ALLEGATO B2_DDR 03 DEL 23-07-2026_signed.pdf
Allegato C_prescrizioni DDR 03 DEL 23-07-2026_signed.pdf


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